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Registro Presenze Prove di Evacuazione

Modello di registro per documentare le simulazioni di emergenza aziendali: campi obbligatori, frequenza delle prove, chi partecipa e come valutare i risultati.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il registro delle presenze alle prove di evacuazione documenta le simulazioni di emergenza svolte in azienda. È parte integrante del Piano di Emergenza aziendale e dimostra all'organo di vigilanza che le procedure sono state effettivamente testate. Deve contenere l'elenco dei presenti, il tempo di evacuazione rilevato, le criticità emerse e le azioni correttive deliberate. Questo modello è fornito a titolo informativo e deve essere adattato alla specifica realtà aziendale da un professionista qualificato. Non sostituisce la consulenza di un esperto di sicurezza sul lavoro.

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Cos'è e a cosa serve

Il registro delle presenze alle prove di evacuazione documenta le simulazioni di emergenza svolte in azienda. È parte integrante del Piano di Emergenza aziendale e dimostra all'organo di vigilanza — in particolare ai Vigili del Fuoco e alle ASL/AUSL — che l'azienda ha effettivamente testato le procedure di evacuazione. La corretta tenuta di questo registro è un elemento verificato in sede di sopralluogo e in occasione del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività soggette.

Base normativa

I principali riferimenti normativi sono:

  • D.M. 02/09/2021 (nuovo Codice di Prevenzione Incendi) — obbligatorio per le attività soggette a rischio incendio medio e alto; prevede l'effettuazione periodica di prove di evacuazione e la relativa documentazione
  • Art. 18 comma 1 lett. t) D.Lgs. 81/08 — obbligo del datore di lavoro di adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
  • Allegato IV D.Lgs. 81/08, punto 1.7 — requisiti delle vie di emergenza e uscite di sicurezza, la cui praticabilità deve essere verificata con le prove
  • Linee Guida VVF sui piani di emergenza (2023) — indicazioni operative per la pianificazione e la documentazione delle prove di evacuazione

Frequenza obbligatoria delle prove

La frequenza minima dipende dal livello di rischio dell'attività:

  • Almeno 1 volta all'anno per la maggior parte delle aziende soggette all'obbligo del Piano di Emergenza
  • Almeno 2 volte all'anno per le attività classificate ad alto rischio incendio ai sensi del D.M. 02/09/2021 e per le attività soggette a CPI con alto affollamento

Contenuto minimo del registro

  • Data e ora di inizio e fine della prova
  • Tipo di prova svolta (allarme acustico, evacuazione totale, evacuazione parziale di piano/area)
  • Numero totale di persone presenti in azienda al momento della prova
  • Numero di persone che hanno partecipato all'evacuazione
  • Elenco nominativo dei presenti (o fogli firma allegati)
  • Nomi e qualifica degli addetti all'emergenza che hanno coordinato la prova
  • Tempo di evacuazione registrato (rilevato con cronometro)
  • Criticità emerse durante la prova (es. vie di fuga ostruite, segnaletica mancante, comportamenti non conformi)
  • Azioni correttive deliberate e responsabile attuativo
  • Firma del responsabile della prova

Come compilarlo correttamente

Il registro deve essere compilato immediatamente dopo lo svolgimento della prova, mentre le criticità sono ancora fresche. Il tempo di evacuazione va rilevato con cronometro dal segnale di allarme fino all'ultimo lavoratore giunto al punto di raccolta. Le criticità emerse devono essere descritte in modo specifico (non generiche), con indicazione della zona o del comportamento problematico riscontrato. Le azioni correttive devono essere concrete, con responsabile e termine temporale indicati. Il registro va conservato nel fascicolo del Piano di Emergenza e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Nota legale: Il modello è fornito a scopo illustrativo e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato. Ogni documento deve essere adattato alle specificità aziendali e verificato da un esperto di sicurezza sul lavoro qualificato.

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Domande frequentiFAQ

La prova di evacuazione è obbligatoria anche per le piccole aziende?
L'obbligo di effettuare prove di evacuazione riguarda tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 02/09/2021 (attività soggette a rischio incendio medio e alto) e, più in generale, tutte le aziende in cui il Piano di Emergenza prevede procedure di evacuazione. Anche le aziende con pochi dipendenti, se svolgono attività a rischio incendio o se il DVR individua rischi di emergenza significativi, sono tenute a svolgere e documentare le prove.
Cosa si valuta durante una prova di evacuazione?
Durante la prova si valutano: il tempo impiegato per evacuare completamente i locali, la corretta funzionalità dei segnali di allarme, l'efficienza degli addetti all'emergenza nel coordinare l'uscita, la praticabilità delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza, il comportamento dei lavoratori (rispetto delle istruzioni, assenza di panico), e la correttezza del raggiungimento del punto di raccolta. Eventuali anomalie devono essere verbalizzate e seguite da azioni correttive.

Fonti normative

  • Art. 18 D.Lgs. 81/08 — obblighi del datore di lavoro in materia di emergenze
  • DM 02/09/2021 Allegato I punto 5 — gestione della sicurezza antincendio
  • Allegato IV D.Lgs. 81/08 — requisiti luoghi di lavoro: vie di emergenza
  • VVF Linee Guida piani emergenza 2023

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