La scheda di incarico del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) documenta la designazione o l'elezione del rappresentante secondo le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08. Il documento attesta chi è il RLS, come è stato eletto o designato, e costituisce il titolo formale del suo mandato in azienda. Questo modello è fornito a titolo informativo e deve essere adattato alle specificità aziendali da un professionista qualificato.
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Chi è il RLS e perché serve la scheda di incarico
Il RLS è la figura che rappresenta i lavoratori su tutte le questioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (art. 47 D.Lgs. 81/08). Deve essere eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o, in loro assenza, direttamente dai lavoratori. La scheda o il verbale di elezione è necessario per: attestare la regolarità della procedura, identificare formalmente il RLS, comunicare il nominativo al datore di lavoro e (nei casi previsti) all'ente paritetico.
Numero di RLS previsto dalla legge
- Aziende fino a 200 dipendenti: 1 RLS
- Aziende da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS
- Aziende con oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS
- Nei casi in cui i lavoratori non eleggano il RLS, le sue funzioni sono svolte dall'RLST (Rappresentante Territoriale), nominato dagli organismi paritetici
Procedura di elezione
- Comunicazione ai lavoratori dell'avvio della procedura (almeno 15 giorni prima)
- Presentazione delle candidature
- Votazione (scrutinio segreto, in orario di lavoro, senza trattenuta sulla retribuzione)
- Redazione del verbale di elezione con: data, luogo, n. lavoratori aventi diritto, n. votanti, voti ottenuti da ciascun candidato, nominativo eletto
- Comunicazione al datore di lavoro del nominativo del RLS eletto
- Eventuale comunicazione all'ente paritetico di settore (ove previsto dal CCNL)
Contenuto della scheda/verbale di elezione
- Data e luogo della votazione
- Nominativi dei lavoratori componenti il seggio elettorale (commissione di garanzia)
- Numero totale di lavoratori aventi diritto al voto
- Numero di lavoratori votanti (quorum)
- Voti ottenuti da ciascun candidato
- Nominativo del RLS eletto e durata del mandato (solitamente 3 anni, salvo diversa previsione del CCNL)
- Firma dei componenti del seggio e controfirma del RLS eletto a conferma dell'accettazione del mandato
Diritti e protezioni del RLS
- Permessi retribuiti: almeno 8 ore/anno per aziende fino a 200 dipendenti; 4 ore mensili per aziende con oltre 200 dipendenti (art. 73 D.Lgs. 81/08 e CCNL)
- Formazione specifica: almeno 32 ore iniziali + 8 ore di aggiornamento annuale (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
- Protezione contro il licenziamento ritorsivo: il RLS ha le stesse tutele del dirigente RSA/RSU contro i licenziamenti discriminatori
- Accesso ai documenti (DVR, registro infortuni, documenti RSPP): il datore deve metterli a disposizione del RLS
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Domande frequentiFAQ
Il RLS deve avere particolari qualifiche per essere eletto?
Cosa succede se i lavoratori non eleggono il RLS?
Il RLS può essere rimosso prima della scadenza del mandato?
Fonti normative
- Art. 47 D.Lgs. 81/08 — elezione e designazione del RLS
- Art. 50 D.Lgs. 81/08 — attribuzioni del RLS
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — formazione dei lavoratori e del RLS
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — formazione RLS: 32 ore iniziali + 8 ore aggiornamento
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