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Sorveglianza sanitaria post-infortunio: obblighi aggiornati 2026

Il D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica obbligatoria prima della ripresa del lavoro per i lavoratori assenti per infortunio o malattia professionale superiore a 60 giorni. Le circolari ministeriali del 2025 hanno chiarito le modalità operative, estendendo in alcuni casi la sorveglianza sanitaria anche ai casi di assenza per malattia comune prolungata.

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La sorveglianza sanitaria post-infortunio è disciplinata dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter del D.Lgs. 81/08, che obbliga il datore di lavoro a far effettuare al medico competente la visita medica precedente alla ripresa del lavoro in tutti i casi di assenza per infortunio o malattia professionale superiore a 60 giorni continuativi. L'obiettivo è verificare l'idoneità del lavoratore alla specifica mansione dopo un periodo prolungato di inattività, con eventuale adattamento temporaneo o definitivo delle condizioni lavorative.

La visita pre-ripresa deve essere richiesta dal datore di lavoro (o dal lavoratore stesso) con congruo anticipo rispetto alla data di rientro, per consentire al medico competente di organizzare la visita, eventualmente richiedere esami strumentali integrativi e redigere il giudizio di idoneità. Il mancato adempimento espone il datore di lavoro a sanzione penale ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08.

Le circolari del Ministero del Lavoro del 2025 hanno chiarito che la visita pre-ripresa è dovuta anche in caso di malattia comune di durata superiore a 60 giorni quando la mansione svolta comporta rischi lavorativi specifici (lavori in quota, guida di mezzi, uso di attrezzature pericolose, esposizione ad agenti chimici o biologici), anche se l'assenza non è direttamente correlata al rischio lavorativo. Questo principio estende di fatto la platea dei lavoratori per cui la visita pre-ripresa è obbligatoria.

Il medico competente, a seguito della visita, può esprimere quattro tipi di giudizio: idoneo alla mansione specifica, idoneo con prescrizioni o limitazioni (che il datore di lavoro è obbligato a rispettare e che devono essere considerate nel DVR), idoneo parzialmente con limitazioni permanenti, non idoneo temporaneamente o permanentemente alla mansione. In caso di giudizio di inidoneità parziale o totale, il datore di lavoro deve valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse compatibili con le limitazioni, avvalendosi se necessario del supporto del medico competente e delle strutture di tutela della salute dei lavoratori della ASL territorialmente competente.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 — art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  • Circolare Ministero del Lavoro 2025 — visita pre-ripresa dopo malattia
  • D.Lgs. 81/08 — art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro

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