Le aziende agricole biologiche sono soggette integralmente al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei propri dipendenti e lavoratori stagionali. I fitofarmaci consentiti dal bio (solfato di rame, piretrine, zolfo) sono comunque agenti chimici classificati ai sensi del Reg. CLP e richiedono la valutazione del rischio chimico. Il rischio da ribaltamento del trattore è tra le prime cause di infortuni mortali in agricoltura. I lavoratori stagionali hanno diritto a formazione e DPI. L'INAIL calcola il premio in base alle voci di tariffa agricole, indipendentemente dalla conduzione biologica o convenzionale.
1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e normativa bio
Le aziende agricole che conducono l'attività in regime biologico operano all'intersezione di due quadri normativi distinti: la normativa sulla sicurezza sul lavoro, rappresentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico), e la normativa sulla produzione biologica, rappresentata dal Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (pienamente applicabile dal 1° gennaio 2022, che ha abrogato il precedente Reg. CE 834/2007), integrato dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione.
Il Reg. UE 2018/848 disciplina le modalità di produzione biologica (divieto di fitofarmaci di sintesi, limitazione degli input chimici, benessere animale, rotazione delle colture) e la certificazione degli operatori biologici da parte degli organismi di controllo accreditati (es. CCPB, ICEA, Bioagricert). Questo regolamento ha rilevanza ai fini della sicurezza sul lavoro perché determina quali prodotti fitosanitari possono essere utilizzati in azienda: l'Allegato II del Reg. UE 2018/848 elenca le sostanze ammesse per il controllo dei parassiti, delle malattie e delle infestanti in agricoltura biologica.
Il D.Lgs. 81/08 si applica alle aziende agricole biologiche esattamente come a quelle convenzionali, senza alcuna deroga correlata alla conduzione biologica. La specificità del contesto agricolo è però considerata dal legislatore: l'art. 3 c. 13 D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di adottare decreti ministeriali con disposizioni specifiche per il settore agricolo; il D.Lgs. 81/08 Titolo I contiene specifiche misure per le aziende di piccole dimensioni (il cui DVR può avere struttura semplificata ai sensi dell'art. 29 c. 5); l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettato regole specifiche per l'abilitazione degli operatori di macchine agricole.
Il riferimento alle norme fitosanitarie è essenziale per la valutazione del rischio chimico: il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 (uso sostenibile dei pesticidi) e il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) impongono a tutti gli utilizzatori professionali — incluse le aziende biologiche — l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino o certificato per l'utilizzo professionale), la tenuta del registro dei trattamenti e il rispetto dei tempi di rientro in campo dopo i trattamenti.
2. Fitofarmaci nel biologico: rame, piretrine e rischio chimico
La convinzione che i prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica siano automaticamente innocui per i lavoratori è un equivoco pericoloso. Il Reg. UE 2018/848 seleziona i prodotti ammessi per ragioni ambientali (assenza di residui sintetici nei prodotti, tutela degli ecosistemi, riduzione dell'impatto sull'ambiente) ma non garantisce l'assenza di tossicità per gli operatori che li maneggiano e li applicano. Dal punto di vista del D.Lgs. 81/08 e del Titolo IX (rischio chimico, artt. 223-232), i prodotti fitosanitari bio vanno valutati come qualsiasi altro agente chimico.
I principali prodotti fitosanitari ammessi nel biologico e le loro caratteristiche di rischio per i lavoratori sono:
| Prodotto | Uso principale nel bio | Classificazione CLP | DPI minimi per i trattamenti |
|---|---|---|---|
| Solfato di rame — poltiglia bordolese | Antifungino su vite, pomodoro, olivo, frutticole | H302 nocivo per ingestione; H318 lesioni oculari gravi; H400 tossico per organismi acquatici | Guanti chimici Cat. III, occhiali a tenuta, maschera FFP2 o A1P2, tuta protettiva |
| Piretrine naturali (estratto di piretro) | Insetticida ad ampio spettro | H302 nocivo per ingestione; H332 nocivo per inalazione; H317 può provocare reazione allergica; H410 tossico per organismi acquatici | Guanti Cat. III, maschera A1P2, occhiali, evitare applicazioni nelle ore più calde |
| Zolfo elementare | Antifungino e acaricida su vite e frutticole | H315 irritante per la cute; H319 irritante per gli occhi | Guanti monouso, occhiali di protezione, mascherina FFP1 per le polveri |
| Spinosad | Insetticida per larve di lepidotteri, mosca delle olive | H302 nocivo per ingestione; H400 tossico per organismi acquatici | Guanti Cat. III, mascherina P2, evitare contatto cutaneo |
| Bacillus thuringiensis (Bt) | Insetticida biologico per larve di lepidotteri | Agente biologico di gruppo 1 (non patogeno per l'uomo in condizioni normali); polveri inalabili da valutare | Guanti monouso, mascherina FFP1 per le formulazioni in polvere |
| Kaolin (argilla caolinica) | Repellente fisico per insetti su frutticole e olivo | Non classificato come pericoloso; polvere minerale inalabile | Mascherina FFP1 per le polveri durante la miscelazione e l'applicazione |
Il tempo di rientro in campo dopo i trattamenti (determinato sull'etichetta del prodotto e nelle SDS) deve essere rispettato scrupolosamente. Per il solfato di rame in formulazioni concentrate, il tempo di rientro è tipicamente di 24-48 ore. I lavoratori che rientrano in campo prima della scadenza del tempo di rientro — per operazioni di raccolta, potatura o diserbo manuale — devono essere informati del trattamento effettuato, del tempo residuo e dei DPI necessari.
3. Rischio da macchine agricole: trattori, mietitrebbie e silos
Il rischio da macchine agricole è la principale causa di infortuni mortali nel settore primario. I dati INAIL mostrano che il ribaltamento del trattore, l'investimento da macchine in movimento e il trascinamento dagli organi in movimento sono le dinamiche infortunistiche più frequenti e più gravi. Nelle aziende biologiche, che spesso praticano lavorazioni del suolo più frequenti (per la gestione meccanica delle infestanti in sostituzione degli erbicidi chimici) e che possono operare su terreni con pendenze accentuate (aziende vitivinicole e olivicole collinari), il rischio è particolarmente rilevante.
Trattori: il ribaltamento laterale o posteriore del trattore è il rischio letale più grave. Tutti i trattori devono essere dotati di ROPS (Roll-Over Protective Structure — struttura di protezione al ribaltamento, arco o cabina) omologata e di cintura di sicurezza. I trattori immatricolati prima dell'obbligo del ROPS (variabile per tipologia e epoca di immatricolazione) devono essere adeguati ai sensi degli artt. 110-111 D.Lgs. 81/08. Su terreni in pendenza vanno definite procedure operative che stabiliscano la pendenza massima lavorabile, le modalità di attraversamento delle curve di livello, il divieto di effettuare manovre di svolta in discesa.
Presa di forza (PTO) e albero cardanico: la presa di forza del trattore collega la macchina agli attrezzi portati (trincia, pompa irroratrice, erpice rotativo, seminatrice). L'albero cardanico tra trattore e attrezzo deve essere dotato di protezione tubolare conforme alla norma ISO 5673. Il contatto con l'albero cardanico in rotazione è tra le cause di infortuni gravissimi (avvolgimento degli indumenti e degli arti). Il datore deve: verificare la presenza e l'integrità dei carter di protezione prima di ogni utilizzo; formare gli operatori sulla procedura di collegamento/scollegamento a motore spento; vietare l'accesso all'area attorno alle macchine durante il funzionamento.
Silos e stoccaggi: i silos verticali per cereali, mangimi e prodotti sfusi presentano rischi di caduta dall'alto dalla scala di accesso alla sommità, di soffocamento o caduta all'interno durante le operazioni di svuotamento (effetto sabbie mobili nei cereali in condizione di formazione di ponti o agglomerati), e di esplosione per atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) da polveri di cereale in sospensione. Per i silos soggetti a ATEX si applica il D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 288-297) e la Direttiva ATEX 2014/34/UE: il datore deve redigere il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), classificare le zone, scegliere le attrezzature idonee per la zona classificata.
4. Lavoratori stagionali nella raccolta bio
La raccolta manuale è una delle caratteristiche produttive più diffuse nell'agricoltura biologica di qualità: frutta, verdura, uva da vino biologico, olive, erbe aromatiche sono spesso raccolte manualmente per preservare l'integrità del prodotto e rispettare i disciplinari. I lavoratori stagionali che effettuano la raccolta sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti del D.Lgs. 81/08.
I principali rischi per i lavoratori stagionali nella raccolta sono:
- Movimentazione manuale dei carichi: il sollevamento ripetuto di cassette di frutta (5-15 kg per cassetta, centinaia di movimenti per turno) è una delle cause principali di patologie muscolo-scheletriche del rachide e degli arti superiori. La valutazione con il metodo NIOSH per il sollevamento è obbligatoria; le misure di prevenzione comprendono la limitazione del peso delle cassette (massimo 10 kg per cassette maneggiate in modo ripetuto da lavoratrici), l'uso di nastri elevatori per il carico dei cassoni, la rotazione delle mansioni tra raccolta e altre attività.
- Posture incongrue: la raccolta di prodotti bassi (fragole, peperoni, zucchine, insalate) impone posture di flessione prolungata del rachide o la progressione inginocchiata/accovacciata. La valutazione delle posture va effettuata con metodi come il REBA o l'OWAS.
- Rischio da utilizzo di scale: la raccolta di frutta su alberi alti (mele, pere, ciliegie, noci) richiede l'uso di scale — a pioli, a sfilo, trespoli — che devono essere conformi alla norma UNI EN 131 e utilizzate secondo procedure sicure (angolo di appoggio, piano stabile, persona di base).
- Stress termico: le campagne di raccolta si concentrano nei mesi estivi, con elevate temperature e esposizione solare prolungata (vedi sezione dedicata).
Il contratto di lavoro stagionale in agricoltura va formalizzato con dichiarazione UNILAV trasmessa all'ITL prima dell'inizio dell'attività. Il DURC deve essere regolare. L'alloggio dei lavoratori stagionali, quando fornito dall'azienda, deve rispettare i requisiti igienico-sanitari minimi previsti dalla normativa edilizia e sanitaria regionale.
5. Stress termico nei lavori all'aperto
Le ondate di calore (heatwave) sono eventi sempre più frequenti in Italia in conseguenza dei cambiamenti climatici e rappresentano un rischio professionale reale per i lavoratori agricoli che svolgono attività fisica intensa all'aperto nelle ore centrali della giornata nei mesi estivi. Il D.L. 48/2023(convertito in L. 85/2023) ha introdotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione per le aziende agricole durante le ondate di calore, riconoscendo lo stress termico come rischio oggettivo.
La valutazione del rischio termico nel DVR deve considerare: il tipo di attività svolta (lavori leggeri, medi o pesanti) e la corrispondente produzione di calore metabolico; le condizioni ambientali medie nel periodo di maggiore esposizione (giugno-settembre per il Sud Italia, luglio-agosto per il Nord); la disponibilità di ombra nelle aree di lavoro; i tempi di adattamento dei lavoratori (i nuovi assunti non ancora acclimatati sono più vulnerabili). L'indice di riferimento raccomandato dall'INAIL e dall'ISPESL per la valutazione del microclima severo caldo è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), confrontato con i valori limite di riferimento della norma ISO 7243 in funzione del livello di attività metabolica.
Le misure di prevenzione da adottare comprendono:
- Riorganizzazione degli orari: lavori pesanti concentrati nelle prime ore del mattino (6:00-10:00) e nel tardo pomeriggio (17:00-19:00), con sospensione delle attività più impegnative nelle ore centrali (11:00-16:00)
- Disponibilità continuativa di acqua fresca potabile in prossimità delle aree di lavoro (almeno 1 litro/ora per lavoratore in condizioni di caldo intenso)
- Presenza di aree ombreggiate per le pause di recupero
- Indumenti chiari, traspiranti e a maniche lunghe (protezione dalla radiazione solare ultravioletta)
- Formazione dei preposti al riconoscimento dei sintomi di colpo di calore (confusione, pelle secca e calda, assenza di sudorazione) e alle procedure di primo soccorso (raffreddamento immediato, chiamata 118)
- Piano di emergenza per i casi di colpo di calore: chi chiama il 118, chi assiste il lavoratore, dove si trovano i materiali per il raffreddamento
6. Rischio biologico: animali, allergeni, zoonosi
Il rischio biologico nelle aziende agricole biologiche deriva da più fonti: il contatto con animali da reddito (negli allevamenti misti o nelle aziende con allevamento integrato), il contatto con fauna selvatica (roditori, uccelli) nelle aree di stoccaggio dei prodotti, l'esposizione ad allergeni vegetali e pollinici nelle colture estensive, il contatto con microorganismi del suolo durante le lavorazioni.
Per le aziende biologiche con allevamento, il rischio biologico riguarda le zoonosi: malattie trasmissibili dagli animali all'uomo. Le principali zoonosi di interesse per il settore agricolo italiano sono: brucellosi (Brucella melitensis da piccoli ruminanti, Brucella abortus da bovini — rischio per i lavoratori a contatto con parti e prodotti abortiti); leptospirosi (Leptospira spp. — trasmessa da bovini, suini, roditori attraverso urine contaminate e acqua); febbre Q (Coxiella burnetii — trasmessa da ovini e caprini principalmente per via aerea durante i parti); campylobatteriosi (da avicoli); criptosporidiosi (da vitelli). La valutazione del rischio biologico va effettuata ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08, classificando gli agenti biologici presenti secondo l'Allegato XLVI e definendo le misure di prevenzione (DPI, vaccinazioni raccomandate, igiene personale, procedure per la gestione di animali malati o abortiti).
Per le aziende senza allevamento, il rischio biologico principale è l'esposizione ad allergeni pollinici e vegetali durante le attività di raccolta (lavoratori allergici che possono sviluppare asma occupazionale o rinite allergica), a spore fungine nei locali di stoccaggio umidi (micotossine negli stoccaggi di cereali), e ai microorganismi del suolo durante le lavorazioni (tetano — vaccinazione raccomandata per tutti i lavoratori agricoli; tetano è classificato come gruppo 3).
7. DVR per imprese agricole biologiche (ATECO 01.xx)
Il DVR di un'azienda agricola biologica va strutturato per mansioni e per attività stagionali, dato che il profilo di rischio varia sensibilmente nel corso dell'anno. I codici ATECO della divisione 01 coprono le diverse tipologie di coltura: 01.11 (cereali, escluso riso), 01.13 (verdure), 01.21 (uva), 01.24 (olive), 01.25 (altra frutta), 01.30 (piante aromatiche e da fiore), 01.41 (allevamento bovini), 01.47 (allevamento avicoli).
La struttura tipo di un DVR per un'azienda agricola biologica di medie dimensioni comprende:
- Anagrafica e dati generali: ragione sociale, codici ATECO, numero e tipologia di lavoratori (fissi, stagionali, coadiuvanti familiari), organigramma della sicurezza.
- Descrizione delle attività per mansione: trattorista, operaio agricolo generico, addetto alla raccolta, potatore, manutentore, operaio di stalla.
- Valutazione rischio chimico: elenco dei prodotti fitosanitari utilizzati con raccolta delle SDS, classificazione del rischio, DPI e procedure.
- Valutazione rischio macchine: inventario dei mezzi e delle macchine, verifica della conformità CE e del ROPS, registro delle manutenzioni, abilitazioni degli operatori.
- Valutazione MMC e posture: analisi delle attività di raccolta, potatura, movimentazione cassette.
- Valutazione stress termico: analisi delle attività estive all'aperto, misure preventive e piano di emergenza per colpo di calore.
- Valutazione rischio biologico: agenti biologici presenti per tipo di allevamento e coltura; misure di prevenzione, DPI, vaccinazioni.
- Valutazione rischio ATEX: se presenti silos o locali con accumulo di polveri combustibili.
- Programma formativo: percorsi distinti per lavoratori fissi (rischio alto — 16 ore) e lavoratori stagionali (percorso breve secondo Accordo Stato-Regioni 22/02/2012).
8. INAIL settore agricoltura: aliquote e classificazione
Le aziende agricole biologiche sono soggette all'assicurazione INAIL obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico INAIL) per tutti i lavoratori subordinati e assimilati (coadiuvanti familiari, soci lavoratori di cooperative agricole). Il premio assicurativo è calcolato applicando il tasso di tariffa alla retribuzione imponibile dei lavoratori.
Le Tariffe dei premi INAIL per il settore agricoltura sono stabilite dal D.M. 27 febbraio 2019 (voce di tariffa specifica per ciascuna tipologia di coltura e allevamento). I tassi agricoli sono mediamente più elevati di quelli del settore terziario, in ragione del maggiore rischio infortunistico oggettivamente documentato. Le imprese agricole che rispettino le norme di sicurezza e abbiano un buon storico infortunistico possono accedere alle oscillazioni in diminuzione del tasso previste dall'art. 24 MAT INAIL (Modulo di Autoregolazione Tariffaria): a partire dal terzo anno dall'inizio dell'attività, le aziende con un rapporto sinistri/premi favorevole ottengono una riduzione automatica del tasso fino al 15%.
Le imprese agricole che adottino modelli organizzativi e di gestione per la sicurezza certificati ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08 o che realizzino interventi straordinari di miglioramento delle condizioni di sicurezza (rilevabili attraverso il modulo OT23 che il datore compila entro il 28 febbraio di ciascun anno) possono ottenere una riduzione ulteriore del tasso INAIL fino al 28% (per le aziende con numero di dipendenti superiore a 200).
9. Sorveglianza sanitaria per esposti a fitofarmaci
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a prodotti fitosanitari nelle aziende agricole biologiche è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 quando la valutazione del rischio chimico classifichi il rischio come non basso o non irrilevante per la salute. Nella maggior parte delle aziende biologiche che utilizzano solfato di rame, piretrine e altri prodotti classicati H302/H332, la classificazione del rischio come non irrilevante è la regola per i lavoratori che effettuano direttamente i trattamenti.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria per esposti a prodotti fitosanitari comprende tipicamente:
- Visita preventiva: prima dell'assunzione o dell'inizio dell'esposizione, con anamnesi lavorativa, esame obiettivo con attenzione a apparato respiratorio (valutazione degli allergici) e sistema nervoso periferico, test spirometrico basale per i soggetti con esposizione a prodotti con H334 (allergia respiratoria), determinazione dell'attività della colinesterasi ematica basale per i lavoratori esposti a organofosforici o carbamati (meno rilevante nel bio, dove questi prodotti non sono ammessi, ma utile come basale se vi fosse esposizione accidentale).
- Visite periodiche: con frequenza annuale per i lavoratori con esposizione regolare ai prodotti fitosanitari durante la stagione dei trattamenti. La periodicità può essere ridotta a semestrale per i soggetti con fattori di rischio individuali (atopia, pregressa sensibilizzazione).
- Visite a richiesta: il lavoratore ha diritto di chiedere la visita in qualsiasi momento se avverte sintomi potenzialmente correlati all'esposizione (cefalea, nausea, irritazione oculare o cutanea, difficoltà respiratorie dopo i trattamenti).
Per le lavoratrici in gravidanza, l'esposizione a prodotti fitosanitari richiede valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico maternità): molti prodotti fitosanitari, inclusi alcuni consentiti nel biologico, hanno profili di rischio per la gravidanza (effetti embrio-fetali, teratogenicità) che rendono necessario l'allontanamento dalla mansione durante la gestazione. Il medico competente deve essere informato non appena la lavoratrice comunichi lo stato di gravidanza.
FAQ — Sicurezza nelle aziende agricole biologicheFAQ
I fitofarmaci usati nell'agricoltura biologica sono meno pericolosi di quelli convenzionali? Bisogna comunque fare la valutazione del rischio chimico?
Quali sono i principali rischi da macchine agricole nell'azienda biologica e come si gestiscono?
Come si gestisce la sicurezza dei lavoratori stagionali nella raccolta biologica?
Quali misure adottare contro lo stress termico per i lavoratori agricoli biologici all'aperto?
Il rischio biologico nelle aziende bio con allevamento è diverso da quello delle aziende convenzionali?
Come si calcola il premio INAIL per un'azienda agricola biologica e c'è differenza con le aziende convenzionali?
11. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titolo IV cantieri; Titolo IX rischio chimico; Titolo X rischio biologico; artt. 110-111 macchine agricole; Allegato XXXIII movimentazione manuale carichi)
- Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio — Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici (abroga il Reg. CE 834/2007 dal 1° gennaio 2022)
- Regolamento CE 889/2008 — Modalità di applicazione del Reg. CE 834/2007 (in vigore nella parte non abrogata dal Reg. delegato UE 2020/427)
- D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194 — Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di prodotti fitosanitari
- D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 — Attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Attrezzature di lavoro: abilitazione alla conduzione di macchine agricole, escavatori, gru su autocarro, piattaforme elevabili
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico INAIL: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura
- D.M. 27 febbraio 2019 — Tariffe dei premi INAIL per il settore agricoltura
- D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 — Tutela della maternità e della paternità: obblighi specifici per lavoratrici esposte a rischio biologico
- D.L. 4 maggio 2023 n. 48 (conv. L. 3 luglio 2023 n. 85) — Interventi CIGS per eventi atmosferici avversi incluso caldo estremo in agricoltura
- Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (applicabile anche ai fitofarmaci bio: solfato di rame, piretrine, zolfo)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti; specifiche per il settore agricoltura
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalle colture, dagli allevamenti, dalle macchine presenti, dalla presenza di stagionali e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto.
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