<strong>Il Codice di Prevenzione Incendi: struttura e logica</strong><br>Il <strong>D.M. 3 agosto 2015</strong> ha introdotto il Codice di Prevenzione Incendi (Codice PI), un sistema prestazionale e flessibile che ha gradualmente affiancato — e in molti casi sostituito — le vecchie regole tecniche verticali di carattere prescrittivo. Il Codice si articola in misure orizzontali (S — Strategia antincendio) e misure verticali (V — regole per specifiche attività), consentendo approcci sia «conformi» (seguendo le soluzioni conformi prestabilite) sia «alternativi» (attraverso le misure equivalenti o l'approccio ingegneristico). Il <strong>D.M. 2 settembre 2021</strong> ha modificato e integrato il Codice, aggiornando le regole tecniche verticali e introducendo nuovi capitoli.<br><br><strong>Novità introdotte dal D.M. 2/9/2021</strong><br>Il decreto del 2021 ha apportato significative novità al Codice PI, tra cui: l'aggiornamento della regola tecnica verticale per le attività scolastiche (V.7), per le strutture turistico-ricettive (V.5) e per gli impianti fotovoltaici (integrazione con il Codice). Sono state inoltre introdotte modifiche alle misure di compartimentazione (S.3), all'esodo (S.4) e alla gestione della sicurezza antincendio (G.4), con nuovi requisiti per il piano di emergenza e per la formazione degli addetti antincendio. La misura S.7 (Rivelazione e allarme) è stata aggiornata per allinearsi alle più recenti norme europee sulle centrali di controllo e segnalazione.<br><br><strong>Profili di rischio e categorie di attività</strong><br>Il Codice PI classifica le attività in tre profili di rischio (A — basso, B — medio, C — alto) in base a parametri quali l'occupazione massima, la presenza di persone con mobilità ridotta, l'altezza antincendio e la quantità di materiale combustibile. La scelta del profilo di rischio determina l'insieme delle misure minime da adottare per ciascuna strategia antincendio. Le attività rientranti nell'elenco del D.P.R. 151/2011 sono soggette ai <strong>controlli di prevenzione incendi</strong> da parte dei Vigili del Fuoco, con il rilascio del <em>Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)</em> o della <em>Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)</em> antincendio in funzione della categoria dell'attività (A, B o C del D.P.R. 151/2011).<br><br><strong>Misure equivalenti e approccio ingegneristico</strong><br>Una delle innovazioni più significative del Codice PI è la possibilità di adottare <strong>misure equivalenti</strong> quando le soluzioni conformi non sono tecnicamente praticabili o comporterebbero costi sproporzionati, a condizione di dimostrare un livello di sicurezza non inferiore. Questo richiede una relazione tecnica dettagliata, spesso supportata da analisi quantitative del rischio. L'<strong>approccio ingegneristico della sicurezza antincendio (FSE — Fire Safety Engineering)</strong> rappresenta il livello più avanzato, consentendo la progettazione personalizzata attraverso simulazioni di incendio e di esodo, valutate rispetto a scenari di incendio di progetto. In Italia, la figura del <em>professionista antincendio</em> iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno è il soggetto abilitato a redigere queste progettazioni.<br><br><strong>Stato applicativo nel 2026: cosa verificare</strong><br>Nel 2026 le imprese e i professionisti devono verificare: il recepimento delle regole tecniche verticali aggiornate nelle progettazioni in corso; la scadenza dei CPI già rilasciati, con la programmazione dei rinnovi quinquennali; l'adeguamento dei piani di emergenza ed evacuazione alle prescrizioni aggiornate della misura G.4; la formazione degli addetti antincendio secondo i contenuti dell'Allegato IX al D.M. 10 marzo 1998 o del D.M. 2 settembre 2021 ove applicabile. Le attività in categoria C del D.P.R. 151/2011 richiedono un'attenzione particolare, con verifiche periodiche documentate e audit dei sistemi attivi di protezione antincendio (sprinkler, rivelazione incendi, impianti di evacuazione fumi).<br><br><strong>Formazione antincendio: livelli e durate</strong><br>La formazione degli addetti antincendio rimane disciplinata dal D.M. 10 marzo 1998, con tre livelli in funzione del livello di rischio dell'attività: 4 ore per le attività a rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 16 ore per il rischio elevato. L'aggiornamento periodico è triennale. In attesa dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale sulla formazione antincendio — previsto per completare la riforma avviata col Codice PI — le imprese devono mantenere la conformità al quadro vigente, documentando le attestazioni di formazione dei propri addetti designati.
Fonti normative
- D.M. 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi
- D.M. 2 settembre 2021 – Modifiche al Codice PI
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – Attività soggette ai controlli VVF
- D.M. 10 marzo 1998 – Criteri generali sicurezza antincendio e formazione
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