Le apparecchiature laser utilizzate nei centri estetici appartengono prevalentemente alle classi 3B e 4 della classificazione IEC 60825-1, ovvero alle classi che comportano rischi significativi per occhi e cute in caso di esposizione diretta o riflessa. Il Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/08, dedicato alle radiazioni ottiche artificiali (ROA), recepisce la Direttiva 2006/25/CE e disciplina gli obblighi del datore di lavoro nella gestione del rischio da sorgenti ottiche artificiali, comprese quelle di tipo laser.
Il D.Lgs. 81/08, all'articolo 216, impone al datore di lavoro di valutare i livelli di ROA cui i lavoratori sono esposti e di confrontarli con i valori limite di esposizione (VLE) definiti nell'allegato XXXVII del medesimo decreto. I VLE per le radiazioni laser sono espressi in funzione della lunghezza d'onda, della durata dell'impulso e dell'area irradiata, e il loro calcolo richiede competenze specialistiche che, per le sorgenti di classe 3B e 4, impongono il coinvolgimento di un esperto qualificato (EQ) in sicurezza laser.
Il D.Lgs. 159/2016 ha introdotto in Italia la figura dell'Esperto Responsabile della Sicurezza Laser (ERL) per le applicazioni mediche e una disciplina equivalente per i centri estetici, in recepimento della Direttiva 2014/40/UE e in conformità con le linee guida del Comitato Elettrotecnico Italiano. Per i centri estetici che utilizzano laser di classe 4, la nomina di un responsabile della sicurezza laser con adeguata formazione specialistica non è solo opportuna ma rappresenta un requisito per il corretto adempimento degli obblighi del D.Lgs. 81/08.
La valutazione del rischio ROA per un centro estetico deve includere: la classificazione aggiornata di tutte le sorgenti laser utilizzate secondo la norma IEC 60825-1 nella sua versione vigente; il calcolo o la stima dell'esposizione degli operatori durante le procedure estetiche tipiche; la verifica del rispetto dei VLE per occhi e cute; la descrizione delle misure di protezione collettiva (barriere fisiche, finestre con attenuazione certificata per la lunghezza d'onda del laser, sistemi di interblocco sulla porta) e individuale (occhiali di protezione laser con densità ottica adeguata alla lunghezza d'onda e alla potenza dello strumento); e la definizione delle procedure operative di sicurezza da adottare durante i trattamenti.
Gli occhiali di protezione laser per gli operatori devono essere scelti in conformità alla norma EN 207 (protezione per irradiazione laser continua e pulsata) o EN 208 (protezione per operazioni di allineamento laser a bassa potenza), con marcatura CE e specifico riferimento alla lunghezza d'onda e alla densità ottica certificata. Non è sufficiente l'uso di occhiali da sole convenzionali: la protezione deve essere specifica per la lunghezza d'onda del laser utilizzato. Gli occhiali devono essere sottoposti a verifica periodica dell'integrità dei filtri e sostituiti in caso di danni o di cambiamento delle sorgenti laser utilizzate.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la formazione e l'informazione degli operatori. Il D.Lgs. 81/08, all'articolo 217, impone che i lavoratori esposti a ROA ricevano una formazione adeguata sui rischi per la salute, sulle misure di prevenzione da adottare e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La formazione specifica per operatori laser in ambito estetico deve comprendere i principi di funzionamento del laser, la classificazione delle sorgenti, i danni acuti e cronici a occhi e cute da irradiazione laser, le procedure di emergenza in caso di incidente e l'uso corretto dei DPI.