Il cantiere edile rimane uno degli ambienti di lavoro più pericolosi, con un'incidenza di infortuni gravi e mortali significativamente superiore alla media degli altri settori. Le cadute dall'alto rappresentano la principale causa di morte nei cantieri italiani ed europei. In questo contesto, la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che chiarisce e rafforza le responsabilità del committente.
La vicenda processuale alla base della pronuncia riguardava un infortunio mortale occorso in un cantiere di ristrutturazione edilizia in cui operavano due distinte imprese esecutrici. Il committente, una persona fisica proprietaria dell'immobile, non aveva nominato il Coordinatore per la Progettazione (CSP) né il Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), ritenendo erroneamente che tale obbligo non sussistesse trattandosi di lavori di modesta entità.
La Cassazione ha ribadito con fermezza che l'art. 90 del D.Lgs. 81/08 impone la nomina del CSP e del CSE ogniqualvolta in cantiere sono presenti o destinate a operare, anche non simultaneamente, almeno due imprese esecutrici. Non rileva la dimensione del cantiere né il valore economico dei lavori: il criterio è esclusivamente numerico e soggettivo (numero di imprese). La mancata nomina integra una violazione autonoma, indipendente dall'evento lesivo, sanzionata in via contravvenzionale dall'art. 157 del D.Lgs. 81/08.
Sul piano della responsabilità penale per l'infortunio, la Corte ha confermato che il committente che omette la nomina del CSE assume una posizione di garanzia rispetto all'incolumità dei lavoratori, in quanto la funzione del coordinatore è proprio quella di gestire le interferenze tra le diverse imprese e prevenire i rischi connessi alla loro compresenza in cantiere. Tale posizione di garanzia non viene meno per il fatto che il committente abbia affidato i lavori a imprese esecutrici qualificate: l'obbligazione di sicurezza del committente non è delegabile senza il rispetto delle formalità previste dalla legge.
Per le aziende committenti, private e pubbliche, la sentenza costituisce un richiamo importante alla verifica sistematica degli obblighi di nomina dei coordinatori prima dell'avvio di qualsiasi intervento edilizio o impiantistico in cui sia previsto il coinvolgimento di più imprese. Si raccomanda di predisporre verifiche pre-cantiere con il supporto del RSPP o di un consulente specializzato in sicurezza cantieri, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di garantire la corretta trasmissione della notifica preliminare all'organo di vigilanza territorialmente competente.