Gli obblighi del Titolo X del D.Lgs. 81/2008 spiegati per domande: quando si valuta il rischio, cosa comunicare all’ASL, misure, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti.
Il rischio biologico va valutato quando l’azienda usa deliberatamente microrganismi o quando i lavoratori sono potenzialmente esposti per il tipo di attività (sanità, laboratori, agricoltura, rifiuti, pulizie). L’uso deliberato di agenti dei gruppi 2 e 3 va comunicato all’organo di vigilanza 30 giorni prima. Il registro degli esposti serve solo per i gruppi 3 e 4.
Le regole sono nel Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (artt. 266-286-septies). La definizione di agente biologico e i quattro gruppi sono anche nella voce del glossario agenti biologici.
Domande frequenti sugli agenti biologiciFAQ
Quando un’azienda deve valutare il rischio biologico?
Quando c’è un uso deliberato di microrganismi (ad esempio un laboratorio di microbiologia o una produzione biotecnologica) oppure un’esposizione potenziale legata all’attività: sanità e assistenza, laboratori di analisi, servizi veterinari, allevamenti e agricoltura, raccolta e trattamento di rifiuti e acque reflue, pulizia di servizi igienici e simili. Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 si applica in entrambi i casi (art. 266) e l’Allegato XLIV elenca esempi di attività con esposizione potenziale. Il rischio va comunque considerato nel DVR di ogni azienda, anche solo per escluderlo con una motivazione.
Cosa sono i gruppi di rischio 1, 2, 3 e 4?
Sono le classi in cui l’art. 268 suddivide gli agenti biologici. Gruppo 1: agenti che con poca probabilità causano malattie. Gruppo 2: possono causare malattie e rappresentare un rischio per i lavoratori, ma è poco probabile che si propaghino nella comunità e di norma esistono profilassi o terapie (ad esempio Legionella). Gruppo 3: possono causare malattie gravi, possono propagarsi nella comunità ma di norma esistono profilassi o terapie (ad esempio il bacillo della tubercolosi o i virus delle epatiti B e C). Gruppo 4: malattie gravi, alto rischio di propagazione e di norma nessuna profilassi o terapia. L’elenco degli agenti classificati è nell’Allegato XLVI.
Cosa deve contenere la valutazione del rischio biologico?
L’art. 271 chiede di tenere conto della classificazione degli agenti presenti o potenzialmente presenti, delle informazioni sulle malattie che possono provocare, dei possibili effetti allergici e tossici, delle malattie già riscontrate tra i lavoratori e delle raccomandazioni delle autorità sanitarie. Nel DVR vanno indicate le fasi di lavoro con possibile esposizione, il numero di lavoratori esposti, le misure di prevenzione adottate e il programma di emergenza. La valutazione va rifatta quando cambiano le lavorazioni in modo significativo e comunque nei casi dell’art. 29, comma 3.
Serve una comunicazione all’ASL prima di iniziare l’attività?
Sì, se l’attività comporta l’uso deliberato di agenti dei gruppi 2 o 3: il datore di lavoro lo comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, e ripete la comunicazione quando i cambiamenti nelle lavorazioni modificano in modo significativo il rischio (art. 269). Per gli agenti del gruppo 4 serve un’autorizzazione ministeriale, che dura 5 anni ed è rinnovabile (art. 270). Chi ha solo un’esposizione potenziale, senza uso deliberato, non deve fare questa comunicazione.
Quali misure di prevenzione sono obbligatorie?
Quelle degli artt. 272 e 273: evitare l’uso di agenti nocivi se l’attività lo consente, limitare al minimo i lavoratori esposti, progettare le lavorazioni per ridurre la dispersione, usare misure collettive e, se non bastano, DPI, segnalare con il simbolo di rischio biologico le aree interessate, garantire servizi igienici adeguati, indumenti protettivi riposti separatamente dagli abiti civili e controllati, puliti o sostituiti dopo l’uso, divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree a rischio. Strutture sanitarie, veterinarie e laboratori hanno misure di contenimento specifiche (artt. 274 e 275, Allegati XLVII e XLVIII).
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e cosa c’entrano i vaccini?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute (art. 279). In quel caso il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, mette a disposizione i vaccini efficaci per chi non è già immune, somministrati a cura del medico competente, e allontana temporaneamente dall’esposizione il lavoratore quando il medico lo ritiene necessario.
Il registro degli esposti è sempre obbligatorio?
No. È obbligatorio per i lavoratori addetti ad attività che comportano rischio per la salute da agenti biologici dei gruppi 3 o 4 (art. 280). Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro tramite il medico competente. Copia del registro va trasmessa all’INAIL e all’organo di vigilanza. Il datore di lavoro conserva le annotazioni e le cartelle sanitarie almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro; la conservazione successiva è a cura dell’INAIL, per almeno 10 anni dalla fine dell’esposizione e fino a 40 anni per gli agenti che possono provocare infezioni persistenti o latenti o malattie a lunga latenza.
Che formazione serve per il rischio biologico?
Oltre alla formazione generale e specifica dei lavoratori, l’art. 278 chiede informazione e formazione su rischi, precauzioni, misure igieniche, uso di indumenti e DPI e comportamento in caso di incidente. Va fatta prima di adibire il lavoratore all’attività, ripetuta almeno ogni 5 anni e comunque ogni volta che cambiano le lavorazioni in modo rilevante per il rischio.
Come si gestisce il rischio Legionella sul luogo di lavoro?
La Legionella è un agente del gruppo 2 che si trasmette per inalazione di aerosol d’acqua contaminata (docce, torri evaporative, impianti di climatizzazione con umidificazione, vasche idromassaggio). Se l’azienda ha impianti di questo tipo, il rischio va valutato nel DVR. Il riferimento tecnico sono le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni il 7 maggio 2015, che indicano valutazione del rischio dell’impianto, manutenzione, campionamenti e interventi correttivi.
Cosa si fa dopo una puntura accidentale con un ago in ambito sanitario?
Si segue la procedura post-esposizione prevista dal DVR: lavaggio della ferita, segnalazione immediata al preposto, valutazione da parte del medico competente o del servizio individuato per la profilassi post-esposizione e registrazione dell’evento. Nel settore ospedaliero e sanitario la prevenzione delle ferite da taglio e da punta è disciplinata dagli artt. 286-bis e seguenti del D.Lgs. 81/2008, introdotti dal D.Lgs. 19/2014.