Lo stress lavoro-correlato è un rischio trasversale che il D.Lgs. 81/2008 (art. 28, c. 1) impone di valutare al pari degli altri rischi lavorativi. L'obbligo è operativo dal 2010 con l'indicazione della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, che ha pubblicato le linee metodologiche per la valutazione del rischio.
La valutazione si articola in due fasi: la valutazione preliminare (obbligatoria), che analizza gli indicatori oggettivi aziendali — indici infortunistici, assenteismo, turn-over, segnalazioni dei lavoratori, procedimenti disciplinari — e la valutazione approfondita (eventuale), che coinvolge direttamente i lavoratori attraverso focus group, interviste o questionari validati (come lo strumento HSE Management Standards Indicator Tool).
Nel 2026, diverse aziende di medie e grandi dimensioni hanno sperimentato accordi aziendali che integrano la valutazione del rischio stress con misure organizzative concrete: programmi di flessibilità oraria, diritto alla disconnessione codificato nel contratto, piani di ascolto organizzativo condivisi con RLS e RSU, accesso a servizi di supporto psicologico riservati ai lavoratori. Alcune di queste esperienze sono state raccolte dall'INAIL nel portale delle buone pratiche per la prevenzione.
L'accordo europeo sullo stress sul lavoro (Accordo Quadro Europeo ETUC/UNICE/UEAPME/CEEP dell'8 ottobre 2004), recepito in Italia il 9 giugno 2008, fornisce il quadro definitorio e indica come misure collettive e individuali debbano essere integrate. La responsabilità della valutazione rimane in capo al datore di lavoro, ma il coinvolgimento attivo di RSPP, medico competente, RLS e lavoratori è considerato requisito metodologico fondamentale.
Le sanzioni per omessa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato rientrano nell'art. 55 D.Lgs. 81/2008: arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a 6.576 euro per il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi.