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Stress Lavoro-Correlato 2026: nuove indicazioni per la valutazione approfondita

Lo stress lavoro-correlato (SLC) rimane uno dei rischi emergenti più rilevanti nell’ambito della salute occupazionale, con impatti significativi su produttività, assenteismo e salute dei lavoratori. L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione dello stress lavoro-correlato come parte integrante del DVR, con riferimento all’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 e alle Indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente del 2010. Le nuove indicazioni per il 2026 riguardano in particolare la fase di valutazione approfondita, da attivare quando l’analisi preliminare degli indicatori oggettivi rileva condizioni di rischio. Questo articolo illustra la metodologia raccomandata.

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Lo stress lavoro-correlato (SLC) è definito come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. Questa definizione, tratta dall’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, costituisce il riferimento normativo fondamentale per la valutazione del rischio da SLC in Italia.

L’art. 28 co. 1 del D.Lgs. 81/08, nella sua formulazione attuale, include esplicitamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Le Indicazioni metodologiche approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (2010) definiscono un percorso in due fasi: la valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, fattori di contenuto e contesto del lavoro) e la valutazione approfondita da attivare in presenza di elementi di rischio rilevati nella prima fase.

La valutazione preliminare si avvale di strumenti come le check-list standardizzate che esaminano: fattori di contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, carichi e ritmi, orari, corrispondenza competenze/mansioni) e fattori di contesto del lavoro (cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, autonomia decisionale, relazioni interpersonali, interfaccia casa-lavoro).

Quando la valutazione preliminare evidenzia condizioni di rischio, si procede con la valutazione approfondita, che coinvolge direttamente i lavoratori attraverso strumenti validati (questionari psicometrici, focus group, interviste strutturate). In questa fase è fondamentale il coinvolgimento del medico competente, dell’RLS e, in alcuni casi, di psicologi del lavoro o specialisti in medicina del lavoro.

Le nuove indicazioni emerse nel contesto 2026 riguardano in particolare: l’adozione di strumenti di rilevazione aggiornati e validati su campioni italiani, la necessità di valutare separatamente i rischi emergenti da lavoro agile/smartworking (isolamento relazionale, difficoltà di disconnessione, ridotta supervisione), e la comunicazione trasparente dei risultati della valutazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti.

Le imprese che devono effettuare o aggiornare la valutazione dello stress lavoro-correlato possono avvalersi del supporto di consulenti specializzati in psicologia del lavoro e sicurezza organizzativa, che ti aiutano a verificare gli obblighi applicabili e a strutturare un percorso di valutazione proporzionato alle dimensioni e alla complessità della tua organizzazione.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi (SLC)
  • Accordo Europeo 8 ottobre 2004 — Stress sul lavoro
  • Indicazioni metodologiche Commissione Consultiva Permanente per il SLC (2010)
  • INAIL — Guida operativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato

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