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Verbale Riunione Periodica Art. 35 D.Lgs. 81/08

Modello di verbale per la riunione periodica di sicurezza obbligatoria: campi obbligatori, partecipanti, cadenza annuale e argomenti da trattare ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il verbale della riunione periodica di sicurezza è il documento che attesta lo svolgimento della riunione obbligatoria prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08, riservata alle aziende con più di 15 dipendenti. Deve tenersi almeno una volta all'anno e vi partecipano il datore di lavoro o suo delegato, il RSPP, il RLS (o RLST) e il medico competente, se nominato. Questo modello è fornito a titolo informativo e deve essere adattato alla specifica realtà aziendale da un professionista qualificato. Non sostituisce la consulenza di un esperto di sicurezza sul lavoro.

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Cos'è e a cosa serve

La riunione periodica di sicurezza è obbligatoria per le aziende con più di 15 dipendenti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08. Deve tenersi almeno una volta all'anno e costituisce un momento di confronto tra le figure della prevenzione aziendali. Il verbale documenta lo svolgimento della riunione, gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le firme dei partecipanti: è un documento fondamentale in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza.

Chi deve partecipare

Secondo l'art. 35 D.Lgs. 81/08, alla riunione periodica devono partecipare:

  • Datore di lavoro o suo delegato
  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) o, in sua assenza, il RLST (Rappresentante Territoriale)
  • Medico competente, se nominato ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08

Base normativa

Il riferimento normativo principale è l'art. 35 del D.Lgs. 81/08, che disciplina la riunione periodica per le aziende con oltre 15 dipendenti. L'art. 35 comma 3 prevede che il RLS possa richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio. I diritti di partecipazione del RLS alla riunione sono sanciti dall'art. 50 D.Lgs. 81/08. La Circolare del Ministero del Lavoro del 20/10/2009 fornisce ulteriori indicazioni applicative.

Cadenza della riunione

La riunione si tiene almeno una volta all'anno. Può essere convocata anche in via straordinaria, su richiesta del RLS, al verificarsi di significative variazioni delle condizioni di rischio (introduzione di nuove tecnologie, variazioni di mansioni, modifiche al DVR, ecc.).

Contenuto minimo del verbale

  • Data, ora e luogo di svolgimento della riunione
  • Elenco dei partecipanti con qualifica (datore/delegato, RSPP, RLS/RLST, medico competente)
  • Ordine del giorno (es. aggiornamento DVR, andamento infortuni, misure preventive previste)
  • Sintesi degli argomenti trattati per ciascun punto all'ordine del giorno
  • Decisioni adottate e azioni correttive o preventive deliberate
  • Eventuali osservazioni del RLS
  • Firma di tutti i partecipanti

Come compilarlo correttamente

Il verbale deve essere redatto durante o immediatamente dopo la riunione, in modo da rispecchiare fedelmente quanto discusso e deliberato. Ogni punto dell'ordine del giorno deve trovare riscontro nella sezione "argomenti trattati". Le decisioni adottate devono essere formulate in modo chiaro, con indicazione, ove possibile, del responsabile attuativo e dei tempi previsti. Il verbale va conservato insieme alla documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e reso disponibile in caso di ispezione.

Nota legale: Il modello è fornito a scopo illustrativo e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato. Ogni documento deve essere adattato alle specificità aziendali e verificato da un esperto di sicurezza sul lavoro qualificato.

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Domande frequentiFAQ

Cosa succede se manca il verbale della riunione periodica?
L'assenza del verbale della riunione periodica costituisce una violazione dell'art. 35 D.Lgs. 81/08. In caso di ispezione, gli organi di vigilanza (INL, ASL/AUSL) possono contestare la mancata effettuazione della riunione o la sua mancata documentazione. Il verbale è la prova che la riunione si è effettivamente svolta e che gli argomenti obbligatori sono stati trattati.
Il RLS può richiedere una riunione straordinaria?
Sì. L'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che il RLS possa richiedere la convocazione di una riunione straordinaria al verificarsi di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, come l'introduzione di nuovi macchinari, modifiche al DVR, variazioni di mansioni o insorgenza di nuovi rischi. Il datore di lavoro è tenuto a darvi seguito.

Fonti normative

  • Art. 35 D.Lgs. 81/08 — riunione periodica di sicurezza
  • Art. 50 D.Lgs. 81/08 — diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Circolare Min. Lavoro 20/10/2009 — indicazioni applicative art. 35

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