Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ha esteso l'obbligo di dotarsi di canali di segnalazione interna anche alle imprese del settore privato con almeno 50 dipendenti. La scadenza per le imprese con 50-249 dipendenti è scaduta il 17 dicembre 2023, rendendo ora possibile un primo bilancio sull'applicazione nel comparto della sicurezza sul lavoro.
I dati ANAC sulle segnalazioni ricevute attraverso i canali di whistleblowing nelle aziende private mostrano che una quota significativa — stimata intorno al 30-35% del totale — riguarda presunte violazioni della normativa di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/08): segnalazioni di omessa formazione, di mancata valutazione dei rischi, di mancato utilizzo dei DPI, di utilizzo di attrezzature non a norma, di pressioni dei superiori a non rispettare le procedure di sicurezza.
Le segnalazioni in materia di sicurezza sul lavoro ricevute tramite i canali whistleblowing hanno in diversi casi anticipato l'attività ispettiva dell'INL, che ha condotto verifiche a seguito delle segnalazioni, accertando violazioni e irrogando sanzioni. Il meccanismo si sta rivelando uno strumento di emersione delle irregolarità nella sicurezza sul lavoro nelle realtà in cui la cultura della segnalazione è più sviluppata.
Per le aziende ancora non adeguate agli obblighi del D.Lgs. 24/2023, l'ANAC ha chiarito che l'assenza di canali interni di segnalazione è una violazione autonomamente sanzionabile, e che la mancata protezione del segnalante da eventuali misure ritorsive è oggetto di specifiche sanzioni amministrative. Le aziende sono invitate a: istituire almeno un canale interno di segnalazione (anche in forma semplificata per le imprese minori), garantire la riservatezza del segnalante, nominare il soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni, e aggiornare il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 integrando le previsioni sul whistleblowing.