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FAQ Agenti Biologici — Obblighi, DVR e sorveglianza sanitaria

Risposte alle domande più frequenti sul rischio biologico nei luoghi di lavoro: classificazione degli agenti biologici, valutazione del rischio nel DVR, sorveglianza sanitaria, DPI, registro degli esposti e sanzioni previsti dal D.Lgs. 81/08 Titolo X.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 Titolo X (artt. 266-286) impone obblighi specifici per la gestione del rischio biologico: valutazione di tutti gli agenti presenti o potenzialmente presenti, misure di contenimento, sorveglianza sanitaria obbligatoria per gli agenti di Gruppo 2, 3 e 4, e tenuta del registro degli esposti per i Gruppi 3 e 4. Ti aiutiamo a strutturare la valutazione del rischio biologico nel DVR e a definire i protocolli sanitari in collaborazione con il medico competente.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta gestione del rischio biologico secondo il D.Lgs. 81/08 Titolo X e la Direttiva 2000/54/CE.

Domande frequenti sul rischio biologicoFAQ

Cos'è un agente biologico secondo il D.Lgs. 81/08?
L'art. 267 del D.Lgs. 81/08 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La norma suddivide gli agenti biologici in quattro gruppi di rischio crescente: Gruppo 1, agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani (es. Lactobacillus); Gruppo 2, agenti che possono causare malattie negli esseri umani e costituire un rischio per i lavoratori con scarsa probabilità di propagazione nella comunità (es. Salmonella, epatite B); Gruppo 3, agenti che possono causare malattie gravi negli esseri umani e che comportano un rischio elevato di propagazione nella comunità, pur essendo di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Mycobacterium tuberculosis, HIV); Gruppo 4, agenti che possono causare malattie gravi negli esseri umani e che comportano un elevato rischio di propagazione nella comunità senza che siano disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. virus Ebola, virus del vaiolo). La classificazione dell'agente biologico determina le misure di contenimento e prevenzione applicabili in azienda.
Quali attività lavorative comportano rischio biologico?
Il rischio biologico non riguarda esclusivamente laboratori e ospedali: numerosi settori lavorativi presentano esposizioni significative. In ambito sanitario e socio-assistenziale (ospedali, case di cura, ambulatori, RSA) l'esposizione a microrganismi patogeni è quotidiana, con rischio da puntura accidentale o contatto con materiale biologico. In agricoltura e allevamento i lavoratori sono esposti a zoonosi (Brucella, Leptospira, Toxoplasma), muffe e allergeni organici. Nei laboratori di ricerca e analisi cliniche si manipolano campioni biologici di varia natura, talvolta con agenti di Gruppo 3 o 4. Nella gestione dei rifiuti urbani e speciali (raccolta, selezione, trattamento) l'esposizione ad agenti biologici presenti nei rifiuti organici è costante. Nelle industrie alimentari e nelle cantine vinicole la fermentazione e la lavorazione di prodotti organici generano rischio da muffe e batteri. Anche i servizi di pulizia e sanificazione, i vigili del fuoco, il personale dei depuratori e i lavoratori dell'industria pellettiera o tessile possono essere esposti a rischio biologico. Il datore di lavoro deve verificare la presenza di rischio biologico in tutte queste realtà.
La valutazione del rischio biologico è sempre obbligatoria?
Sì. L'art. 271 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di valutare il rischio biologico per tutti i datori di lavoro che espongono i lavoratori ad agenti biologici, inclusa l'esposizione non deliberata (cioè non intenzionale). L'esposizione non deliberata si verifica quando l'agente biologico è presente nell'ambiente di lavoro non per scelta produttiva ma come conseguenza della natura dell'attività svolta: ad esempio nei settori agricolo, sanitario e della gestione rifiuti. L'art. 272 precisa che, quando non è possibile sostituire un agente biologico con uno meno pericoloso, il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. La valutazione deve essere condotta anche quando l'esposizione è potenziale o saltuaria, non solo quando è certa e continuativa. Il documento di valutazione del rischio biologico deve essere inserito nel DVR aziendale come sezione specifica e deve essere aggiornato ogniqualvolta intervengano variazioni significative nell'organizzazione del lavoro o in esito ai risultati della sorveglianza sanitaria.
Come si redige la valutazione del rischio biologico nel DVR?
L'art. 271, comma 1, del D.Lgs. 81/08 elenca i fattori da prendere in considerazione nella valutazione del rischio biologico. Il documento deve includere: la classificazione degli agenti biologici presenti (Gruppo 1, 2, 3 o 4 ai sensi dell'Allegato XLVI D.Lgs. 81/08); le modalità di esposizione (inalazione, contatto cutaneo o mucoso, ingestione, inoculazione percutanea); la quantità e durata dell'esposizione; l'efficacia delle misure preventive adottate o da adottare; eventuali effetti allergizzanti o tossici degli agenti biologici; la situazione epidemiologica locale e le informazioni sulle malattie potenzialmente contratte; la presenza di lavoratori in stato di gravidanza, immunodeficienti o con patologie preesistenti. Il DVR deve descrivere anche le misure di contenimento (barriere fisiche, DPI, procedure di lavoro sicure) e il programma di sorveglianza sanitaria. Per la redazione corretta è fondamentale il contributo del medico competente, dell'RSPP e, ove presenti, del RLS. L'INAIL ha pubblicato specifiche linee guida tecniche sulla valutazione del rischio biologico che possono orientare il processo.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per rischio biologico?
L'art. 279 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti biologici di Gruppo 2, 3 o 4. La sorveglianza è svolta dal medico competente e comprende visite mediche preventive (prima dell'adibizione alla mansione a rischio), visite periodiche (con cadenza stabilita dal medico competente, di norma annuale o biennale in base al Gruppo dell'agente), visite a richiesta del lavoratore per ragioni di salute e visite in occasione di cambiamenti significativi dell'esposizione. Il medico competente stabilisce il protocollo sanitario in relazione alla natura degli agenti biologici presenti, alle mansioni svolte e alle condizioni di salute individuali. Il protocollo può includere esami sierologici (anticorpi per epatite B, tubercolosi, ecc.), test cutanei (Mantoux o IGRA per Mycobacterium tuberculosis) e vaccinazioni consigliate o obbligatorie. I lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 3 o 4 non possono essere adibiti alla mansione a rischio qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità. Le vaccinazioni offerte ai lavoratori (es. antiepatite B, antitetanica, antinfluenzale) devono essere documentate e i consensi informati conservati.
Quali DPI sono necessari per il rischio biologico?
La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il rischio biologico deve essere proporzionata al Gruppo dell'agente, alle vie di trasmissione e alle mansioni svolte. Per la protezione delle mani si utilizzano guanti monouso in lattice, nitrile o vinile (resistenza chimica e biologica certificata EN 374); per mansioni con rischio elevato di puntura si prevedono guanti antitaglio. Per la protezione delle vie respiratorie si impiegano mascherine chirurgiche (rischio basso) oppure maschere filtranti FFP2 o FFP3 con valvola (espiratoria e inspiratoria) per Mycobacterium tuberculosis e altri agenti a trasmissione aerea; i respiratori semi-facciali o a pieno facciale con filtri HEPA sono richiesti per agenti di Gruppo 3 o 4. Per la protezione degli occhi e del viso si utilizzano occhiali a mascherina o visiere facciali intere in caso di rischio di schizzi di materiale biologico. I camici e le tute protettive (EN 14126 per camici resistenti agli agenti biologici, tute categoria III tipo B o superiore per agenti di Gruppo 4) proteggono il corpo da contaminazioni. I DPI devono essere scelti in coordinamento con il medico competente e l'RSPP, forniti gratuitamente dal datore di lavoro, verificati periodicamente e sostituiti se danneggiati o scaduti.
Il rischio biologico negli uffici esiste?
Il rischio biologico negli ambienti di lavoro a carattere principalmente amministrativo o terziario esiste, sebbene sia generalmente di entità ridotta rispetto ai settori sanitari o agricoli. I principali agenti di interesse negli uffici sono: la Legionella pneumophila, che può proliferare negli impianti idrici e nei sistemi di condizionamento con torri evaporative — la sua presenza richiede valutazioni specifiche e piani di controllo ai sensi delle Linee Guida del Ministero della Salute; i virus influenzali e i coronavirus, la cui circolazione può determinare rischi collettivi in ambienti affollati con scarsa ventilazione; le muffe e i funghi presenti in edifici con problemi di umidità o infiltrazioni, che possono causare sensibilizzazioni respiratorie e bronchiti allergiche. La valutazione del rischio biologico negli uffici deve includere l'analisi della qualità dell'aria interna, la verifica degli impianti di climatizzazione e l'adozione di misure di ventilazione adeguata. Sebbene questi rischi spesso non richiedano misure di contenimento di Gruppo 2 o superiore, devono essere richiamati nel DVR e gestiti con misure organizzative e di manutenzione degli impianti.
Come si gestisce un incidente biologico in laboratorio?
In caso di incidente biologico (puntura accidentale con ago contaminato, sversamento di coltura, inalazione di aerosol, contatto mucoso con materiale infetto) il lavoratore deve seguire procedure di risposta immediata: (1) interrompere immediatamente l'attività in corso e allontanarsi dalla zona di pericolo; (2) in caso di puntura o taglio, favorire il sanguinamento spontaneo della ferita, lavare abbondantemente con acqua corrente e sapone per almeno 5 minuti, disinfettare con soluzione alcolica o iodio-iodurata; (3) in caso di contaminazione oculare o mucosa, irrigare immediatamente con acqua corrente o soluzione fisiologica per almeno 15 minuti; (4) notificare immediatamente l'incidente al responsabile del laboratorio o al supervisore; (5) recarsi al Pronto Soccorso o al medico competente per la valutazione del rischio infettivo, la profilassi post-esposizione (ad es. per HIV o epatite B) e la compilazione del referto; (6) redigere il verbale di incidente biologico e avviare la procedura INAIL per infortuni sul lavoro se pertinente. Il laboratorio deve disporre di kit di pronto soccorso biologico, procedure scritte di risposta all'incidente e dispositivi per la decontaminazione. Tutte le procedure devono essere incluse nella formazione specifica dei lavoratori.
Quali sono le sanzioni per mancata valutazione del rischio biologico?
L'omessa o inadeguata valutazione del rischio biologico espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, che punisce la violazione degli obblighi di valutazione dei rischi. In particolare: la mancata valutazione del rischio ai sensi degli artt. 271-272 D.Lgs. 81/08 (Titolo X) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro; la mancata adozione delle misure di contenimento e prevenzione (artt. 273-275 D.Lgs. 81/08) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda nella medesima fascia; la mancata sorveglianza sanitaria (art. 279 D.Lgs. 81/08) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.644,36 a 6.576,68 euro; la mancata tenuta o aggiornamento del registro degli esposti (art. 280 D.Lgs. 81/08) comporta sanzioni amministrative specifiche. In caso di infortuni o malattie professionali derivanti dalla mancata valutazione del rischio biologico, possono configurarsi responsabilità penali ai sensi degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p., con possibile applicazione del D.Lgs. 231/2001 per la responsabilità dell'ente.
Il registro degli esposti è obbligatorio per tutti gli agenti biologici?
No. L'art. 280 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di istituzione e tenuta del registro degli esposti esclusivamente per i lavoratori che operano in attività che comportano l'uso di agenti biologici di Gruppo 3 o Gruppo 4. Il registro deve contenere: l'attività svolta, l'agente biologico utilizzato e, quando nota, l'esposizione subita dai singoli lavoratori, con indicazione degli incidenti e degli infortuni verificatisi. Il registro degli esposti è tenuto dal datore di lavoro ed è consultabile dal medico competente, dall'RSPP, dall'RLS e dagli organismi di vigilanza. Copia del registro deve essere inviata all'INAIL e all'organo di vigilanza competente (ASL) ogni anno e ogni qualvolta si verifichino cessazioni di attività, trasferimenti o pensionamenti di lavoratori esposti. La cartella sanitaria e di rischio individuale dei lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 3 e 4 deve essere conservata per almeno quaranta anni dall'ultima registrazione. Per i lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 1 o 2 il registro degli esposti non è obbligatorio, sebbene sia comunque necessario documentare l'esposizione nel DVR e nel fascicolo sanitario individuale ai fini della sorveglianza sanitaria.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Cos'è un agente biologico secondo il D.Lgs. 81/08?
L'art. 267 del D.Lgs. 81/08 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La norma suddivide gli agenti biologici in quattro gruppi di rischio crescente: Gruppo 1, agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani (es. Lactobacillus); Gruppo 2, agenti che possono causare malattie negli esseri umani e costituire un rischio per i lavoratori con scarsa probabilità di propagazione nella comunità (es. Salmonella, epatite B); Gruppo 3, agenti che possono causare malattie gravi negli esseri umani e che comportano un rischio elevato di propagazione nella comunità, pur essendo di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Mycobacterium tuberculosis, HIV); Gruppo 4, agenti che possono causare malattie gravi negli esseri umani e che comportano un elevato rischio di propagazione nella comunità senza che siano disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. virus Ebola, virus del vaiolo). La classificazione dell'agente biologico determina le misure di contenimento e prevenzione applicabili in azienda.
Quali attività lavorative comportano rischio biologico?
Il rischio biologico non riguarda esclusivamente laboratori e ospedali: numerosi settori lavorativi presentano esposizioni significative. In ambito sanitario e socio-assistenziale (ospedali, case di cura, ambulatori, RSA) l'esposizione a microrganismi patogeni è quotidiana, con rischio da puntura accidentale o contatto con materiale biologico. In agricoltura e allevamento i lavoratori sono esposti a zoonosi (Brucella, Leptospira, Toxoplasma), muffe e allergeni organici. Nei laboratori di ricerca e analisi cliniche si manipolano campioni biologici di varia natura, talvolta con agenti di Gruppo 3 o 4. Nella gestione dei rifiuti urbani e speciali (raccolta, selezione, trattamento) l'esposizione ad agenti biologici presenti nei rifiuti organici è costante. Nelle industrie alimentari e nelle cantine vinicole la fermentazione e la lavorazione di prodotti organici generano rischio da muffe e batteri. Anche i servizi di pulizia e sanificazione, i vigili del fuoco, il personale dei depuratori e i lavoratori dell'industria pellettiera o tessile possono essere esposti a rischio biologico. Il datore di lavoro deve verificare la presenza di rischio biologico in tutte queste realtà.
La valutazione del rischio biologico è sempre obbligatoria?
Sì. L'art. 271 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di valutare il rischio biologico per tutti i datori di lavoro che espongono i lavoratori ad agenti biologici, inclusa l'esposizione non deliberata (cioè non intenzionale). L'esposizione non deliberata si verifica quando l'agente biologico è presente nell'ambiente di lavoro non per scelta produttiva ma come conseguenza della natura dell'attività svolta: ad esempio nei settori agricolo, sanitario e della gestione rifiuti. L'art. 272 precisa che, quando non è possibile sostituire un agente biologico con uno meno pericoloso, il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. La valutazione deve essere condotta anche quando l'esposizione è potenziale o saltuaria, non solo quando è certa e continuativa. Il documento di valutazione del rischio biologico deve essere inserito nel DVR aziendale come sezione specifica e deve essere aggiornato ogniqualvolta intervengano variazioni significative nell'organizzazione del lavoro o in esito ai risultati della sorveglianza sanitaria.
Come si redige la valutazione del rischio biologico nel DVR?
L'art. 271, comma 1, del D.Lgs. 81/08 elenca i fattori da prendere in considerazione nella valutazione del rischio biologico. Il documento deve includere: la classificazione degli agenti biologici presenti (Gruppo 1, 2, 3 o 4 ai sensi dell'Allegato XLVI D.Lgs. 81/08); le modalità di esposizione (inalazione, contatto cutaneo o mucoso, ingestione, inoculazione percutanea); la quantità e durata dell'esposizione; l'efficacia delle misure preventive adottate o da adottare; eventuali effetti allergizzanti o tossici degli agenti biologici; la situazione epidemiologica locale e le informazioni sulle malattie potenzialmente contratte; la presenza di lavoratori in stato di gravidanza, immunodeficienti o con patologie preesistenti. Il DVR deve descrivere anche le misure di contenimento (barriere fisiche, DPI, procedure di lavoro sicure) e il programma di sorveglianza sanitaria. Per la redazione corretta è fondamentale il contributo del medico competente, dell'RSPP e, ove presenti, del RLS. L'INAIL ha pubblicato specifiche linee guida tecniche sulla valutazione del rischio biologico che possono orientare il processo.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per rischio biologico?
L'art. 279 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti biologici di Gruppo 2, 3 o 4. La sorveglianza è svolta dal medico competente e comprende visite mediche preventive (prima dell'adibizione alla mansione a rischio), visite periodiche (con cadenza stabilita dal medico competente, di norma annuale o biennale in base al Gruppo dell'agente), visite a richiesta del lavoratore per ragioni di salute e visite in occasione di cambiamenti significativi dell'esposizione. Il medico competente stabilisce il protocollo sanitario in relazione alla natura degli agenti biologici presenti, alle mansioni svolte e alle condizioni di salute individuali. Il protocollo può includere esami sierologici (anticorpi per epatite B, tubercolosi, ecc.), test cutanei (Mantoux o IGRA per Mycobacterium tuberculosis) e vaccinazioni consigliate o obbligatorie. I lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 3 o 4 non possono essere adibiti alla mansione a rischio qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità. Le vaccinazioni offerte ai lavoratori (es. antiepatite B, antitetanica, antinfluenzale) devono essere documentate e i consensi informati conservati.
Quali DPI sono necessari per il rischio biologico?
La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il rischio biologico deve essere proporzionata al Gruppo dell'agente, alle vie di trasmissione e alle mansioni svolte. Per la protezione delle mani si utilizzano guanti monouso in lattice, nitrile o vinile (resistenza chimica e biologica certificata EN 374); per mansioni con rischio elevato di puntura si prevedono guanti antitaglio. Per la protezione delle vie respiratorie si impiegano mascherine chirurgiche (rischio basso) oppure maschere filtranti FFP2 o FFP3 con valvola (espiratoria e inspiratoria) per Mycobacterium tuberculosis e altri agenti a trasmissione aerea; i respiratori semi-facciali o a pieno facciale con filtri HEPA sono richiesti per agenti di Gruppo 3 o 4. Per la protezione degli occhi e del viso si utilizzano occhiali a mascherina o visiere facciali intere in caso di rischio di schizzi di materiale biologico. I camici e le tute protettive (EN 14126 per camici resistenti agli agenti biologici, tute categoria III tipo B o superiore per agenti di Gruppo 4) proteggono il corpo da contaminazioni. I DPI devono essere scelti in coordinamento con il medico competente e l'RSPP, forniti gratuitamente dal datore di lavoro, verificati periodicamente e sostituiti se danneggiati o scaduti.
Il rischio biologico negli uffici esiste?
Il rischio biologico negli ambienti di lavoro a carattere principalmente amministrativo o terziario esiste, sebbene sia generalmente di entità ridotta rispetto ai settori sanitari o agricoli. I principali agenti di interesse negli uffici sono: la Legionella pneumophila, che può proliferare negli impianti idrici e nei sistemi di condizionamento con torri evaporative — la sua presenza richiede valutazioni specifiche e piani di controllo ai sensi delle Linee Guida del Ministero della Salute; i virus influenzali e i coronavirus, la cui circolazione può determinare rischi collettivi in ambienti affollati con scarsa ventilazione; le muffe e i funghi presenti in edifici con problemi di umidità o infiltrazioni, che possono causare sensibilizzazioni respiratorie e bronchiti allergiche. La valutazione del rischio biologico negli uffici deve includere l'analisi della qualità dell'aria interna, la verifica degli impianti di climatizzazione e l'adozione di misure di ventilazione adeguata. Sebbene questi rischi spesso non richiedano misure di contenimento di Gruppo 2 o superiore, devono essere richiamati nel DVR e gestiti con misure organizzative e di manutenzione degli impianti.
Come si gestisce un incidente biologico in laboratorio?
In caso di incidente biologico (puntura accidentale con ago contaminato, sversamento di coltura, inalazione di aerosol, contatto mucoso con materiale infetto) il lavoratore deve seguire procedure di risposta immediata: (1) interrompere immediatamente l'attività in corso e allontanarsi dalla zona di pericolo; (2) in caso di puntura o taglio, favorire il sanguinamento spontaneo della ferita, lavare abbondantemente con acqua corrente e sapone per almeno 5 minuti, disinfettare con soluzione alcolica o iodio-iodurata; (3) in caso di contaminazione oculare o mucosa, irrigare immediatamente con acqua corrente o soluzione fisiologica per almeno 15 minuti; (4) notificare immediatamente l'incidente al responsabile del laboratorio o al supervisore; (5) recarsi al Pronto Soccorso o al medico competente per la valutazione del rischio infettivo, la profilassi post-esposizione (ad es. per HIV o epatite B) e la compilazione del referto; (6) redigere il verbale di incidente biologico e avviare la procedura INAIL per infortuni sul lavoro se pertinente. Il laboratorio deve disporre di kit di pronto soccorso biologico, procedure scritte di risposta all'incidente e dispositivi per la decontaminazione. Tutte le procedure devono essere incluse nella formazione specifica dei lavoratori.
Quali sono le sanzioni per mancata valutazione del rischio biologico?
L'omessa o inadeguata valutazione del rischio biologico espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, che punisce la violazione degli obblighi di valutazione dei rischi. In particolare: la mancata valutazione del rischio ai sensi degli artt. 271-272 D.Lgs. 81/08 (Titolo X) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro; la mancata adozione delle misure di contenimento e prevenzione (artt. 273-275 D.Lgs. 81/08) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda nella medesima fascia; la mancata sorveglianza sanitaria (art. 279 D.Lgs. 81/08) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.644,36 a 6.576,68 euro; la mancata tenuta o aggiornamento del registro degli esposti (art. 280 D.Lgs. 81/08) comporta sanzioni amministrative specifiche. In caso di infortuni o malattie professionali derivanti dalla mancata valutazione del rischio biologico, possono configurarsi responsabilità penali ai sensi degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p., con possibile applicazione del D.Lgs. 231/2001 per la responsabilità dell'ente.
Il registro degli esposti è obbligatorio per tutti gli agenti biologici?
No. L'art. 280 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di istituzione e tenuta del registro degli esposti esclusivamente per i lavoratori che operano in attività che comportano l'uso di agenti biologici di Gruppo 3 o Gruppo 4. Il registro deve contenere: l'attività svolta, l'agente biologico utilizzato e, quando nota, l'esposizione subita dai singoli lavoratori, con indicazione degli incidenti e degli infortuni verificatisi. Il registro degli esposti è tenuto dal datore di lavoro ed è consultabile dal medico competente, dall'RSPP, dall'RLS e dagli organismi di vigilanza. Copia del registro deve essere inviata all'INAIL e all'organo di vigilanza competente (ASL) ogni anno e ogni qualvolta si verifichino cessazioni di attività, trasferimenti o pensionamenti di lavoratori esposti. La cartella sanitaria e di rischio individuale dei lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 3 e 4 deve essere conservata per almeno quaranta anni dall'ultima registrazione. Per i lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 1 o 2 il registro degli esposti non è obbligatorio, sebbene sia comunque necessario documentare l'esposizione nel DVR e nel fascicolo sanitario individuale ai fini della sorveglianza sanitaria.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo X artt. 266-286 — Protezione da agenti biologici
  • Art. 267 D.Lgs. 81/08 — Definizioni e classificazione agenti biologici
  • Art. 271 D.Lgs. 81/08 — Valutazione del rischio biologico
  • Art. 279 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria
  • Art. 280 D.Lgs. 81/08 — Registro degli esposti ad agenti biologici
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
  • Allegato XLVI D.Lgs. 81/08 — Elenco degli agenti biologici classificati
  • Direttiva 2000/54/CE — Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti biologici
  • Linee Guida INAIL — Rischio biologico nei luoghi di lavoro

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