La Convenzione n. 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adottata nel 2019, è il primo trattato internazionale dedicato all'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, comprese quelle di genere. L'Italia l'ha ratificata con la L. 15 gennaio 2021, n. 4; per il nostro Paese è vincolante dal 29 ottobre 2022, un anno dopo il deposito della ratifica.
Cosa intende la Convenzione
Per violenza e molestie la Convenzione intende comportamenti, pratiche o minacce, anche isolati, che hanno lo scopo o l'effetto di causare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico. La tutela è ampia:
- riguarda lavoratori dipendenti, tirocinanti, volontari, persone in cerca di lavoro e anche chi esercita l'autorità del datore di lavoro;
- copre non solo il luogo di lavoro, ma anche trasferte, eventi aziendali, spostamenti casa-lavoro, alloggi forniti dal datore e comunicazioni via chat, email e social legate al lavoro;
- considera anche la violenza da parte di terzi, come clienti, pazienti e utenti.
Cosa comporta per le aziende
La Convenzione si rivolge agli Stati, ma molti obblighi trovano già riscontro nella legge italiana.
- Valutazione dei rischi: l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli psicosociali e lo stress lavoro-correlato. Aggressioni da parte del pubblico e molestie vanno considerate come rischi specifici, con misure organizzative (lavoro in coppia, sistemi di chiamata, procedure dopo un episodio).
- Molestie come discriminazione: il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006, art. 26) considera discriminazioni le molestie e le molestie sessuali e tutela chi le denuncia da ritorsioni.
- Canali di segnalazione: le aziende soggette al D.Lgs. 24/2023 devono avere canali di segnalazione interni; anche dove non è obbligatorio, una procedura chiara per segnalare molestie è una misura di prevenzione.
- Accordo quadro europeo del 2007: recepito in Italia dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 2016, invita le imprese a dichiarare che molestie e violenza non sono tollerate e a definire le procedure da seguire.
Settori più esposti
Sanità e assistenza, commercio, trasporto pubblico, ristorazione e servizi a contatto con il pubblico sono i contesti in cui il rischio di aggressione da parte di terzi è più frequente. Per questi ambiti vedi le FAQ sul rischio aggressione.
Errori frequenti
- Considerare le molestie un tema solo disciplinare o di risorse umane, senza inserirlo nel DVR.
- Non prevedere cosa fare dopo un episodio: supporto alla persona, raccolta dei fatti, revisione delle misure.
- Ignorare le comunicazioni digitali, che rientrano nell'ambito della Convenzione.
Cosa fare in pratica
Inserisci il rischio di violenza e molestie nella valutazione dei rischi, adotta una dichiarazione aziendale e una procedura di segnalazione, forma preposti e dirigenti a riconoscere e gestire le segnalazioni. Se ricevi una segnalazione segui lo scenario segnalazione di molestie sul lavoro; per l'impostazione della valutazione vedi stress lavoro-correlato.