I lavoratori a termine, intermittenti e somministrati presentano un profilo di rischio infortunistico strutturalmente più elevato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Le cause principali sono la formazione insufficiente o ritardata, la scarsa familiarità con i luoghi e le attrezzature di lavoro, l'elevata rotazione che non consente la sedimentazione delle competenze operative e la tendenza a non segnalare condizioni di rischio per timore di non ricevere nuove chiamate. Il D.Lgs. 81/08 impone gli stessi obblighi formativi e di sicurezza per tutti i tipi contrattuali, ma la ripartizione delle responsabilità varia in base alla tipologia di rapporto. Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e basati su elaborazioni su dati INAIL.
Nota metodologica
I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.
I lavoratori precari nella statistica infortuni: trend indicativi INAIL
Le analisi INAIL sui dati Open Data mostrano in modo indicativo che i lavoratori con contratto a tempo determinato sono sovra-rappresentati negli infortuni rispetto alla loro quota sull'occupazione totale. Questo fenomeno non è esclusivamente italiano: le ricerche EU-OSHA confermano che in tutta Europa i lavoratori con contratti atipici — a termine, intermittenti, somministrati e autonomi dipendenti da piattaforma — presentano tassi di infortuni più elevati rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tra i fattori che spiegano questo dato spiccano: la concentrazione in settori ad alta intensità di rischio fisico (costruzioni, logistica, ristorazione, agricoltura), la minore esperienza operativa specifica, la formazione spesso erogata in modo sommario o tardivo e la tendenza a non segnalare near-miss per non compromettere le possibilità di ulteriori chiamate o rinnovi.
Contratti a termine
Rischio elevato
Sovra-rappresentati negli infortuni rispetto alla quota occupazionale (dati indicativi INAIL)
Lavoro intermittente
Alta rotazione
Ogni chiamata in contesto nuovo aumenta il rischio da inesperienza
Somministrazione
Doppia catena
Obblighi divisi tra agenzia e utilizzatore, rischio di lacune formative
Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e EU-OSHA.
Contratti a termine e sicurezza: obblighi di formazione (art. 37 D.Lgs. 81/08)
Il D.Lgs. 81/08 non prevede distinzioni in materia di sicurezza tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. L'art. 37 stabilisce che la formazione deve essere erogata prima o contestualmente all'assegnazione alla mansione, indipendentemente dalla durata del contratto.
L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha confermato e precisato questa impostazione, chiarendo che anche per i contratti di durata molto breve (es. 15 giorni) il datore non può derogare all'obbligo formativo. In pratica, ciò significa che un lavoratore assunto per una stagione o per un picco produttivo deve ricevere:
- Formazione generale: 4 ore su rischi generali, concetti di sicurezza, DVR, DPI e procedure di emergenza, erogata da formatore qualificato con registro presenze e attestato.
- Formazione specifica: da 4 a 12 ore in base al livello di rischio della mansione (basso, medio, alto), con contenuti riferiti ai rischi concreti del posto di lavoro assegnato.
- Addestramento pratico: per le attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. 81/08), condotto da persona competente con dimostrazione pratica e verifica della comprensione.
Attenzione
La formazione generale erogata da un precedente datore di lavoro può essere riconosciuta valida se documentata da attestato in corso di validità. La formazione specifica, invece, deve sempre essere erogata dal nuovo datore in relazione ai rischi specifici della nuova mansione, anche se il lavoratore ha già effettuato formazione specifica presso un altro datore operante nello stesso settore.
Lavoro intermittente: particolarità degli adempimenti sicurezza
Il contratto di lavoro intermittente (o «a chiamata», disciplinato dagli artt. 13–18 del D.Lgs. 81/2015) presenta specificità che lo rendono particolarmente delicato in materia di sicurezza. Il lavoratore intermittente può essere chiamato a prestare la propria attività in qualsiasi momento, spesso con breve preavviso, e la mansione da svolgere può variare da una chiamata all'altra.
Obblighi prima della prima chiamata
Il D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 5 stabilisce che il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi formativi e informativi prima dell'inizio della prima prestazione. In concreto:
- Informazione preventiva sui rischi: il datore deve consegnare e illustrare al lavoratore intermittente le informazioni sui rischi connessi alle mansioni che potrebbe essere chiamato a svolgere, compreso il piano di emergenza ed evacuazione.
- Formazione obbligatoria: la formazione generale e quella specifica (art. 37) devono essere completate prima della prima chiamata effettiva, non al momento della chiamata.
- Sorveglianza sanitaria: se le mansioni rientrano tra quelle soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria (rumore, movimentazione manuale carichi, agenti chimici, VDT), la visita medica preventiva deve essere effettuata prima della prima prestazione.
Chiamate successive: quando aggiornare la formazione
Non è necessario ripetere la formazione a ogni chiamata se la mansione e le condizioni di rischio rimangono invariate. È invece necessario erogare nuova formazione (o aggiornamento) quando: cambia la mansione assegnata, cambiano le attrezzature o i processi, sono intervenute modifiche normative, o la precedente formazione è scaduta secondo le periodicità previste dall'Accordo Stato-Regioni 2025.
Somministrazione di lavoro: chi ha gli obblighi — somministratore vs utilizzatore
Il contratto di somministrazione crea una triangolazione di rapporti (agenzia per il lavoro — lavoratore somministrato — azienda utilizzatrice) che richiede una chiara ripartizione degli obblighi di sicurezza. Il riferimento normativo è il combinato disposto del D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 5 e dell'art. 35 del D.Lgs. 276/2003.
| Adempimento | Somministratore (agenzia) | Utilizzatore (azienda) |
|---|---|---|
| Formazione generale (4h) | A carico — eroga prima della missione | Verifica e integra se necessario |
| Formazione specifica | Contribuisce se previsto da contratto | A carico — eroga prima della mansione |
| DPI adeguati alla mansione | Non applicabile | A carico — fornisce gratuitamente |
| Sorveglianza sanitaria | Coordina con medico competente | Richiede e organizza le visite |
| Informazione sui rischi specifici | Informa sui rischi generali di settore | Informa sui rischi del posto di lavoro |
| INAIL: denuncia infortuni | Rapporto assicurativo (è il datore di diritto) | Comunicazione immediata del fatto all'agenzia |
Ripartizione indicativa basata su D.Lgs. 81/08 art. 3 c.5 e D.Lgs. 276/2003 art. 35. Verificare sempre il contratto di somministrazione per eventuali pattuizioni specifiche.
L'utilizzatore è responsabile della sicurezza durante la missione: è lui che conosce il luogo di lavoro, le attrezzature, i processi produttivi e i rischi concreti. La responsabilità penale per infortuni occorsi durante la missione ricade prevalentemente sull'utilizzatore, salvo i casi in cui la causa dell'infortunio sia riconducibile a una carenza nella formazione generale che spettava all'agenzia.
Perché i lavoratori precari infortunano di più: cause strutturali
La sovra-rappresentazione dei lavoratori precari negli infortuni non è casuale ma riflette cause strutturali ben identificate nella letteratura scientifica e nei rapporti EU-OSHA:
- Formazione insufficiente o ritardata: la pressione a far iniziare subito la prestazione porta spesso a posticipare la formazione obbligatoria o a erogarla in modo sommario. Il lavoratore a termine non ha il potere contrattuale per rifiutarsi di iniziare a lavorare in attesa della formazione.
- Scarsa esperienza nel contesto specifico: anche un lavoratore esperto del settore è potenzialmente a rischio nelle prime giornate in un nuovo posto di lavoro, perché non conosce il layout fisico, le procedure specifiche aziendali, le quirk delle attrezzature presenti e le dinamiche relazionali (chi chiedere, dove sono i dispositivi di emergenza).
- Alta rotazione che impedisce la sedimentazione: nei contratti brevi o stagionali il lavoratore non riesce ad acquisire quella familiarità automatica con il contesto lavorativo che riduce il rischio nelle mansioni routinarie. Ogni nuovo contratto ricomincia la curva di apprendimento.
- Paura di segnalare il rischio: il lavoratore precario sa che segnalare un problema di sicurezza o rifiutare una mansione rischiosa può compromettere la probabilità di rinnovo o di nuove chiamate. Questo meccanismo sociale sopprime il reporting dei near-miss e ritarda la correzione delle condizioni pericolose.
- Concentrazione nei settori e nelle mansioni ad alto rischio: i lavoratori a termine e somministrati sono impiegati in misura sproporzionata nelle mansioni più manuali, fisicamente gravose e ad alta intensità di rischio fisico — spesso perché sono le mansioni con la maggiore variabilità di carico di lavoro che giustifica il contratto atipico.
Misure preventive raccomandate: affiancamento, tutorato e formazione ante-mansione
Le linee guida EU-OSHA e le best practice aziendali raccomandano un approccio sistematico alla gestione dei lavoratori precari che va oltre il minimo normativo:
Formazione ante-mansione documentata
Erogare formazione generale e specifica prima dell'inizio della prestazione, con registro presenze, test di comprensione e attestato. Mai rimandare a dopo l'inizio delle attività.
Affiancamento strutturato
Assegnare un lavoratore esperto come riferimento operativo per le prime giornate, con responsabilità esplicita di accompagnamento. Documentare l'affiancamento nel fascicolo del lavoratore.
Induction specifico per il sito
Prima di iniziare la mansione, effettuare un sopralluogo guidato del sito con identificazione dei rischi locali, delle uscite di emergenza, dei punti di raccolta e delle procedure aziendali.
Check-in nelle prime 48 ore
Un breve colloquio strutturato dopo le prime giornate per raccogliere segnalazioni di difficoltà o rischi percepiti, in modo non punitivo e orientato alla prevenzione.
Un sistema di gestione della sicurezza (SGSL) maturo — come quello certificabile secondo ISO 45001:2018 — prevede procedure specifiche per l'inserimento dei lavoratori temporanei, che includono la verifica della documentazione formativa ricevuta dall'agenzia, la formazione specifica di sito e il tutorato pratico. Queste procedure non sono solo best practice: in caso di infortunio costituiscono prova documentale dell'adempimento degli obblighi di prevenzione.
Tendenze 2026: gig economy e piattaforme
La crescita della gig economy e del lavoro tramite piattaforma digitale pone nuove sfide in materia di sicurezza sul lavoro che il legislatore italiano sta affrontando in modo progressivo. La L. 128/2019 ha introdotto tutele specifiche per i ciclofattorini (riders), prevedendo l'obbligo di assicurazione INAIL e misure di sicurezza a carico del committente.
Le principali questioni aperte per il 2025-2026 riguardano:
- Estensione delle tutele INAIL: i lavoratori di piattaforma qualificati come autonomi (partite IVA) non rientrano automaticamente nella copertura INAIL. Le proposte di riforma in discussione mirano a estendere la copertura assicurativa obbligatoria anche a questa categoria, sulla base del rischio effettivo della prestazione.
- Algoritmo e gestione del rischio:i sistemi di assegnazione algoritmica delle consegne e dei turni possono creare pressioni implicite alla velocità che aumentano il rischio di incidenti stradali tra i riders. La valutazione del rischio da algoritmo è un tema emergente nell'ambito della sicurezza sul lavoro digitale.
- Formazione per lavoratori autonomi di piattaforma: a differenza dei lavoratori subordinati e somministrati, i lavoratori autonomi di piattaforma non ricevono formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08. Alcune piattaforme hanno introdotto moduli formativi volontari; la loro diffusione rimane disomogenea.
- Direttiva UE sul lavoro tramite piattaforma: la direttiva europea approvata nel 2024 stabilisce una presunzione di subordinazione per i lavoratori di piattaforma, con ricadute significative sulla applicabilità del D.Lgs. 81/08 e sugli obblighi assicurativi INAIL. Il recepimento in Italia è atteso nel biennio 2025-2026.
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FAQ lavoratori precari, intermittenti e sicurezzaFAQ
Un lavoratore a termine deve ricevere la stessa formazione sicurezza di un dipendente a tempo indeterminato?
Nel lavoro intermittente, chi è responsabile della sicurezza quando il lavoratore viene chiamato?
In un rapporto di somministrazione, chi eroga la formazione sicurezza: l'agenzia o l'utilizzatore?
Un rider o lavoratore di piattaforma è tutelato dal D.Lgs. 81/08?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (artt. 3 e 37)
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 — Somministrazione di lavoro (art. 35)
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Codice del contratto di lavoro (lavoro intermittente artt. 13–18)
- L. 2 novembre 2019, n. 128 — Tutela dei ciclofattorini (riders)
- Accordo Stato-Regioni 2025 — Formazione sicurezza per lavoratori
- INAIL Open Data — dati indicativi infortuni per tipo contratto
- INAIL Rapporto Annuale (edizioni 2020–2024)
- EU-OSHA — Precarious employment and occupational safety and health: a review of the literature
- Direttiva UE 2024/XX sul lavoro tramite piattaforma — recepimento atteso 2025-2026
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