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Nuovi VLEP per cancerogeni in laboratorio: le implicazioni della Direttiva UE 2022/431

La Direttiva (UE) 2022/431, che aggiorna la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, introduce nuovi valori limite di esposizione professionale (VLEP) applicabili anche nei laboratori di ricerca. Il recepimento italiano impone una revisione della valutazione del rischio chimico-cancerogeno e delle misure di contenimento nei laboratori.

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La Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la Direttiva 2004/37/CE fissando o aggiornando i VLEP per diverse sostanze cancerogene, tra cui il benzene (nuovo VLEP di 0,2 ppm come valore limite e 0,5 ppm come valore limite a breve termine), gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) con specifiche limitazioni per il benzo[a]pirene, e l'acrylonitrile. La direttiva è stata recepita in Italia mediante integrazione dell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008.

Nei laboratori di ricerca universitari, industriali e ospedalieri l'utilizzo di agenti cancerogeni classificati ai sensi del Regolamento CLP (categorie 1A e 1B) è frequente e spesso difficilmente sostituibile con sostanze meno pericolose. La revisione dei VLEP impone ai responsabili del laboratorio (datori di lavoro o delegati) di verificare che le misure di contenimento esistenti — cappe chimiche, box di biosicurezza, armadi aspirati — siano adeguate a mantenere l'esposizione al di sotto dei nuovi valori limite.

L'aggiornamento del DVR deve includere la revisione delle schede di sicurezza (SDS) dei prodotti utilizzati, il confronto tra le concentrazioni rilevate o stimate e i nuovi VLEP, e la pianificazione delle misurazioni ambientali laddove non già effettuate. Il medico competente dovrà ricevere comunicazione degli aggiornamenti per verificare l'adeguatezza del protocollo di sorveglianza sanitaria, in particolare per i lavoratori esposti a benzene e IPA.

Le misurazioni ambientali nei laboratori rivestono particolare importanza per documentare il rispetto dei nuovi VLEP e devono essere effettuate con metodiche accreditate (norma UNI EN 689). I risultati devono essere conservati per almeno 40 anni nel caso di agenti cancerogeni, in applicazione dell'art. 243 del D.Lgs. 81/2008, e comunicati ai lavoratori interessati e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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Fonti normative

  • Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022
  • D.Lgs. 81/2008 — Titolo IX, Capo II (agenti cancerogeni e mutageni) e Allegato XLIII
  • Direttiva 2004/37/CE — protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
  • UNI EN 689:2019 — esposizione nei luoghi di lavoro, misurazione dell'esposizione per inalazione

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