Il lavoro domestico, regolato dal CCNL Lavoro Domestico e dal D.P.R. 1403/1971, è storicamente escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 ai sensi dell'art. 3, comma 8, che esclude i lavoratori che prestano la loro opera nell'ambito dell'organizzazione familiare. Tuttavia, negli ultimi anni si è diffusa la figura dell'assistente familiare collocato attraverso agenzie per il lavoro o cooperative sociali, generando dubbi interpretativi sull'applicabilità degli obblighi di sicurezza in capo all'agenzia e/o alla famiglia che fruisce del servizio.
La circolare INL del 2026 chiarisce che qualora l'assistente familiare sia assunto direttamente dall'agenzia o dalla cooperativa — e non dalla famiglia — e svolga la propria attività sotto la direzione organizzativa dell'ente intermediario, il rapporto di lavoro esula dal perimetro del lavoro domestico puro e ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008. In tale ipotesi, l'agenzia o la cooperativa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza: elaborazione del DVR, nomina del RSPP e del medico competente, erogazione della formazione (anche sulla movimentazione manuale dei pazienti/non autosufficienti), fornitura dei DPI adeguati.
Il documento affronta anche il tema della sorveglianza sanitaria, sottolineando che gli assistenti familiari impiegati nell'assistenza a persone non autosufficienti sono esposti a rischi specifici — in primis la movimentazione manuale dei pazienti, il rischio biologico da contatto con fluidi biologici, e il rischio psicosociale correlato al lavoro di cura — che richiedono una valutazione medico-competenziale periodica. La circolare precisa che il rischio biologico da assistenza a soggetti con patologie infettive deve essere valutato e gestito anche nell'ambito del domicilio dell'utente.
Le agenzie per il lavoro e le cooperative sociali che impiegano assistenti familiari sono invitate a verificare la propria organizzazione contrattuale e operativa alla luce di questo chiarimento, adeguando per tempo la documentazione di sicurezza, la formazione erogata al personale e i protocolli di gestione del rischio specifico dell'attività.