L'installazione e la manutenzione di ascensori e montacarichi espongono i lavoratori a rischi multipli e sovrapposti: lavori in quota nel vano corsa, spazi confinati nella fossa dell'ascensore, rischio elettrico nei quadri di manovra e nei cablaggi ad alta tensione, movimentazione di carichi pesanti (cabine, motori, contrappesi), rischio di caduta di materiali. Il quadro normativo combina il D.Lgs. 81/08 (con le disposizioni su lavori in quota, spazi confinati e rischio elettrico), il D.P.R. 162/1999 (installazione e messa in esercizio degli ascensori), il D.M. 23/07/2009 (verifiche periodiche) e la Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con il D.Lgs. 17/2010. Per i cantieri con più imprese si applicano anche le norme sul coordinamento della sicurezza (PSC, POS, DUVRI).
1. Normativa applicabile: D.Lgs. 81/08, D.P.R. 162/1999, Direttiva Macchine
Il settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e montacarichi (codici ATECO 33.22.0 — riparazione e manutenzione di macchine per ufficio; 43.29.0 — altri lavori di costruzione e installazione) è regolato da un corpus normativo stratificato che tocca la sicurezza sul lavoro, la disciplina tecnica specifica degli impianti e la normativa di prodotto sulle macchine.
Il pilastro della sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico). Per gli installatori e i manutentori di ascensori le sezioni più rilevanti sono:
- Titolo IV (artt. 88–160): cantieri temporanei o mobili, con gli obblighi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piano Operativo di Sicurezza (POS), nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE) nei cantieri con più imprese.
- Titolo III, Capo II (artt. 107–111): lavori in quota — obbligo di adottare misure di protezione collettiva (impalcature, parapetti, reti di sicurezza) o, solo se non praticabili, sistemi di protezione individuale anticaduta (imbragature, funi di sicurezza).
- Titolo III, Capo III (artt. 112–116): ponteggi e opere provvisionali — requisiti tecnici del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi.
- Titolo III, Capo I (artt. 69–73) e art. 71: attrezzature di lavoro — obbligo di utilizzare attrezzature idonee, di effettuare le verifiche periodiche previste dall'Allegato VII e di mantenere i registri di verifica.
- Titolo III, Capo III bis (artt. 80–87): rischio elettrico — obbligo di valutare il rischio derivante dall'energia elettrica, di adottare misure di protezione (sezionamento, blocco, messa a terra), di assegnare qualifiche PES/PAV ai lavoratori che operano su impianti elettrici.
- Titolo VI (artt. 167–171) e Allegato XXXIII: movimentazione manuale dei carichi — valutazione del rischio con metodi validati (NIOSH, check-list INAIL) per i lavoratori che movimentano cabine, motori e contrappesi.
La normativa specifica di settore per gli ascensori è il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, che recepisce la Direttiva 95/16/CE e disciplina l'installazione e la messa in esercizio degli ascensori adibiti al trasporto di persone. Questo decreto regola: la marcatura CE degli ascensori nuovi, le responsabilità dell'installatore, la procedura di messa in servizio (comunicazione al Comune e all'ASL), l'abilitazione delle imprese manutentrici, le verifiche periodiche biennali e le verifiche straordinarie in caso di modifiche sostanziali.
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (tra cui gli ascensori e i montacarichi usati nei luoghi di lavoro) sono disciplinate dal D.M. 23 luglio 2009, che definisce i soggetti abilitati (INAIL e organismi abilitati), le modalità di richiesta, i contenuti minimi delle verifiche e le cadenze temporali (prima verifica entro 60 giorni dalla messa in servizio; verifiche periodiche successive con cadenza biennale per gli ascensori nei luoghi di lavoro).
Sul piano della normativa di prodotto, la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che i montacarichi e le piattaforme elevatrici devono soddisfare prima di essere immessi sul mercato. I montacarichi con velocità superiore a 0,15 m/s sono soggetti alla Direttiva Macchine (non alla Direttiva Ascensori 95/16/CE). Il costruttore deve rilasciare la dichiarazione di conformità CE e il fascicolo tecnico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica tipologia di impianti.
2. DVR: rischi specifici degli installatori di ascensori
Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'impresa installatrice o manutentrice di ascensori presenta caratteristiche di complessità superiore rispetto al DVR di molte altre attività, in ragione della varietà e della gravità potenziale dei rischi presenti. Il DVR deve analizzare sia i rischi aziendali generali (uffici, officina di preparazione dei componenti) sia i rischi specifici delle attività di cantiere.
Le sezioni del DVR specifiche per il settore ascensori e montacarichi includono:
- Lavori in quota: valutazione dei rischi di caduta dall'alto per i lavoratori che operano sul tetto del vano corsa, sulle impalcature di lavoro interne al vano, con piattaforme elevabili; scelta delle misure di protezione collettiva e individuale per ciascuna fase lavorativa.
- Spazi confinati: valutazione del rischio specifico per il lavoro nella fossa del vano corsa e nel locale macchinari, con identificazione dei pericoli (atmosfera ipossica, gas, rischio di schiacciamento), delle procedure di accesso sicuro e dei sistemi di recupero.
- Rischio elettrico: valutazione dell'esposizione al rischio elettrico durante il cablaggio dei quadri di manovra, il collegamento dei motori, i collaudi sotto tensione; identificazione delle qualifiche richieste (PES/PAV) e delle procedure di lavoro sicuro.
- Caduta di materiali dall'alto: rischio specifico del vano corsa, in cui i lavoratori a quote diverse sono esposti alla caduta di utensili, componenti o detriti; misure: recinzione del piede del vano, reti di protezione, contenitori per utensili appesi alla cintura.
- Movimentazione manuale dei carichi (MMC): valutazione del carico lavorativo per la movimentazione di cabine (anche in pezzi), motori (100-1.500 kg a seconda del tipo), guide, contrappesi, quadri elettrici; pianificazione dell'uso di ausili meccanici (argani di sollevamento, carrelli, paranchi).
- Rumore e vibrazioni: esposizione durante le fasi di perforazione, martellazione, fissaggio delle guide con pistola sparachiodi e utilizzo di utensili pneumatici o elettrici ad alta vibrazione; misura del livello di esposizione e adozione di DPI specifici se necessario.
- Rischio chimico: utilizzo di lubrificanti, grassi, solventi per la pulizia dei componenti, vernici per le cabine; valutazione sulla base delle Schede Dati di Sicurezza.
- Microclima e ambienti sfavorevoli: il lavoro nel vano corsa può avvenire in ambienti con temperatura, umidità e aerazione non controllate; i locali macchinari in copertura possono raggiungere temperature elevate in estate.
Il DVR aziendale deve essere integrato da un Piano Operativo di Sicurezza (POS)specifico per ogni cantiere, redatto prima dell'inizio dei lavori. Il POS descrive le specifiche misure di sicurezza adottate per quel singolo cantiere, in funzione delle caratteristiche del sito, degli impianti da installare e delle interferenze presenti. Il POS è un documento che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quando obbligatorio, deve visionare e approvare prima dell'inizio delle attività.
3. Lavori in quota: piattaforme, funi e sistemi anticaduta
I lavori in quota sono tra i rischi più gravi nell'installazione di ascensori. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 81/08, per "lavoro in quota" si intende qualsiasi attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta a quota superiore a 2 metri rispetto al piano stabile sottostante. Nell'installazione di ascensori i lavori in quota si verificano sistematicamente: il montaggio delle guide nell'intero sviluppo verticale del vano corsa, il posizionamento del macchinario di sollevamento nel locale macchine (spesso in copertura), il lavoro sul tetto della cabina durante le fasi di regolazione e collaudo, le operazioni di manutenzione straordinaria.
L'art. 111 del D.Lgs. 81/08 stabilisce la gerarchia delle misure di prevenzione per i lavori in quota:
- 1° livello — protezioni collettive: impalcature di lavoro interne al vano corsa (ponteggi metallici fissi o a telai prefabbricati), parapetti provvisori, reti di sicurezza. Queste misure devono essere preferite rispetto ai DPI individuali quando tecnicamente praticabili. Per le installazioni nel vano corsa, l'impalcatura interna al vano è la soluzione più sicura durante le fasi di montaggio delle guide, ma richiede la redazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) da parte di un preposto abilitato.
- 2° livello — piattaforme di lavoro elevabili (PLE): quando non è praticabile un'impalcatura fissa, si possono utilizzare piattaforme di lavoro elevabili a pantografo o a braccio articolato, nel rispetto delle norme UNI EN 280 e UNI EN 1495. L'uso delle PLE richiede formazione specifica ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro). Il lavoratore sulla PLE deve sempre indossare l'imbragatura anticaduta con il cordino agganciato ai punti di ancoraggio previsti sulla piattaforma.
- 3° livello — sistemi anticaduta individuali: quando le protezioni collettive non sono praticabili (ad esempio durante il lavoro sul tetto della cabina nella fase di regolazione e collaudo, con il vano in funzione), si utilizzano sistemi anticaduta individuali composti da: imbragatura anticaduta (EN 361), dispositivo di connessione (EN 362), elemento di collegamento — cordino con dissipatore (EN 355) o dispositivo retrattile (EN 360) — e linea vita o punto di ancoraggio (EN 795). I punti di ancoraggio nel vano corsa devono essere verificati da un tecnico abilitato prima dell'uso.
Il lavoratore che opera in quota deve ricevere formazione e addestramento specifici sull'uso dei sistemi anticaduta (art. 77 D.Lgs. 81/08 per i DPI e art. 111 per i lavori in quota). L'addestramento all'uso dei DPI anticaduta deve essere pratico, documentato con attestato rilasciato da ente accreditato, e rinnovato periodicamente. Il DVR deve specificare per ciascuna fase lavorativa in quota la misura di prevenzione scelta, i DPI prescritti e le procedure operative.
4. Spazi confinati: vano corsa e fossa dell'ascensore
Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177definisce le condizioni per lo svolgimento in sicurezza di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati. Il vano corsa dell'ascensore e, in particolare, la fossa del vano corsa(il volume sottostante la quota inferiore di fermata della cabina) rientrano nella definizione di spazio confinato per una serie di caratteristiche: accessi limitati e non progettati per l'occupazione continuativa, ridotta ventilazione naturale, impossibilità di abbandonare rapidamente lo spazio in caso di emergenza, potenziale presenza di atmosfere pericolose.
I principali rischi della fossa del vano corsa sono:
- Schiacciamento: rischio primario, causato dal movimento della cabina durante le operazioni di manutenzione; deve essere eliminato mettendo l'impianto fuori servizio, bloccando meccanicamente la cabina nella posizione di sicurezza e apponendo il cartello di "manutenzione in corso — non usare".
- Atmosfera ipossica: in vani chiusi con scarsa ventilazione (soprattutto in interrati o seminterrati) si può verificare un'insufficiente concentrazione di ossigeno; il monitoraggio con rilevatore di gas/ossigeno è obbligatorio prima dell'accesso.
- Presenza di gas: in edifici con impianti a gas vicini al vano o in caso di perdite, può accumularsi gas combustibile o CO; anche questo richiede monitoraggio strumentale prima dell'accesso.
- Caduta nella fossa: il portello di accesso alla fossa deve avere dimensioni adeguate per permettere l'uscita rapida del lavoratore, e intorno al portello devono essere adottate misure di protezione anticaduta.
Il D.P.R. 177/2011 impone che i lavori in spazi confinati siano svolti esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, con i seguenti requisiti minimi:
- Dichiarazione del datore di lavoro che attesti la qualificazione dell'impresa (esperienza nel settore, adozione di un sistema di gestione della sicurezza, formazione del personale sugli spazi confinati).
- Presenza di un preposto per ogni squadra che opera in spazio confinato, in grado di abbandonare rapidamente lo spazio in caso di emergenza e di gestire le procedure di recupero.
- Monitoraggio in continuo dell'atmosfera con rilevatori certificati di ossigeno (O₂), gas combustibili (LEL), monossido di carbonio (CO); i rilevatori devono essere calibrati periodicamente secondo le istruzioni del costruttore.
- Disponibilità di sistemi di recupero: treppiede di recupero con verricello e imbragatura anticaduta che consenta di sollevare un lavoratore privo di sensi dalla fossa senza che il soccorritore debba entrare nello spazio confinato.
- Permesso di lavoro scritto per ogni accesso alla fossa, con indicazione delle misure adottate, delle verifiche atmosferiche effettuate e del personale autorizzato.
5. Rischio elettrico: cablaggi ad alta tensione e quadri elettrici
Il rischio elettrico è uno dei rischi più gravi nell'installazione e nella manutenzione di ascensori e montacarichi. Gli impianti ascensoristici moderni operano in corrente alternata trifase a 400 V (bassa tensione) per i motori di trazione, e in tensioni più basse (24–230 V) per i sistemi di controllo e segnalazione. Il quadro di manovra dell'ascensore (il cervello elettronico dell'impianto) concentra tensioni multiple e deve essere manipolato con le necessarie precauzioni.
Il Titolo III, Capo III bis del D.Lgs. 81/08 (artt. 80–87) e la norma CEI EN 50110-1(esercizio degli impianti elettrici) definiscono il quadro normativo per i lavori su impianti elettrici. La norma CEI 11-27 disciplina in dettaglio le qualifiche del personale e le procedure di lavoro sicuro su impianti elettrici.
Le qualifiche previste dalla norma CEI 11-27 sono:
- PES (Persona Esperta): lavoratore che, in ragione della sua formazione, esperienza e conoscenze tecniche, è in grado di evitare i rischi derivanti dall'elettricità e di eseguire lavori sugli impianti elettrici in modo autonomo. Il datore di lavoro deve riconoscere formalmente la qualifica PES mediante documento scritto.
- PAV (Persona Avvertita): lavoratore che, pur non avendo la formazione tecnica completa della PES, è stato istruito sulle procedure di lavoro sicuro da una PES o dal datore di lavoro e può eseguire operazioni elettriche semplici sotto la supervisione di una PES. Anche la qualifica PAV deve essere riconosciuta formalmente.
- PEC (Persona Comune): lavoratore non qualificato per lavori elettrici, che non deve svolgere operazioni su impianti elettrici.
La procedura di lavoro sicuro su impianti elettrici (cosiddetta LOTO — Lock Out Tag Out) prevede: individuazione di tutte le sorgenti di energia; sezionamento (apertura degli interruttori di alimentazione); blocco fisico del sezionatore con lucchetto personale (Lock Out); apposizione di cartello di avvertimento (Tag Out); verifica dell'assenza di tensione con voltmetro; messa a terra temporanea se necessario. Solo dopo aver completato tutte queste fasi il lavoratore PES o PAV può operare sull'impianto in sicurezza.
Nei collaudi e nelle regolazioni a impianto in tensione (operazioni che l'installatore deve a volte eseguire per verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza) devono essere adottati DPI elettrici idonei: guanti isolanticertificati EN 60903 per la classe di tensione dell'impianto (tipicamente classe 00 per tensioni fino a 500 V o classe 0 per tensioni fino a 1.000 V), scarpe isolanti, tappeti isolanti. Il DVR deve specificare le qualifiche richieste per ciascuna fase lavorativa che prevede operazioni elettriche.
6. Movimentazione di carichi pesanti: cabine e motori
La movimentazione di carichi pesanti è una componente inevitabile dell'installazione di ascensori e montacarichi. I carichi tipici includono: le guide dell'ascensore (barre in acciaio di lunghezza 5 m, peso 20–80 kg cadauna a seconda della sezione), le cabine in lamiera d'acciaio (montate in pezzi nel vano, poi assemblate in quota), il motore di trazione (50–500 kg a seconda della tecnologia e della portata), i contrappesi (massa in ghisa o acciaio, tipicamente 40–60% della portata nominale più il peso della cabina), i quadri elettrici (20–150 kg), le porte di piano (15–40 kg cadauna a seconda delle dimensioni).
La valutazione della MMC deve utilizzare il metodo NIOSH (per i sollevamenti) o la check-list OCRA(per i compiti ripetitivi), come previsto dall'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08. I valori limite di peso raccomandati per il sollevamento manuale sono: 25 kg per gli uomini adulti e 20 kg per le donne adulte, valori che si riducono significativamente in funzione della frequenza di sollevamento, dell'altezza della presa, della distanza orizzontale e dell'angolo di torsione del busto.
Per i carichi superiori ai limiti raccomandati, il DVR deve prevedere:
- Ausili meccanici di sollevamento: paranchi elettrici o manuali per il sollevamento delle guide e dei componenti pesanti nel vano corsa; carrelli elevatori o transpallet per la movimentazione orizzontale nel magazzino e nell'accesso al vano; ponteggi di servizio con piattaforme di appoggio per i materiali a diverse quote nel vano.
- Sollevamento in due persone: per i carichi tra 25 e 50 kg che non possono essere movimentati con ausili meccanici, prevedere il sollevamento sempre in coppia, con coordinamento esplicito tra i lavoratori e procedure definite.
- Pianificazione delle consegne: ricevere i materiali più pesanti (motori, cabine in sezioni) direttamente dal mezzo di trasporto con gru o muletto; evitare la movimentazione manuale prolungata.
La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria quando la valutazione della MMC evidenzia un rischio non trascurabile per il rachide; il protocollo sanitario deve includere la visita osteoarticolare e, nei casi indicati, una valutazione specialistica ortopedica o fisiatrica.
7. Manutenzione periodica: obblighi e registri di verifica
La manutenzione periodica degli ascensori è disciplinata da un doppio regime normativo: il D.P.R. 162/1999 per gli ascensori adibiti al trasporto di persone negli edifici privati e pubblici, e il D.Lgs. 81/08 (Allegato VII) per le attrezzature di lavoro nei luoghi di lavoro.
Ai sensi del D.P.R. 162/1999 (artt. 13–16), il proprietario dell'edificio o il condominio ha l'obbligo di:
- Stipulare un contratto di manutenzionecon una ditta abilitata dal Ministero delle Infrastrutture (o dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i montacarichi); l'abilitazione è concessa dalla Camera di Commercio competente previa verifica dei requisiti tecnici.
- Consentire l'esecuzione delle visite di manutenzione con la periodicità stabilita nel contratto (in genere semestrale per gli ascensori di uso comune, mensile per quelli ad alta intensità di utilizzo).
- Far eseguire le verifiche periodiche biennalida parte dell'ASL o degli organismi abilitati dal Ministero; la richiesta di verifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.
- Conservare nel locale macchine (o in un punto accessibile) il libretto dell'impiantocon la documentazione di tutte le visite di manutenzione e le verifiche effettuate.
Il manutentore, dopo ogni visita, deve redigere un verbale di manutenzioneche riporti: data della visita, operazioni effettuate, componenti verificati (freni, limitatore di velocità, dispositivi di blocco porte, sistema di fermo ai piani, impianto di illuminazione di emergenza, paracadute, ammortizzatori nella fossa), eventuali anomalie riscontrate e interventi eseguiti o raccomandati. Il verbale deve essere firmato dal tecnico manutentore e conservato nel libretto dell'impianto.
In caso di anomalie o guasti che mettono a rischio la sicurezza degli utenti, il manutentore ha l'obbligo di mettere l'impianto fuori serviziofino all'eliminazione del guasto, di informare immediatamente il proprietario e, nei casi più gravi, di comunicarlo all'ASL. Il ripristino del servizio può avvenire solo dopo la riparazione certificata e, in certi casi, dopo una nuova verifica da parte dell'organo competente.
8. Patente a crediti nei cantieri
Il sistema della patente a creditiper le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato introdotto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2022 n. 131 (c.d. decreto sicurezza sul lavoro). Il sistema è operativo dall'1 ottobre 2024, con le modalità definite dal D.M. 132/2024.
Sono soggetti all'obbligo della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomiche operano nei cantieri temporanei o mobili ex Titolo IV del D.Lgs. 81/08. L'installazione di ascensori in edifici in costruzione o ristrutturazione rientra nell'ambito applicativo del Titolo IV e, pertanto, le imprese installatrici (ATECO 43.29.0) che operano in questi contesti sono soggette all'obbligo della patente a crediti.
La patente è rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in via telematica, previa autodichiarazione da parte del datore di lavoro del possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimento agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08, possesso del DVR (per le imprese con più di un lavoratore), designazione del RSPP, possesso del DURC regolare, assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi INAIL. La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 creditie può arrivare a un massimo di 100 crediti. Le imprese che operano nel cantiere con meno di 15 crediti non possono continuare l'attività.
La patente a crediti si applica ai cantieri del Titolo IV; per le attività di manutenzione ordinaria degli ascensori in edifici già in uso (fuori dai cantieri temporanei), la patente a crediti non è richiesta, ma rimangono validi tutti gli altri obblighi del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività specifica.
9. DUVRI negli appalti in edifici condominiali
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)è previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i contratti di appalto o d'opera stipulati da datori di lavoro committenti con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, per la realizzazione di lavori all'interno della loro azienda o unità produttiva.
Nell'installazione e manutenzione di ascensori si incontrano diversi scenari applicativi:
- Edifici condominiali esclusivamente residenziali: il condominio non è un'azienda nel senso del D.Lgs. 81/08; l'art. 26 non si applica. Il committente (amministratore di condominio) deve comunque verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa installatrice (art. 90, c. 9), richiedendo il certificato di iscrizione alla CCIAA, l'autocertificazione del possesso dei requisiti di sicurezza e il DURC.
- Edifici commerciali, uffici o strutture produttive: il committente (datore di lavoro dell'edificio) è obbligato a redigere il DUVRI prima dell'inizio dei lavori. Il DUVRI deve identificare i rischi da interferenza tra le attività dell'impresa installatrice e le attività normalmente svolte nell'edificio (personale dell'azienda che utilizza l'ascensore durante i lavori, rischio di caduta di materiali su percorsi comuni, aree interdette). Le misure di coordinamento da adottare devono essere concordate tra committente e appaltatore.
- Cantieri del Titolo IV con più imprese: quando l'installazione avviene in un cantiere con più imprese presenti, si applicano invece le norme del Titolo IV (PSC, POS, CSE) che assorbono le funzioni del DUVRI. Il DUVRI non è obbligatorio nei cantieri in cui è già previsto il PSC (art. 26, c. 3-bis).
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto e può essere aggiornato nel corso dei lavori se insorgono nuovi rischi da interferenza. I costi derivanti dalle misure di coordinamento indicate nel DUVRI devono essere quantificati nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta.
10. DPI specifici: anticaduta, guanti isolanti, scarpe di sicurezza
Gli installatori e i manutentori di ascensori devono disporre di un set di DPI ampio e diversificato, proporzionato alla varietà dei rischi del settore. I DPI devono essere selezionati in funzione delle specifiche attività lavorative descritte nel DVR, consegnati con verbale firmato dal lavoratore e sostituiti quando deteriorati o al termine della vita utile indicata dal fabbricante.
| Rischio | DPI | Norma tecnica di riferimento | Note |
|---|---|---|---|
| Caduta dall'alto | Imbragatura anticaduta completa (imbragatura + connettore + elemento di collegamento) | EN 361, EN 362, EN 355 o EN 360, EN 795 | Ispezione prima di ogni uso; sostituzione dopo caduta anche se apparentemente integra |
| Rischio elettrico | Guanti isolanti classe adeguata alla tensione di esercizio | EN 60903 (classe 00 fino a 500 V; classe 0 fino a 1.000 V) | Verifica dielettrica periodica secondo EN 60903; conservare in astuccio rigido |
| Caduta di oggetti, rischio meccanico ai piedi | Calzature antinfortunistiche con puntale e lamina antiperforazione | EN ISO 20345 S3 (resistenza allo scivolamento SRC, antiperforazione) | Per lavori in ambienti umidi verificare classe di resistenza all'acqua |
| Rischio caduta oggetti sul capo | Casco di protezione | EN 397 (industria), EN 12492 (lavori in quota) | Con mentoniera per lavori ad alto rischio di proiezione |
| Rischio meccanico alle mani | Guanti da lavoro antitaglio e antiabrasione | EN 388 (livello di resistenza adeguato al tipo di lavorazione) | Non indossare durante operazioni su macchinari rotanti |
| Spazi confinati / atmosfere pericolose | Rilevatori personali di gas e O₂ (single-gas o multi-gas) | EN 50104 (O₂), EN 60079-29-1 (gas infiammabili), EN 50291 (CO) | Calibrazione periodica; allarme acustico e visivo |
| Rumore (se LEX,8h > 80 dB(A)) | Tappi auricolari o cuffie antirumore | EN 352-1 (cuffie), EN 352-2 (inserti auricolari) | SNR adeguato al livello di esposizione misurato |
| Protezione degli occhi (saldatura, molatura, trucioli) | Occhiali o visiera di protezione | EN 166, EN 169 (per saldatura), EN 175 | Scegliere in funzione del tipo di lavorazione e del rischio specifico |
I DPI di categoria III (anticaduta e respiratori) richiedono addestramento specifico documentato prima dell'uso (art. 77 D.Lgs. 81/08). Il registro delle consegne dei DPI deve essere aggiornato a ogni sostituzione e conservato in azienda.
11. Antincendio
Il rischio incendio nell'installazione e manutenzione di ascensori è presente principalmente nelle seguenti situazioni: saldatura e taglio ossiacetilenico o plasma nel vano corsa (rischio di innesco su materiali infiammabili); locale macchinari con presenza di lubrificanti, oli idraulici e componenti elettrici (rischio di incendio elettrico); utilizzo di solventi e vernici per la finitura delle cabine.
Per i cantieri di installazione di ascensori le misure antincendio obbligatorie includono:
- Estintori portatili: almeno un estintore a polvere ABC o a CO₂ nel cantiere, con verifica della data di scadenza. Per i lavori con prodotti infiammabili liquidi (vernici, solventi) è necessario un estintore specifico per liquidi infiammabili (classe B).
- Permesso di lavoro a caldo: le operazioni di saldatura, taglio con fiamma, molatura con produzione di scintille nel vano corsa devono essere precedute da un permesso di lavoro a caldo, con la verifica dell'assenza di materiali infiammabili nell'area, la disponibilità dell'estintore a portata di mano e la designazione di un addetto al controllo antincendio (fuochino) durante le operazioni.
- Addetti antincendio formati: almeno un addetto con attestato di formazione antincendio livello 2 (8 ore con prova pratica, per i cantieri a rischio medio) deve essere presente durante le lavorazioni a rischio; per i cantieri con attrezzature particolarmente pericolose può essere richiesto il livello 3 (16 ore).
- Locale macchinari: il locale macchinari deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate (REI 60 o superiore a seconda del contesto edilizio), un sistema di rilevazione fumi (raccomandato) e accesso riservato al personale autorizzato. Gli oli idraulici utilizzati negli ascensori idraulici devono essere conservati in contenitori omologati.
12. Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria per gli installatori e i manutentori di ascensori quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni significative. Il medico competente elabora il protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici di ciascuna mansione.
I principali rischi che richiedono sorveglianza sanitaria nel settore ascensori sono:
- Movimentazione manuale di carichi: il protocollo sanitario deve includere la visita osteoarticolare con valutazione del rachide (lombare e cervicale); per i lavoratori con patologie preesistenti può essere richiesta la consulenza ortopedica o fisiatrica. La periodicità è tipicamente biennale per i lavoratori adulti senza patologie preesistenti.
- Rischio elettrico: la visita del medico competente per i lavoratori PES e PAV deve valutare l'idoneità psico-fisica alle operazioni su impianti elettrici; in particolare, alcune patologie cardiache (fibrillazione), psichiatriche o neurologiche possono costituire controindicazioni. La periodicità è annuale.
- Lavori in quota: i lavoratori esposti al rischio di caduta dall'alto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria che valuti l'assenza di patologie che aumentino il rischio (vertigini, epilessia, problemi cardiaci, uso di farmaci sedativi); la periodicità è tipicamente annuale.
- Rumore: se la valutazione fonometrica evidenzia esposizioni superiori a 80 dB(A), il protocollo deve prevedere audiometria periodica; oltre 85 dB(A) la periodicità è annuale.
- Vibrazioni: l'utilizzo prolungato di utensili vibranti (martelli pneumatici, smerigliatrici, trapani percussori) richiede la valutazione del rischio vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV) e, se i valori di azione sono superati, la sorveglianza sanitaria con visita osteoarticolare e neurologica periferica.
Il giudizio di idoneità del medico competente deve tener conto delle mansioni specifiche assegnate al lavoratore: un giudizio di idoneità con limitazioni (ad esempio "non idoneo a lavori in quota superiore a 4 m") implica che il datore di lavoro organizzi il lavoro in modo da non esporre quel lavoratore al rischio per cui è stato limitato.
13. Formazione: lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico
Gli installatori e i manutentori di ascensori devono ricevere formazione obbligatoria su più livelli, che si integrano con quella di base prevista dal D.Lgs. 81/08. La documentazione delle formazioni erogate (attestati, registri presenze, contenuti dei corsi) deve essere conservata in azienda e disponibile in caso di ispezione.
Formazione SSL di base (D.Lgs. 81/08 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011): le imprese con ATECO 43.29.0 rientrano nel rischio medio(edilizia e impiantistica). La formazione prevede 12 ore totali: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (caduta dall'alto, MMC, rischio elettrico, attrezzature di lavoro). I preposti devono seguire ulteriori 8 ore specifiche. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.
Formazione e addestramento per lavori in quota: l'art. 111 del D.Lgs. 81/08 impone formazione e addestramento specifici sull'uso dei DPI anticaduta. In pratica, il percorso formativo include: corso teorico-pratico sull'uso dei sistemi anticaduta (imbragature, cordini con dissipatore, retrattori, linee vita, punti di ancoraggio) erogato da enti accreditati con simulazioni di caduta e recupero; addestramento all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (durata: 10 ore per PLE con stabilizzatori, 6 ore aggiuntive per PLE su ruote); formazione per il montaggio e l'uso dei ponteggi (Pi.M.U.S.), per i preposti che dirigono le operazioni di montaggio.
Formazione per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011): il personale che entra nel vano corsa e nella fossa deve ricevere formazione specifica sui pericoli degli spazi confinati, le procedure di accesso sicuro, il monitoraggio dell'atmosfera, l'uso dei DPI (imbragatura, rilevatori di gas), le procedure di evacuazione e di recupero di un lavoratore privo di sensi. La formazione deve essere erogata da enti accreditati e periodicamente rinnovata (cadenza consigliata: triennale). Il D.P.R. 177/2011 prevede che almeno il 30% del personale dell'impresa sia stato formato sugli spazi confinati.
Formazione per rischio elettrico — qualifica PES/PAV (norma CEI 11-27): la formazione per il riconoscimento della qualifica PES o PAV deve includere: conoscenza delle norme elettriche applicabili (CEI EN 50110-1, CEI 11-27), procedure di lavoro sicuro su impianti in tensione e fuori tensione, procedura LOTO, uso dei DPI elettrici (guanti isolanti, tappeti, aste isolate). Non esiste una durata minima standardizzata a livello normativo: il datore di lavoro valuta le competenze acquisite e riconosce la qualifica per iscritto.
Formazione antincendio: almeno un addetto antincendio con attestato di livello 2 (8 ore con prova pratica) deve essere presente durante le lavorazioni. Il corso deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Formazione per primo soccorso: almeno un addetto per ogni squadra di lavoro. Il settore delle costruzioni e dell'installazione impiantistica rientra nel Gruppo Adel D.M. 388/2003 per le aziende con meno di 5 lavoratori; il corso è di 12 ore iniziali + 4 ore di aggiornamento triennale. Per le aziende con 5 o più lavoratori si applicano 16 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento triennale.
Checklist adempimenti sicurezza per installatori e manutentori di ascensori e montacarichi
- DVR redatto con sezioni specifiche: lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico, MMC, rumore, vibrazioni, rischio chimico
- POS specifico per ogni cantiere, redatto prima dell'inizio dei lavori e consegnato al CSE (se obbligatorio)
- Qualificazione impresa per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011): documentazione, procedure, rilevatori atmosferici, sistemi di recupero
- Qualifiche PES/PAV riconosciute formalmente per scritto ai lavoratori che effettuano operazioni elettriche
- Procedure LOTO predisposte per ogni tipologia di intervento su impianti elettrici
- Sistemi anticaduta selezionati, verificati e in dotazione per ciascun lavoratore esposto al rischio di caduta dall'alto
- Attestati formazione SSL 12 ore (rischio medio) + 6 ore aggiornamento quinquennale per tutti i lavoratori
- Attestati formazione lavori in quota (sistemi anticaduta) e PLE (se utilizzate), con addestramento pratico documentato
- Attestati formazione spazi confinati (D.P.R. 177/2011) con aggiornamento periodico
- Attestati formazione antincendio livello 2 (8 ore) per gli addetti designati
- Nomina medico competente e protocollo sanitario aggiornato; giudizi di idoneità per ogni lavoratore
- Registro verifiche periodiche impianti installati (libretto ascensore, verbali manutenzione, verbali verifica biennale ASL/organismo abilitato)
- Patente a crediti attiva per i cantieri del Titolo IV (con punteggio non inferiore a 15 crediti)
- DUVRI predisposto per contratti in edifici che sono luoghi di lavoro del committente
14. Sanzioni
Le violazioni delle norme di sicurezza nel settore dell'installazione e manutenzione di ascensori possono dar luogo a sanzioni di natura amministrativa, penale e civilistica, a carico di più soggetti: il datore di lavoro dell'impresa installatrice, il committente, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (quando obbligatorio) e, in certi casi, il singolo lavoratore.
| Violazione | Riferimento normativo | Sanzione indicativa |
|---|---|---|
| Mancata redazione del DVR | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € |
| Mancata redazione del POS per il cantiere | Art. 159 D.Lgs. 81/08 | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 € |
| Operazioni in spazi confinati senza qualificazione (D.P.R. 177/2011) | Art. 3 D.P.R. 177/2011 + art. 255 D.Lgs. 81/08 | Ammenda da 2.000 a 10.000 €; nei casi gravi sospensione attività |
| Lavori in quota senza idonee misure di protezione anticaduta | Art. 159 D.Lgs. 81/08 (art. 111) | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 € |
| Mancata nomina RSPP | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € |
| Mancata formazione dei lavoratori | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore |
| Mancata consegna dei DPI | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 € |
| Mancata verifica periodica biennale dell'ascensore (luogo di lavoro) | Art. 87 D.Lgs. 81/08 (Allegato VII) | Ammenda da 2.000 a 10.000 € |
| Mancato contratto di manutenzione con ditta abilitata (D.P.R. 162/1999) | Art. 20 D.P.R. 162/1999 | Sanzione amministrativa pecuniaria (misura definita dall'art. 20) |
| Operare in cantiere senza patente a crediti o con crediti insufficienti | Art. 27 D.Lgs. 81/08 (come modificato) | Esclusione dal cantiere; sospensione dell'attività imprenditoriale |
In caso di infortunio grave o mortale di un lavoratore, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi degli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose) per violazione delle norme di prevenzione. Le pene previste possono includere la reclusione fino a 7 anni (art. 589, c. 2 c.p. per violazione della normativa antinfortunistica). Il D.Lgs. 758/1994 prevede il meccanismo delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza (INL, ASL, INAIL) che consentono la regolarizzazione entro un termine stabilito, con pagamento ridotto dell'ammenda pari a un quarto dell'importo.
FAQ — Sicurezza installazione e manutenzione ascensori e montacarichiFAQ
L'installatore di ascensori deve sempre nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)?
Quali sono gli obblighi del manutentore di ascensori rispetto alle verifiche periodiche previste dal D.M. 23/07/2009?
Il lavoro nel vano corsa dell'ascensore è classificato come "spazio confinato" ai sensi del D.P.R. 177/2011?
Quali qualifiche elettriche sono richieste agli installatori di ascensori per i lavori sotto tensione?
Quando è necessario il DUVRI per l'installazione di un ascensore in un condominio?
Qual è la formazione obbligatoria per un installatore di ascensori che esegue anche lavori in quota e lavori in spazi confinati?
Quali sanzioni si applicano in caso di mancata nomina del manutentore abilitato per un ascensore condominiale?
17. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 71, 80-87, 107-111, Allegato VII)
- D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 — Installazione e messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi
- D.M. 23 luglio 2009 — Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex Allegato VII D.Lgs. 81/08
- D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio — Direttiva Macchine
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — Attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160, POS, PSC, DUVRI)
- Norma CEI EN 50110-1 — Esercizio degli impianti elettrici
- Norma CEI 11-27 — Lavori su impianti elettrici (definizioni PES, PAV, procedura LOTO)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 2 agosto 2022 n. 131 — Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/08 come modificato)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un'impresa installatrice o manutentrice di ascensori dipendono dalla tipologia degli impianti trattati, dalle modalità operative, dal numero di lavoratori, dalla presenza di cantieri con più imprese e dalla normativa vigente, incluse le disposizioni tecniche delle norme CEI applicabili. DVR, POS, procedure per spazi confinati e protocolli sanitari devono essere redatti e adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale.
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