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Guida definitiva · 2026

Sicurezza nella Produzione di Ceramica e Piastrelle: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un'azienda ceramica o di produzione piastrelle: silicosi e polveri di silice cristallina, rischi da forno e alte temperature, rumore, macchine e presse, agenti chimici, DVR, DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria e formazione. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La produzione di ceramica e piastrelle presenta rischi professionali specifici e gravi che richiedono una gestione strutturata: la silicosi da esposizione a polveri di silice cristallina durante impasto, pressatura, smerigliatura e rettifica; il rischio da calore nelle aree forno; il rumore nelle linee di produzione; i rischi meccanicidi presse e macchine; l'esposizione chimica a smalti, coloranti e solventi. Il DVR deve coprire tutte queste dimensioni con valutazioni strumentali; la sorveglianza sanitaria include spirometria e audiometria; i DPI comprendono maschere FFP3, protezioni acustiche e dispositivi di protezione termica.

1. Quadro normativo applicabile alla produzione di ceramica e piastrelle

Il settore della produzione di ceramica e piastrelle — che comprende piastrelle in gres porcellanato, ceramica smaltata, grès, terracotta, sanitari e prodotti tecnici in ceramica — è soggetto a un quadro normativo articolato che combina la disciplina generale della sicurezza sul lavoro con norme specifiche per le polveri minerali, il calore e le macchine industriali. Il pilastro fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che si applica a qualsiasi datore di lavoro con lavoratori dipendenti o equiparati. Le disposizioni più rilevanti per il settore ceramico riguardano il Titolo VIII Capo II (agenti fisici — rumore), il Titolo IX Capo I (agenti chimici pericolosi), il Titolo IX Capo II (agenti cancerogeni e mutageni, per la silice cristallina classificata come cancerogeno di categoria 1A per la frazione respirabile) e le norme sui rischi fisici legati al microclima e al calore.

Accanto al D.Lgs. 81/08, il settore ceramico è interessato da normative specifiche di fondamentale importanza. Il D.M. 10 settembre 1962sulla silicosi e sulle malattie professionali tabellate INAIL identifica le lavorazioni ceramiche che comportano esposizione a polveri silicogene e stabilisce la presunzione legale del nesso causale per i lavoratori esposti che sviluppano silicosi. L'Accordo europeo NEPSI (Network of European Silica) del 2006, recepito e aggiornato nel 2011, definisce le buone pratiche per la gestione della silice cristallina respirabile nel settore ceramico e fissa il valore limite di esposizione professionale (VLE) a 0,05 mg/m³ di silice cristallina respirabile, un limite inferiore a quello previsto dalla direttiva europea generale (0,1 mg/m³) per la sua specifica applicazione nel settore ceramico. La Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010 (in corso di sostituzione con il Regolamento UE 2023/1230 applicabile dal 20 gennaio 2027), disciplina la sicurezza delle presse, degli impianti di macinazione, dei sistemi di trasporto e delle macchine di rettifica utilizzate nel ciclo produttivo.

Il profilo normativo si completa con la normativa sulla prevenzione incendi (DM 2 settembre 2021 e normativa sui rischi di esplosione per polveri ceramiche in determinati contesti), con la normativa sui rifiuti per i fanghi di rettifica e le acque di processo, e con la normativa REACH e CLP per i prodotti chimici utilizzati nelle smalterie. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi specifici applicabili al tuo sito produttivo e supportiamo la gestione documentale adattata al ciclo di lavorazione effettivo.

2. Rischio silicosi: esposizione a polveri di silice cristallina durante impasto, pressatura, smerigliatura e rettifica

La silicosiè la malattia professionale storicamente più rilevante nel settore ceramico. Si tratta di una pneumoconiosi fibrogena causata dall'inalazione di polveri contenenti silice cristallina respirabile (principalmente quarzo e cristobalite), classificata come cancerogeno di categoria 1A per il carcinoma polmonare (IARC Gruppo 1) quando proveniente da lavorazioni che comportano esposizione a polvere di silice cristallina respirabile. La silicosi può presentarsi in forma cronica (esposizione prolungata a basse concentrazioni), accelerata (3-10 anni di esposizione a concentrazioni elevate) o acuta (esposizione intensa a breve termine). Le materie prime ceramiche — argilla, caolino, feldspato, quarzo, chamotte — contengono percentuali variabili di silice cristallina, con il quarzo puro che raggiunge il 100%.

Le fasi del ciclo produttivo ceramico con maggiore rischio di esposizione a polveri di silice cristallina sono:

Il sistema gerarchico di prevenzione prevede, in ordine di priorità: sostituzione delle materie prime ad alto contenuto di silice con alternative a minore contenuto (dove tecnicamente possibile); misure tecniche collettivecome l'inumidimento delle polveri, i sistemi di captazione localizzata (aspirazione a bocca di lupo nelle zone di travaso e pressatura), i filtri a maniche, gli inviluppi delle macchine con ventilazione controllata; misure organizzativecome la riduzione del tempo di esposizione, la rotazione del personale, la manutenzione preventiva degli impianti di abbattimento; DPI come ultima linea di difesa (maschere filtranti FFP3 o semi-maschere con filtro P3).

Fase produttivaLivello di rischio tipicoMisure tecniche prioritarieDPI respiratorio
Preparazione impasto e dosaggio materie primeAltoAspirazione localizzata, inviluppo macchine, trasporto pneumatico in circuito chiusoSemimaschera con filtro P3 o maschera FFP3
Pressatura atomizzatoAltoAspirazione nelle zone di carico pressa, umidificazione, inviluppoMaschera FFP3
Rettifica e smerigliatura a seccoMolto altoRettifica a umido, aspirazione sulla macchina, cabina chiusaMaschera FFP3 obbligatoria se lavorazione a secco o in manutenzione
Smaltatura e decorazioneMedioCabine di spruzzatura, ventilazione aspirante, applicazione a umidoSemimaschera con filtro P3 nelle cabine di spruzzatura
Manutenzione silos e filtriMolto altoProcedure di bonifica preliminare, pulizia in umidoMaschera FFP3 o autorespiratore
Imballaggio e stoccaggioBasso-medioVentilazione generale, pulizia con aspirapolvere industrialeFFP2 in caso di polvere visibile

3. Rischi da forno e alte temperature

La cottura è la fase più critica dal punto di vista termoenergetico del ciclo ceramico. I forni tunnel a gas metano o a gas naturale raggiungono temperature di cottura comprese tra 1050°C e 1250°C per le piastrelle in grès porcellanato. Il personale che opera in prossimità dei forni è esposto a rischi multipli legati al calore: stress termico per irraggiamento e convezione, radiazioni infrarosse emesse dalle superfici calde e dalle aperture del forno, bruciature da contatto con superfici e materiali ad alta temperatura, incendi ed esplosioni in caso di perdite di gas o guasti agli impianti di combustione.

Lo stress termico negli addetti ai forni deve essere valutato con metodi standardizzati. La norma EN ISO 7243utilizza l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) che combina la temperatura dell'aria, l'umidità relativa e la temperatura radiante: se il WBGT supera i valori di riferimento per il livello di attività fisica svolta (per lavoro pesante in ambiente caldo, indicativamente 25-28°C WBGT), sono necessarie misure di controllo immediate. La norma EN ISO 7933 (metodo PHS — Predicted Heat Strain) fornisce una valutazione più precisa del carico termico fisiologico e permette di calcolare il tempo massimo di esposizione per ciascun turno in funzione delle caratteristiche individuali del lavoratore.

Le misure di prevenzione e protezione dal rischio calore nei reparti forno comprendono:

La sorveglianza sanitaria degli addetti ai forni deve includere la valutazione del sistema cardiovascolare (ECG, pressione arteriosa) e della tolleranza al calore, con particolare attenzione ai lavoratori anziani, agli ipertesi e ai lavoratori in terapia farmacologica che può alterare la termoregolazione.

4. Rumore nelle linee di produzione ceramica: valutazione e bonifica

Le linee di produzione ceramica sono ambienti tipicamente ad alto livello di rumore. Le principali fonti sonore nel ciclo ceramico sono: i mulini a sfere per la macinazione delle materie prime (80-100 dB(A)), le presse idrauliche per la formatura (85-105 dB(A) durante il ciclo di pressatura), i nastri trasportatori e i rulli dei forni tunnel, le macchine di rettifica e taglio delle piastrelle cotte (85-98 dB(A)), le linee di imballaggio e pallettizzazione. Molte aziende ceramiche presentano livelli di esposizione giornaliera (LEX,8h) superiori ai valori limite di legge, con conseguenti obblighi di bonifica acustica e fornitura di protezioni individuali dell'udito.

Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08, in attuazione della Direttiva 2003/10/CE, stabilisce i seguenti livelli di azione e valori limite:

LivelloLEX,8h (dB(A))Ppeak (dB(C))Obblighi principali
Valore inferiore di azione80 dB(A)135 dB(C)Informazione, DPI disponibili su richiesta, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore superiore di azione85 dB(A)137 dB(C)DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria obbligatoria, segnaletica, programma di riduzione
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non deve essere superato; se superato, misure immediate di riduzione

La valutazione del rischio rumore deve essere condotta da un tecnico competente con strumentazione conforme (fonometro classe 1 o 2 certificato) secondo la norma EN ISO 9612(misurazioni basate sulle mansioni) o la norma EN ISO 11690 (ambienti di lavoro con macchinari). Il DVR deve riportare i risultati delle misurazioni, l'identificazione delle mansioni a rischio, le mappe acustiche delle aree produttive e il piano di bonifica acustica. Le misure di bonifica tecnica devono essere prioritarie rispetto ai DPI: insonorizzazione delle macchine, rivestimenti fonoassorbenti delle pareti, cabine insonorizzate per gli operatori di presse e molini, manutenzione delle parti meccaniche per ridurre rumori anomali. I DPI per la protezione dell'udito (cuffie o tappi auricolari conformi alla norma EN 352) sono obbligatori nelle zone con LEX,8h superiore a 85 dB(A).

5. Macchine e presse: rischi meccanici, ripari e conformità Direttiva Macchine

Il ciclo produttivo ceramico fa uso di un'ampia varietà di macchine che presentano rischi meccanici significativi: presse idrauliche (forza di pressatura da 400 a oltre 5.000 ton), molini a sfere, atomizzatori, essiccatoi, linee di smaltatura, forni tunnel, macchine di rettifica, segatrici, linee di imballaggio e pallettizzatori. Le macchine messe in commercio dopo il 1° gennaio 1995 devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) e portare la marcatura CE accompagnata dalla dichiarazione di conformità e dal manuale di istruzioni in italiano. Dal 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il Regolamento UE 2023/1230 sulle macchine, che introduce requisiti più stringenti per i sistemi cyber-fisici e le macchine autonome.

I principali rischi meccanici nelle aziende ceramiche sono:

Il datore di lavoro deve verificare che tutte le macchine presenti siano in possesso della documentazione richiesta (dichiarazione CE di conformità, fascicolo tecnico, istruzioni in italiano), che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti e non manomessi, che la manutenzione sia eseguita con procedure di isolamento energetico (lock-out/tag-out), che gli operatori siano formati all'uso sicuro delle macchine che utilizzano. Per le macchine prive di marcatura CE (ante-1995) o per le macchine costruite internamente, si applica l'Allegato V del D.Lgs. 81/08.

6. Agenti chimici: smalti, coloranti, solventi ceramici

La fase di smaltatura e decorazione introduce nel ciclo produttivo ceramico una varietà di sostanze chimiche con diversi profili di pericolosità. Gli smalti ceramici sono miscele di ossidi metallici (zinco, piombo — sempre meno utilizzato, bario, manganese), silicati, feldspati e fondenti applicati sulla superficie delle piastrelle crude prima della cottura. I coloranti ceramici sono pigmenti inorganici ad alta temperatura (cromati, cobaltati, nichelati, vanadati) che vengono miscelati agli smalti per ottenere le colorazioni desiderate. I solventi sono utilizzati nelle inchiostri per la stampa digitale (inkjet) e nelle preparazioni serigrafiche per la decorazione.

La valutazione del rischio chimico deve partire dalla raccolta delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti utilizzati, compilate secondo il Regolamento CLP (CE 1272/2008) e il Regolamento REACH (CE 1907/2006). Le sostanze che richiedono attenzione prioritaria nel settore ceramico sono:

Sostanza / categoriaClassificazione CLPFase di utilizzoMisure principali
Silice cristallina respirabile (quarzo, cristobalite)Carc. 1A — H350i; STOT RE 1 — H372Tutte le fasi polveroseAspirazione, FFP3, spirometria periodica
Pigmenti a base di cromo VI (cromato di piombo, cromato di zinco)Carc. 1A, CMR Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08Preparazione coloranti, smaltaturaSostituzione dove possibile, cabine ventilate, maschere P3, sorveglianza sanitaria
Composti di manganese (diossido di manganese)STOT RE 1 — H372 (sistema nervoso)Smalti e coloranti scuriAspirazione localizzata, maschere filtranti, monitoraggio biologico (manganesuria)
Solventi organici (glicole propilenico, ftalati, xilene) negli inchiostri inkjetVari — dipende dalla composizione specificaStampa digitale, serigrafiaVentilazione cabine di stampa, guanti nitrile, occhiali
Ossido di zinco (nei fondenti)Repr. 2 — H361; Aquatic Chronic 1 — H410Preparazione smaltiAspirazione, gestione rifiuti, evitare inalazione polveri

La valutazione del rischio chimico deve determinare se il rischio è irrilevante per la salute(ai sensi dell'art. 224 D.Lgs. 81/08) oppure richiede misure specifiche di prevenzione e protezione. Nel settore ceramico, per la presenza di agenti cancerogeni (silice cristallina, possibili cromati), la valutazione non può concludere per il rischio irrilevante e deve includere misure di riduzione al minimo tecnicamente possibile, sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico quando applicabile.

7. DVR specifico per la ceramica: valutazione polveri di silice, rumore e calore

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'azienda ceramica presenta complessità specifiche che lo distinguono nettamente dai DVR di altri settori manifatturieri. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione di tutti i rischi; per la ceramica, le sezioni più critiche e quelle che richiedono valutazioni strumentali sono:

Il DVR ceramico deve essere aggiornato ogni volta che si verifichino modifiche al ciclo produttivo (nuovi materiali, nuove macchine, variazione del layout), dopo ogni infortunio significativo o malattia professionale, e comunque almeno ogni tre anni o in base ai risultati del monitoraggio ambientale. Supportiamo la gestione documentale e la predisposizione del DVR adattato al ciclo produttivo specifico della tua azienda.

Documenti minimi per un'azienda ceramica — checklist sintetica

  • DVR con sezioni specifiche: silice cristallina, rumore, stress termico, rischio chimico, rischi meccanici
  • Rapporto di monitoraggio ambientale polveri di silice cristallina respirabile (EN 481 + XRD)
  • Rapporto di misurazioni fonometriche (LEX,8h per mansione, norma EN ISO 9612)
  • Valutazione WBGT nelle aree forno (norma EN ISO 7243)
  • Nomina RSPP abilitato (azienda manifatturiera a rischio medio-alto)
  • Nomina RLS e verbale di consultazione periodica
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario con spirometria e audiometria
  • Dichiarazioni CE di conformità e manuali d'uso di tutte le macchine marcate CE
  • Registro manutenzioni macchine e impianti di abbattimento polveri
  • Schede Dati di Sicurezza (SDS) aggiornate di tutti i prodotti chimici utilizzati
  • Verbale consegna DPI per ciascun lavoratore (maschere FFP3, cuffie, guanti termici, visiere)
  • Attestati formazione lavoratori (rischio medio 12 ore o alto 16 ore) + aggiornamento
  • Attestati formazione antincendio addetti emergenza
  • Attestati formazione primo soccorso (D.M. 388/2003)
  • Registro infortuni e registro malattie professionali (denunce INAIL silicosi)

8. DPI obbligatori nella produzione ceramica

La selezione e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale nella produzione ceramica deve essere basata sulla valutazione del rischio e deve coprire i rischi specifici di ciascuna mansione e fase produttiva. Gli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08 disciplinano i requisiti, la selezione e l'uso dei DPI; il Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE) stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza e la marcatura CE dei DPI.

RischioDPI richiestoNorma tecnica di riferimentoMansioni principali
Polveri di silice cristallinaMaschera filtrante FFP3 con valvola di esalazione, o semimaschera con filtro P3 + EN 143EN 149:2001+A1:2009 (FFP3); EN 140 + EN 143 (semimaschera + filtro)Addetti impasto, pressatura, rettifica a secco, manutenzione filtri e silos
Rumore (LEX,8h > 85 dB(A))Cuffie antirumore o tappi auricolari con SNR adeguato alla mansioneEN 352-1 (cuffie), EN 352-2 (tappi), EN 458 (selezione)Addetti presse, molini a sfere, rettificatrici, linee di imballaggio
Radiazioni infrarosse e calore (zone forno)Visiera con filtro per IR (min. scala 3-4), occhiali antiscintillaEN 166, EN 170, EN 172 (filtri ottici per radiazione infrarossa)Addetti apertura/chiusura forno, controllo visivo della cottura, manutentori forni
Calore per contatto e bruciatureGuanti termici cat. III, resistenti al calore e alla fiammaEN 407 (guanti per rischi termici)Addetti scarico forno, manipolazione pezzi caldi, manutenzione zona cottura
Agenti chimici (smalti, solventi, coloranti)Guanti in nitrile (spessore adeguato, resistenza chimica verificata), occhiali o visieraEN 374 (guanti per rischi chimici), EN 166 (occhiali)Addetti smaltatura, preparazione coloranti, cabine di stampa inkjet
Proiezione schegge e frammenti ceramiciOcchiali di protezione o visiera anti-impattoEN 166 — marcatura 3 (proiezione solidi)Addetti rettifica, taglio, smerigliatura, ispezione linea
Scivolamento su superfici bagnate (rettifica a umido, smaltatura)Scarpe antinfortunistiche S3 con suola antiscivolo e puntaleEN ISO 20345 (scarpe di sicurezza, categoria S3)Tutti gli addetti alla produzione

Tutti i DPI devono essere consegnati ai lavoratori con verbale firmato (art. 77 c. 4 D.Lgs. 81/08), accompagnati da istruzione d'uso nella lingua del lavoratore, sostituiti a scadenza o quando risultano danneggiati. Il datore mantiene il registro delle consegne e delle sostituzioni. La maschera FFP3 richiede addestramento specifico: fit check prima di ogni utilizzo, verifica dell'integrità del sigillo facciale, rispetto della durata massima di utilizzo indicata dal produttore (tipicamente una sola giornata lavorativa per le maschere usa e getta).

9. Sorveglianza sanitaria: spirometria, audiometria e valutazione cute

La sorveglianza sanitaria nelle aziende ceramiche è quasi sempre obbligatoria data la presenza di rischi specifici che richiedono valutazione medica periodica. Il medico competente, nominato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08, elabora il protocollo sanitario sulla base dei rischi identificati nel DVR e definisce la cadenza e il contenuto delle visite. Le principali valutazioni previste per il settore ceramico sono:

10. Formazione e informazione obbligatoria per addetti alla produzione ceramica

Le aziende di produzione ceramica rientrano tipicamente nella classificazione a rischio medio(codici ATECO C23 — fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi), che prevede: 4 ore di formazione generale più 8 ore di formazione specifica per un totale di 12 ore, con aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. Alcune lavorazioni specifiche (es. manutenzione in quota, uso di sostanze CMR) possono portare a una classificazione ad alto rischio con conseguente obbligo di 16 ore totali.

La formazione specifica per gli addetti alla produzione ceramica deve coprire obbligatoriamente:

La formazione dei preposti (capo linea, responsabile di reparto) richiede un modulo aggiuntivo di 8 ore sui compiti di sorveglianza e controllo. La formazione antincendio per gli addetti alla squadra di emergenza (livello 2, 8 ore per attività a rischio medio) è obbligatoria per almeno un numero adeguato di addetti per turno. La formazione primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 (gruppo B per le aziende ceramiche con più di 5 lavoratori non classificate ad alto rischio: 12 ore + 4 ore di aggiornamento) deve coprire almeno un addetto per turno. Tutto deve essere documentato con registri presenze, attestati e conservato nel fascicolo del lavoratore.

FAQ — Sicurezza nella produzione di ceramica e piastrelleFAQ

Ogni quanto va effettuato il monitoraggio ambientale per le polveri di silice cristallina in un'azienda ceramica?
Il D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I e le indicazioni dell'INAIL stabiliscono che la misurazione dell'esposizione a silice cristallina respirabile debba essere effettuata con periodicità adeguata alla variabilità delle condizioni di lavoro. In linea generale, per le lavorazioni ceramiche che prevedono impasto, pressatura, smerigliatura o rettifica a secco, il monitoraggio ambientale deve avvenire almeno una volta all'anno se i risultati precedenti si collocano vicino ai valori limite; ogni due anni se i risultati sono stabilmente al di sotto del 50% del VLE. Ogni modifica significativa al processo produttivo (nuovi materiali, variazione delle proporzioni di impasto, nuove macchine) impone una nuova campagna di misurazione indipendentemente dalla cadenza periodica. Il monitoraggio deve rispettare la norma EN 481 per il campionamento della frazione respirabile e la UNI EN ISO 11107 o metodi equivalenti per l'analisi diffrattometrica (XRD) del contenuto di silice. Ti aiutiamo a verificare il piano di monitoraggio adeguato alla tua lavorazione.
La rettifica a umido elimina completamente il rischio silicosi nelle linee di piastrelle?
La rettifica e la levigatura a umido riducono in modo molto significativo la dispersione di polveri di silice cristallina nell'aria rispetto alle lavorazioni a secco, ma non eliminano il rischio in modo assoluto. L'acqua sopprime la dispersione delle particelle respirabili durante il taglio e la rettifica, abbassando le concentrazioni ambientali ben al di sotto dei valori limite previsti dall'Accordo europeo Nepsi (0,05 mg/m³ di silice cristallina respirabile come valore limite). Tuttavia permangono rischi residui: le operazioni di pulizia delle macchine quando le superfici si asciugano, la manutenzione degli impianti di filtrazione fanghi, la movimentazione di polvere secca accumulata, eventuali guasti o interruzioni del sistema di bagnatura. La valutazione del rischio deve pertanto documentare anche le condizioni di lavoro residue, verificare periodicamente il funzionamento degli impianti di umidificazione e prevedere procedure di pulizia che non generino dispersione di polvere secca (es. aspirazione invece di soffiatura). Il monitoraggio ambientale rimane necessario anche in presenza di lavorazioni a umido.
Un addetto ai forni tunnel ceramici deve essere classificato come lavoratore esposto a calore eccessivo?
Sì, in molti casi. Gli addetti che lavorano in prossimità dei forni tunnel — operatori di carica e scarico, manutentori, addetti al controllo della cottura — possono essere esposti a stress termico significativo, specialmente nei mesi estivi o in ambienti non adeguatamente ventilati. La valutazione del rischio da stress termico deve essere condotta secondo i metodi standardizzati indicati nel D.Lgs. 81/08 e dalle norme tecniche EN ISO 7933 (stress da calore) e EN ISO 7243 (indice WBGT — Wet Bulb Globe Temperature). Se l'indice WBGT supera i valori di riferimento per il livello di attività fisica svolta, il datore di lavoro deve adottare misure: riduzione dei tempi di esposizione, pause in ambienti freschi, fornitura di acqua fresca, dispositivi di raffreddamento personale, rotazione del personale, programmazione delle lavorazioni più esposte nelle ore meno calde. La sorveglianza sanitaria degli addetti ai forni deve includere la valutazione della tolleranza al calore e del sistema cardiovascolare.
Quali obblighi specifici prevede il D.M. 10/09/1962 sulla silicosi per le aziende ceramiche?
Il D.M. 10 settembre 1962 (Determinazione delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) inserisce la silicosi e l'asbestosi tra le malattie tabellate soggette all'obbligo assicurativo INAIL, con indicazione delle lavorazioni che comportano esposizione a polveri silicogene. Per il settore ceramico rilevano in particolare le lavorazioni di impasto con materiali silicei, pressatura, essiccazione, smaltatura, cottura e rifinitura. Il decreto stabilisce un regime di presunzione legale: se un lavoratore svolge una delle lavorazioni tabellate e sviluppa silicosi, si presume il nesso causale con l'attività lavorativa senza necessità di prova da parte del lavoratore. Questo non esaurisce gli obblighi del datore: il D.Lgs. 81/08 impone comunque la valutazione dell'esposizione, la sorveglianza sanitaria periodica, le misure di prevenzione tecnica e organizzativa e la formazione specifica. La denuncia delle malattie professionali accertate va effettuata all'INAIL entro i termini previsti. Supportiamo la gestione documentale e la predisposizione del piano di monitoraggio per le lavorazioni a rischio silicosi.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VIII Capo II Rumore, IX Capo I Chimici, IX Capo II Cancerogeni, X)
  • D.M. 10 settembre 1962 — Determinazione delle malattie professionali tabellate INAIL: silicosi e asbestosi
  • Direttiva 2006/42/CE — Direttiva Macchine, recepita con D.Lgs. 17/2010 (ora in fase di sostituzione con Regolamento UE 2023/1230)
  • Regolamento UE 2023/1230 — Macchine (in vigore dal 20 gennaio 2027, sostituisce la Direttiva Macchine)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Accordo europeo NEPSI 2006 e revisione 2011 — Good Practice Guide on Workers Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica (silice cristallina respirabile: VLE 0,05 mg/m³)
  • EN ISO 7933:2004 — Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain (PHS)
  • EN ISO 7243:2017 — Ergonomics of the thermal environment — Assessment of heat stress using the WBGT index
  • EN 481:1993 — Workplace atmospheres: Size fraction definitions for measurement of airborne particles
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 11/2001 — Indicazioni applicative in materia di rumore negli ambienti di lavoro
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili alle aziende ceramiche dipendono dalle lavorazioni effettivamente svolte, dalle materie prime utilizzate, dai macchinari presenti, dal numero di lavoratori e dalla normativa vigente. DVR, monitoraggio ambientale per la silice cristallina, valutazione del rischio rumore e programmi di sorveglianza sanitaria devono essere adattati al ciclo produttivo specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e supportiamo la gestione documentale.

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