Le cooperative sociali rappresentano un pilastro del sistema di welfare italiano: la Legge 381/1991 le distingue in cooperative di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e cooperative di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), e a queste ultime si applica l'obbligo di avere tra i propri soci almeno il 30% di persone svantaggiate. Questa peculiare composizione della forza lavoro, unita alla varietà degli ambienti operativi (domicili degli assistiti, strutture residenziali, laboratori protetti, mense), rende la gestione della sicurezza un ambito di particolare complessità e attenzione.
L'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 include esplicitamente i soci-lavoratori delle cooperative tra i soggetti tutelati dal Testo Unico sulla sicurezza, equiparandoli ai lavoratori dipendenti. Ciò significa che la cooperativa, in quanto datore di lavoro dei propri soci-lavoratori, deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (quando necessario) e le figure di primo soccorso e antincendio, nonché garantire la formazione e l'informazione di tutti i soci-lavoratori e dipendenti. Gli stessi obblighi si applicano nei confronti delle persone svantaggiate inserite nelle cooperative di tipo B, anche quando il loro contratto è di natura speciale (borsa lavoro, tirocinio, convenzione con i servizi sociali).
Nelle cooperative di tipo A che svolgono assistenza domiciliare, il rischio biologico è tra i più rilevanti: gli operatori sociosanitari (OSS, assistenti familiari, infermieri) sono esposti al contatto con fluidi biologici, patologie infettive degli assistiti e ambienti domestici non sempre igienicamente adeguati. La valutazione del rischio biologico deve essere effettuata ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08, con l'indicazione delle misure di prevenzione (DPI idonei, procedure per la gestione dei rifiuti sanitari, vaccinazioni raccomandate), e deve essere aggiornata quando cambiano le condizioni operative o emergono nuovi rischi infettivi. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti ad agenti biologici di gruppo 2 o superiore.
Per le cooperative con sedi operative multiple — situazione molto comune nel settore dell'assistenza domiciliare e dei servizi educativi — il DVR deve comprendere la valutazione dei rischi specifici di ciascuna sede operativa, anche se questa si trova presso il domicilio di un privato. La cooperativa non può limitarsi a un DVR generico: ogni contesto operativo ha caratteristiche ambientali diverse (impianti elettrici, accessibilità, presenza di animali, struttura degli spazi) che devono essere valutate singolarmente o attraverso procedure standardizzate di valutazione preventiva.
I dati INAIL sul settore mostrano che le cooperative sociali registrano tassi di infortuni superiori alla media nei profili di operatori sociosanitari: le principali cause sono le cadute (in ambienti domestici scivolosi o con ostacoli), gli infortuni da movimentazione manuale dei carichi (sollevamento degli assistiti non autosufficienti) e gli infortuni da violenza di terzi (aggressioni da parte di persone con disturbi psichiatrici o demenza). Questi dati sottolineano l'importanza di una valutazione specifica del rischio da movimentazione dei pazienti (metodologia MAPO — Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) e del rischio da violenza nei luoghi di lavoro.
I CCNL del settore cooperative sociali (in particolare il CCNL Cooperative Sociali stipulato con Cgil, Cisl e Uil) contengono clausole specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, formazione obbligatoria e misure di tutela per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative di tipo B. Supportiamo la gestione di questi adempimenti affiancando le cooperative nell'analisi della propria situazione specifica, nella redazione di DVR che siano effettivamente calati sulla realtà operativa e nella programmazione della formazione obbligatoria per tutte le figure coinvolte.