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Cadute dai Ponteggi: la Cassazione conferma la responsabilità penale del datore anche senza PIMUS

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha ribadito in diverse pronunce recenti che il datore di lavoro risponde penalmente per gli infortuni da caduta dai ponteggi anche quando il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è formalmente predisposto ma risulta inadeguato rispetto ai rischi specifici del cantiere. L'obbligo non è meramente formale: il documento deve essere concreto, specifico e tradursi in effettive misure di protezione.

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La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di infortuni sui ponteggi rappresenta uno degli ambiti più consolidati del diritto penale del lavoro, con una produzione di sentenze che negli ultimi anni ha affinato i criteri di attribuzione della responsabilità ai diversi soggetti della catena della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il quadro normativo di riferimento è il Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in particolare gli articoli 136 e 138 e l'allegato XXII, che disciplinano l'obbligo di redazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio) a cura del datore di lavoro dell'impresa che esegue le operazioni di montaggio. Il Pi.M.U.S. deve contenere, tra l'altro, la descrizione del ponteggio, il progetto e le verifiche di calcolo, le istruzioni per il montaggio e lo smontaggio, le misure di protezione collettiva e individuale, le modalità di controllo periodico dell'efficienza del ponteggio e le informazioni per la gestione delle emergenze.

La Cassazione ha costantemente affermato che la predisposizione formale del Pi.M.U.S. non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro se il documento non è concreto, specifico e adeguato al singolo cantiere. In particolare, la Corte ha censurato i Pi.M.U.S. che si limitano a riprodurre il libretto del fabbricante senza adattarlo alle specifiche condizioni di installazione, senza indicare i rischi particolari presenti nel sito (presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze, condizioni meteorologiche particolari, caratteristiche del terreno di fondazione) e senza descrivere le misure di protezione adottate in relazione a tali rischi specifici.

In una serie di pronunce significative, la IV Sezione Penale ha confermato la responsabilità del datore di lavoro anche in situazioni in cui il ponteggio era formalmente conforme al Pi.M.U.S. ma le protezioni collettive (parapetti, tavole fermapiede, reti di sicurezza) erano state rimosse o risultavano inefficaci al momento dell'infortunio. Il principio affermato dalla Corte è che il datore di lavoro ha un obbligo di vigilanza continua sull'effettiva applicazione delle misure di sicurezza, non limitato alla fase di predisposizione documentale: la delega delle funzioni di sicurezza a un preposto o a un dirigente non libera il datore dal controllo sul corretto esercizio della delega stessa.

Particolare rilievo assume, nelle pronunce della Cassazione, la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), nominato ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/08. La Corte ha precisato che il CSE risponde penalmente per gli infortuni connessi a rischi che avrebbe potuto rilevare mediante le verifiche periodiche di sua competenza, ma che la sua responsabilità non si sovrappone né esclude quella del datore di lavoro dell'impresa esecutrice: si tratta di posizioni di garanzia distinte e concorrenti. Il committente, da parte sua, risponde se non ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 81/08.

Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, il messaggio giurisprudenziale è chiaro: il Pi.M.U.S. deve essere redatto con specifico riferimento al singolo cantiere, aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di installazione del ponteggio, e deve essere accompagnato da un sistema di vigilanza continua sull'effettiva adozione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori. La mera disponibilità del documento in cantiere non è sufficiente se non è verificata la sua concreta attuazione.

ponteggi caduta dall'alto Cassazione PIMUS D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Art. 136, 138 e Allegato XXII — Pi.M.U.S. e ponteggi
  • D.Lgs. 81/08 Art. 90 e 92 — Obblighi committente e coordinatore per la sicurezza
  • Cass. Pen. Sez. IV — giurisprudenza consolidata in materia di infortuni sui ponteggi
  • D.Lgs. 81/08 Art. 16 — Delega di funzioni

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