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Accordo Stato-Regioni formazione: chiarimenti su modalita blended e microlearning per aggiornamenti periodici

Le recenti indicazioni applicative fornite in sede di Conferenza Stato-Regioni chiariscono quali moduli formativi possono essere erogati in modalita blended o con contenuti microlearning negli aggiornamenti periodici in materia di sicurezza sul lavoro. La corretta distinzione tra FAD sincrona, asincrona e apprendimento a brevi sessioni e fondamentale per la validita dei percorsi.

· Newsroom 123 Consulenza

Il progressivo aggiornamento del quadro normativo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro — culminato con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 — ha aperto la questione pratica di quali modalita didattiche innovative siano compatibili con gli obblighi di legge per gli aggiornamenti periodici di lavoratori, preposti e dirigenti.

I termini blended learning e microlearning sono entrati nel lessico della formazione aziendale in modo sempre piu diffuso. Per blended learning si intende un modello che combina sessioni in presenza (o videoconferenza sincrona) con moduli erogati in modalita e-learning asincrona. Il microlearning indica invece la suddivisione dei contenuti in unita didattiche brevi (tipicamente 3-15 minuti), fruibili su dispositivi mobili o desktop.

Sulla base delle indicazioni applicative disponibili, i moduli che riguardano aspetti pratici, addestramento su procedure operative e utilizzo di dispositivi di protezione individuale devono essere svolti in presenza o in videoconferenza sincrona con possibilita di verifica pratica da parte del docente. I moduli di aggiornamento su contenuti normativi, regolamentari e conoscitivi possono invece essere erogati anche in modalita e-learning asincrona, purche il provider sia accreditato presso la Regione di competenza e il percorso preveda una verifica finale di apprendimento.

Il microlearning come metodologia didattica e compatibile con la formazione in modalita FAD solo se i contenuti sono organizzati in sequenze strutturate che garantiscono la coerenza del percorso, il tracciamento dell'avanzamento, la verifica finale e il rilascio di attestazione. Non e sufficiente mettere a disposizione contenuti brevi e non tracciati: la piattaforma di erogazione deve garantire i requisiti tecnici previsti dagli accordi vigenti. Le imprese devono verificare che i fornitori di formazione adottino piattaforme conformi e che i percorsi siano adeguatamente documentati nel registro della formazione.

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Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — formazione obbligatoria sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 — modalita FAD per formazione sicurezza
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — formazione dei lavoratori

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