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Lavoratori a chiamata e contratti brevi: obblighi di sicurezza e formazione prima dell'utilizzo

Il lavoro intermittente (a chiamata) e i contratti brevi non esentano il datore di lavoro dagli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Formazione, sorveglianza sanitaria e DVR aggiornato restano obbligatori, con responsabilità specifiche in capo al somministratore e all'utilizzatore.

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Il lavoro intermittente — disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 — è un contratto in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, rispondendo alle singole chiamate. La flessibilità contrattuale che caratterizza questo istituto non riduce in alcun modo gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma richiede un approccio organizzativo attento per rispettare i tempi spesso molto ridotti tra la chiamata e l'inizio della prestazione lavorativa.

Formazione prima dell'utilizzo. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone che ogni lavoratore riceva formazione adeguata in materia di sicurezza prima di iniziare la propria attività lavorativa o al momento del cambio di mansione. Questo obbligo vale integralmente anche per i lavoratori a chiamata: la formazione deve essere completata prima che il lavoratore venga impiegato per la prima volta presso l'utilizzatore. La formazione include sia il modulo generale (rischi generali) sia il modulo specifico (rischi propri della mansione e del settore). Non è ammessa la deroga a tale obbligo in ragione della brevità prevista della prestazione. È importante verificare che la documentazione attestante il completamento della formazione sia disponibile prima della prima chiamata.

Sorveglianza sanitaria. Anche per i lavoratori a chiamata, quando la mansione li espone a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41 D.Lgs. 81/08), il medico competente deve effettuare la visita medica preventiva e rilasciare il giudizio di idoneità prima dell'inizio dell'attività. Il protocollo sanitario applicabile al lavoratore a chiamata deve essere definito dal medico competente tenendo conto delle mansioni specifiche a cui il lavoratore potrà essere destinato, anche in considerazione della variabilità delle chiamate.

Il DVR e la valutazione dei rischi. Il DVR dell'azienda deve includere anche i rischi a cui sono esposti i lavoratori a chiamata, analogamente a quanto previsto per i lavoratori somministrati (art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08 per la somministrazione di lavoro). Ove la mansione dei lavoratori a chiamata differisca da quella dei lavoratori dipendenti diretti, è necessario che il DVR contenga una valutazione specifica dei rischi correlati. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) deve essere aggiornato quando la presenza di lavoratori a chiamata introduce rischi di interferenza con le attività già presenti nel sito.

Responsabilità del somministratore e dell'utilizzatore. Nel lavoro in somministrazione tramite agenzia per il lavoro (APL), la ripartizione degli obblighi in materia di sicurezza è definita dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08: il somministratore informa il lavoratore sui rischi tipici del settore, mentre l'utilizzatore garantisce la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria, la consegna dei DPI, l'informazione sui rischi specifici del sito e delle mansioni, nonché l'applicazione di tutte le misure previste dal proprio DVR. In caso di inadempienza, entrambi i soggetti possono essere chiamati a rispondere delle relative violazioni. È importante verificare gli obblighi applicabili in base alla tipologia contrattuale adottata e al CCNL di riferimento.

DPI e dispositivi di sicurezza. I DPI necessari per svolgere in sicurezza le mansioni affidate devono essere forniti ai lavoratori a chiamata prima dell'inizio della prestazione, compresi quelli eventualmente previsti per rischi specifici (es. movimentazione manuale dei carichi, esposizione ad agenti chimici, lavori in quota). La gestione dei DPI per i lavoratori a chiamata richiede un'organizzazione dedicata, considerando che il lavoratore potrebbe non avere un armadietto assegnato in modo stabile. L'impresa deve documentare la consegna dei DPI a ogni lavoratore.

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Fonti normative

  • Artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015 — lavoro intermittente
  • Art. 3 comma 5 e Art. 37 D.Lgs. 81/08 — obblighi formativi e sorveglianza sanitaria
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria

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