Con le ondate di calore sempre più frequenti e intense, la valutazione del rischio da stress termico è diventata un obbligo concreto per i datori di lavoro italiani. Il D.Lgs. 81/08 agli artt. 180-182 disciplina l'esposizione degli agenti fisici tra cui il microclima, imponendo la misurazione dei parametri ambientali e la valutazione del rischio.
I lavoratori più esposti sono quelli che operano all'aperto (edilizia, agricoltura, logistica) e in ambienti severi caldi (fonderie, panifici, cucine industriali). Il DVR deve considerare: temperatura dell'aria, umidità relativa, velocità dell'aria, irraggiamento termico e carico metabolico.
Le misure preventive obbligatorie includono: fornitura di acqua fresca, pause di recupero in luoghi freschi, variazione degli orari di lavoro nelle ore più calde, fornitura di DPI appropriati e formazione specifica sui sintomi del colpo di calore.
Il medico competente svolge un ruolo chiave nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, con particolare attenzione ai lavoratori fragili (anziani, ipertesi, diabetici). L'omessa valutazione del rischio da stress termico espone il datore di lavoro a sanzioni ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.