Il D.M. 2 settembre 2021 ha segnato un punto di discontinuita significativo nella disciplina della formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il previgente D.M. 10 marzo 1998. Il nuovo schema formativo, articolato su tre livelli di rischio incendio determinati da una matrice che considera il tipo di attivita, i materiali combustibili presenti, l'affollamento e la geometria degli ambienti, ha generato nella fase applicativa numerosi dubbi interpretativi che le aziende, i consulenti SSL e i soggetti formatori accreditati hanno sottoposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le circolari interpretative del MLPS emanate nel corso del 2025 e nella prima meta del 2026 hanno chiarito i seguenti punti controversi principali.
Sulla validita delle attestazioni pregresse: il personale in possesso di attestato di frequenza al corso antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 conserva la validita dell'abilitazione fino alla scadenza del quinquennio dalla data di conseguimento o fino all'eventuale rinnovo, momento in cui si applicano le nuove durate di aggiornamento previste dal D.M. 2021 per il livello di rischio dell'attivita di appartenenza.
Sulla classificazione delle attivita a rischio misto: per le aziende che svolgono attivita di diverso livello nello stesso complesso, come un magazzino a rischio 2 annesso a uffici a rischio 1, il MLPS ha chiarito che il livello di rischio da applicare agli addetti antincendio e quello dell'area con il livello piu elevato, salvo che il numero di addetti sia sufficiente a coprire separatamente le diverse aree con figure formate al livello appropriato.
Sulle modalita di erogazione: il D.M. 2021 consente la formazione in aula, in videoconferenza sincrona o in modalita mista. Il MLPS ha confermato che la parte pratica, ovvero le esercitazioni con estintori e le prove di evacuazione, deve svolgersi necessariamente in presenza, indipendentemente dalla modalita di erogazione della parte teorica. L'e-learning asincrono non e ammesso per nessuna delle tipologie di corso antincendio previste dal decreto.
Sulla formazione per le attivita di livello 3: gli addetti antincendio nelle attivita di rischio elevato devono sostenere l'esame pratico presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Il MLPS ha chiarito che l'esame puo essere sostenuto anche presso VVF di altri Comandi, previa comunicazione al Comando di pertinenza, risolvendo le situazioni di difficolta logistica in aree con Comandi sovraccarichi di prenotazioni.
Queste chiarificazioni hanno rilevanza pratica immediata per la pianificazione dei piani formativi annuali e per la corretta gestione delle scadenze degli aggiornamenti quinquennali, che per molte aziende iniziano a scadere nel corso del 2026-2027 per il personale formato nella prima fase post-DM 2021.