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Guida completa · 2026

Sicurezza Installazione e Manutenzione Ascensori e Montacarichi 2026

Guida completa per installatori e manutentori di ascensori e montacarichi (ATECO 33.22.0, 43.29.0): DVR, lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico, D.P.R. 162/1999, verifiche periodiche D.M. 23/07/2009, Direttiva Macchine, DPI, formazione e sanzioni. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'installazione e la manutenzione di ascensori e montacarichi espongono i lavoratori a rischi multipli e sovrapposti: lavori in quota nel vano corsa, spazi confinati nella fossa dell'ascensore, rischio elettrico nei quadri di manovra e nei cablaggi ad alta tensione, movimentazione di carichi pesanti (cabine, motori, contrappesi), rischio di caduta di materiali. Il quadro normativo combina il D.Lgs. 81/08 (con le disposizioni su lavori in quota, spazi confinati e rischio elettrico), il D.P.R. 162/1999 (installazione e messa in esercizio degli ascensori), il D.M. 23/07/2009 (verifiche periodiche) e la Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con il D.Lgs. 17/2010. Per i cantieri con più imprese si applicano anche le norme sul coordinamento della sicurezza (PSC, POS, DUVRI).

1. Normativa applicabile: D.Lgs. 81/08, D.P.R. 162/1999, Direttiva Macchine

Il settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e montacarichi (codici ATECO 33.22.0 — riparazione e manutenzione di macchine per ufficio; 43.29.0 — altri lavori di costruzione e installazione) è regolato da un corpus normativo stratificato che tocca la sicurezza sul lavoro, la disciplina tecnica specifica degli impianti e la normativa di prodotto sulle macchine.

Il pilastro della sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico). Per gli installatori e i manutentori di ascensori le sezioni più rilevanti sono:

La normativa specifica di settore per gli ascensori è il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, che recepisce la Direttiva 95/16/CE e disciplina l'installazione e la messa in esercizio degli ascensori adibiti al trasporto di persone. Questo decreto regola: la marcatura CE degli ascensori nuovi, le responsabilità dell'installatore, la procedura di messa in servizio (comunicazione al Comune e all'ASL), l'abilitazione delle imprese manutentrici, le verifiche periodiche biennali e le verifiche straordinarie in caso di modifiche sostanziali.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (tra cui gli ascensori e i montacarichi usati nei luoghi di lavoro) sono disciplinate dal D.M. 23 luglio 2009, che definisce i soggetti abilitati (INAIL e organismi abilitati), le modalità di richiesta, i contenuti minimi delle verifiche e le cadenze temporali (prima verifica entro 60 giorni dalla messa in servizio; verifiche periodiche successive con cadenza biennale per gli ascensori nei luoghi di lavoro).

Sul piano della normativa di prodotto, la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che i montacarichi e le piattaforme elevatrici devono soddisfare prima di essere immessi sul mercato. I montacarichi con velocità superiore a 0,15 m/s sono soggetti alla Direttiva Macchine (non alla Direttiva Ascensori 95/16/CE). Il costruttore deve rilasciare la dichiarazione di conformità CE e il fascicolo tecnico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica tipologia di impianti.

2. DVR: rischi specifici degli installatori di ascensori

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'impresa installatrice o manutentrice di ascensori presenta caratteristiche di complessità superiore rispetto al DVR di molte altre attività, in ragione della varietà e della gravità potenziale dei rischi presenti. Il DVR deve analizzare sia i rischi aziendali generali (uffici, officina di preparazione dei componenti) sia i rischi specifici delle attività di cantiere.

Le sezioni del DVR specifiche per il settore ascensori e montacarichi includono:

Il DVR aziendale deve essere integrato da un Piano Operativo di Sicurezza (POS)specifico per ogni cantiere, redatto prima dell'inizio dei lavori. Il POS descrive le specifiche misure di sicurezza adottate per quel singolo cantiere, in funzione delle caratteristiche del sito, degli impianti da installare e delle interferenze presenti. Il POS è un documento che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quando obbligatorio, deve visionare e approvare prima dell'inizio delle attività.

3. Lavori in quota: piattaforme, funi e sistemi anticaduta

I lavori in quota sono tra i rischi più gravi nell'installazione di ascensori. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 81/08, per "lavoro in quota" si intende qualsiasi attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta a quota superiore a 2 metri rispetto al piano stabile sottostante. Nell'installazione di ascensori i lavori in quota si verificano sistematicamente: il montaggio delle guide nell'intero sviluppo verticale del vano corsa, il posizionamento del macchinario di sollevamento nel locale macchine (spesso in copertura), il lavoro sul tetto della cabina durante le fasi di regolazione e collaudo, le operazioni di manutenzione straordinaria.

L'art. 111 del D.Lgs. 81/08 stabilisce la gerarchia delle misure di prevenzione per i lavori in quota:

Il lavoratore che opera in quota deve ricevere formazione e addestramento specifici sull'uso dei sistemi anticaduta (art. 77 D.Lgs. 81/08 per i DPI e art. 111 per i lavori in quota). L'addestramento all'uso dei DPI anticaduta deve essere pratico, documentato con attestato rilasciato da ente accreditato, e rinnovato periodicamente. Il DVR deve specificare per ciascuna fase lavorativa in quota la misura di prevenzione scelta, i DPI prescritti e le procedure operative.

4. Spazi confinati: vano corsa e fossa dell'ascensore

Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177definisce le condizioni per lo svolgimento in sicurezza di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati. Il vano corsa dell'ascensore e, in particolare, la fossa del vano corsa(il volume sottostante la quota inferiore di fermata della cabina) rientrano nella definizione di spazio confinato per una serie di caratteristiche: accessi limitati e non progettati per l'occupazione continuativa, ridotta ventilazione naturale, impossibilità di abbandonare rapidamente lo spazio in caso di emergenza, potenziale presenza di atmosfere pericolose.

I principali rischi della fossa del vano corsa sono:

Il D.P.R. 177/2011 impone che i lavori in spazi confinati siano svolti esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, con i seguenti requisiti minimi:

5. Rischio elettrico: cablaggi ad alta tensione e quadri elettrici

Il rischio elettrico è uno dei rischi più gravi nell'installazione e nella manutenzione di ascensori e montacarichi. Gli impianti ascensoristici moderni operano in corrente alternata trifase a 400 V (bassa tensione) per i motori di trazione, e in tensioni più basse (24–230 V) per i sistemi di controllo e segnalazione. Il quadro di manovra dell'ascensore (il cervello elettronico dell'impianto) concentra tensioni multiple e deve essere manipolato con le necessarie precauzioni.

Il Titolo III, Capo III bis del D.Lgs. 81/08 (artt. 80–87) e la norma CEI EN 50110-1(esercizio degli impianti elettrici) definiscono il quadro normativo per i lavori su impianti elettrici. La norma CEI 11-27 disciplina in dettaglio le qualifiche del personale e le procedure di lavoro sicuro su impianti elettrici.

Le qualifiche previste dalla norma CEI 11-27 sono:

La procedura di lavoro sicuro su impianti elettrici (cosiddetta LOTO — Lock Out Tag Out) prevede: individuazione di tutte le sorgenti di energia; sezionamento (apertura degli interruttori di alimentazione); blocco fisico del sezionatore con lucchetto personale (Lock Out); apposizione di cartello di avvertimento (Tag Out); verifica dell'assenza di tensione con voltmetro; messa a terra temporanea se necessario. Solo dopo aver completato tutte queste fasi il lavoratore PES o PAV può operare sull'impianto in sicurezza.

Nei collaudi e nelle regolazioni a impianto in tensione (operazioni che l'installatore deve a volte eseguire per verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza) devono essere adottati DPI elettrici idonei: guanti isolanticertificati EN 60903 per la classe di tensione dell'impianto (tipicamente classe 00 per tensioni fino a 500 V o classe 0 per tensioni fino a 1.000 V), scarpe isolanti, tappeti isolanti. Il DVR deve specificare le qualifiche richieste per ciascuna fase lavorativa che prevede operazioni elettriche.

6. Movimentazione di carichi pesanti: cabine e motori

La movimentazione di carichi pesanti è una componente inevitabile dell'installazione di ascensori e montacarichi. I carichi tipici includono: le guide dell'ascensore (barre in acciaio di lunghezza 5 m, peso 20–80 kg cadauna a seconda della sezione), le cabine in lamiera d'acciaio (montate in pezzi nel vano, poi assemblate in quota), il motore di trazione (50–500 kg a seconda della tecnologia e della portata), i contrappesi (massa in ghisa o acciaio, tipicamente 40–60% della portata nominale più il peso della cabina), i quadri elettrici (20–150 kg), le porte di piano (15–40 kg cadauna a seconda delle dimensioni).

La valutazione della MMC deve utilizzare il metodo NIOSH (per i sollevamenti) o la check-list OCRA(per i compiti ripetitivi), come previsto dall'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08. I valori limite di peso raccomandati per il sollevamento manuale sono: 25 kg per gli uomini adulti e 20 kg per le donne adulte, valori che si riducono significativamente in funzione della frequenza di sollevamento, dell'altezza della presa, della distanza orizzontale e dell'angolo di torsione del busto.

Per i carichi superiori ai limiti raccomandati, il DVR deve prevedere:

La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria quando la valutazione della MMC evidenzia un rischio non trascurabile per il rachide; il protocollo sanitario deve includere la visita osteoarticolare e, nei casi indicati, una valutazione specialistica ortopedica o fisiatrica.

7. Manutenzione periodica: obblighi e registri di verifica

La manutenzione periodica degli ascensori è disciplinata da un doppio regime normativo: il D.P.R. 162/1999 per gli ascensori adibiti al trasporto di persone negli edifici privati e pubblici, e il D.Lgs. 81/08 (Allegato VII) per le attrezzature di lavoro nei luoghi di lavoro.

Ai sensi del D.P.R. 162/1999 (artt. 13–16), il proprietario dell'edificio o il condominio ha l'obbligo di:

Il manutentore, dopo ogni visita, deve redigere un verbale di manutenzioneche riporti: data della visita, operazioni effettuate, componenti verificati (freni, limitatore di velocità, dispositivi di blocco porte, sistema di fermo ai piani, impianto di illuminazione di emergenza, paracadute, ammortizzatori nella fossa), eventuali anomalie riscontrate e interventi eseguiti o raccomandati. Il verbale deve essere firmato dal tecnico manutentore e conservato nel libretto dell'impianto.

In caso di anomalie o guasti che mettono a rischio la sicurezza degli utenti, il manutentore ha l'obbligo di mettere l'impianto fuori serviziofino all'eliminazione del guasto, di informare immediatamente il proprietario e, nei casi più gravi, di comunicarlo all'ASL. Il ripristino del servizio può avvenire solo dopo la riparazione certificata e, in certi casi, dopo una nuova verifica da parte dell'organo competente.

8. Patente a crediti nei cantieri

Il sistema della patente a creditiper le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato introdotto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2022 n. 131 (c.d. decreto sicurezza sul lavoro). Il sistema è operativo dall'1 ottobre 2024, con le modalità definite dal D.M. 132/2024.

Sono soggetti all'obbligo della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomiche operano nei cantieri temporanei o mobili ex Titolo IV del D.Lgs. 81/08. L'installazione di ascensori in edifici in costruzione o ristrutturazione rientra nell'ambito applicativo del Titolo IV e, pertanto, le imprese installatrici (ATECO 43.29.0) che operano in questi contesti sono soggette all'obbligo della patente a crediti.

La patente è rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in via telematica, previa autodichiarazione da parte del datore di lavoro del possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimento agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08, possesso del DVR (per le imprese con più di un lavoratore), designazione del RSPP, possesso del DURC regolare, assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi INAIL. La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 creditie può arrivare a un massimo di 100 crediti. Le imprese che operano nel cantiere con meno di 15 crediti non possono continuare l'attività.

La patente a crediti si applica ai cantieri del Titolo IV; per le attività di manutenzione ordinaria degli ascensori in edifici già in uso (fuori dai cantieri temporanei), la patente a crediti non è richiesta, ma rimangono validi tutti gli altri obblighi del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività specifica.

9. DUVRI negli appalti in edifici condominiali

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)è previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i contratti di appalto o d'opera stipulati da datori di lavoro committenti con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, per la realizzazione di lavori all'interno della loro azienda o unità produttiva.

Nell'installazione e manutenzione di ascensori si incontrano diversi scenari applicativi:

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto e può essere aggiornato nel corso dei lavori se insorgono nuovi rischi da interferenza. I costi derivanti dalle misure di coordinamento indicate nel DUVRI devono essere quantificati nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta.

10. DPI specifici: anticaduta, guanti isolanti, scarpe di sicurezza

Gli installatori e i manutentori di ascensori devono disporre di un set di DPI ampio e diversificato, proporzionato alla varietà dei rischi del settore. I DPI devono essere selezionati in funzione delle specifiche attività lavorative descritte nel DVR, consegnati con verbale firmato dal lavoratore e sostituiti quando deteriorati o al termine della vita utile indicata dal fabbricante.

RischioDPINorma tecnica di riferimentoNote
Caduta dall'altoImbragatura anticaduta completa (imbragatura + connettore + elemento di collegamento)EN 361, EN 362, EN 355 o EN 360, EN 795Ispezione prima di ogni uso; sostituzione dopo caduta anche se apparentemente integra
Rischio elettricoGuanti isolanti classe adeguata alla tensione di esercizioEN 60903 (classe 00 fino a 500 V; classe 0 fino a 1.000 V)Verifica dielettrica periodica secondo EN 60903; conservare in astuccio rigido
Caduta di oggetti, rischio meccanico ai piediCalzature antinfortunistiche con puntale e lamina antiperforazioneEN ISO 20345 S3 (resistenza allo scivolamento SRC, antiperforazione)Per lavori in ambienti umidi verificare classe di resistenza all'acqua
Rischio caduta oggetti sul capoCasco di protezioneEN 397 (industria), EN 12492 (lavori in quota)Con mentoniera per lavori ad alto rischio di proiezione
Rischio meccanico alle maniGuanti da lavoro antitaglio e antiabrasioneEN 388 (livello di resistenza adeguato al tipo di lavorazione)Non indossare durante operazioni su macchinari rotanti
Spazi confinati / atmosfere pericoloseRilevatori personali di gas e O₂ (single-gas o multi-gas)EN 50104 (O₂), EN 60079-29-1 (gas infiammabili), EN 50291 (CO)Calibrazione periodica; allarme acustico e visivo
Rumore (se LEX,8h > 80 dB(A))Tappi auricolari o cuffie antirumoreEN 352-1 (cuffie), EN 352-2 (inserti auricolari)SNR adeguato al livello di esposizione misurato
Protezione degli occhi (saldatura, molatura, trucioli)Occhiali o visiera di protezioneEN 166, EN 169 (per saldatura), EN 175Scegliere in funzione del tipo di lavorazione e del rischio specifico

I DPI di categoria III (anticaduta e respiratori) richiedono addestramento specifico documentato prima dell'uso (art. 77 D.Lgs. 81/08). Il registro delle consegne dei DPI deve essere aggiornato a ogni sostituzione e conservato in azienda.

11. Antincendio

Il rischio incendio nell'installazione e manutenzione di ascensori è presente principalmente nelle seguenti situazioni: saldatura e taglio ossiacetilenico o plasma nel vano corsa (rischio di innesco su materiali infiammabili); locale macchinari con presenza di lubrificanti, oli idraulici e componenti elettrici (rischio di incendio elettrico); utilizzo di solventi e vernici per la finitura delle cabine.

Per i cantieri di installazione di ascensori le misure antincendio obbligatorie includono:

12. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria per gli installatori e i manutentori di ascensori quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni significative. Il medico competente elabora il protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici di ciascuna mansione.

I principali rischi che richiedono sorveglianza sanitaria nel settore ascensori sono:

Il giudizio di idoneità del medico competente deve tener conto delle mansioni specifiche assegnate al lavoratore: un giudizio di idoneità con limitazioni (ad esempio "non idoneo a lavori in quota superiore a 4 m") implica che il datore di lavoro organizzi il lavoro in modo da non esporre quel lavoratore al rischio per cui è stato limitato.

13. Formazione: lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico

Gli installatori e i manutentori di ascensori devono ricevere formazione obbligatoria su più livelli, che si integrano con quella di base prevista dal D.Lgs. 81/08. La documentazione delle formazioni erogate (attestati, registri presenze, contenuti dei corsi) deve essere conservata in azienda e disponibile in caso di ispezione.

Formazione SSL di base (D.Lgs. 81/08 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011): le imprese con ATECO 43.29.0 rientrano nel rischio medio(edilizia e impiantistica). La formazione prevede 12 ore totali: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (caduta dall'alto, MMC, rischio elettrico, attrezzature di lavoro). I preposti devono seguire ulteriori 8 ore specifiche. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

Formazione e addestramento per lavori in quota: l'art. 111 del D.Lgs. 81/08 impone formazione e addestramento specifici sull'uso dei DPI anticaduta. In pratica, il percorso formativo include: corso teorico-pratico sull'uso dei sistemi anticaduta (imbragature, cordini con dissipatore, retrattori, linee vita, punti di ancoraggio) erogato da enti accreditati con simulazioni di caduta e recupero; addestramento all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (durata: 10 ore per PLE con stabilizzatori, 6 ore aggiuntive per PLE su ruote); formazione per il montaggio e l'uso dei ponteggi (Pi.M.U.S.), per i preposti che dirigono le operazioni di montaggio.

Formazione per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011): il personale che entra nel vano corsa e nella fossa deve ricevere formazione specifica sui pericoli degli spazi confinati, le procedure di accesso sicuro, il monitoraggio dell'atmosfera, l'uso dei DPI (imbragatura, rilevatori di gas), le procedure di evacuazione e di recupero di un lavoratore privo di sensi. La formazione deve essere erogata da enti accreditati e periodicamente rinnovata (cadenza consigliata: triennale). Il D.P.R. 177/2011 prevede che almeno il 30% del personale dell'impresa sia stato formato sugli spazi confinati.

Formazione per rischio elettrico — qualifica PES/PAV (norma CEI 11-27): la formazione per il riconoscimento della qualifica PES o PAV deve includere: conoscenza delle norme elettriche applicabili (CEI EN 50110-1, CEI 11-27), procedure di lavoro sicuro su impianti in tensione e fuori tensione, procedura LOTO, uso dei DPI elettrici (guanti isolanti, tappeti, aste isolate). Non esiste una durata minima standardizzata a livello normativo: il datore di lavoro valuta le competenze acquisite e riconosce la qualifica per iscritto.

Formazione antincendio: almeno un addetto antincendio con attestato di livello 2 (8 ore con prova pratica) deve essere presente durante le lavorazioni. Il corso deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Formazione per primo soccorso: almeno un addetto per ogni squadra di lavoro. Il settore delle costruzioni e dell'installazione impiantistica rientra nel Gruppo Adel D.M. 388/2003 per le aziende con meno di 5 lavoratori; il corso è di 12 ore iniziali + 4 ore di aggiornamento triennale. Per le aziende con 5 o più lavoratori si applicano 16 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento triennale.

Checklist adempimenti sicurezza per installatori e manutentori di ascensori e montacarichi

  • DVR redatto con sezioni specifiche: lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico, MMC, rumore, vibrazioni, rischio chimico
  • POS specifico per ogni cantiere, redatto prima dell'inizio dei lavori e consegnato al CSE (se obbligatorio)
  • Qualificazione impresa per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011): documentazione, procedure, rilevatori atmosferici, sistemi di recupero
  • Qualifiche PES/PAV riconosciute formalmente per scritto ai lavoratori che effettuano operazioni elettriche
  • Procedure LOTO predisposte per ogni tipologia di intervento su impianti elettrici
  • Sistemi anticaduta selezionati, verificati e in dotazione per ciascun lavoratore esposto al rischio di caduta dall'alto
  • Attestati formazione SSL 12 ore (rischio medio) + 6 ore aggiornamento quinquennale per tutti i lavoratori
  • Attestati formazione lavori in quota (sistemi anticaduta) e PLE (se utilizzate), con addestramento pratico documentato
  • Attestati formazione spazi confinati (D.P.R. 177/2011) con aggiornamento periodico
  • Attestati formazione antincendio livello 2 (8 ore) per gli addetti designati
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario aggiornato; giudizi di idoneità per ogni lavoratore
  • Registro verifiche periodiche impianti installati (libretto ascensore, verbali manutenzione, verbali verifica biennale ASL/organismo abilitato)
  • Patente a crediti attiva per i cantieri del Titolo IV (con punteggio non inferiore a 15 crediti)
  • DUVRI predisposto per contratti in edifici che sono luoghi di lavoro del committente

14. Sanzioni

Le violazioni delle norme di sicurezza nel settore dell'installazione e manutenzione di ascensori possono dar luogo a sanzioni di natura amministrativa, penale e civilistica, a carico di più soggetti: il datore di lavoro dell'impresa installatrice, il committente, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (quando obbligatorio) e, in certi casi, il singolo lavoratore.

ViolazioneRiferimento normativoSanzione indicativa
Mancata redazione del DVRArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 €
Mancata redazione del POS per il cantiereArt. 159 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €
Operazioni in spazi confinati senza qualificazione (D.P.R. 177/2011)Art. 3 D.P.R. 177/2011 + art. 255 D.Lgs. 81/08Ammenda da 2.000 a 10.000 €; nei casi gravi sospensione attività
Lavori in quota senza idonee misure di protezione anticadutaArt. 159 D.Lgs. 81/08 (art. 111)Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €
Mancata nomina RSPPArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
Mancata formazione dei lavoratoriArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata consegna dei DPIArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
Mancata verifica periodica biennale dell'ascensore (luogo di lavoro)Art. 87 D.Lgs. 81/08 (Allegato VII)Ammenda da 2.000 a 10.000 €
Mancato contratto di manutenzione con ditta abilitata (D.P.R. 162/1999)Art. 20 D.P.R. 162/1999Sanzione amministrativa pecuniaria (misura definita dall'art. 20)
Operare in cantiere senza patente a crediti o con crediti insufficientiArt. 27 D.Lgs. 81/08 (come modificato)Esclusione dal cantiere; sospensione dell'attività imprenditoriale

In caso di infortunio grave o mortale di un lavoratore, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi degli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose) per violazione delle norme di prevenzione. Le pene previste possono includere la reclusione fino a 7 anni (art. 589, c. 2 c.p. per violazione della normativa antinfortunistica). Il D.Lgs. 758/1994 prevede il meccanismo delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza (INL, ASL, INAIL) che consentono la regolarizzazione entro un termine stabilito, con pagamento ridotto dell'ammenda pari a un quarto dell'importo.

FAQ — Sicurezza installazione e manutenzione ascensori e montacarichiFAQ

L'installatore di ascensori deve sempre nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)?
La nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è obbligatoria quando nel cantiere operano due o più imprese o lavoratori autonomi in modo non temporaneo, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08. Nell'installazione di ascensori in un edificio condominiale o in un edificio commerciale il committente è tenuto a nominare il CSE quando i lavori riguardano più soggetti: ad esempio quando l'installatore dell'ascensore (ATECO 43.29.0) opera insieme all'impresa edile che realizza il vano corsa, all'elettricista che esegue i cablaggi di alimentazione o ad altri artigiani presenti nel cantiere. Se l'installazione è eseguita da una sola impresa, senza presenza di altri lavoratori autonomi contemporaneamente, la nomina del CSE non è obbligatoria ma il committente deve comunque verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa (art. 90, c. 9). In ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve essere redatto dall'impresa installatrice e, se obbligatorio il CSE, deve essere coordinato con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica situazione contrattuale.
Quali sono gli obblighi del manutentore di ascensori rispetto alle verifiche periodiche previste dal D.M. 23/07/2009?
Il D.M. 23 luglio 2009 disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e stabilisce le modalità, le cadenze e i soggetti abilitati. Gli ascensori installati negli edifici ad uso abitativo e commerciale sono soggetti a due regimi distinti: le verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 162/1999 e, se collocati in luoghi di lavoro, le verifiche ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Per gli ascensori nei luoghi di lavoro (uffici, stabilimenti, ospedali) il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la prima verifica all'INAIL (o ai soggetti abilitati individuati dalla regione/provincia autonoma) entro 60 giorni dalla messa in servizio, e le verifiche periodiche successive ogni 2 anni. Il manutentore contrattualmente incaricato ai sensi del D.P.R. 162/1999 ha l'obbligo di eseguire le visite di manutenzione con le cadenze stabilite nel contratto (in genere semestrale), di redigere il verbale di ogni visita da conservare nel libretto dell'ascensore, di comunicare al proprietario eventuali anomalie o situazioni di pericolo, e di non rimettere in servizio l'impianto in caso di rischi per la sicurezza degli utenti. Il manutentore deve essere una ditta abilitata dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/1999.
Il lavoro nel vano corsa dell'ascensore è classificato come "spazio confinato" ai sensi del D.P.R. 177/2011?
Sì. Il vano corsa dell'ascensore — e in particolare la fossa del vano corsa sotto la cabina — è classificabile come spazio confinato ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, in quanto si tratta di un ambiente chiuso o semichiuso, con accessi limitati e non progettato per un'occupazione continuativa, in cui possono verificarsi condizioni di rischio: atmosfera povera di ossigeno (in caso di ventilazione insufficiente), presenza di gas (in edifici con impianti gas vicini al vano), rischio di caduta dall'alto, rischio di schiacciamento. Il D.P.R. 177/2011 impone che le attività lavorative in spazi confinati siano svolte esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, con un sistema di permesso di lavoro, la presenza di un preposto in grado di abbandonare rapidamente lo spazio in caso di emergenza, il monitoraggio dell'atmosfera con rilevatori di gas e di ossigeno, la disponibilità di idonei DPI e di sistemi di recupero, e la formazione specifica del personale sulle procedure di emergenza per spazi confinati. Le aziende che svolgono installazione o manutenzione di ascensori devono documentare la qualificazione prevista dal D.P.R. 177/2011 e predisporre la procedura operativa specifica per i lavori nel vano corsa e nella fossa.
Quali qualifiche elettriche sono richieste agli installatori di ascensori per i lavori sotto tensione?
Gli installatori di ascensori e montacarichi effettuano operazioni elettriche che includono il collegamento dei quadri di manovra, il cablaggio dei motori (in corrente alternata trifase, tipicamente 400 V), il cablaggio dei sistemi di controllo, la messa in servizio degli impianti. Queste attività costituiscono "lavori elettrici" ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 81/08 e delle norme CEI EN 50110-1 (esercizio degli impianti elettrici). Le operazioni eseguite su impianti in tensione devono essere svolte esclusivamente da "persona esperta" (PES) o "persona avvertita" (PAV) come definite dalla norma CEI 11-27. La PES è un lavoratore con conoscenze tecniche ed esperienza documentata tale da consentirgli di evitare i rischi dell'elettricità; la PAV è un lavoratore che, pur non avendo le conoscenze tecniche della PES, è istruito e guidato da personale qualificato. Il datore di lavoro deve riconoscere formalmente la qualifica PES o PAV ai lavoratori attraverso un documento scritto, previa valutazione delle competenze tecniche e della formazione ricevuta. Le operazioni di manutenzione ordinaria sui quadri in tensione devono essere eseguite con procedure di lavoro sicuro che prevedono la messa fuori tensione, il sezionamento, il blocco e la verifica dell'assenza di tensione (procedura LOTO — Lock Out Tag Out).
Quando è necessario il DUVRI per l'installazione di un ascensore in un condominio?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) è obbligatorio ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 quando un committente affida lavori in appalto o d'opera a imprese o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, e i lavori interferiscono con le attività del committente. Nel caso dell'installazione di un ascensore in un edificio condominiale, il condominio è il committente e l'impresa installatrice è l'appaltatore. La norma art. 26 si applica quando i lavori si svolgono all'interno di un luogo nella disponibilità del committente: un condominio che sia anche luogo di lavoro (ad esempio con portiere dipendente o con attività commerciali nei piani terra) è soggetto all'obbligo del DUVRI. Nei condomini esclusivamente residenziali, senza lavoratori dipendenti del condominio, la giurisprudenza e le circolari ministeriali hanno chiarito che l'obbligo del DUVRI non si applica, in quanto il condominio non è un'azienda o un'unità produttiva nel senso del D.Lgs. 81/08; tuttavia il committente deve comunque verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice (art. 90, c. 9). Nelle installazioni in edifici commerciali, uffici o strutture produttive il DUVRI è invece obbligatorio e deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione dei rischi da interferenza e delle misure di prevenzione adottate. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo specifico contesto contrattuale.
Qual è la formazione obbligatoria per un installatore di ascensori che esegue anche lavori in quota e lavori in spazi confinati?
Un installatore di ascensori che opera abitualmente in quota (sul tetto del vano corsa, sulle impalcature, con piattaforme di lavoro elevabili) e negli spazi confinati (vano corsa, fossa) deve disporre di formazione documentata su più fronti. Per i lavori in quota: il D.Lgs. 81/08 non prevede un corso specifico obbligatorio genericamente denominato "lavori in quota", ma l'art. 111 impone al datore di lavoro di garantire che i lavoratori ricevano formazione e addestramento adeguati sulle procedure di lavoro in sicurezza in quota e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale anticaduta. In pratica, la formazione sull'uso dei sistemi anticaduta segue le norme UNI EN 361, UNI EN 363 e UNI EN 795, e l'addestramento all'uso dei DPI anticaduta deve essere documentato con attestato di un ente formativo accreditato. Per gli spazi confinati: il D.P.R. 177/2011 e le sue linee di indirizzo prevedono che il personale che lavora in spazi confinati riceva formazione specifica con contenuti minimi definiti (riconoscimento dei pericoli, uso dei rilevatori di gas e ossigeno, uso dei DPI, procedure di emergenza e recupero); la formazione deve essere erogata da enti accreditati e aggiornata periodicamente. Per il rischio elettrico (lavoratori PES/PAV): formazione ai sensi della norma CEI 11-27 con verifica delle competenze e riconoscimento formale della qualifica da parte del datore di lavoro. La formazione SSL generale di base (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) è di 12 ore per il rischio medio (ATECO 43.29.0); i preposti devono completare ulteriori 8 ore specifiche.
Quali sanzioni si applicano in caso di mancata nomina del manutentore abilitato per un ascensore condominiale?
La mancata nomina del manutentore abilitato per un ascensore condominiale costituisce una violazione del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, che disciplina l'installazione e la messa in esercizio degli ascensori. Il proprietario dell'edificio (o il condominio, attraverso l'amministratore) è obbligato a stipulare un contratto di manutenzione con una ditta abilitata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/1999 e a fare effettuare le verifiche periodiche biennali da parte dell'ASL o degli organismi notificati. Le sanzioni per le violazioni del D.P.R. 162/1999 sono previste dall'art. 20 del medesimo decreto e consistono in sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di infortunio causato dalla mancata manutenzione o dalla mancata verifica periodica dell'ascensore, il proprietario può essere chiamato a rispondere in sede penale ai sensi degli artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo o lesioni colpose) per la violazione dei doveri di sorveglianza e manutenzione. Per gli ascensori nei luoghi di lavoro si aggiungono le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per la mancata richiesta di verifica periodica (art. 71, c. 11): arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a supportare la gestione documentale degli impianti.

17. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 71, 80-87, 107-111, Allegato VII)
  • D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 — Installazione e messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi
  • D.M. 23 luglio 2009 — Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex Allegato VII D.Lgs. 81/08
  • D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio — Direttiva Macchine
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — Attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160, POS, PSC, DUVRI)
  • Norma CEI EN 50110-1 — Esercizio degli impianti elettrici
  • Norma CEI 11-27 — Lavori su impianti elettrici (definizioni PES, PAV, procedura LOTO)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.Lgs. 2 agosto 2022 n. 131 — Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/08 come modificato)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un'impresa installatrice o manutentrice di ascensori dipendono dalla tipologia degli impianti trattati, dalle modalità operative, dal numero di lavoratori, dalla presenza di cantieri con più imprese e dalla normativa vigente, incluse le disposizioni tecniche delle norme CEI applicabili. DVR, POS, procedure per spazi confinati e protocolli sanitari devono essere redatti e adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale.

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