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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Parchi di Divertimento: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in un parco di divertimento o parco tematico (ATECO 93.21.0): DVR, verifiche periodiche giostre UNI EN 13814, rischio cadute dall'alto, impianti elettrici, gestione della folla, MMC, primo soccorso con BLS/AED, manutenzione attrazioni e sicurezza nei parchi acquatici.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I parchi di divertimento e i parchi tematici devono gestire rischi specifici e complessi: la sicurezza delle attrazioni meccanizzate (verifiche periodiche UNI EN 13814), il rischio di cadute dall'alto per gli addetti alla manutenzione, il rischio elettrico sugli impianti, la gestione della folla nelle giornate di picco, la MMC per gli addetti alle attrazioni e il rischio biologico/annegamento nei parchi acquatici. Il DVR deve coprire tutti questi profili; la formazione è classificata a rischio medio (12 ore) con formazioni specifiche aggiuntive per le mansioni a rischio elevato.

1. Quadro normativo per parchi di divertimento

I parchi di divertimento e i parchi tematici (codice ATECO 93.21.0 — Parchi di divertimento e parchi tematici) operano in un quadro normativo che incrocia la sicurezza sul lavoro, la sicurezza dei visitatori (consumatori) e la normativa tecnica specifica per le attrazioni meccanizzate. Il punto di convergenza è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che si applica a tutti i lavoratori del parco, e la UNI EN 13814 (Macchine ed impianti per parchi di divertimento e luna park — Sicurezza), che costituisce la norma tecnica di riferimento per la progettazione, la costruzione, il collaudo e la manutenzione delle giostre e delle attrazioni.

Sul versante della sicurezza dei visitatori, il D.Lgs. 206/2005(Codice del Consumo) impone al gestore del parco l'obbligo generale di sicurezza dei servizi offerti al pubblico. Le attrazioni meccanizzate sono soggette alla Direttiva Macchine (Dir. 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010) per la marcatura CE al momento dell'immissione sul mercato, e alle verifiche periodiche obbligatorie dell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 durante l'esercizio. La sicurezza antincendio è regolata dal D.M. 2 settembre 2021; per i grandi eventi e le aperture straordinarie si aggiunge la normativa sui luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 18 marzo 1996 e normativa regionale di pubblica sicurezza).

La particolare complessità normativa dei parchi di divertimento deriva dalla simultanea presenza di due categorie di soggetti protetti: i lavoratori(dipendenti del parco, addetti alle attrazioni, manutentori, personale di sicurezza, addetti alla ristorazione e al merchandising) e i visitatori (pubblico pagante). Le norme di sicurezza devono essere calibrate su entrambe le categorie, con priorità assoluta alla prevenzione degli incidenti per entrambi. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo parco e supportiamo la gestione documentale integrata.

2. DVR specifico per parchi di divertimento: soggetti obbligati e contenuti

Qualsiasi parco di divertimento con almeno un lavoratore dipendente o equiparato è tenuto a redigere il DVR ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Il DVR di un parco di divertimento non può essere un documento standardizzato: ogni parco ha un assortimento di attrazioni unico, un layout specifico, profili di affluenza caratteristici e tipologie di lavoratori diverse che richiedono una valutazione su misura.

Il DVR deve valutare in modo specifico, per ciascuna mansione:

RischioMansioni / Aree coinvolteRiferimento normativo
Cadute dall'alto (manutenzione attrazioni)Manutentori, tecnici giostre in quotaTitolo IV Capo II D.Lgs. 81/08, UNI EN 363
Rischio elettrico (attrazioni e impianti)Tecnici elettricisti, addetti gestione impiantiD.M. 37/2008, CEI EN 50110-1
Gestione folla e rischio calcaPersonale di accoglienza, hostess, sicurezzaD.M. 18/03/1996, Linee guida Min. Interno
MMC (movimentazione strutture e materiali)Manutentori, addetti allestimentiTitolo VI D.Lgs. 81/08, All. XXXIII
Rischio biologico (piscine e vasche)Bagnini, addetti manutenzione vascheTitolo X D.Lgs. 81/08
Microclima (lavoro outdoor)Tutti gli addetti airside, outdoorTitolo VIII Capo I, All. IV D.Lgs. 81/08
Rischio chimico (prodotti di manutenzione)Addetti manutenzione, pulizieTitolo IX D.Lgs. 81/08, CLP

3. Giostre e attrazioni: verifiche periodiche UNI EN 13814

La norma UNI EN 13814 (edizione corrente, con corrigenda e integrazioni) costituisce il documento tecnico di riferimento internazionale per la sicurezza delle giostre da luna park e delle attrazioni dei parchi di divertimento. La norma copre: requisiti di progettazione strutturale (calcolo carichi, coefficienti di sicurezza), sistemi di ritenzione dei passeggeri (cinture, barre, serrature di sicurezza con doppio blocco), procedure di carico e scarico passeggeri, sistemi di arresto di emergenza, ispezioni e prove di collaudo prima della messa in esercizio, ispezioni periodiche durante l'esercizio e requisiti di manutenzione.

Le verifiche periodiche delle giostre e delle attrazioni si articolano su più livelli:

Tutte le ispezioni vanno documentate e conservate nel fascicolo tecnico dell'attrazione. Un'attrazione con verifiche scadute o con prescrizioni non risolte deve essere messa fuori servizio fino alla risoluzione delle non conformità. Il gestore del parco è il responsabile della corretta esecuzione delle verifiche, anche quando le attract sono di proprietà di terzi (in affitto o concessione).

4. Rischio cadute dall'alto: operatori e manutenzione

I parchi di divertimento presentano alcune delle strutture in quota più alte e tecnicamente complesse di qualsiasi altro settore industriale: roller coaster con strutture a 30-60 m dal suolo, torri di caduta libera (drop tower) di 70-100 m, ruote panoramiche di 30-60 m di diametro, splash mountain e percorsi d'acqua con canali sopraelevati. La manutenzione di queste strutture richiede accessi frequenti a quote elevate, spesso in posizioni di difficile accesso e con limitata possibilità di installare ponteggi tradizionali.

Il Titolo IV Capo II del D.Lgs. 81/08 (lavori in quota) si applica a qualsiasi attività lavorativa svolta ad altezza superiore a 2 m rispetto al piano stabile. Le misure di prevenzione devono seguire la gerarchia: priorità alle protezioni collettive (parapetti, reti di protezione, piattaforme di lavoro) rispetto ai DPI anticaduta (imbracature con longe), che sono la soluzione residuale quando le protezioni collettive non sono applicabili tecnicamente.

Per la manutenzione delle grandi attrazioni, le soluzioni tecniche adottate dai parchi più strutturati includono: sistemi di rotaia orizzontale (horizontal lifeline) integrati nella struttura dell'attrazione, che consentono al manutentore di spostarsi in quota con l'imbracatura agganciata; piattaforme di lavoro dedicate integrate nella struttura per le operazioni più frequenti; utilizzo di piattaforme aeree (PLE) con sistema anticaduta integrato per le ispezioni periodiche esterne. Il personale deve essere specificamente formato e abilitato al lavoro in quota con sistemi anticaduta (formazione specifica UNI EN 363, prova pratica documentata). La sorveglianza sanitaria deve verificare l'idoneità al lavoro in altezza.

5. Rischio elettrico: impianti e attrazioni

Le attrazioni dei parchi di divertimento sono sistemi elettromeccanici complessi che combinano motori di trazione di grande potenza, sistemi di frenatura elettrodinamica, sistemi di controllo PLC, sensori di sicurezza, sistemi di comunicazione, illuminazione ad alta densità (LED e proiettori per le attrazioni tematizzate). Il rischio elettrico per i lavoratori è presente su più livelli: durante la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, durante i controlli funzionali, durante le operazioni di avviamento e spegnimento delle attrazioni.

Il D.M. 37/2008 richiede la dichiarazione di conformità (o rispondenza per gli impianti ante-2008) per tutti gli impianti elettrici. Le verifiche periodiche degli impianti sono disciplinate dalla norma CEI 64-8 per gli ambienti ordinari e da norme specifiche per gli ambienti particolari (CEI 64-2 per i luoghi con pericolo di esplosione, CEI 64-8/7-704 per i cantieri e i luoghi con presenza di acqua). Nei parchi acquatici, le vasche d'acqua con presenza di impianti elettrici sommersi (pompe, illuminazione subacquea) richiedono installazioni specifiche conformi alla CEI 64-8 sezione 702 (vasche da nuoto) con sistemi di protezione adeguati contro il rischio di tensione di passo e contatto.

Gli addetti alla manutenzione degli impianti elettrici devono essere qualificati come PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita) ai sensi della norma CEI EN 50110-1, con formazione documentata e soggetti a sorveglianza sanitaria. Le procedure per i lavori elettrici in manutenzione (LOTO — Lock Out Tag Out: isolamento dell'alimentazione, blocco meccanico del sezionatore, targhetta di divieto di manovra, verifica dell'assenza di tensione) devono essere formalizzate e rispettate sistematicamente.

6. Gestione della folla e rischio calca

Il rischio da dinamiche di folla (crowd management and crowd safety) è un rischio specifico e spesso sottovalutato nei parchi di divertimento. Le giornate con maggiore affluenza (weekend estivi, Ferragosto, eventi speciali, notti a tema) possono portare a condizioni di sovraffollamento che, se non gestite, possono creare situazioni di rischio per i visitatori: compressione nelle aree di attesa delle attrazioni più popolari (code lunghe in spazi stretti), effetto calca nelle vie di uscita durante un'evacuazione, difficoltà nei percorsi di soccorso.

La valutazione del rischio folla nel DVR deve includere: la definizione della capacità massima del parco e di ciascuna area (calcolata in base alla superficie disponibile e ai parametri di densità sicura); l'identificazione dei colli di bottiglia (punti di strettoia nelle vie di accesso, uscite di emergenza con larghezze insufficienti, zone con coda che si accumula in spazi angusti); la definizione delle procedure di gestione dei picchi(accessi contingentati, monitoraggio in tempo reale delle presenze nelle diverse aree tramite sistema di conteggio, chiusura temporanea degli accessi al raggiungimento della capienza massima).

Il piano di evacuazione del parco deve prevedere scenari specifici per l'evacuazione di un grande numero di visitatori con diversità di mobilità (carrozzine, bambini piccoli, anziani, persone con disabilità), la comunicazione via altoparlanti in più lingue, il coordinamento con il servizio di primo soccorso interno e con le forze dell'ordine. Le prove di evacuazione periodiche sono obbligatorie e devono essere documentate.

7. MMC e movimentazione carichi: addetti alle attrazioni

La movimentazione manuale dei carichi nei parchi di divertimento riguarda principalmente: il personale di manutenzione che movimenta componenti di ricambio delle attrazioni (pezzi di struttura metallica, motori, componenti idraulici), gli addetti agli allestimenti stagionali e tematici (montaggio e smontaggio scenografie, impianti di illuminazione), il personale di ristorazione e merchandise che carica e scarica forniture. La valutazione MMC deve applicare i metodi dell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 per le operazioni più frequenti e più gravose.

Le misure di prevenzione includono l'utilizzo di mezzi meccanici per la movimentazione dei componenti pesanti (muletti nelle aree di deposito, carrelli elevatori per componenti di attrazione, paranchi fissi nelle zone di manutenzione), la formazione degli addetti alle tecniche di movimentazione corretta e l'integrazione della valutazione posturale per le operazioni in spazi ristretti.

8. Primo soccorso: obblighi specifici per i parchi

I parchi di divertimento, per la loro natura (presenza di attrazioni con rischio di incidente, grande affluenza di pubblico, presenza di bambini), richiedono un'organizzazione del primo soccorso più strutturata rispetto alla media delle aziende. Il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 classifica le aziende in tre gruppi in base al numero di lavoratori e alla tipologia di rischio: i grandi parchi rientrano tipicamente nel gruppo A (aziende con attività a rischio specifico elevato) con obbligo di un numero di addetti al primo soccorso formato (corso di 16 ore) proporzionale al numero di lavoratori e di attrezzatura di primo soccorso più completa (cassetta di pronto soccorso con contenuto normato, accesso all'acqua, stretching equipaggiamento, defibrillatore).

Indipendentemente dagli obblighi ex D.M. 388/2003, i parchi di media-grande dimensione dispongono tipicamente di un infermeria interna con personale sanitario (infermiere o medico) durante le ore di apertura al pubblico, di defibrillatori semiautomatici (DAE) distribuiti nelle aree del parco con segnaletica visibile, e di una procedura di allerta al 118 con indicazione delle vie di accesso per le ambulanze. La formazione BLS/AED (Basic Life Support e uso del defibrillatore) dovrebbe essere garantita a tutti gli addetti che operano a contatto con il pubblico, non solo agli addetti al primo soccorso designati.

9. Manutenzione degli impianti: sicurezza degli addetti

La manutenzione delle attrazioni di un parco di divertimento è un'attività ad alto rischio che richiede una pianificazione accurata della sicurezza. Le operazioni di manutenzione ordinaria vengono svolte tipicamente durante le ore di chiusura del parco (early morning, notte), in condizioni di illuminazione ridotta e con tempi compressi per non ritardare l'apertura al pubblico. La manutenzione straordinaria richiede l'arresto dell'attrazione e l'accesso a strutture complesse.

La sicurezza della manutenzione richiede: procedure di isolamento dell'energia (LOTO) formalizzate per ciascuna attrazione, con sequenza specifica di isolamento delle alimentazioni elettriche, idrauliche e pneumatiche; procedure per l'accesso alle aree di lavoro con segnaletica di interdizione per il pubblico; comunicazione tra gli addetti alla manutenzione e gli operatori dell'attrazione sulla fine dei lavori e sulla verifica di rimessa in servizio. Il fascicolo tecnico di ciascuna attrazione deve includere il manuale di manutenzione del fabbricante con le procedure specifiche e i parametri di controllo.

10. Parchi acquatici e rischio annegamento/idrico

I parchi acquatici e le aree acquatiche integrate nei parchi tematici (piscine, scivoli, rapids ride, lazy river) presentano il rischio specifico di annegamento e semi-annegamento (near drowning), che è il principale rischio mortale per i visitatori nel settore. Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, il rischio idrico riguarda anche i bagnini (rischio biologico per contatto con acque contaminate, rischio di annegamento durante le operazioni di salvataggio) e gli addetti alla manutenzione delle vasche (rischio di caduta e annegamento nelle vasche in manutenzione).

Le misure di sicurezza per le aree acquatiche includono: trattamento delle acque con cloro o sistemi equivalenti nel rispetto dei parametri microbiologici e chimici indicati dalla normativa regionale e dalle Linee guida del Ministero della Salute; sistemi di controllo automatico della qualità dell'acqua (cloro residuo, pH); bagnini qualificati in numero adeguato con postazioni sopraelevate per la visibilità; sistemi di sorveglianza visiva delle vasche (telecamere subacquee nei grandi parchi); procedure di salvataggio scritte e esercitate regolarmente. Per i lavoratori esposti al rischio biologico legato alla gestione delle acque, la sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione delle patologie cutanee e respiratorie da esposizione cronica a cloro e derivati.

11. DPI specifici per il personale dei parchi di divertimento

Mansione / OperazioneDPI obbligatoriNorma / Note
Manutenzione attrazioni in quotaImbracatura anticaduta EN 361, longe con dissipatore EN 355, elmetto EN 397, calzature S3UNI EN 363 — sistema anticaduta conforme; formazione pratica obbligatoria
Addetti impianti elettrici (PES/PAV)Guanti dielettrici classe adeguata alla tensione, calzature isolanti, occhiali anti-arco, tester assenza tensioneCEI EN 50110-1; formazione PES/PAV documentata
Operatori delle attrazioni (controllo accessi)Calzature S1 SRC, guanti di lavoro EN 388, abbigliamento ad alta visibilità se prossimità veicoliAbbigliamento conforme al microclima (protezione solare estiva, impermeabile)
Bagnini (parchi acquatici)Fischietto di segnalazione, rescue tube, occhiali da sole polarizzati UV400, calzature antiscivolo S1 SRCUNI EN 15288 — equipaggiamento bagnino; formazione BLS/AED obbligatoria
Addetti manutenzione vasche (vuote)Imbracatura anticaduta se rischio caduta, stivali impermeabili antiscivolo, guanti chimici per prodotti trattamento acqueRischio chimico da cloro e prodotti chimici per trattamento acque: SDS obbligatoria
Manutenzione meccanica generaleCalzature S2/S3 SRC, guanti meccanici EN 388, occhiali di sicurezza EN 166, cuffie antirumore se > 80 dB(A)DPI adeguati alle lavorazioni specifiche; SDS per i lubrificanti

12. Formazione lavoratori e operatori delle attrazioni

I parchi di divertimento (ATECO 93.21.0) rientrano nella classificazione rischio medio dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il percorso formativo obbligatorio per i lavoratori è: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica = 12 ore totali, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (responsabili di area, capimanutenzione) devono aggiungere 8 ore; i dirigenti 16 ore.

Alle 12 ore base si aggiungono formazioni specifiche obbligatorie per le mansioni a rischio elevato:

Supportiamo la pianificazione del piano formativo completo, garantendo la conformità a tutti gli obblighi formativi del D.Lgs. 81/08 e la predisposizione dei materiali didattici specifici per le attrazioni del parco.

Adempimenti minimi per un parco di divertimento — checklist sintetica

  • DVR con valutazione specifica per rischio giostre, cadute dall'alto, elettrico, folla, MMC, biologico, microclima
  • Fascicoli tecnici aggiornati per ciascuna attrazione (dichiarazione CE, manuale, verbali verifiche UNI EN 13814)
  • Registro delle ispezioni giornaliere, periodiche e annuali delle attrazioni
  • Piano di manutenzione preventiva per ciascuna attrazione
  • Procedure LOTO formalizzate per la manutenzione degli impianti
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti primo soccorso e antincendio
  • Sorveglianza sanitaria attiva per addetti in quota, elettricisti, bagnini, addetti MMC
  • Attestati formazione 12 ore (rischio medio) + formazioni specifiche per ciascuna mansione a rischio
  • Piano di emergenza con procedure di evacuazione del pubblico, posizioni DAE, procedure per incidenti sulle attrazioni
  • DAE installati nelle aree del parco con segnaletica visibile e personale formato BLS/AED
  • Verbali di consegna DPI per ciascun lavoratore
  • Definizione della capacità massima del parco e procedure di gestione dei picchi di affluenza

14. Sanzioni e ispezioni

I parchi di divertimento sono soggetti ai controlli di più autorità: l'INL e le ASL/UOPSAL per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08); i Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi (per i parchi soggetti ex DPR 151/2011); le autorità di pubblica sicurezza (Questura, Prefettura) per i requisiti di sicurezza pubblica nelle manifestazioni ed eventi; le ASL/ARPA per la qualità delle acque dei parchi acquatici e la normativa ambientale; l'INAIL per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. In caso di incidente a un visitatore, l'indagine può coinvolgere anche la Procura della Repubblica per i profili penali.

Le sanzioni per violazioni del D.Lgs. 81/08 seguono le previsioni generali del Testo Unico. In aggiunta, l'utilizzo di un'attrazione senza le verifiche periodiche prescritte dalla UNI EN 13814 o con prescrizioni non risolte può comportare l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività da parte dell'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08, con impatto immediato sull'operatività del parco.

FAQ — Sicurezza parchi di divertimentoFAQ

Le giostre e le attrazioni di un parco di divertimento devono essere certificate e verificate periodicamente?
Sì. Le giostre e le attrazioni meccanizzate dei parchi di divertimento (ATECO 93.21.0) sono soggette sia alla Direttiva Macchine (Dir. 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010) per la marcatura CE al momento dell'immissione sul mercato, sia alle verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 per le attrezzature di lavoro. La norma tecnica di riferimento per la sicurezza delle giostre da luna park e parchi di divertimento è la UNI EN 13814, che definisce requisiti di progettazione, calcolo strutturale, sistemi di sicurezza, prove di collaudo e ispezioni periodiche. Le verifiche devono essere documentate da ispettori qualificati. In Italia, per le giostre installate in modo permanente (parchi tematici), le verifiche periodiche obbligatorie ex allegato VII D.Lgs. 81/08 sono effettuate da INAIL o soggetti abilitati con la frequenza indicata per la specifica tipologia di attrezzatura (generalmente annuale). Le giostre itineranti (luna park) seguono invece le verifiche di cui al D.Lgs. 81/08 gestite dal gestore, con obbligo di verifica prima di ogni rimontaggio.
Come si valuta il rischio di gestione della folla (crowd management) in un parco di divertimento?
Il rischio da sovraffollamento e da dinamiche di folla (crowd crush, effetto calca) è un rischio specifico dei parchi di divertimento, specie nelle giornate con picchi di presenze o durante eventi speciali (notti di Halloween, concerti, fuochi d'artificio). La valutazione deve stimare la capacità massima del parco e di ciascuna area, identificare i colli di bottiglia nella circolazione (accessi, uscite di emergenza, punti di attrazione ad alta affluenza), definire le procedure di gestione dei picchi di presenza. In Italia il riferimento normativo per la sicurezza degli eventi è il D.M. 18 marzo 1996 (sicurezza luoghi di pubblico spettacolo) per le autorizzazioni prefettizie, integrato con le Linee guida del Ministero dell'Interno per la gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche. Il DVR deve valutare il rischio folla con metodologie riconosciute (analisi dei flussi, simulazioni di evacuazione), definire il numero massimo di visitatori per area, le posizioni delle hostess di controllo dei flussi, il sistema di comunicazione con il pubblico e le procedure di evacuazione. Il personale deve essere formato specificamente sulla gestione delle emergenze con presenza di pubblico numeroso.
Quali sono gli obblighi di sicurezza per i lavoratori che operano sulle attrazioni ad alta quota (roller coaster, free fall)?
Gli addetti alla manutenzione e al controllo tecnico delle attrazioni che richiedono accesso a quote elevate (strutture di roller coaster, torri di caduta libera, piattaforme di giostre aeree) sono soggetti agli obblighi del Titolo IV Capo II del D.Lgs. 81/08 per i lavori in quota (lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m rispetto al piano stabile sottostante). Le misure di prevenzione includono: utilizzo di ponteggi fissi o trabattelli per le operazioni programmate di manutenzione in quota; sistemi di protezione individuale dalle cadute (imbracature di sicurezza, longe con dissipatore di energia, linee vita ancorate alla struttura) per le operazioni dove le protezioni collettive non sono applicabili; formazione specifica al lavoro in quota e all'uso dei sistemi anticaduta (norma UNI EN 363, UNI EN 361, UNI EN 354). Il Piano Operativo di Sicurezza per le attività di manutenzione straordinaria deve prevedere l'analisi dei rischi specifici di ciascuna attrazione e le misure di sicurezza adottate. Il personale che opera in quota deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità al lavoro in altezza (acrofobia, patologie cardiovascolari, disturbi dell'equilibrio).
Il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si applica ai parchi di divertimento? Quali obblighi comporta?
Sì. Il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si applica ai parchi di divertimento nella misura in cui i visitatori sono consumatori dei servizi offerti. La norma impone la sicurezza dei prodotti e dei servizi: il gestore del parco è tenuto a garantire che le attrazioni siano sicure per i visitatori, che le informazioni sui requisiti di accesso (altezza minima, limitazioni sanitarie, età) siano chiare e visibili, che il personale sia adeguatamente formato per garantire la sicurezza nell'utilizzo delle attrazioni. Oltre al D.Lgs. 206/2005, la sicurezza dei visitatori nelle attrazioni meccanizzate è disciplinata dalla UNI EN 13814, che fornisce prescrizioni specifiche per i sistemi di ritenzione, i controlli di accesso all'attrazione, i requisiti di arresto di emergenza. Il gestore deve disporre di un regolamento interno di sicurezza per i visitatori, con indicazione dei requisiti di accesso a ciascuna attrazione, e deve formare il personale addetto al controllo degli accessi sull'applicazione rigorosa dei limiti (altezza minima, peso massimo, stato di salute, divieto per donne in gravidanza). La violazione degli obblighi del Codice del Consumo, in caso di incidente ai visitatori, determina responsabilità civile del gestore.
Quali sono le misure di sicurezza obbligatorie nei parchi acquatici per prevenire il rischio annegamento?
I parchi acquatici presentano il rischio specifico di annegamento e semi-annegamento (near drowning), che si aggiunge ai rischi dell'attività di handling delle attrazioni. Le misure obbligatorie per la sicurezza dei visitatori nei parchi acquatici derivano dalla normativa regionale sulla sicurezza delle piscine pubbliche (di norma regolamenti regionali che recepiscono le Linee guida del Ministero della Salute per le piscine ad uso natatorio) e dalla normativa tecnica UNI EN 15288 per le piscine pubbliche. Gli obblighi tipici includono: presenza di bagnini qualificati (brevetto FISA o equivalente) in numero proporzionale alla superficie dei bacini e al numero di visitatori presenti; sistemi di segnalazione e di allerta (pali di emergenza, boe di salvataggio, defibrillatori automatici posizionati nelle vicinanze); procedure di emergenza scritte per il salvataggio dall'acqua; formazione del personale ai protocolli BLS/AED (Basic Life Support e uso del defibrillatore). Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), il rischio annegamento riguarda anche gli addetti alla manutenzione delle vasche e degli scivoli che possono lavorare in prossimità o all'interno delle aree acquatiche vuote o parzialmente svuotate.
La formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08 per i lavoratori dei parchi di divertimento è a rischio alto?
I parchi di divertimento e i parchi tematici (ATECO 93.21.0) rientrano nella classificazione rischio medio dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, con un percorso formativo obbligatorio di 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica = 12 ore totali per i lavoratori, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Tuttavia, la presenza di specifici profili di rischio elevato (lavori in quota per manutenzione attrazioni, rischio elettrico su impianti, rischio biologico per gli addetti alle aree acquatiche) può richiedere formazioni aggiuntive specifiche che si sommano alle 12 ore base: formazione per il lavoro in quota (UNI EN 363), formazione per il lavoro su impianti elettrici (PES/PAV ex CEI EN 50110), formazione per il primo soccorso (D.M. 388/2003). Il personale preposto al controllo delle attrazioni (operatori di giostra) deve ricevere anche la formazione specifica sulla UNI EN 13814 e sulle procedure operative di ciascuna attrazione. Supportiamo la pianificazione del piano formativo completo per i parchi di divertimento.
Qual è la frequenza delle verifiche obbligatorie dei sistemi elettrici in un parco di divertimento?
Gli impianti elettrici di un parco di divertimento devono rispettare il D.M. 37/2008 (dichiarazione di conformità o rispondenza) e sono soggetti a verifiche periodiche la cui frequenza dipende dalla categoria dell'impianto. Gli impianti nelle aree a maggior rischio incendio o nelle zone con presenza di acqua (parchi acquatici) rientrano nelle categorie a verifica più frequente. In generale, per gli impianti elettrici in locali con pericolo di esplosione (ATEX) la verifica è biennale; per gli impianti in ambienti ordinari a rischio incendio (depositi, locali tecnici) la frequenza è indicata dalle norme CEI 64-8 e CEI 11-27. I sistemi elettrici delle singole attrazioni (motori, sistemi di controllo, sistemi di sicurezza attiva come i sensori di fine corsa e i sistemi di arresto di emergenza) devono essere verificati periodicamente dal fabbricante o da tecnici qualificati con frequenza indicata nel manuale d'uso e manutenzione dell'attrazione, che costituisce parte integrante della conformità UNI EN 13814. Il gestore deve tenere un registro delle manutenzioni e delle verifiche per ciascuna attrazione, con data, soggetto esecutore e esiti.
Qual è la responsabilità del gestore del parco in caso di incidente a un visitatore su una giostra?
In caso di incidente a un visitatore su una giostra o attrazione del parco, il gestore può rispondere su diversi fronti. Sul piano civile, la responsabilità è di tipo oggettivo ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia): il gestore risponde dei danni causati dalle attrazioni salvo prova del caso fortuito. Sul piano penale, in caso di lesioni o decesso, il gestore (e i soggetti preposti alla manutenzione e al controllo) può rispondere per lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) se l'incidente è ricollegabile a una violazione delle norme di sicurezza o a una carenza manutentiva. Sono particolarmente rilevanti la mancata o irregolare esecuzione delle verifiche periodiche previste dalla UNI EN 13814 e dall'allegato VII D.Lgs. 81/08, la mancata formazione del personale addetto all'attrazione, il mancato rispetto dei requisiti di accesso (altezza minima, limitazioni). La corretta documentazione delle verifiche, delle manutenzioni e della formazione del personale non elimina il rischio ma costituisce prova della diligenza adottata e può influire significativamente sull'esito dei procedimenti.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 29, Titolo IV Capo II, Titoli VI, VIII)
  • UNI EN 13814:2019 — Macchine ed impianti per parchi di divertimento e luna park — Sicurezza (edizione vigente con corrigenda)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
  • D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 — Codice del consumo (sicurezza dei prodotti e dei servizi, responsabilità del produttore)
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (Direttiva Macchine)
  • D.M. 18 marzo 1996 — Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (applicazione ai luoghi di pubblico spettacolo)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (classificazione rischio medio)
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento sul pronto soccorso aziendale (classificazione aziende, numero addetti, formazione BLS/AED)
  • UNI EN 15288-1:2019 — Piscine per uso pubblico — Requisiti di sicurezza per la progettazione
  • UNI EN 363:2008 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Sistemi individuali per la protezione contro le cadute
  • CEI EN 50110-1 — Esercizio degli impianti elettrici (lavori su impianti elettrici, figure PES/PAV/PEI)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi dipendono dalla singola struttura: tipologia di attrazioni, dimensioni del parco, presenza di aree acquatiche, affluenza. DVR, fascicoli tecnici delle attrazioni e piani di emergenza devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo parco di divertimento.

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