Il microclima dei luoghi di lavoro è definito come l'insieme delle variabili fisiche ambientali che, insieme al metabolismo e all'abbigliamento del lavoratore, determinano gli scambi termici tra il corpo umano e l'ambiente circostante. Le variabili climatiche rilevanti sono quattro: la temperatura dell'aria, la temperatura radiante media, la velocità dell'aria e l'umidità relativa. A queste si aggiungono due variabili soggettive: il metabolismo energetico della mansione svolta e l'isolamento termico dell'abbigliamento indossato.
Il D.Lgs. 81/08 non dedica una norma specifica al microclima negli ambienti di lavoro moderati, ma l'obbligo di valutazione discende dall'articolo 28, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'ambiente di lavoro, e dall'allegato IV, che stabilisce i requisiti minimi dei luoghi di lavoro in materia di temperatura, ricambio d'aria e umidità. Per i rischi fisici, il Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 disciplina esplicitamente il calore solare nelle lavorazioni all'aperto, rinviando per la valutazione alle norme tecniche di riferimento.
La norma tecnica di riferimento per la valutazione del comfort termico negli ambienti moderati è la ISO 7730:2005 (recepita in Italia come UNI EN ISO 7730), che introduce gli indici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). Il PMV è un indice che stima la sensazione termica media di un gruppo di persone su una scala da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo), calcolato in funzione delle sei variabili sopra indicate. Il PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) è derivato dal PMV ed esprime la percentuale di lavoratori che si troverebbero in condizioni di discomfort termico. La norma ISO 7730 identifica tre categorie di qualità dell'ambiente termico (A, B e C) con criteri crescentemente rigorosi: per la categoria A, il PMV deve essere compreso tra -0,2 e +0,2 e il PPD deve essere inferiore al 6%.
Per la valutazione degli ambienti termici severi caldi, il principale indice di riferimento è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), definito dalla norma ISO 7243:2017. Il WBGT è una misura combinata che tiene conto della temperatura del termometro a bulbo umido naturale, della temperatura del globotermometro e della temperatura dell'aria, con coefficienti diversi a seconda che la postazione di lavoro sia esposta o meno alla luce solare diretta. I valori limite di riferimento del WBGT dipendono dal livello di attività metabolica del lavoratore e sono tabellati nella norma ISO 7243. In caso di superamento dei valori guida, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre l'esposizione: schermatura delle fonti di calore radiante, sistemi di ventilazione e climatizzazione, riduzione dei tempi di esposizione con pause in ambienti freschi, fornitura di indumenti ad alta capacità di dispersione del calore.
Per i lavoratori esposti a stress termico da caldo all'aperto — in particolare nei cantieri edili, in agricoltura e nelle consegne — le indicazioni operative INAIL e ISPRA prevedono la consultazione delle previsioni di rischio ondate di calore pubblicate dal sistema nazionale di allerta (Sistema nazionale di previsione e allerta per effetti sulla salute delle ondate di calore — Ministero della Salute). In presenza di allerte di livello 3, il datore di lavoro deve valutare la riduzione o la sospensione dei lavori nelle ore più calde della giornata, con particolare attenzione per i lavoratori anziani, per chi soffre di patologie cardiovascolari e per i lavoratori provenienti da paesi con clima più freddo che non hanno ancora sviluppato acclimatazione.
Nella redazione del DVR, la valutazione del microclima deve essere documentata con la descrizione delle mansioni svolte, le misurazioni delle variabili ambientali effettuate (o la motivazione dell'assenza di misurazione nel caso di ambienti classificati come non a rischio), il calcolo degli indici PMV/WBGT e il confronto con i valori di riferimento normativi, nonché le misure correttive adottate o programmate. Per gli ambienti con climatizzazione artificiale, la manutenzione periodica degli impianti di condizionamento è un obbligo di legge che rientra nel controllo del rischio microclima.