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Sicurezza nella Produzione di Articoli Sportivi: Guida Completa 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza sul lavoro in un'azienda produttrice di articoli sportivi (ATECO 32.30): DVR manifatturiero, rischio chimico da colle e solventi, rumore da macchine industriali, polveri tessili, ergonomia della linea di montaggio, DPI appropriati, formazione 16 ore, sorveglianza sanitaria e verifica periodica dei macchinari.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'azienda manifatturiera di articoli sportivi (ATECO 32.30) deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR adattato alle specificità del processo produttivo. Gli obblighi principali comprendono: valutazione del rischio chimico per colle a base di solvente, coloranti azoici e vernici; valutazione strumentale del rumore da macchine industriali (cucito, stampaggio, pressatura); valutazione ergonomica delle linee di montaggio con metodo NIOSH e OCRA; verifica di conformità CE di tutti i macchinari; formazione lavoratori 16 ore (rischio alto); sorveglianza sanitaria obbligatoria per gli esposti ad agenti chimici pericolosi e al rumore; antincendio di livello 2 per la presenza di solventi infiammabili.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Reg. UE 2023/1230 e REACH

La produzione di articoli sportivi si colloca in un quadro normativo articolato che intreccia la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con la normativa europea sulle sostanze chimiche e con la regolamentazione dei macchinari industriali.

Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Il settore manifatturiero di articoli sportivi è classificato ad alto rischio, in ragione della presenza contestuale di rischio chimico da agenti pericolosi, rischio da esposizione a rumore industriale, rischi meccanici dei macchinari e rischi ergonomici delle linee di produzione.

Sul fronte della sicurezza chimica, il Regolamento REACH (CE 1907/2006) impone ai produttori e agli utilizzatori di sostanze chimiche obblighi di registrazione, valutazione e autorizzazione. Le aziende che utilizzano sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) o a restrizioni d'uso (Allegato XVII REACH) — come alcuni solventi organici e coloranti azoici — devono verificare la conformità dei prodotti acquistati e l'adeguatezza delle condizioni d'uso rispetto agli scenari di esposizione descritti nelle SDS estese. Il Regolamento CLP (CE 1272/2008) disciplina la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose utilizzate nel processo produttivo.

Per i macchinari industriali, il riferimento è la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010), che sarà sostituita dal Regolamento UE 2023/1230 per le macchine immesse sul mercato a partire dal 20 gennaio 2027. Il nuovo regolamento introduce requisiti aggiornati per la sicurezza intrinseca dei macchinari, l'interfaccia uomo-macchina e la gestione del software di controllo. Le macchine già installate restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE, con obbligo di manutenzione periodica e verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza originari.

Supportiamo la gestione documentale adattata al ciclo produttivo specifico: dalla mappatura delle sostanze chimiche alla valutazione delle esposizioni per mansione, fino all'integrazione con il sistema di conformità REACH aziendale.

2. Il settore ATECO 32.30: tipologia di attività e rischi specifici

Il codice ATECO 32.30 — Fabbricazione di articoli sportivi — comprende una gamma molto eterogenea di attività produttive, ciascuna con profili di rischio distinti. Le principali tipologie di produzione e i relativi rischi caratteristici sono:

La eterogeneità dei cicli produttivi rende il DVR per il settore ATECO 32.30 particolarmente articolato: ogni fase del processo può presentare rischi diversi che richiedono valutazioni specifiche e misure di prevenzione dedicate.

3. DVR specifico per la produzione manifatturiera di articoli sportivi

Il Documento di Valutazione dei Rischi per un'azienda produttrice di articoli sportivi deve avere una struttura per mansione e per fase produttiva, che rifletta la complessità del ciclo industriale. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 stabilisce il contenuto minimo obbligatorio: relazione sulla valutazione di tutti i rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI necessari, programma delle misure di miglioramento con tempi e responsabilità, individuazione delle mansioni esposte a rischi specifici, nominativi di RSPP, medico competente e RLS.

Per le aziende manifatturiere di articoli sportivi la struttura del DVR deve articolarsi per reparti e per mansioni, includendo almeno le seguenti sezioni di valutazione specifica:

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico competente. Per le aziende con oltre 15 dipendenti, la riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08) è obbligatoria e vede la partecipazione del medico competente, dell'RLS e del RSPP. Il documento va aggiornato a ogni variazione del processo produttivo, in caso di introduzione di nuove sostanze chimiche o nuovi macchinari, e comunque con periodicità non superiore a tre anni.

4. Rischio chimico: colle, solventi, coloranti azoici e REACH

Il rischio chimico è tra i più rilevanti nella produzione di articoli sportivi. L'esposizione ai principali agenti chimici varia per reparto e fase produttiva:

Agente chimicoFase produttivaClassificazione CLPVLEP (8h) — D.Lgs. 81/08
Metiletilchetone (MEK)Incollatura suole, diluente adesiviFlam. Liq. 2; STOT SE 3 (H336)600 mg/m³ (200 ppm)
TolueneSolvente in adesivi neopreniciFlam. Liq. 2; Repr. 2 (H361); STOT RE 2 (H373)192 mg/m³ (50 ppm)
Acetato di etileSolvente adesivi e verniciFlam. Liq. 2; STOT SE 3 (H336)734 mg/m³ (200 ppm)
Isocianati (MDI/TDI)Primer poliuretanico, suole PUResp. Sens. 1 (H334); Skin Sens. 1 (H317)0,05 mg/m³ (TLV-C ACGIH)
Coloranti azoici (rilascio ammine)Tintura tessili, stampa su palloniCarc. 1A/1B (alcune ammine aromatiche)Valori limite specifici per ammina
Resine epossidicheLaminazione fibra di carbonio/vetroSkin Sens. 1 (H317); Eye Irrit. 2 (H319)Limite specifico per BADGE: 1 mg/m³

La valutazione del rischio chimico deve seguire la gerarchia delle misure di prevenzione prevista dall'art. 224 D.Lgs. 81/08: in primo luogo eliminare o sostituire l'agente pericoloso con sostanze meno pericolose (es. passaggio ad adesivi a base acquosa per ridurre i solventi organici); in secondo luogo adottare misure tecniche di contenimento (cappe aspiranti localizzate alle postazioni di incollatura, sistemi di ventilazione generale ad aspirazione forzata); solo in ultima istanza adottare DPI. Per gli agenti cancerogeni e mutageni l'obiettivo è ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente realizzabile (principio ALARA — As Low As Reasonably Achievable), indipendentemente dal superamento dei valori limite.

Il Regolamento REACH impone obblighi aggiuntivi agli utilizzatori a valle (downstream users): verificare che l'uso delle sostanze sia coperto da uno scenario di esposizione nella SDS estesa del fornitore; se l'uso non è coperto, preparare una relazione sulla sicurezza chimica o notificare l'uso all'ECHA. Le sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) attualmente includono alcuni ftalati plastificanti usati nella produzione di suole e alcuni cromati usati nella tintura della pelle. L'Allegato XVII REACH prevede restrizioni specifiche per i coloranti azoici che possono rilasciare le ammine aromatiche elencate, vietandone l'uso in prodotti tessili e in pelle destinati al contatto con la pelle.

5. Rumore da macchine da cucito, stampaggio e pressatura

Il rumore industriale nei reparti di produzione di articoli sportivi è una delle esposizioni più diffuse e sistematicamente sottovalutate. Le macchine da cucito industriale, le presse per suole, le macchine per stampaggio a iniezione e le tagliatrici a nastro generano livelli di pressione sonora che possono superare significativamente i valori di azione previsti dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08.

Valore D.Lgs. 81/08Livello Lex,8hPicco LpiccoObblighi
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione, messa a disposizione DPI uditivi, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori, programma tecnico di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile tenendo conto dell'attenuazione del DPI; misure immediate di riduzione

Le misurazioni strumentali effettuate in reparto di cucitura industriale mostrano livelli tipici compresi tra 83 e 95 dB(A) per un singolo operatore; nei reparti di pressatura e stampaggio i picchi possono raggiungere 95-105 dB(A). La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico competente ai sensi della norma UNI EN ISO 9612 in condizioni rappresentative della produzione normale. Le misure tecniche prioritarie per la riduzione del rumore alla fonte comprendono: insonorizzazione dei macchinari più rumorosi con cabine fonoassorbenti; sostituzione di componenti metallici con equivalenti in materiale fonoassorbente; segregazione delle macchine più rumorose in locali separati; manutenzione preventiva per ridurre i rumori da usura (lubrificazione, sostituzione cuscinetti, serraggio dei pannelli di accesso). In attesa o in aggiunta alle misure tecniche, va garantito l'uso di DPI uditivi idonei e la sorveglianza sanitaria audiometrica.

6. Polveri tessili e fibre sintetiche: esposizione e prevenzione

Nelle fasi di taglio, cucitura e rifinizione dei materiali tessili e sintetici si generano polveri e fibre aerodisperse che costituiscono un rischio per la salute respiratoria degli operatori. I principali agenti da considerare sono:

Le misure di prevenzione per le polveri tessili comprendono: aspirazione localizzata nelle stazioni di taglio automatico e manuale con filtri HEPA; ventilazione generale adeguata con ricambio d'aria sufficiente; pulizia umida o aspirata (mai a soffiaggio d'aria compressa) dei piani di lavoro e dei pavimenti; maschere di protezione respiratoria FFP2 o FFP3 per le lavorazioni con maggiore produzione di polvere; sorveglianza sanitaria con spirometria per gli addetti cronicamente esposti.

7. Rischio meccanico: presse, stampanti, tagliatrici e macchinari industriali

Il rischio meccanico è una delle principali cause di infortuni gravi nel settore manifatturiero. I macchinari tipicamente presenti nelle linee di produzione di articoli sportivi e i relativi rischi residui da valutare sono:

Per ogni macchinario il datore di lavoro deve verificare la presenza di marcatura CE e dichiarazione di conformità, l'efficienza dei dispositivi di protezione, la corretta formazione degli operatori all'uso sicuro, la pianificazione e la registrazione delle manutenzioni preventive. Le manutenzioni sulle parti mobili delle macchine devono essere eseguite con macchina ferma e in condizioni di blocco energia (procedura LOTO — Lockout/Tagout) per prevenire avviamenti accidentali.

8. Ergonomia e movimentazione manuale dei carichi sulla linea di montaggio

Le linee di montaggio degli articoli sportivi presentano tipicamente compiti ad alta ripetitività degli arti superiori e posture vincolate che costituiscono un rischio ergonomico significativo. Il Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) disciplina la movimentazione manuale dei carichi; per i movimenti ripetitivi la norma UNI EN 1005-5 e il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action) forniscono i criteri di valutazione.

I principali compiti a rischio ergonomico nelle linee di produzione di articoli sportivi sono:

Le misure di miglioramento ergonomico devono essere integrate nel programma del DVR: postazioni di lavoro regolabili in altezza, poggiapiedi e sedute regolabili per la cucitura, ausili meccanici per la movimentazione dei materiali pesanti (transpallet, elevatori a forbice), rotazione delle mansioni tra compiti a diverso impegno biomeccanico degli arti superiori, pause programmate tra cicli di lavoro ripetitivo. La sorveglianza sanitaria con valutazione muscoloscheletrica (rachide, arti superiori) è parte integrante del protocollo sanitario per gli addetti alla linea.

9. DPI appropriati: maschere FFP2/FFP3, guanti chimici cat. III, protezioni uditive

I DPI per il personale delle linee produttive devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione e conformi al Regolamento UE 2016/425. La scelta del DPI respiratorio deve tenere conto del tipo di agente (polveri, vapori organici, aerosol, agenti cancerogeni) e del livello di esposizione stimato.

Mansione / repartoDPI tipiciCategoria e norma
Addetto incollatura con solventi organiciSemimaschera con filtro A2P3 o maschera FFP3 monouso, guanti nitrile Cat. III, grembiuleMaschera UNI EN 140 + filtro EN 14387 A2P3; guanti UNI EN 374 Cat. III
Addetto cucitura industrialeMascherina FFP2 per polveri tessili, occhiali di protezione, guanti antictaglio Cat. IIMaschera FFP2 UNI EN 149; guanti UNI EN 388; occhiali UNI EN 166
Addetto stampaggio e pressaturaTappi antirumore o cuffie antirumore Cat. III, calzature S2 SRC, guanti termici Cat. IIIDPI uditivi UNI EN 352; calzature UNI EN ISO 20345; guanti UNI EN 407
Addetto laminazione fibra di carbonio/vetroMaschera FFP3 monouso, tuta monouso tipo 5/6, guanti nitrile Cat. III, occhiali a tenutaMaschera FFP3 UNI EN 149; tuta UNI EN 13982-1; guanti UNI EN 374
Addetto tintura e stampa tessileGuanti chimici Cat. III (neoprene o nitrile), grembiule impermeabile, stivali impermeabiliGuanti UNI EN 374-1 Cat. III; calzature impermeabili S5 SRC
Manutentore macchinariCalzature S3 SRC con puntale e lamina antiperforazione, guanti meccanici Cat. II, occhiali, casco se in quotaCalzature UNI EN ISO 20345 S3; guanti UNI EN 388; elmetto UNI EN 397

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore, corredati da formazione sull'uso corretto, la pulizia, la manutenzione e la sostituzione (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08). Il datore deve tenere un registro di consegne, sostituzioni e dismissioni. I DPI monouso (mascherine FFP, guanti monouso) devono essere forniti in quantità sufficiente per consentire la sostituzione alla frequenza raccomandata dal costruttore e comunque al deterioramento.

Documenti minimi per una produzione di articoli sportivi — checklist sintetica

  • DVR completo con valutazione rischio chimico, cancerogeni, rumore, meccanico, ergonomia, incendio
  • Inventario sostanze chimiche pericolose con SDS aggiornate per ogni prodotto
  • Verifica conformità REACH per sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione (Allegati XIV e XVII)
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenza e primo soccorso
  • Attestati formazione lavoratori 16 ore (rischio alto — agenti chimici)
  • Formazione specifica per ogni macchinario a rischio con verbale firmato
  • Documentazione CE e registro manutenzioni per tutti i macchinari
  • Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità alla mansione
  • Verbale di consegna DPI ai lavoratori con prova di formazione sull'uso
  • Classificazione zone ATEX e verifica impianti elettrici in zone pericolose (ove applicabile)
  • Piano di emergenza con planimetria, procedure di evacuazione e gestione fuoriuscite chimiche
  • Registro infortuni aggiornato (anche per accidenti senza giorni di assenza)
  • Valutazioni strumentali del rumore con rapporto tecnico UNI EN ISO 9612
  • Manutenzione semestrale estintori UNI 9994-1 e verifiche impianto antincendio

10. Verifica periodica dei macchinari e conformità Reg. UE 2023/1230

La verifica periodica dei macchinari è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 71 c. 8 D.Lgs. 81/08, che prescrive di mantenere le attrezzature in condizioni di sicurezza attraverso interventi di manutenzione programmata. Per i macchinari soggetti a verifiche di legge (attrezzature di sollevamento, apparecchi a pressione, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione), la periodicità è stabilita dall'Allegato VII D.Lgs. 81/08.

Per i macchinari industriali di produzione non soggetti a verifiche periodiche obbligatorie per legge (macchine da cucito, presse per suole, tagliatrici), la manutenzione preventiva va pianificata dal datore di lavoro sulla base delle indicazioni del costruttore nel manuale d'uso e delle condizioni operative reali. Il registro delle attrezzature deve contenere per ogni macchina: scheda tecnica con dati identificativi e data di acquisto, documentazione CE, copia del manuale d'uso, piano di manutenzione preventiva, registrazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con data, tecnico esecutore e parti sostituite.

Il Regolamento UE 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, introduce alcuni cambiamenti rilevanti rispetto alla Direttiva 2006/42/CE: obbligo di istruzioni digitali (accettate in alternativa al manuale cartaceo), nuovi requisiti per le macchine con software di controllo della sicurezza, estensione dell'ambito applicativo ad alcune macchine parzialmente completate. Le aziende che acquistano nuovi macchinari dopo il 20 gennaio 2027 dovranno verificare la conformità al nuovo Regolamento. Per i macchinari già installati, i requisiti della Direttiva 2006/42/CE restano applicabili e il datore di lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza originari.

11. Antincendio livello 2: solventi infiammabili e depositi materie prime

La presenza di solventi infiammabili (MEK, acetato di etile, toluene, cicloesano, alcoli) nei reparti di incollatura e verniciatura, e di materie prime combustibili (tessuti, gomma, plastica, carta) nei depositi, classifica la maggior parte delle aziende produttrici di articoli sportivi come attività a rischio incendio medio-elevato.

La gestione del rischio incendio si articola su due livelli distinti ma complementari. Per gli aspetti organizzativi e documentali, il D.M. 02/09/2021 prevede tre livelli di formazione antincendio per i lavoratori: per le attività con presenza di liquidi infiammabili o carichi di incendio significativi, il livello richiesto è il livello 2 (corso da 8 ore), che include la teoria della combustione, le misure di prevenzione e protezione, i sistemi di rilevazione e segnalazione, i mezzi di estinzione e le esercitazioni pratiche sull'uso degli estintori portatili e degli idranti.

Per gli aspetti tecnici e strutturali, le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 devono ottenere e mantenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). I reparti con presenza di liquidi infiammabili richiedono:

12. Formazione lavoratori: 16 ore per rischio alto (agenti chimici)

Le aziende produttrici di articoli sportivi (ATECO 32.30) con presenza di agenti chimici pericolosi sono classificate come attività a rischio alto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 16 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e 12 ore di formazione specifica sui rischi del settore manifatturiero. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione specifica per gli addetti alla produzione di articoli sportivi deve affrontare i seguenti temi: rischio chimico — riconoscimento dei simboli CLP e lettura delle etichette; utilizzo sicuro delle SDS; procedure di gestione sicura delle sostanze pericolose e di emergenza in caso di fuoriuscita; rischio meccanico — utilizzo sicuro dei macchinari assegnati, procedure LOTO per la manutenzione; ergonomia — corretta tecnica di sollevamento e movimentazione dei carichi, riconoscimento dei segnali di sovraccarico biomeccanico; rumore — effetti sulla salute e uso corretto dei DPI uditivi; polveri — effetti sulla salute e uso corretto della protezione respiratoria; antincendio — prevenzione nei reparti con solventi, uso degli estintori, procedure di evacuazione; primo soccorso — riconoscimento delle emergenze e procedure di allerta.

La formazione specifica per i macchinari a rischio elevato (presse, stampanti, tagliatrici) è aggiuntiva e va documentata con registro delle presenze e valutazione dell'apprendimento. Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP in aziende ad alto rischio frequenta il corso da 48 ore con aggiornamento ogni cinque anni. La formazione antincendio di livello 2 (8 ore) e la formazione di primo soccorso (16 ore per aziende di gruppo A) si aggiungono al percorso base.

13. Sorveglianza sanitaria: medico competente e protocollo specifico

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 in presenza di rischi che richiedono tale misura in base alla normativa o alla valutazione del rischio. Nella produzione di articoli sportivi i trigger principali sono:

Il medico competente, nominato mediante lettera di incarico con specifico curriculum professionale e iscrizione all'elenco del Ministero della Salute (art. 38 D.Lgs. 81/08), partecipa alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e comunica i risultati al datore di lavoro e al lavoratore. Per le aziende con oltre 15 lavoratori, partecipa alla riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08) presentando la relazione sanitaria anonima collettiva. I giudizi di idoneità con limitazioni vanno recepiti nell'organizzazione del lavoro; in caso di inidoneità va attivato il percorso di ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.

FAQ — Sicurezza produzione articoli sportiviFAQ

Il DVR è obbligatorio per un laboratorio di produzione di articoli sportivi con pochi dipendenti?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa. Un laboratorio artigianale di produzione di scarpe sportive, abbigliamento tecnico o palloni con anche un solo operaio dipendente — a tempo indeterminato, determinato, part-time o stagionale — ha l'obbligo di redigere il DVR. Nel settore della produzione di articoli sportivi (ATECO 32.30) il DVR deve obbligatoriamente valutare: rischio chimico da colle, solventi e coloranti (Titolo IX D.Lgs. 81/08), rischio da esposizione a polveri tessili e fibre sintetiche, rumore da macchine industriali (cucito, stampaggio, pressatura), rischio meccanico dei macchinari, ergonomia della linea di montaggio. Il documento va firmato dal datore di lavoro, RSPP e medico competente ed aggiornato a ogni variazione significativa del processo produttivo.
Quali colle e solventi richiedono valutazione specifica del rischio chimico nella produzione di scarpe sportive?
La produzione di calzature sportive utilizza adesivi a base di solvente (neoprene, poliuretano) contenenti sostanze classificate come pericolose ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP): toluene (Repr. 2, H361; STOT RE 2, H373), cicloesano (Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3, H336), acetato di etile, metiletilchetone (MEK). Il datore di lavoro deve raccogliere le Schede di Sicurezza (SDS) di tutti gli adesivi e solventi, valutare il rischio chimico ai sensi degli artt. 223-232 D.Lgs. 81/08 e del Regolamento REACH (CE 1907/2006) per le sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione. La valutazione deve stabilire se le esposizioni superano i Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) fissati dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII. Per le postazioni di incollatura vanno predisposte cappe aspiranti localizzate, ventilazione generale adeguata e DPI respiratori appropriati (maschere FFP3 o semimaschera con filtro A2P3 per vapori organici e polveri). Il Regolamento REACH impone inoltre la verifica che le sostanze in uso non siano soggette a restrizioni d'uso nei luoghi di lavoro (Allegato XVII REACH) o inserite nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV).
Cosa sono i coloranti azoici e perché sono rilevanti per la sicurezza nella produzione di abbigliamento sportivo?
I coloranti azoici sono una famiglia di coloranti sintetici largamente usati nella tintura di fibre tessili sintetiche (poliestere, nylon) e naturali (cotone, lana) impiegate nella produzione di abbigliamento sportivo tecnico. Alcune ammine aromatiche rilasciate dalla riduzione di certi coloranti azoici sono classificate come sostanze cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP. L'Allegato XVII del Regolamento REACH (Restrizione n. 43) vieta l'immissione sul mercato e l'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare le 22 ammine aromatiche specificate in concentrazioni superiori a 30 mg/kg nei prodotti tessili e in pelle. Per i lavoratori che operano nella fase di tintura e rifinizione, la valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni va condotta ai sensi del Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 233-245), con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione, sostituire le sostanze cancerogene con alternative meno pericolose ove tecnicamente possibile, predisporre DPI idonei (guanti chimici categoria III, maschere con filtro P3) e attivare la sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodica.
Quante ore di formazione sono obbligatorie per gli operai addetti alle linee di produzione di articoli sportivi?
La produzione di articoli sportivi (ATECO 32.30) è classificata come attività a rischio alto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi (colle, solventi, coloranti) il monte ore di formazione è di 16 ore totali: 4 ore di formazione generale sui concetti di salute e sicurezza e 12 ore di formazione specifica sui rischi propri del settore manifatturiero (rischio chimico, meccanico, rumore, polveri, ergonomia, emergenze, primo soccorso). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. Per gli addetti ai macchinari a rischio elevato (presse, stampanti, tagliatrici) è richiesta la formazione specifica sull'utilizzo sicuro dell'attrezzatura ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08. I preposti ricevono un percorso aggiuntivo di 8 ore. Il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP in aziende ad alto rischio frequenta un corso da 48 ore. La formazione antincendio per aziende con rischio elevato (solventi infiammabili) prevede il corso di livello 2 da 8 ore ai sensi del D.M. 02/09/2021.
Come si verifica la conformità dei macchinari industriali al Regolamento UE 2023/1230?
Il Regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine, entrato in vigore il 19 luglio 2023 e applicabile dal 20 gennaio 2027 (in sostituzione della Direttiva 2006/42/CE), introduce requisiti di sicurezza aggiornati per le macchine immesse sul mercato dopo tale data. Per i macchinari già installati nelle linee di produzione di articoli sportivi (macchine da cucito industriali, presse per suole, stampanti a serigrafia, tagliatrici a nastro, macchine per iniezione di plastica) valgono ancora le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE recepita con D.Lgs. 17/2010. La verifica di conformità da parte del datore di lavoro comprende: (1) presenza di marcatura CE e dichiarazione di conformità per ogni macchina; (2) disponibilità del manuale d'uso in italiano con istruzioni per la manutenzione e i controlli periodici; (3) verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione (ripari fissi e mobili, dispositivi di interblocco, pulsanti di emergenza, sistemi di arresto); (4) registro delle manutenzioni preventive e straordinarie; (5) formazione degli operatori all'uso sicuro. Per le macchine prive di marcatura CE (precedenti al 1996) va effettuata la valutazione di conformità sostanziale ai sensi dell'Allegato V D.Lgs. 17/2010.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nella produzione di articoli sportivi?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti (art. 41 D.Lgs. 81/08). Nel settore della produzione di articoli sportivi i principali trigger sono: (1) rischio chimico da agenti pericolosi (colle a base di solvente, coloranti azoici, agenti cancerogeni/mutageni) — la sorveglianza è obbligatoria indipendentemente dai livelli di esposizione quando si usano sostanze cancerogene di categoria 1A/1B (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08); (2) rumore superiore a 80 dB(A) Lex,8h su richiesta, superiore a 85 dB(A) in modo obbligatorio (Titolo VIII Capo II); (3) esposizione a polveri di legno duro o fibre sintetiche respirabili in concentrazioni superiori ai valori di azione; (4) movimentazione manuale dei carichi con superamento dei valori di azione NIOSH. Il medico competente effettua la visita preventiva all'assunzione, le visite periodiche secondo il protocollo sanitario (almeno annuali per i cancerogeni), esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e redige la relazione sanitaria anonima collettiva per la riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08).
Quali DPI sono obbligatori per gli addetti alla produzione di palloni e articoli in gomma/pelle?
La produzione di palloni (calcio, pallavolo, basket, rugby) e articoli in gomma o pelle sintetica espone i lavoratori a rischi specifici che richiedono DPI adeguati conformi al Regolamento UE 2016/425. Gli addetti alle postazioni di cucitura e assemblaggio necessitano di: guanti antictaglio categoria II (UNI EN 388) per la manipolazione di aghi industriali e materiali abrasivi; calzature antinfortunistiche S1 SRC (UNI EN ISO 20345) per protezione da caduta di attrezzi e scivolamento. Gli addetti alle fasi di incollatura e vulcanizzazione richiedono: maschera semipiena con filtro combinato A2P3 (UNI EN 140) o maschere FFP3 monouso per vapori organici e polveri; guanti chimici categoria III in nitrile o neoprene (UNI EN 374) resistenti alle sostanze adesive in uso; grembiule impermeabile ai solventi. Nelle aree di stampaggio a caldo e vulcanizzazione in autoclave: guanti termici categoria II (UNI EN 407) e calzature con suola resistente al calore. I DPI vanno consegnati con verbale firmato, corredati da formazione sull'uso corretto e sostituiti periodicamente secondo le indicazioni del costruttore.
Come si gestisce il rischio antincendio in un impianto produttivo di articoli sportivi con solventi infiammabili?
La presenza di solventi infiammabili (acetato di etile, MEK, cicloesano, toluene, alcoli) nelle fasi di incollatura, verniciatura e stampa classifica i locali di produzione e stoccaggio come aree a rischio incendio elevato ai sensi del D.M. 02/09/2021. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio incendio come parte integrante del DVR (Titolo I D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 81/08 Allegato I) e, per i locali soggetti, ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dai Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011. Le misure di prevenzione obbligatorie comprendono: classificazione delle aree pericolose (zone ATEX) ai sensi della Direttiva 1999/92/CE (recepita con D.Lgs. 81/08 Titolo XI) per le atmosfere esplosive da vapori di solventi; impianto di ventilazione forzata nei locali di incollatura con ricambio d'aria sufficiente a mantenere la concentrazione dei vapori sotto il 25% del LEL (Lower Explosive Limit); armadi metallici per lo stoccaggio dei solventi in quantità limitate (massimo il fabbisogno giornaliero in reparto); deposito principale solventi separato, resistente al fuoco REI 60, dotato di impianto di rilevazione automatica incendi e impianto fisso di estinzione. La formazione antincendio degli addetti è di livello 2 (8 ore ai sensi del D.M. 02/09/2021) per tutti i lavoratori che operano nei reparti con presenza di solventi.

15. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX, X, XI)
  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
  • Regolamento UE 2023/1230 — Macchine (applicabile dal 20 gennaio 2027, in sostituzione della Direttiva 2006/42/CE)
  • Direttiva Macchine 2006/42/CE — Sicurezza delle macchine (recepita con D.Lgs. 17/2010)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (D.Lgs. 81/08)
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (prevenzione incendi)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VIII Capo II (artt. 189-198) — Agenti fisici: esposizione al rumore
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IX Capo I (artt. 223-232) — Agenti chimici pericolosi
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IX Capo II (artt. 233-245) — Agenti cancerogeni e mutageni
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • Direttiva 1999/92/CE (ATEX) — Atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro (recepita nel Titolo XI D.Lgs. 81/08)
  • DPR 151/2011 — Regolamento di prevenzione incendi (CPI)
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal ciclo produttivo, dalle sostanze chimiche utilizzate, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente al momento della redazione del DVR. La valutazione del rischio chimico, la valutazione del rumore e la sorveglianza sanitaria devono essere adattate al caso concreto da professionisti abilitati. Supportiamo la gestione documentale e la valutazione dei rischi per le aziende del settore manifatturiero sportivo.

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