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Osservatorio Sicurezza Italia

Lavoratori Precari e Intermittenti: Sicurezza e Infortuni

Perché i lavoratori precari e intermittenti infortunano di più: dati indicativi, cause strutturali e obblighi di sicurezza per contratti atipici.

Art. 37D.Lgs. 81/08: formazione obbligatoria per tutti i contrattiArt. 3 c.5D.Lgs. 81/08: regole per intermittenti e somministratiD.Lgs. 276/2003Disciplina somministrazione di lavoroINAILFonte dati indicativi infortuni
Risposta rapida

I lavoratori a termine, intermittenti e somministrati presentano un profilo di rischio infortunistico strutturalmente più elevato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Le cause principali sono la formazione insufficiente o ritardata, la scarsa familiarità con i luoghi e le attrezzature di lavoro, l'elevata rotazione che non consente la sedimentazione delle competenze operative e la tendenza a non segnalare condizioni di rischio per timore di non ricevere nuove chiamate. Il D.Lgs. 81/08 impone gli stessi obblighi formativi e di sicurezza per tutti i tipi contrattuali, ma la ripartizione delle responsabilità varia in base alla tipologia di rapporto. Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e basati su elaborazioni su dati INAIL.

Nota metodologica

I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

I lavoratori precari nella statistica infortuni: trend indicativi INAIL

Le analisi INAIL sui dati Open Data mostrano in modo indicativo che i lavoratori con contratto a tempo determinato sono sovra-rappresentati negli infortuni rispetto alla loro quota sull'occupazione totale. Questo fenomeno non è esclusivamente italiano: le ricerche EU-OSHA confermano che in tutta Europa i lavoratori con contratti atipici — a termine, intermittenti, somministrati e autonomi dipendenti da piattaforma — presentano tassi di infortuni più elevati rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Tra i fattori che spiegano questo dato spiccano: la concentrazione in settori ad alta intensità di rischio fisico (costruzioni, logistica, ristorazione, agricoltura), la minore esperienza operativa specifica, la formazione spesso erogata in modo sommario o tardivo e la tendenza a non segnalare near-miss per non compromettere le possibilità di ulteriori chiamate o rinnovi.

Contratti a termine

Rischio elevato

Sovra-rappresentati negli infortuni rispetto alla quota occupazionale (dati indicativi INAIL)

Lavoro intermittente

Alta rotazione

Ogni chiamata in contesto nuovo aumenta il rischio da inesperienza

Somministrazione

Doppia catena

Obblighi divisi tra agenzia e utilizzatore, rischio di lacune formative

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e EU-OSHA.

Contratti a termine e sicurezza: obblighi di formazione (art. 37 D.Lgs. 81/08)

Il D.Lgs. 81/08 non prevede distinzioni in materia di sicurezza tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. L'art. 37 stabilisce che la formazione deve essere erogata prima o contestualmente all'assegnazione alla mansione, indipendentemente dalla durata del contratto.

L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha confermato e precisato questa impostazione, chiarendo che anche per i contratti di durata molto breve (es. 15 giorni) il datore non può derogare all'obbligo formativo. In pratica, ciò significa che un lavoratore assunto per una stagione o per un picco produttivo deve ricevere:

Attenzione

La formazione generale erogata da un precedente datore di lavoro può essere riconosciuta valida se documentata da attestato in corso di validità. La formazione specifica, invece, deve sempre essere erogata dal nuovo datore in relazione ai rischi specifici della nuova mansione, anche se il lavoratore ha già effettuato formazione specifica presso un altro datore operante nello stesso settore.

Lavoro intermittente: particolarità degli adempimenti sicurezza

Il contratto di lavoro intermittente (o «a chiamata», disciplinato dagli artt. 13–18 del D.Lgs. 81/2015) presenta specificità che lo rendono particolarmente delicato in materia di sicurezza. Il lavoratore intermittente può essere chiamato a prestare la propria attività in qualsiasi momento, spesso con breve preavviso, e la mansione da svolgere può variare da una chiamata all'altra.

Obblighi prima della prima chiamata

Il D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 5 stabilisce che il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi formativi e informativi prima dell'inizio della prima prestazione. In concreto:

Chiamate successive: quando aggiornare la formazione

Non è necessario ripetere la formazione a ogni chiamata se la mansione e le condizioni di rischio rimangono invariate. È invece necessario erogare nuova formazione (o aggiornamento) quando: cambia la mansione assegnata, cambiano le attrezzature o i processi, sono intervenute modifiche normative, o la precedente formazione è scaduta secondo le periodicità previste dall'Accordo Stato-Regioni 2025.

Somministrazione di lavoro: chi ha gli obblighi — somministratore vs utilizzatore

Il contratto di somministrazione crea una triangolazione di rapporti (agenzia per il lavoro — lavoratore somministrato — azienda utilizzatrice) che richiede una chiara ripartizione degli obblighi di sicurezza. Il riferimento normativo è il combinato disposto del D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 5 e dell'art. 35 del D.Lgs. 276/2003.

AdempimentoSomministratore (agenzia)Utilizzatore (azienda)
Formazione generale (4h)A carico — eroga prima della missioneVerifica e integra se necessario
Formazione specificaContribuisce se previsto da contrattoA carico — eroga prima della mansione
DPI adeguati alla mansioneNon applicabileA carico — fornisce gratuitamente
Sorveglianza sanitariaCoordina con medico competenteRichiede e organizza le visite
Informazione sui rischi specificiInforma sui rischi generali di settoreInforma sui rischi del posto di lavoro
INAIL: denuncia infortuniRapporto assicurativo (è il datore di diritto)Comunicazione immediata del fatto all'agenzia

Ripartizione indicativa basata su D.Lgs. 81/08 art. 3 c.5 e D.Lgs. 276/2003 art. 35. Verificare sempre il contratto di somministrazione per eventuali pattuizioni specifiche.

L'utilizzatore è responsabile della sicurezza durante la missione: è lui che conosce il luogo di lavoro, le attrezzature, i processi produttivi e i rischi concreti. La responsabilità penale per infortuni occorsi durante la missione ricade prevalentemente sull'utilizzatore, salvo i casi in cui la causa dell'infortunio sia riconducibile a una carenza nella formazione generale che spettava all'agenzia.

Perché i lavoratori precari infortunano di più: cause strutturali

La sovra-rappresentazione dei lavoratori precari negli infortuni non è casuale ma riflette cause strutturali ben identificate nella letteratura scientifica e nei rapporti EU-OSHA:

Misure preventive raccomandate: affiancamento, tutorato e formazione ante-mansione

Le linee guida EU-OSHA e le best practice aziendali raccomandano un approccio sistematico alla gestione dei lavoratori precari che va oltre il minimo normativo:

Formazione ante-mansione documentata

Erogare formazione generale e specifica prima dell'inizio della prestazione, con registro presenze, test di comprensione e attestato. Mai rimandare a dopo l'inizio delle attività.

Affiancamento strutturato

Assegnare un lavoratore esperto come riferimento operativo per le prime giornate, con responsabilità esplicita di accompagnamento. Documentare l'affiancamento nel fascicolo del lavoratore.

Induction specifico per il sito

Prima di iniziare la mansione, effettuare un sopralluogo guidato del sito con identificazione dei rischi locali, delle uscite di emergenza, dei punti di raccolta e delle procedure aziendali.

Check-in nelle prime 48 ore

Un breve colloquio strutturato dopo le prime giornate per raccogliere segnalazioni di difficoltà o rischi percepiti, in modo non punitivo e orientato alla prevenzione.

Un sistema di gestione della sicurezza (SGSL) maturo — come quello certificabile secondo ISO 45001:2018 — prevede procedure specifiche per l'inserimento dei lavoratori temporanei, che includono la verifica della documentazione formativa ricevuta dall'agenzia, la formazione specifica di sito e il tutorato pratico. Queste procedure non sono solo best practice: in caso di infortunio costituiscono prova documentale dell'adempimento degli obblighi di prevenzione.

Tendenze 2026: gig economy e piattaforme

La crescita della gig economy e del lavoro tramite piattaforma digitale pone nuove sfide in materia di sicurezza sul lavoro che il legislatore italiano sta affrontando in modo progressivo. La L. 128/2019 ha introdotto tutele specifiche per i ciclofattorini (riders), prevedendo l'obbligo di assicurazione INAIL e misure di sicurezza a carico del committente.

Le principali questioni aperte per il 2025-2026 riguardano:

Approfondisci

FAQ lavoratori precari, intermittenti e sicurezzaFAQ

Un lavoratore a termine deve ricevere la stessa formazione sicurezza di un dipendente a tempo indeterminato?
Sì, senza eccezioni. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 non distingue in base alla durata del contratto: la formazione generale (4h) e la formazione specifica (4–12h in base al livello di rischio) devono essere erogate prima o contestualmente all'assegnazione alla mansione, indipendentemente dal fatto che il contratto duri una settimana o un anno. Il datore di lavoro che non eroga la formazione a un lavoratore a termine è esposto alle stesse sanzioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
Nel lavoro intermittente, chi è responsabile della sicurezza quando il lavoratore viene chiamato?
La responsabilità in materia di sicurezza grava integralmente sul datore di lavoro utilizzatore per tutta la durata della prestazione. Il D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 5 prevede che il datore debba informare preventivamente il lavoratore intermittente sui rischi specifici connessi all'attività da svolgere, fornire i DPI necessari e garantire la sorveglianza sanitaria se richiesta. La formazione deve essere erogata prima della prima chiamata; le successive chiamate in mansione identica non richiedono nuova formazione, salvo che siano cambiate le condizioni di rischio.
In un rapporto di somministrazione, chi eroga la formazione sicurezza: l'agenzia o l'utilizzatore?
La ripartizione degli obblighi è stabilita dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 35 del D.Lgs. 276/2003: la formazione generale (4h) è a carico del somministratore (agenzia per il lavoro), che la eroga prima dell'invio in missione; la formazione specifica sui rischi propri del posto di lavoro è a carico dell'utilizzatore, che la eroga prima dell'assegnazione alla mansione. Entrambi i soggetti rimangono responsabili per le rispettive quote di formazione; il lavoratore somministrato non può iniziare la prestazione senza aver ricevuto entrambe.
Un rider o lavoratore di piattaforma è tutelato dal D.Lgs. 81/08?
La tutela dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto. I rider e lavoratori di piattaforma qualificati come lavoratori subordinati o parasubordinati (co.co.co.) sono coperti dal D.Lgs. 81/08 in modo pieno o parziale. Il D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 7 estende alcune tutele anche ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri o in ambienti altrui. La L. 128/2019 (tutela riders) ha introdotto obblighi specifici di assicurazione INAIL e misure di sicurezza per i ciclofattorini. In ogni caso, il committente ha l'obbligo di valutare i rischi connessi all'attività affidata.

Fonti normative

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