Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Normativa

DVR digitale e firma elettronica: i chiarimenti del Ministero del Lavoro 2026

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di firma elettronica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in formato digitale, dopo le incertezze interpretative degli ultimi anni.

· Redazione 123 Consulenza

A seguito di numerosi quesiti pervenuti da aziende e consulenti, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare interpretativa sulle modalità di redazione e firma del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in formato digitale. La circolare chiarisce che: il DVR in formato digitale è pienamente valido ai fini di legge se firmato con firma elettronica qualificata (FEQ) o firma digitale (FD) ai sensi del CAD (D.Lgs. 82/2005) da parte del datore di lavoro, del RSPP e del medico competente (ove obbligatorio); la firma autografa digitalizzata (scansione) non equivale a firma elettronica ai fini probatori; il DVR digitale deve essere consultabile dai lavoratori e dall'RLS anche in formato leggibile (non solo PDF/A protetto). La circolare precisa anche che la data del DVR in formato digitale è quella risultante dalla marca temporale del gestore di firma accreditato.

DVR firma digitale DVR digitale firma elettronica qualificata Ministero del Lavoro

Fonti normative

  • Ministero del Lavoro — Circolare DVR digitale 2026
  • D.Lgs. 82/2005 (CAD)
  • D.Lgs. 81/2008 art. 17

Articoli correlati

Tutti gli articoli

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.