Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) è un sistema normativo in continua evoluzione, aggiornato periodicamente con regole tecniche verticali (RTV) specifiche per tipologia di attività che integrano e in parte sostituiscono le previgenti regolamentazioni tecniche di settore.
Nel periodo 2025-2026 il Ministero dell'Interno — Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica — ha pubblicato aggiornamenti riguardanti: le strutture sanitarie (RTV V.1), con nuove disposizioni sulle compartimentazioni e sui sistemi di rivelazione fumi in reparti ad alto rischio; le attività scolastiche (RTV V.2), con focus sulla gestione dell'esodo per utenti con disabilità motoria; i luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento (RTV V.3), con aggiornamento delle distanze di sicurezza e dei sistemi di controllo folla; le autorimesse (RTV V.7), con nuove disposizioni per la ricarica di veicoli elettrici.
Sul piano applicativo, le strutture di nuova costruzione o soggette a ristrutturazioni significative devono applicare le RTV aggiornate, mentre le attività esistenti possono in linea di principio continuare ad applicare la regolamentazione previgente fino ai termini transitivi previsti dalle singole regole tecniche. La distinzione tra "modifica sostanziale" e "adeguamento non oneroso" è una valutazione tecnica che richiede il confronto con un professionista abilitato in prevenzione incendi.
È essenziale per qualsiasi responsabile di attività soggetta al D.P.R. 151/2011 verificare con un tecnico abilitato — ingegnere, architetto o perito con specializzazione in prevenzione incendi — quale disciplina si applica nel caso specifico, tenendo conto della data di costruzione, delle ristrutturazioni effettuate e della classificazione dell'attività.