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Guida definitiva · 2026

Sicurezza nel Trasporto Ferroviario: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza nel settore ferroviario: DVR per imprese ferroviarie e appaltatori, rischio investimento da convoglio, rischio elettrico da catenaria 25 kV AC / 3000 V DC, amianto nel materiale rotabile storico, rumore, MMC nella manutenzione dell'armamento, DPI specifici, sorveglianza sanitaria e obblighi di formazione per macchinisti e manutentori.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le imprese ferroviarie e gli appaltatori di manutenzione ferroviaria devono gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 integrandola con il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) previsto dal D.Lgs. 162/2007. I rischi prioritari da valutare sono: investimento da convoglio (principale causa di mortalità per gli operai in linea), elettrocuzione da catenaria in alta tensione (25 kV AC in corrente alternata o 3000 V DC in corrente continua), esposizione ad amianto nel materiale rotabile storico, rumore superiore ai valori limite, movimentazione manuale dei carichi nella manutenzione dell'armamento. La formazione obbligatoria prevede il corso da 16 ore (rischio alto) più le abilitazioni specifiche ANSFISA e RFI per l'accesso in linea.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 162/2007, DM 31/10/2000

La sicurezza nel settore ferroviario è regolata da un sistema normativo stratificato che combina la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro con una disciplina di settore specifica, peculiare rispetto a qualsiasi altro comparto industriale.

Il riferimento generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a tutte le imprese ferroviarie e a tutti gli appaltatori che operano sull'infrastruttura ferroviaria, indipendentemente dal numero di lavoratori. Il D.Lgs. 81/08 disciplina: la valutazione dei rischi (DVR), le nomine obbligatorie (RSPP, RLS, medico competente), la formazione e l'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, l'uso di attrezzature e DPI, la gestione delle interferenze tra appaltatori (DUVRI). Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi sono penali e amministrative ai sensi degli artt. 55-60 D.Lgs. 81/08.

A questa base si sovrappone la normativa specifica di settore. Il D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162, che ha recepito la Direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie, introduce l'obbligo per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura di dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) certificato dall'ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, già ANSF). Il SGS comprende la politica di sicurezza, la valutazione e gestione dei rischi operativi, le procedure per la gestione degli incidenti e degli eventi pericolosi, la formazione e la qualifica del personale critico per la sicurezza.

Il D.M. 31 ottobre 2000 stabilisce criteri specifici per la registrazione dei rischi e per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione nelle imprese ferroviarie, integrando le disposizioni del D.Lgs. 81/08 con le peculiarità del contesto ferroviario (accesso alla sede ferroviaria, lavori in presenza di circolazione, rischio elettrico da impianti di trazione, gestione delle emergenze in galleria). Completano il quadro le norme tecniche di RFI (regole per l'accesso ai cantieri, procedure per il sezionamento della catenaria) e le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) europee emanate dall'ERA (Agenzia Ferroviaria Europea).

Supportiamo imprese ferroviarie, appaltatori di manutenzione e aziende del settore nella valutazione degli obblighi applicabili, nella redazione del DVR integrato con il SGS e nella gestione documentale della formazione e della sorveglianza sanitaria.

2. DVR in contesti ferroviari: specificità e soggetti responsabili

Il Documento di Valutazione dei Rischi nel settore ferroviario presenta complessità specifiche legate alla coesistenza di rischi industriali standard con rischi propri dell'esercizio ferroviario. La valutazione deve considerare tre categorie principali di lavoratori, ciascuna con un profilo di rischio distinto:

Il DVR dell'impresa ferroviaria va integrato con il DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/08) ogniqualvolta operino in contemporanea su una stessa infrastruttura lavoratori di aziende diverse. RFI, in qualità di committente principale, predispone il DUVRI generale che gli appaltatori di manutenzione devono acquisire e integrare con il proprio DVR. I lavori su binario richiedono inoltre il Piano di Sicurezza del Cantiere Ferroviario con l'indicazione specifica delle fasce orarie di occupazione del binario, dei turni di protezione del cantiere e delle procedure di emergenza in caso di avanzamento imprevisto di treni.

Il soggetto responsabile della redazione del DVR è il datore di lavoro dell'impresa (art. 17 D.Lgs. 81/08), obbligo non delegabile. L'RSPP, interno o esterno, collabora alla redazione e all'aggiornamento del DVR. Nelle imprese ferroviarie di grandi dimensioni è frequente la presenza di un responsabile della sicurezza operativa specifico per i lavori in linea (Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza) che interagisce con l'RSPP e con l'ANSFISA.

3. Rischio investimento da convoglio — la principale causa di mortalità nel settore

L'investimento da parte di un convoglio ferroviario è la principale causa di infortuni mortali tra i lavoratori del settore ferroviario. I dati ANSFISA sugli incidenti ferroviari in Italia confermano che la stragrande maggioranza dei decessi di lavoratori in linea avviene per investimento durante le attività di manutenzione dell'armamento, in fase di accesso o abbandono del cantiere, o per mancato rispetto delle procedure di protezione durante i lavori.

Il rischio investimento è caratterizzato da elementi specifici che lo rendono particolarmente insidioso: la velocità dei treni in avvicinamento può essere molto elevata (fino a 300 km/h sulle linee AV) e il tempo di reazione disponibile per abbandonare il binario è estremamente ridotto; il rumore ambientale del cantiere (macchine motorizzate, martellatura, saldatura) può mascherare il rumore di un treno in avvicinamento; la presenza di curve, gallerie o vegetazione laterale può ridurre la visibilità del treno; la fatica accumulata durante i turni notturni di manutenzione riduce la vigilanza.

Le misure di prevenzione del rischio investimento si articolano in tre livelli gerarchici:

Livello di protezioneMisuraCondizioni di applicazione
Livello 1 — Blocco circolazioneSoppressione o deviazione di tutti i treni sul binario occupato; chiusura del blocco automaticoCantieri lunghi, lavori particolarmente pericolosi, gallerie; massima protezione
Livello 2 — Rallentamento e avvisoImposizione di velocità ridotta al treno; segnalatore laterale acustico (torpedini) e visivo (bandiere rosse); Agente di Segnalazione in avvistamentoCantieri brevi con finestra di circolazione limitata; binario adiacente libero per l'evacuazione
Livello 3 — Avvistamento e allarmeResponsabile della Protezione (RP) abilitato ANSFISA in postazione di avvistamento; radio ricetrasmittente sul canale cantieri; segnale di allarme convenuto per l'evacuazione immediataLavori con binario libero alla circolazione; distanza di preavviso sufficiente per l'evacuazione

L'evacuazione dal binario deve essere pianificata prima dell'inizio del lavoro: individuazione degli spazi liberi laterali (nicchie di rifugio ogni 300 m nelle gallerie, spazio di 1,5 m oltre il limite sagoma in aperta campagna), tempi di allarme calcolati in base alla velocità di linea e alla distanza di visibilità, procedura di abbandono delle attrezzature sul posto senza tentare di salvarle. Ogni lavoratore deve sapere dove rifugiarsi prima di iniziare il lavoro: il Responsabile del Cantiere è tenuto a verificare che tutti abbiano compreso la procedura.

Il Responsabile della Protezione (RP) è una figura critica, obbligatoria per tutti i cantieri in linea: deve aver superato il corso ANSFISA abilitante, non può svolgere contemporaneamente attività fisiche di cantiere (il suo compito esclusivo è la sorveglianza e l'avviso), deve essere dotato di radio ricetrasmittente funzionante sul canale del Dirigente Movimento e di strumenti di allarme (corno da nebbia, fischietto, torpedini). La responsabilità del RP è personale e penalmente rilevante in caso di omessa o ritardata segnalazione.

4. Rischio elettrico da catenaria (25 kV AC / 3000 V DC)

Il sistema di alimentazione della trazione elettrica ferroviaria in Italia utilizza due tensioni standard in funzione della tipologia di rete: la corrente continua a 3000 V DC (rete storica RFI, linee regionali) e la corrente alternata a 25 kV, 50 Hz (rete Alta Velocità). Entrambe le tensioni sono letali per contatto diretto o indiretto e richiedono procedure di lavoro sotto tensione o in prossimità di parti attive estremamente rigorose.

Le distanze minime di sicurezza dalla catenaria in tensione (distanze limite di avvicinamento) sono definite dalle normative CEI e dalle procedure RFI/ANSFISA. Per la rete DC 3000 V la distanza di avvicinamento senza protezioni è di 1,5 m dalle parti in tensione; per la rete AC 25 kV la distanza è di 2,5 m. Queste distanze devono essere rispettate anche nella fase di posizionamento delle macchine di cantiere (gru, piattaforme di sollevamento, rincalzatrici): il piano di lavoro deve prevedere la verifica che nessun organo mobile della macchina possa avvicinarsi alla catenaria al di sotto della distanza limite.

Per qualsiasi lavoro che richieda l'avvicinamento alla catenaria al di sotto delle distanze di sicurezza o il contatto con i componenti dell'impianto di trazione, la procedura obbligatoria prevede:

  1. Richiesta formale di sezionamento al Centro Operativo RFI o al Gestore dell'Impianto, con indicazione precisa del tratto di linea, del binario, dei sezionatori da aprire e dell'orario di inizio e fine lavori.
  2. Verifica dell'apertura dei sezionatori da parte dell'Elettricista di Gestione (EG) con conferma radiofonica al Capo Squadra e al RP.
  3. Messa a terra verificata (MAT) del tratto di catenaria sezionato, utilizzando dispositivi di messa a terra certificati CEI EN 61230, applicati con pertiche isolanti idonee alla tensione presente (Cat IV per 3000 V DC; Cat IV per 25 kV AC). La MAT va applicata a entrambe le estremità del tratto sezionato, in modo da proteggere il personale anche da eventuale ripresa accidentale dell'alimentazione da entrambi i lati.
  4. Verifica dell'assenza di tensione con voltmetro calibrato e certificato, prima di applicare la MAT: non si presume l'assenza di tensione, si verifica strumentalmente.
  5. Autorizzazione al lavoro rilasciata formalmente dal Capo Squadra elettrico solo dopo la conferma della corretta applicazione della MAT da parte dell'EG.

La restituzione della tensione avviene in ordine inverso: il Capo Squadra autorizza la rimozione della MAT solo dopo che tutti i lavoratori hanno abbandonato la zona di lavoro e tutte le attrezzature sono state rimosse dalla catenaria. Il registro delle messe a terra (MAT register) è un documento di sicurezza critico che va compilato in ogni fase e conservato per la tracciabilità.

Per la rete DC 3000 V va considerata anche la presenza di tensione residua nei condensatori del materiale rotabile in sosta nei depositi: prima di qualsiasi intervento sulle apparecchiature elettriche di un convoglio è necessario verificare con strumenti idonei l'assenza di tensione anche dopo la disconnessione dalla catenaria o dalla terza rotaia.

5. Cadute, inciampi e scivolamenti sul binario

Lavorare sulla sede ferroviaria espone a rischi di caduta e inciampo significativi, legati alle caratteristiche del terreno e alle condizioni ambientali tipiche dei cantieri in linea. Il ballast (pietrisco di granulometria irregolare su cui poggiano le traversine) è una superficie instabile che rende difficoltosa la deambulazione sicura, specialmente di notte o sotto la pioggia. Le traversine in legno o in calcestruzzo presentano superfici irregolari, possono essere scivolose in presenza di umidità, muschio o ghiaccio, e le loro spaziature impongono un passo innaturale che affatica gli operai nelle lunghe percorrenze sul binario.

I rischi specifici più frequenti comprendono:

Le misure di prevenzione comprendono: illuminazione adeguata del cantiere (almeno 50 lux sul piano di calpestio in aperta campagna, 100 lux in galleria per le attività di manutenzione), calzature di sicurezza con suola antiscivolo adatta alla camminata su ballast (S3 SRC con tomaia alta per il supporto della caviglia), formazione specifica sulla deambulazione sicura sul binario, percorsi di accesso al cantiere pianificati con il RP per evitare attraversamenti non necessari.

6. Movimentazione manuale dei carichi nella manutenzione dell'armamento

La manutenzione dell'armamento ferroviario (rotaie, traversine, ferramenta di collegamento, ballast) è una delle attività industriali più impegnative dal punto di vista della movimentazione manuale dei carichi (MMC). Il Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) impone la valutazione del rischio per tutte le attività che comportano sollevamento, trasporto, traino, spinta o portata di carichi.

I carichi tipici nella manutenzione dell'armamento sono particolarmente gravosi: una rotaia UIC 60 pesa 60 kg per metro lineare e i tratti da sostituire hanno lunghezze di 12-18 m (peso totale 720-1080 kg); le traversine in calcestruzzo bistrato pesano 280-350 kg ciascuna; le griglie di armamento preassemblate pesano oltre 500 kg; il ballast viene movimentato a mano con pale e picconi nei lavori di piccola manutenzione, con un'attività prolungata di tipo ripetitivo.

Per i carichi unitari oltre i valori limite previsti dall'Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08 (25 kg per gli uomini nelle condizioni ottimali, con riduzione significativa per posture scomode, distanza dalla colonna o frequenza elevata) la soluzione è meccanizzare il lavoro con attrezzature specifiche:

La valutazione del rischio MMC va effettuata con il metodo NIOSH per il sollevamento, il metodo Snook-Ciriello per traino e spinta. Quando i valori di azione sono superati, è obbligatoria la nomina del medico competente con sorveglianza sanitaria specifica per il rachide lombare e la spalla, con frequenza annuale per gli esposti ad alto rischio.

7. Rumore: motori diesel, frenatura, martellatura del binario

L'esposizione al rumore nel settore ferroviario è un rischio multifonte che richiede una valutazione strumentale accurata ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 189-198). Le principali sorgenti di rumore per i diversi profili professionali sono:

Sorgente di rumoreLivello tipicoMansioni esposte
Treno ad alta velocità in transito (a 10 m)90-105 dB(A)Operai armamento, manutentori in linea, addetti alla segnalazione
Motore diesel di locomotiva o automotrice in moto85-100 dB(A)Manutentori in deposito, operai in vicinanza del locomotore
Rincalzatrice automatica (cabina operatore)85-95 dB(A)Operatore della rincalzatrice (8 ore in cabina)
Rincalzatrice automatica (operai a terra, zona lavoro)100-115 dB(A)Capo squadra e operai che lavorano in prossimità della macchina
Frenatura su rotaia (stridio frenante)90-115 dB(A) di piccoOperai nelle stazioni di smistamento, manovratori
Martellatura e saldatura alluminotermica della rotaia100-120 dB(A)Saldatori ferroviari, operai al taglio della rotaia
Compressore a bordo del carro attrezzato88-98 dB(A)Operai a bordo del carro di cantiere

In quasi tutti i profili professionali del comparto armamento e manutenzione ferroviaria i livelli di esposizione superano il valore di azione superiore di 85 dB(A) e in molti casi si avvicinano o superano il valore limite di 87 dB(A). Le misure di prevenzione obbligatorie quando i valori di azione superiori sono superati comprendono: fornitura e obbligo di uso di DPI uditivi (tappi monouso con SNR idoneo o cuffie antirumore, verificati rispetto all'attenuazione necessaria per il profilo di esposizione specifico); sorveglianza sanitaria audiometrica con cadenza almeno annuale; programma tecnico di riduzione del rumore alla fonte (manutenzione delle ruote del materiale rotabile per ridurre il rumore da contatto ruota-rotaia, lubrificazione delle rotaie nelle curve, cabine fonoassorbenti sui carri attrezzati).

8. Esposizione ad amianto nel materiale rotabile storico

L'amianto (asbesto) è stato utilizzato estensivamente nel materiale rotabile ferroviario fino al divieto definitivo imposto dalla L. 257/1992 e dal D.P.R. 08/08/1994. Le carrozze, le locomotive e i rotabili costruiti prima del 1992 possono contenere materiali con amianto in diversi componenti:

Per i manutentori che operano su materiale rotabile storico, il rischio di esposizione a fibre di amianto è reale e documentato. L'art. 248 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di redigere il Registro dei materiali contenenti amianto (MCA) per ogni convoglio oggetto di manutenzione, riportando per ciascun componente: la tipologia di amianto (se identificata), lo stato di conservazione (compatto/friabile), la localizzazione precisa, il tipo di intervento programmato.

Gli interventi di manutenzione che possono disturbare i MCA (foratura di pareti, taglio, levigatura, rimozione di guarnizioni) devono essere preceduti da una valutazione del rischio specifica. Se i MCA risultano friabili o l'intervento ne prevede la rimozione, l'attività è classificata come bonifica da amianto friabile e richiede:

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex esposti ad amianto continua per tutta la vita lavorativa e include spirometria, esame radiologico del torace e, in caso di esposizione significativa, HRCT (tomografia computerizzata ad alta risoluzione). Il registro degli esposti all'amianto va trasmesso all'INAIL e mantenuto aggiornato ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08.

9. Stress da lavoro correlato, turni e orari irregolari

Il personale ferroviario — sia i macchinisti e il personale di bordo, sia i manutentori che operano in orari notturni durante le finestre di manutenzione — è esposto a un rischio significativo di stress da lavoro correlato (SLC) e ai rischi connessi al lavoro in turni irregolari, notturni e festivi.

Il lavoro notturno nel settore ferroviario è strutturale: la manutenzione dell'armamento e degli impianti viene effettuata prevalentemente di notte, nelle finestre di sospensione della circolazione (tipicamente dalle 00:00 alle 05:00), per ridurre l'impatto sulla circolazione diurna. Questo implica che gli operai dell'armamento e molti manutentori lavorino regolarmente su turni notturni, con interruzione del ritmo circadiano e accumulo di debito di sonno. Le conseguenze documentate comprendono: riduzione dell'attenzione e della vigilanza (con aumento del rischio di errori operativi critici, come la mancata risposta all'allarme del RP), disturbi del sonno, rischio cardiovascolare, disturbi gastrointestinali, impatto sulla vita familiare e sociale.

Per i macchinisti, lo stress è correlato alla responsabilità della guida, all'obbligo di mantenere l'attenzione su un tracciato potenzialmente monotono per ore, alla gestione delle emergenze (persone sui binari, guasti tecnici), al contatto con eventi traumatici (investimenti di persone o animali). Il rischio di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) dopo un evento critico in linea è specificamente riconosciuto e deve essere gestito con protocolli di supporto psicologico post-evento.

Il D.Lgs. 81/08 (art. 28) impone la valutazione del rischio SLC con metodologia validata. L'INAIL ha elaborato e reso disponibile la metodologia di valutazione preliminare (indicatori oggettivi) e approfondita (questionari ai lavoratori) specifica per il settore. Per le imprese ferroviarie la valutazione del SLC va integrata nel DVR e nel SGS. Le misure di prevenzione organizzative includono: rotazione dei turni con rispetto dei tempi minimi di riposo (D.Lgs. 66/2003 — attuazione Direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro), pause programmate durante i turni notturni lunghi, limiti al numero consecutivo di notti lavorative, accesso a servizi di supporto psicologico, confronto periodico con le rappresentanze sindacali sulla gestione dei turni.

10. DPI specifici per il settore ferroviario

I Dispositivi di Protezione Individuale per il personale ferroviario devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione e conformi al Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE). I DPI devono portare la marcatura CE con la categoria di rischio (I, II o III).

MansioneDPI obbligatoriCategoria e norma di riferimento
Operaio armamento / manutentore in lineaGilet alta visibilità classe 3 (EN ISO 20471:2013), calzature di sicurezza S3 SRC con puntale e lamina antiperforazione, casco protettivo, protezioni uditiveGilet Cat. II EN ISO 20471; calzature Cat. III EN ISO 20345; casco Cat. II EN 397; DPI uditivi Cat. III EN 352
Elettricista impianti di trazioneGuanti dielettrici classe 2 (1000 V AC / 1500 V DC) o classe 4 (36 kV) per interventi su AT, occhiali antiabbagliamento, calzature isolanti, indumento ignifugo antiarcoGuanti Cat. III EN 60903; calzature Cat. III EN 50321-1; tuta antiarco Cat. III EN IEC 61482-2
Manutentore rotabile in depositoCalzature S3 SRC, guanti meccanici Cat. II, occhiali di protezione, tuta da lavoro con maniche lunghe, maschera FFP3 per interventi su MCACalzature EN ISO 20345; guanti EN 388; occhiali EN 166; maschera Cat. III EN 149
Addetto saldatura alluminotermica rotaieMaschera saldatura con filtro idoneo alla luce del flash alluminotermico, guanti da saldatore Cat. III, grembiule da saldatore, calzature S3, protezioni uditiveMaschera Cat. III EN 175; guanti EN 12477; grembiule EN ISO 11611
Operatore rincalzatrice (cabina)Protezioni uditive con SNR adeguato al livello in cabina (85-95 dB(A)), cinture di sicurezza integrate nell'abitacolo, calzature S3DPI uditivi Cat. III EN 352; cinture integrate nel mezzo ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 71
MacchinistaNon esistono DPI obbligatori specifici per la guida; le calzature di sicurezza sono raccomandate per le fasi di accesso e ispezione del mezzoCalzature S1 EN ISO 20345 per accesso al mezzo

Il gilet ad alta visibilità classe 3 (catarifrangente e fluorescente, con bande rifrangenti orizzontali e verticali) è il DPI più critico per il personale che accede alla sede ferroviaria: deve essere indossato in ogni momento di presenza sul binario, anche nelle brevi ispezioni, e deve essere conforme alla classe 3 della norma EN ISO 20471:2013 (la classe più alta, con il maggiore livello di visibilità). Non sono ammessi gilet di classe inferiore per il lavoro in linea. Il gilet va sostituito al degradarsi delle proprietà rifrangenti (sudiciume, strappi, scolorimento delle bande).

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore, con formazione sull'uso corretto e sulla manutenzione (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08). Il registro di consegna, sostituzione e dismissione va tenuto aggiornato e conservato.

Checklist sicurezza ferroviaria — documenti e adempimenti minimi

  • DVR completo con valutazione del rischio investimento, elettrico, rumore, MMC, amianto, SLC
  • DUVRI coordinato con RFI (per appaltatori che operano su infrastruttura RFI)
  • Piano di Sicurezza del Cantiere Ferroviario per ogni cantiere in linea
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti al primo soccorso e all'antincendio
  • Registro MCA (materiali contenenti amianto) per il materiale rotabile storico
  • Autorizzazione ANSFISA (certificato di sicurezza per imprese ferroviarie soggette al D.Lgs. 162/2007)
  • Registro MAT (messe a terra verificate) per i lavori su impianti di trazione elettrica
  • Attestati di formazione lavoratori 16 ore (rischio alto) e aggiornamenti periodici
  • Attestati corso Addetto ai Cantieri RFI e Responsabile della Protezione ANSFISA
  • Verbali di consegna DPI (gilet alta visibilità cl. 3, calzature S3, protezioni uditive) firmati da ogni lavoratore
  • Protocollo sanitario del medico competente: audiometria, sorveglianza per esposti amianto, esame rachide per MMC
  • Registro degli esposti ad amianto trasmesso all'INAIL ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08
  • Valutazione del rischio stress lavoro correlato con metodologia INAIL validata
  • Procedure di emergenza per investimento, incendio in galleria, fuoriuscita di sostanze pericolose

11. Sorveglianza sanitaria per esposti a rischi fisici e chimici

La sorveglianza sanitaria nel settore ferroviario è obbligatoria per numerose categorie di lavoratori e segue protocolli specifici definiti dal medico competente in base alla valutazione del rischio del DVR. I principali gruppi esposti e le relative prescrizioni sanitarie sono:

Il medico competente emette il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni lavoratore (idoneo; idoneo con prescrizioni o limitazioni; non idoneo temporaneo; non idoneo permanente). Il giudizio va comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. In caso di giudizio di idoneità con limitazioni (es. "non idoneo a lavori su turni notturni", "limitazione al peso massimo sollevabile", "divieto di esposizione a polveri di amianto"), il datore di lavoro è tenuto ad adeguare l'organizzazione del lavoro e le mansioni assegnate. Il giudizio di non idoneità permanente attiva il percorso di ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.

12. Formazione obbligatoria: macchinisti, manutentori e personale di terra

Il settore ferroviario è classificato a rischio alto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 16 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza aziendale, diritti e doveri dei lavoratori) e 12 ore di formazione specifica sui rischi del settore ferroviario (investimento, elettrocuzione da catenaria, rumore, MMC, amianto, cadute, stress da turni, uso dei DPI, procedure di emergenza). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

A questa formazione di base si aggiungono percorsi abilitativi specifici:

I preposti (capo squadra, capo cantiere) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore di formazione specifica sul ruolo del preposto, con aggiornamento periodico ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione dei preposti. I dirigenti seguono il percorso da 16 ore.

FAQ — Sicurezza nel trasporto ferroviarioFAQ

A chi si applica il D.Lgs. 162/2007 sulla sicurezza ferroviaria?
Il D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162, che ha recepito la Direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie, si applica a tutte le imprese ferroviarie (IF) e ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria (GIF) che operano sulla rete ferroviaria nazionale e sulle reti regionali interconnesse. In Italia il principale GIF è RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), mentre le imprese ferroviarie comprendono Trenitalia, Italo-NTV, CARGO e i vettori regionali concessionari. Il decreto stabilisce gli obblighi in materia di: sistema di gestione della sicurezza (SGS), certificati di sicurezza per le IF, autorizzazioni di sicurezza per i GIF, indagini sugli incidenti, autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile. Non si applica alle reti isolate destinate esclusivamente al trasporto locale o turistico (tramvie, metropolitane leggere, funivie) che non sono interconnesse alla rete ferroviaria nazionale, né alle reti a scartamento ridotto non collegate alla rete RFI. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA, già ANSF) è l'autorità di vigilanza preposta al controllo dell'applicazione del D.Lgs. 162/2007 e delle normative tecniche correlate (STI, norme EN, specifiche ANSFISA).
Come si gestisce il sezionamento della catenaria per consentire lavori in sicurezza sul binario?
La procedura di sezionamento della catenaria è disciplinata dalle norme tecniche di RFI (Fascicolo RFI DPR/SER/SF/001 — Norme per la protezione degli agenti dai pericoli derivanti dall'esercizio e dalla manutenzione degli impianti di trazione elettrica) e dalle regole operative delle imprese ferroviarie. Il sezionamento segue una sequenza rigorosa denominata "messa in sicurezza dell'impianto di trazione": (1) Richiesta al Dirigente Movimento (DM) o al Responsabile della Protezione (RP) dell'autorizzazione al sezionamento per l'intervallo di cantiere assegnato; (2) interruzione dell'alimentazione tramite sezionatori comandati a distanza dall'Elettricista di Gestione (EG) o dal Centro Operativo; (3) messa a terra verificata (MAT) della catenaria con pali di messa a terra o con appositi dispositivi certificati CEI EN 61230 prima di qualsiasi intervento manuale; (4) verifica dell'assenza di tensione con voltmetro certificato CAT IV prima della MAT; (5) segnalazione visiva del sezionamento sul posto di lavoro. La restituzione della tensione avviene solo dopo che tutti i lavoratori hanno abbandonato la zona di lavoro, il responsabile ha verificato l'avvenuta rimozione di tutti i dispositivi di messa a terra e ha comunicato il nulla osta al Centro Operativo. Per la rete DC 3000 V, la tensione residua nei condensatori delle locomotive in sosta può permanere anche dopo il sezionamento: va verificata prima di qualsiasi contatto con le parti del circuito.
Quali sono gli obblighi di formazione per macchinisti e manutentori nel settore ferroviario?
La formazione nel settore ferroviario segue un doppio binario normativo. Per i macchinisti (conduttori di treno) l'obbligo di patente europea di conduttore di treno è stabilito dalla Direttiva 2007/59/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 24 aprile 2012 n. 247. La patente ha validità decennale ed è rilasciata da ANSFISA previo superamento di esami su conoscenze mediche, psicologiche, di sicurezza generale e di trazione. Il macchinista deve inoltre ottenere l'abilitazione specifica rilasciata dall'impresa ferroviaria per il materiale rotabile utilizzato e per le linee percorse. Per i manutentori e il personale di terra la formazione segue il D.Lgs. 81/08 (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011): il settore ferroviario è classificato a rischio alto, con 16 ore totali di formazione (4 ore generali + 12 ore specifiche) e aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. A queste si sommano: formazione specifica ANSFISA sulle procedure di sicurezza in linea, formazione RFI per gli accessi alla sede ferroviaria (corso AC — Addetto ai Cantieri), abilitazione all'uso di attrezzature specifiche (macchine rincalzatrice, stabilizzatrice dinamica, reggorotaia). I preposti ai lavori in linea devono superare il corso ANSFISA per Responsabili della Protezione (RP), indispensabile per gestire le fasi di accesso e sezionamento.
Come si gestisce il rischio amianto nelle carrozze ferroviarie storiche?
L'amianto è stato ampiamente utilizzato nel materiale rotabile ferroviario fino agli anni '90 come isolante termico e acustico, nelle guarnizioni freni (amianto crisolito), negli isolatori elettrici, nelle coibentazioni dei pavimenti e dei soffitti, nelle guarnizioni degli impianti idraulici. Il censimento del materiale rotabile storico ancora in servizio o in manutenzione è obbligatorio ai sensi dell'art. 248 D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto). Il Registro dei materiali contenenti amianto (MCA) va redatto e aggiornato per ogni convoglio, carrozza e locomotiva oggetto di manutenzione. Prima di qualsiasi intervento di manutenzione su materiale rotabile storico (antecedente al 1992) il responsabile tecnico deve consultare il Registro MCA. Se l'intervento riguarda materiali classificati come MCA in buono stato, si adotta il regime di incapsulamento o confinamento con monitoraggio periodico dell'integrità. Se i MCA sono in stato friabile o si prevede una lavorazione che li disturba (foratura, taglio, levigatura, fresatura, sostituzione di guarnizioni freni), il lavoro è classificato come attività di bonifica da amianto friabile e richiede: notifica all'ASL competente ex art. 250 D.Lgs. 81/08, impresa specializzata con iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10, lavoratori con formazione specifica ex D.M. 06/09/1994, DPI Cat. III (tuta integrale usa e getta Tyvek, semi-maschera FFP3 o APVR con filtro P3), area di lavoro confinata con riduzione al minimo della dispersione fibre, smaltimento come rifiuto speciale pericoloso (codice EER 17 06 01*).
Come si redige il DVR per un'impresa ferroviaria o per un appaltatore che opera in ambito ferroviario?
Il DVR di un'impresa ferroviaria o di un appaltatore di manutenzione ferroviaria deve essere redatto ai sensi del Titolo I D.Lgs. 81/08 e integrarsi con il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) previsto dal D.Lgs. 162/2007 per le imprese ferroviarie soggette a certificazione ANSFISA. La struttura del DVR deve comprendere: (1) Analisi dell'organizzazione (mansioni: macchinista, capotreno, manutentore rotabile, operaio dell'armamento, elettricista impianti, addetto alla segnalazione, personale di stazione); (2) Valutazione dei rischi specifici del settore ferroviario, in particolare investimento da convoglio (rischio prioritario per gli operai in linea), elettrocuzione da catenaria, esposizione a rumore (oltre ai valori di azione superiori per chi opera vicino a treni in transito o usa attrezzature motorizzate in linea), MMC nella manutenzione dell'armamento, esposizione ad amianto in materiale rotabile storico, cadute e inciampi sul ballast, stress da turni e orari irregolari, esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero per i macchinisti; (3) Misure di prevenzione e protezione per ciascun rischio identificato; (4) Programma di formazione specifica; (5) Piano per la sorveglianza sanitaria con protocollo per ciascun gruppo esposto. Il DVR dell'appaltatore va coordinato con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) redatto dal committente (RFI o l'impresa ferroviaria principale) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, che descrive le interferenze tra le attività dell'appaltatore e le attività ferroviarie in corso sulla stessa infrastruttura.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per lavoratori ferroviari esposti a rumore e agenti chimici?
La sorveglianza sanitaria nel settore ferroviario è obbligatoria in numerosi casi. Per l'esposizione a rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08): la sorveglianza scatta quando Lex,8h supera 85 dB(A) (valore di azione superiore) o il picco supera 137 dB(C). In ambito ferroviario sono esposti in modo abituale sopra i valori di azione: gli operai che lavorano in prossimità di treni in transito (80-100 dB(A) a 10 metri dal treno), chi opera macchine motorizzate per la manutenzione dell'armamento (rincalzatrici: 90-100 dB(A) in cabina, fino a 110 dB(A) all'esterno), i lavoratori esposti a frenatura su rotaia (105-115 dB(A) di picco). Le visite audiometriche vanno effettuate preventivamente e periodicamente (annuale per Lex,8h > 85 dB(A); biennale per valori tra 80 e 85 dB(A)). Per l'esposizione ad agenti chimici: la sorveglianza è obbligatoria per i manutentori esposti a solventi, lubrificanti, oli minerali, gasoli, prodotti per la pulizia delle carrozze, e per i lavoratori esposti a fibre di amianto (in questo caso la sorveglianza sanitaria dura per tutta la vita lavorativa e comprende esame radiologico del torace e spirometria). Per i macchinisti vige l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi del D.Lgs. 247/2012 (patente di conduttore), con visita medica alla commissione ANSFISA ogni 3 anni fino ai 55 anni e ogni anno oltre tale età. La sorveglianza sanitaria ordinaria per i macchinisti include anche l'idoneità alla guida notturna e alla gestione di situazioni di emergenza.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 26, 28, 36-37, 41, 55, 77-79, Titoli VI, VIII, IX Capo III, X)
  • D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162 — Attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie
  • D.M. 31 ottobre 2000 — Criteri per la registrazione dei rischi e per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle imprese ferroviarie
  • D.Lgs. 24 aprile 2012 n. 247 — Disciplina delle modalità di conseguimento della patente europea di conduttore di treno (recepimento Direttiva 2007/59/CE)
  • D.M. 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica, nell'ambito della protezione dall'amianto
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • ANSFISA (già ANSF) — Linee guida per la gestione della sicurezza delle ferrovie e per i Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) delle imprese ferroviarie
  • RFI — Fascicolo DPR/SER/SF/001: Norme per la protezione degli agenti dai pericoli derivanti dall'esercizio e dalla manutenzione degli impianti di trazione elettrica
  • RFI — Istruzione per la circolazione dei treni IS/AC/RFI/001: disposizioni per i cantieri di lavoro e la protezione del personale in linea
  • Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica: determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • CEI EN 61230 — Lavori sotto tensione: dispositivi di messa a terra e di cortocircuito portatili
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 246-261 — Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla natura dell'impresa (IF o appaltatore), dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, DUVRI, valutazione del rischio amianto e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Supportiamo imprese ferroviarie e appaltatori nella valutazione degli obblighi e nella gestione documentale.

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