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Guida definitiva · 2026

Sicurezza sul Lavoro nell'Industria dei Giocattoli: Guida 2026

Guida completa alla sicurezza negli stabilimenti produttivi di giocattoli e articoli per l'infanzia: DVR per ATECO 32.40, rischio chimico da ftalati e solventi, polveri di legno e plastica, rumore da macchinari, ergonomia delle linee di assemblaggio, sicurezza delle presse e marcatura CE.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I produttori di giocattoli e articoli per l'infanzia (ATECO 32.40) devono elaborare un DVR che valuti i rischi specifici del processo produttivo: esposizione chimica a ftalati, vernicianti e solventi, polveri di legno duro (cancerogene) e plastica, rumore da presse e macchinari di stampaggio, rischi meccanici gravi su presse e stampi, rischi ergonomici nelle linee di assemblaggio manuale. Sono obbligatori la sorveglianza sanitaria con spirometria e audiometria, la formazione specifica e l'adozione di DPI adeguati per ciascuna mansione.

1. Quadro normativo per i produttori di giocattoli (ATECO 32.40)

La produzione di giocattoli e articoli per l'infanzia ricade nel codice ATECO 32.40 ("Fabbricazione di giochi e giocattoli") e opera in un quadro normativo che combina la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro, la normativa di prodotto e i regolamenti chimici europei.

Il riferimento principale per la sicurezza dei lavoratori è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico), che si applica a qualsiasi stabilimento produttivo con almeno un lavoratore. I titoli più rilevanti per questo settore sono: il Titolo VIII (agenti fisici, in particolare rumore e vibrazioni), il Titolo IX (agenti chimici, cancerogeni e mutageni), il Titolo XI (atmosfere esplosive per gli ambienti con polveri di legno o solventi infiammabili), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi). La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) si applica a tutte le attrezzature di produzione: presse, stampi, macchinari di soffiaggio e di assemblaggio automatizzato.

Sul versante della sicurezza del prodotto, il D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54 recepisce la Direttiva 2009/48/CE e stabilisce i requisiti di sicurezza per i giocattoli immessi sul mercato europeo. Il Regolamento REACH (CE 1907/2006) e il Regolamento CLP (CE 1272/2008) disciplinano le sostanze chimiche lungo tutta la filiera, con impatto sia sulla sicurezza del prodotto sia sulla sicurezza dei lavoratori. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività produttiva e supportiamo la gestione documentale del sistema di sicurezza.

2. DVR per produttori di giocattoli e articoli per l'infanzia

Il Documento di Valutazione dei Rischi per uno stabilimento di produzione di giocattoli deve essere strutturato per reparto e per mansione, riflettendo la varietà dei processi produttivi presenti. Un impianto tipico comprende: reparto stampaggio plastica (iniezione, soffiaggio, termoformatura), reparto verniciatura e decorazione, reparto lavorazione legno (per i giocattoli in legno), linea di assemblaggio manuale, magazzino materie prime e prodotto finito, uffici.

La valutazione deve coprire, per ciascun reparto e mansione: rischio chimico (sostanze pericolose per la salute presenti, modalità di esposizione, confronto con i valori limite), rischio da agenti cancerogeni e mutageni (polveri di legno duro, benzene eventualmente presente come impurezza nei solventi, biossido di titanio inalabile), rischio rumore, rischio da vibrazioni meccaniche (utensili vibranti, carrelli elevatori), rischi meccanici su attrezzature di produzione, rischi ergonomici (MMC, movimenti ripetitivi, posture incongrue), rischio incendio ed esplosione (solventi infiammabili, polveri di legno in sospensione). Il DVR deve contenere il programma di miglioramento con misure, tempi e responsabilità.

3. Rischio chimico: ftalati, vernicianti, solventi

Il rischio chimico è uno dei profili di rischio più rilevanti nell'industria dei giocattoli, per la varietà e la quantità di sostanze chimiche utilizzate nei processi produttivi. La valutazione ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 deve partire dal censimento completo di tutti i prodotti chimici utilizzati, con raccolta e aggiornamento delle Schede di Sicurezza (SDS).

I principali agenti chimici di interesse sono:

Le misure preventive prioritarie comprendono la sostituzione dei prodotti più pericolosi con formulazioni a base acqua o a bassa emissione di solventi, l'installazione di sistemi di aspirazione localizzata sulle postazioni di verniciatura e stampa, la dotazione di DPI respiratori adeguati, la formazione specifica degli addetti.

4. Polveri di legno e plastica: valutazione e prevenzione

Le polveri di legno duro sono classificate come cancerogene di categoria 1A ai sensi del Regolamento CLP e del D.Lgs. 81/08 Allegato XLII. Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) per le polveri di legno duro è 2 mg/m³ (polvere inalabile, media su 8 ore lavorative) ai sensi della Direttiva 2017/2398/UE recepita in Italia. La valutazione dell'esposizione deve essere effettuata con campionamento personale nella zona di respirazione dei lavoratori addetti a levigatura, fresatura e taglio del legno, secondo la norma UNI EN 689.

Le polveri di materie plastiche — generate durante la macinazione degli scarti, lo stampaggio a caldo e la levigatura di superfici plastiche — presentano rischi che dipendono dalla composizione del polimero e degli additivi. Le frazioni respirabili di particolato fine possono causare irritazione delle vie respiratorie e, nel lungo periodo, effetti cronici. Le polveri di poliuretano possono contenere isocianati residui particolarmente irritanti. Le misure preventive comprendono: sistemi di aspirazione localizzata integrati nelle macchine lavoratrici, cabine di verniciatura con filtrazione dell'aria esausta, sorveglianza sanitaria con esami della funzionalità respiratoria (spirometria) per i lavoratori esposti a polveri di legno duro.

5. Rischio rumore: macchinari di stampaggio e soffiaggio

Il rumore negli stabilimenti di produzione di giocattoli è generato principalmente da presse a iniezione, macchinari di soffiaggio, impianti di granulazione, compressori, sistemi di trasporto pneumatico e macchine per la lavorazione del legno. I livelli di esposizione nelle postazioni vicine alle presse e ai macchinari di soffiaggio possono superare i 90 dB(A) di Lex,8h.

La valutazione del rischio rumore ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 deve essere effettuata da un tecnico competente (norma UNI EN ISO 9612) nelle condizioni rappresentative di produzione. Al superamento del valore di azione superiore (85 dB(A)) scattano gli obblighi di: programma tecnico di riduzione dell'esposizione (incapsulamento delle macchine, cabine fonoisolanti, pannelli fonoassorbenti, rotazione delle postazioni), fornitura e obbligo di utilizzo di DPI uditivi, sorveglianza sanitaria audiometrica, segnalazione e delimitazione delle zone a rischio. La riduzione alla fonte è la misura prioritaria.

6. Attrezzature: presse, stampi e macchinari di produzione

Le presse e i macchinari di stampaggio sono le attrezzature a maggiore rischio meccanico negli stabilimenti di produzione di giocattoli. Devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme armonizzate di settore (UNI EN 289 per le presse per la lavorazione delle materie plastiche, UNI EN 201 per le macchine a iniezione).

I requisiti di sicurezza fondamentali comprendono: protezioni interbloccate sulla zona stampo, dispositivi di comando bimanuale o barriere fotoelettriche per le operazioni di inserimento manuale, sistemi di blocco energia per le operazioni di manutenzione e attrezzaggio (lockout/ tagout), dispositivi di sicurezza per il supporto degli stampi durante i cambi. Il registro delle manutenzioni preventive delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è obbligatorio.

7. Ergonomia della linea di assemblaggio

Le linee di assemblaggio manuale di giocattoli presentano rischi ergonomici rilevanti legati ai movimenti ripetitivi degli arti superiori. Le operazioni tipiche — inserimento di componenti piccoli, avvitatura, incollaggio, imballaggio individuale — comportano cicli brevi e ad alta frequenza, con forze applicate alle dita e al polso e posture incongrue del gomito e della spalla.

La valutazione del rischio da movimenti ripetitivi si avvale del metodo OCRA (UNI EN ISO 11228-3 e UNI ISO TR 12295). Le misure preventive comprendono: rotazione sistematica tra postazioni diverse, pause programmate ogni ora, regolazione ergonomica delle postazioni (altezza piano di lavoro, seduta, posizione del contenitore dei componenti), uso di utensili assistiti (pistole elettriche per le avvitature), riduzione della velocità della linea. La sorveglianza sanitaria include visite specifiche per gli arti superiori.

8. Sicurezza elettrica negli impianti produttivi

La sicurezza elettrica negli stabilimenti di produzione di giocattoli deve essere gestita ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e delle norme CEI 64-8 (impianti utilizzatori) e CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici). Particolare attenzione va riservata alle zone con polveri di legno in sospensione — che possono formare atmosfere esplosive classificabili ai sensi del Titolo XI D.Lgs. 81/08 e della Direttiva ATEX (2014/34/UE) — e ai locali verniciatura con vapori di solventi infiammabili.

Le aree con rischio di atmosfera esplosiva devono essere classificate (Documento di Classificazione delle Zone), e le apparecchiature elettriche installate devono essere idonee alla categoria ATEX della zona. Le verifiche periodiche dell'impianto elettrico (art. 86 D.Lgs. 81/08 e DPR 462/2001 per gli impianti di terra) devono essere effettuate da organismi abilitati con la frequenza prevista (biennale per ambienti con pericolo di esplosione).

9. DPI per gli operatori della produzione

I DPI per i lavoratori degli stabilimenti di produzione di giocattoli devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione, conformi al Regolamento UE 2016/425 e consegnati con verbale firmato.

Mansione / RischioDPINorma
Addetto presse / stampaggioCalzature S2/S3 SRC, guanti meccanici Cat. II, occhiali di protezioneUNI EN ISO 20345; UNI EN 388; UNI EN 166
Addetto verniciaturaMaschera con filtro A2P3, guanti chimici Cat. III, tuta di protezione, occhialiUNI EN 140; UNI EN 374; UNI EN 340; UNI EN 166
Addetto lavorazione legnoMascherina P3 o semimaschera con filtro P3, occhiali, cuffie antirumore, guanti meccaniciUNI EN 149; UNI EN 166; UNI EN 352; UNI EN 388
Addetto assemblaggio lineaGuanti antitaglio Cat. II per componenti con bordi acuti, calzature S1 SRCUNI EN 388; UNI EN ISO 20345
Magazziniere / mulettistaCalzature S3 SRC, guanti meccanici Cat. II, casco se rischio caduta materialiUNI EN ISO 20345; UNI EN 388; UNI EN 397

10. Formazione lavoratori e sorveglianza sanitaria

I produttori di giocattoli (ATECO 32.40) rientrano nel settore manifatturiero classificato a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. La formazione dei lavoratori prevede 12 ore totali (4 generali + 8 specifiche per il settore), con aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. La formazione specifica deve coprire i rischi del processo produttivo specifico (chimico, polveri, rumore, macchine).

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a: agenti chimici pericolosi (visita preventiva e periodica con indici biologici di esposizione, ove disponibili), agenti cancerogeni come polveri di legno duro (spirometria periodica, visita ORL, follow-up specifico), rumore superiore a 80 dB(A) Lex,8h (audiometria tonale), movimenti ripetitivi ad alto rischio OCRA (visita ortopedica/reumatologica per gli arti superiori), vibrazioni meccaniche (vibrazione mano-braccio per gli utensili vibranti). Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e partecipa alla redazione del DVR.

FAQ — Sicurezza nell'industria dei giocattoliFAQ

Quali sono i principali rischi chimici per i lavoratori dell'industria dei giocattoli?
I lavoratori dell'industria dei giocattoli (ATECO 32.40) possono essere esposti a rischi chimici significativi lungo tutta la filiera produttiva. I principali agenti chimici di preoccupazione sono: (1) Ftalati (DEHP, DBP, BBP, DIBP): plastificanti utilizzati nelle materie plastiche morbide come il PVC. Sono classificati come interferenti endocrini e sostanze reprotossiche ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008) e sono soggetti a restrizioni REACH per i giocattoli destinati ai bambini sotto i 14 anni. Per i lavoratori l'esposizione avviene principalmente per via inalatoria (polveri e vapori durante la lavorazione del PVC plasticizzato) e per contatto cutaneo. (2) Vernicianti e lacche: contenenti solventi organici (xilene, toluene, etilbenzene), biossido di titanio (classificato sospetto cancerogeno Cat. 2 per inalazione dal 2020), metalli pesanti nelle formulazioni tradizionali (piombo nei pigmenti arancio e rosso, cadmio nei gialli e rossi vivi). La valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 deve includere il censimento di tutti i prodotti chimici con le relative SDS, la stima dell'esposizione per via inalatoria e cutanea, il confronto con i TLV-TWA (valori limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e aggiornamenti ministeriali), la classificazione del rischio in "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" o superiore. Quando il rischio non è classificabile al livello minimo, vanno definite misure di prevenzione e protezione (ventilazione localizzata sui macchinari, sostituzione dei prodotti più pericolosi, DPI respiratori). Supportiamo la gestione documentale della valutazione del rischio chimico per i processi produttivi nel settore dei giocattoli.
Come si valuta il rischio da polveri di legno e plastica in uno stabilimento che produce giocattoli?
Le polveri di legno e di plastica rappresentano rischi distinti ma entrambi significativi in uno stabilimento produttivo di giocattoli. Le polveri di legno duro (quercia, faggio, noce) sono classificate cancerogene di categoria 1A ai sensi del Regolamento CLP e dell'Allegato XLII D.Lgs. 81/08 (agenti cancerogeni e mutageni): il valore limite di esposizione professionale è 2 mg/m³ (polvere inalabile, media su 8 ore) per la miscela di legni duri, come stabilito dalla Direttiva 2017/2398/UE recepita in Italia. Per il legno morbido (abete, pino) il limite attuale è di 5 mg/m³. La valutazione dell'esposizione deve essere effettuata con campionamento personale nella zona di respirazione del lavoratore durante le operazioni di levigatura, fresatura, taglio e sagomatura del legno, secondo la norma UNI EN 689. Le polveri di plastica variano significativamente in funzione del polimero lavorato: le polveri di PVC, poliuretano e nylon possono contenere frazioni respirabili di particolato fine e ultrafine, con effetti irritativi e potenzialmente fibrotici sull'apparato respiratorio. La lavorazione di plastiche ad alta temperatura (stampaggio a iniezione, soffiaggio) genera anche vapori e aerosol termici la cui composizione dipende dal polimero e dagli additivi presenti. Le misure di prevenzione prioritarie sono: aspirazione localizzata direttamente sui punti di generazione delle polveri (ugelli aspiranti nelle levigaturae, campane aspiranti sopra le presse), ventilazione generale degli ambienti, manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri, misurazione periodica dell'esposizione, sorveglianza sanitaria con spirometria e visita pneumologica per i soggetti esposti a polveri di legno duro.
Le presse e gli stampi per la produzione di giocattoli in plastica richiedono misure di sicurezza specifiche?
Sì. Le presse a iniezione, le presse a soffiaggio e le presse di stampaggio per la produzione di componenti plastici dei giocattoli sono macchine che presentano rischi meccanici gravi: schiacciamento e cesoiamento degli arti superiori nelle zone di chiusura dello stampo, espulsione violenta di materiale plastico fuso o di stampi difettosi, caduta dello stampo durante le operazioni di attrezzaggio. Le presse devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) e portare la marcatura CE accompagnata dalla dichiarazione di conformità e dal manuale in italiano. I requisiti essenziali di sicurezza per le presse includono: protezioni fisse o mobili interbloccate che impediscano l'accesso alla zona di chiusura stampo durante il ciclo (conformi alle distanze di sicurezza UNI EN ISO 13857), dispositivi di sicurezza aggiuntivi (barriere fotoelettriche, bordi sensibili) per le operazioni che richiedono accesso frequente alla zona di pericolo, dispositivi di blocco della corsa in caso di apertura dei ripari (conformi a UNI EN ISO 14119), controllo della funzione di sicurezza con categoria di sicurezza adeguata (UNI EN ISO 13849-1). Le operazioni di attrezzaggio (cambio stampo) richiedono una procedura di lockout/tagout scritta, la formazione specifica degli attrezzisti e dispositivi di sicurezza per il supporto degli stampi durante le operazioni di montaggio (bilancino di sollevamento, pistola di centratura). Il datore di lavoro deve predisporre un programma di manutenzione preventiva delle protezioni, degli interblocchi e dei dispositivi di sicurezza, con verifica periodica e registrazione degli interventi.
Quali sono gli obblighi per il rischio rumore negli stabilimenti che producono giocattoli?
Il rischio rumore negli stabilimenti di produzione di giocattoli è generato principalmente da macchinari di stampaggio a iniezione e a soffiaggio, da presse, da impianti di granulazione e macinazione delle materie plastiche, da compressori, da sistemi di movimentazione e trasporto pneumatico, da levigaturae e frese per i componenti in legno. I livelli di rumore in queste lavorazioni possono raggiungere valori di Lex,8h compresi tra 85 e 100 dB(A) nelle postazioni più esposte, ben al di sopra del valore di azione superiore previsto dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (85 dB(A)). La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico competente ai sensi della norma UNI EN ISO 9612, con misurazioni nelle condizioni rappresentative delle lavorazioni abituali. Gli obblighi al superamento dei valori di azione superiore (85 dB(A)) comprendono: elaborazione e attuazione di un programma di misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l'esposizione (incapsulamento delle macchine rumorose, pannelli fonoassorbenti, rotazione delle postazioni), fornitura obbligatoria e obbligo di utilizzo di DPI uditivi con SNR adeguato a garantire il rientro sotto i valori limite (87 dB(A) considerando l'attenuazione del DPI), attivazione della sorveglianza sanitaria audiometrica tramite medico competente, segnalazione delle zone a rischio rumore con apposita segnaletica (D.Lgs. 81/08 Allegato XXXII). La riduzione alla fonte tramite misure tecniche deve essere la priorità rispetto all'uso dei DPI.
La marcatura CE dei giocattoli (Direttiva 2009/48/CE) ha implicazioni per la sicurezza dei lavoratori?
La marcatura CE dei giocattoli ai sensi della Direttiva 2009/48/CE (Sicurezza dei Giocattoli, recepita in Italia con D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54) e la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono due sistemi normativi distinti che si sovrappongono solo parzialmente. La Direttiva 2009/48/CE si occupa della sicurezza del prodotto per il consumatore finale (il bambino), stabilendo requisiti di sicurezza chimica (limiti di migrazione di elementi pericolosi, restrizioni REACH integrate), meccanica, elettrica, igienica per i giocattoli immessi sul mercato. Non disciplina direttamente la sicurezza dei lavoratori che producono i giocattoli. Tuttavia, la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti chimici della Direttiva 2009/48/CE (limiti di ftalati, metalli pesanti, coloranti azoici, profumi allergenici) può fornire informazioni utili per la valutazione del rischio chimico dei lavoratori: se il prodotto finito è soggetto a limiti di contenuto di determinate sostanze, è probabile che durante la produzione vi sia esposizione a tali sostanze. Al contrario, la sostituzione di sostanze chimiche pericolose nelle formulazioni produttive — spinta dagli obblighi REACH (Regolamento CE 1907/2006) e dalle restrizioni della Direttiva giocattoli — ha effetti positivi anche sulla sicurezza dei lavoratori. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà produttiva, distinguendo i profili di conformità del prodotto dalla gestione della sicurezza dei lavoratori, e supportiamo la gestione documentale di entrambi gli aspetti.
Come si gestisce l'ergonomia delle postazioni di assemblaggio manuale dei giocattoli?
Le linee di assemblaggio manuale dei giocattoli — che possono includere operazioni ripetitive come l'inserimento di componenti piccoli, il montaggio di meccanismi, l'imballaggio individuale — presentano rischi ergonomici rilevanti che devono essere valutati nel DVR. Il rischio principale è la patologia muscolo-scheletrica da movimenti ripetitivi degli arti superiori (sindrome del tunnel carpale, tendiniti, epicondiliti) aggravata da posture incongrue prolungate. La valutazione del rischio ergonomico si avvale dei metodi standardizzati: il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions) è lo strumento principale raccomandato dalle norme UNI EN ISO 11228-3 e UNI ISO TR 12295 per la valutazione dei movimenti ripetitivi degli arti superiori. L'indice OCRA considera: frequenza delle azioni tecniche, forza applicata, posture e movimenti del polso, del gomito e della spalla, presenza di fattori complementari (vibrazioni, freddo, utilizzo di guanti). Un indice OCRA superiore a 2,2 indica un rischio medio-elevato che richiede misure di intervento. Le misure di prevenzione ergonomica per le linee di assemblaggio comprendono: progettazione o riprogettazione delle postazioni di lavoro con piani di lavoro regolabili in altezza, sedute ergonomiche regolabili, portautensili che mantengano gli strumenti in posizione accessibile, riduzione dello sforzo per l'utilizzo di pistole a pressione e cacciaviti elettrici; rotazione sistematica tra postazioni con cicli diversi per ridurre l'esposizione individuale; pause programmate ogni ora; controllo della velocità della linea. La sorveglianza sanitaria include visite specifiche per gli arti superiori, con rilevazione precoce dei sintomi.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, Titoli VI, VIII, IX, XI)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XLII — Elenco delle sostanze, miscele e procedimenti (agenti cancerogeni e mutageni)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale (aggiornamento 2022)
  • D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54 — Recepimento Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose
  • Direttiva 2006/42/CE — Sicurezza delle macchine (recepita con D.Lgs. 17/2010)
  • Direttiva 2017/2398/UE — Esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni (recepimento polveri di legno)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica: determinazione esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • UNI EN 689:2018 — Esposizione nei luoghi di lavoro: misurazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici
  • UNI EN ISO 11228-3:2007 — Ergonomia: movimentazione manuale, movimenti ripetitivi ad alta frequenza
  • UNI ISO TR 12295:2014 — Ergonomia: documento applicativo per le norme ISO 11228 (metodo OCRA)
  • UNI EN ISO 13849-1:2016 — Sicurezza del macchinario: parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dai processi produttivi, dalle sostanze chimiche utilizzate, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico, valutazione del rumore e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale.

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