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Formazione antincendio D.M. 02/09/2021: le ultime circolari MLPS 2025-2026

Il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha ridefinito la formazione antincendio obbligatoria per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, articolata su tre livelli di rischio. Nel corso del 2025 e nella prima meta del 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato circolari e note operative che hanno chiarito aspetti controversi dell'applicazione pratica del decreto: la validita delle attestazioni pregresse ottenute ai sensi del D.M. 10/03/1998, la classificazione delle attivita a rischio misto, le modalita di erogazione ammesse tra cui la videoconferenza sincrona e la parte pratica necessariamente in presenza, e la gestione degli esami presso i Vigili del Fuoco per le attivita di livello 3. Queste chiarificazioni hanno impatti diretti sulla pianificazione dei piani formativi annuali delle aziende e sulle scadenze degli aggiornamenti quinquennali del personale addetto antincendio.

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Il D.M. 2 settembre 2021 ha segnato un punto di discontinuita significativo nella disciplina della formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il previgente D.M. 10 marzo 1998. Il nuovo schema formativo, articolato su tre livelli di rischio incendio determinati da una matrice che considera il tipo di attivita, i materiali combustibili presenti, l'affollamento e la geometria degli ambienti, ha generato nella fase applicativa numerosi dubbi interpretativi che le aziende, i consulenti SSL e i soggetti formatori accreditati hanno sottoposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le circolari interpretative del MLPS emanate nel corso del 2025 e nella prima meta del 2026 hanno chiarito i seguenti punti controversi principali.

Sulla validita delle attestazioni pregresse: il personale in possesso di attestato di frequenza al corso antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 conserva la validita dell'abilitazione fino alla scadenza del quinquennio dalla data di conseguimento o fino all'eventuale rinnovo, momento in cui si applicano le nuove durate di aggiornamento previste dal D.M. 2021 per il livello di rischio dell'attivita di appartenenza.

Sulla classificazione delle attivita a rischio misto: per le aziende che svolgono attivita di diverso livello nello stesso complesso, come un magazzino a rischio 2 annesso a uffici a rischio 1, il MLPS ha chiarito che il livello di rischio da applicare agli addetti antincendio e quello dell'area con il livello piu elevato, salvo che il numero di addetti sia sufficiente a coprire separatamente le diverse aree con figure formate al livello appropriato.

Sulle modalita di erogazione: il D.M. 2021 consente la formazione in aula, in videoconferenza sincrona o in modalita mista. Il MLPS ha confermato che la parte pratica, ovvero le esercitazioni con estintori e le prove di evacuazione, deve svolgersi necessariamente in presenza, indipendentemente dalla modalita di erogazione della parte teorica. L'e-learning asincrono non e ammesso per nessuna delle tipologie di corso antincendio previste dal decreto.

Sulla formazione per le attivita di livello 3: gli addetti antincendio nelle attivita di rischio elevato devono sostenere l'esame pratico presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Il MLPS ha chiarito che l'esame puo essere sostenuto anche presso VVF di altri Comandi, previa comunicazione al Comando di pertinenza, risolvendo le situazioni di difficolta logistica in aree con Comandi sovraccarichi di prenotazioni.

Queste chiarificazioni hanno rilevanza pratica immediata per la pianificazione dei piani formativi annuali e per la corretta gestione delle scadenze degli aggiornamenti quinquennali, che per molte aziende iniziano a scadere nel corso del 2026-2027 per il personale formato nella prima fase post-DM 2021.

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Fonti normative

  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio luoghi di lavoro
  • D.M. 3 settembre 2021 — Formazione del personale addetto antincendio
  • Circolari MLPS 2025-2026 — Chiarimenti interpretativi D.M. 02/09/2021

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