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Guida definitiva · 2026

Sicurezza nelle Aziende Agricole Biologiche: DVR, fitofarmaci bio e lavoratori stagionali 2026

Guida operativa alla sicurezza sul lavoro nelle imprese agricole biologiche: fitofarmaci consentiti dal Reg. UE 2018/848 (solfato di rame, piretrine, zolfo) e loro rischi chimici reali, macchine agricole e ribaltamento trattore, gestione dei lavoratori stagionali nella raccolta, stress termico nei lavori all'aperto, rischio biologico da animali e zoonosi, DVR per ATECO 01.xx, INAIL agricoltura e sorveglianza sanitaria per esposti a fitofarmaci.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le aziende agricole biologiche sono soggette integralmente al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei propri dipendenti e lavoratori stagionali. I fitofarmaci consentiti dal bio (solfato di rame, piretrine, zolfo) sono comunque agenti chimici classificati ai sensi del Reg. CLP e richiedono la valutazione del rischio chimico. Il rischio da ribaltamento del trattore è tra le prime cause di infortuni mortali in agricoltura. I lavoratori stagionali hanno diritto a formazione e DPI. L'INAIL calcola il premio in base alle voci di tariffa agricole, indipendentemente dalla conduzione biologica o convenzionale.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e normativa bio

Le aziende agricole che conducono l'attività in regime biologico operano all'intersezione di due quadri normativi distinti: la normativa sulla sicurezza sul lavoro, rappresentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico), e la normativa sulla produzione biologica, rappresentata dal Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (pienamente applicabile dal 1° gennaio 2022, che ha abrogato il precedente Reg. CE 834/2007), integrato dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione.

Il Reg. UE 2018/848 disciplina le modalità di produzione biologica (divieto di fitofarmaci di sintesi, limitazione degli input chimici, benessere animale, rotazione delle colture) e la certificazione degli operatori biologici da parte degli organismi di controllo accreditati (es. CCPB, ICEA, Bioagricert). Questo regolamento ha rilevanza ai fini della sicurezza sul lavoro perché determina quali prodotti fitosanitari possono essere utilizzati in azienda: l'Allegato II del Reg. UE 2018/848 elenca le sostanze ammesse per il controllo dei parassiti, delle malattie e delle infestanti in agricoltura biologica.

Il D.Lgs. 81/08 si applica alle aziende agricole biologiche esattamente come a quelle convenzionali, senza alcuna deroga correlata alla conduzione biologica. La specificità del contesto agricolo è però considerata dal legislatore: l'art. 3 c. 13 D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di adottare decreti ministeriali con disposizioni specifiche per il settore agricolo; il D.Lgs. 81/08 Titolo I contiene specifiche misure per le aziende di piccole dimensioni (il cui DVR può avere struttura semplificata ai sensi dell'art. 29 c. 5); l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettato regole specifiche per l'abilitazione degli operatori di macchine agricole.

Il riferimento alle norme fitosanitarie è essenziale per la valutazione del rischio chimico: il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 (uso sostenibile dei pesticidi) e il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) impongono a tutti gli utilizzatori professionali — incluse le aziende biologiche — l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino o certificato per l'utilizzo professionale), la tenuta del registro dei trattamenti e il rispetto dei tempi di rientro in campo dopo i trattamenti.

2. Fitofarmaci nel biologico: rame, piretrine e rischio chimico

La convinzione che i prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica siano automaticamente innocui per i lavoratori è un equivoco pericoloso. Il Reg. UE 2018/848 seleziona i prodotti ammessi per ragioni ambientali (assenza di residui sintetici nei prodotti, tutela degli ecosistemi, riduzione dell'impatto sull'ambiente) ma non garantisce l'assenza di tossicità per gli operatori che li maneggiano e li applicano. Dal punto di vista del D.Lgs. 81/08 e del Titolo IX (rischio chimico, artt. 223-232), i prodotti fitosanitari bio vanno valutati come qualsiasi altro agente chimico.

I principali prodotti fitosanitari ammessi nel biologico e le loro caratteristiche di rischio per i lavoratori sono:

ProdottoUso principale nel bioClassificazione CLPDPI minimi per i trattamenti
Solfato di rame — poltiglia bordoleseAntifungino su vite, pomodoro, olivo, frutticoleH302 nocivo per ingestione; H318 lesioni oculari gravi; H400 tossico per organismi acquaticiGuanti chimici Cat. III, occhiali a tenuta, maschera FFP2 o A1P2, tuta protettiva
Piretrine naturali (estratto di piretro)Insetticida ad ampio spettroH302 nocivo per ingestione; H332 nocivo per inalazione; H317 può provocare reazione allergica; H410 tossico per organismi acquaticiGuanti Cat. III, maschera A1P2, occhiali, evitare applicazioni nelle ore più calde
Zolfo elementareAntifungino e acaricida su vite e frutticoleH315 irritante per la cute; H319 irritante per gli occhiGuanti monouso, occhiali di protezione, mascherina FFP1 per le polveri
SpinosadInsetticida per larve di lepidotteri, mosca delle oliveH302 nocivo per ingestione; H400 tossico per organismi acquaticiGuanti Cat. III, mascherina P2, evitare contatto cutaneo
Bacillus thuringiensis (Bt)Insetticida biologico per larve di lepidotteriAgente biologico di gruppo 1 (non patogeno per l'uomo in condizioni normali); polveri inalabili da valutareGuanti monouso, mascherina FFP1 per le formulazioni in polvere
Kaolin (argilla caolinica)Repellente fisico per insetti su frutticole e olivoNon classificato come pericoloso; polvere minerale inalabileMascherina FFP1 per le polveri durante la miscelazione e l'applicazione

Il tempo di rientro in campo dopo i trattamenti (determinato sull'etichetta del prodotto e nelle SDS) deve essere rispettato scrupolosamente. Per il solfato di rame in formulazioni concentrate, il tempo di rientro è tipicamente di 24-48 ore. I lavoratori che rientrano in campo prima della scadenza del tempo di rientro — per operazioni di raccolta, potatura o diserbo manuale — devono essere informati del trattamento effettuato, del tempo residuo e dei DPI necessari.

3. Rischio da macchine agricole: trattori, mietitrebbie e silos

Il rischio da macchine agricole è la principale causa di infortuni mortali nel settore primario. I dati INAIL mostrano che il ribaltamento del trattore, l'investimento da macchine in movimento e il trascinamento dagli organi in movimento sono le dinamiche infortunistiche più frequenti e più gravi. Nelle aziende biologiche, che spesso praticano lavorazioni del suolo più frequenti (per la gestione meccanica delle infestanti in sostituzione degli erbicidi chimici) e che possono operare su terreni con pendenze accentuate (aziende vitivinicole e olivicole collinari), il rischio è particolarmente rilevante.

Trattori: il ribaltamento laterale o posteriore del trattore è il rischio letale più grave. Tutti i trattori devono essere dotati di ROPS (Roll-Over Protective Structure — struttura di protezione al ribaltamento, arco o cabina) omologata e di cintura di sicurezza. I trattori immatricolati prima dell'obbligo del ROPS (variabile per tipologia e epoca di immatricolazione) devono essere adeguati ai sensi degli artt. 110-111 D.Lgs. 81/08. Su terreni in pendenza vanno definite procedure operative che stabiliscano la pendenza massima lavorabile, le modalità di attraversamento delle curve di livello, il divieto di effettuare manovre di svolta in discesa.

Presa di forza (PTO) e albero cardanico: la presa di forza del trattore collega la macchina agli attrezzi portati (trincia, pompa irroratrice, erpice rotativo, seminatrice). L'albero cardanico tra trattore e attrezzo deve essere dotato di protezione tubolare conforme alla norma ISO 5673. Il contatto con l'albero cardanico in rotazione è tra le cause di infortuni gravissimi (avvolgimento degli indumenti e degli arti). Il datore deve: verificare la presenza e l'integrità dei carter di protezione prima di ogni utilizzo; formare gli operatori sulla procedura di collegamento/scollegamento a motore spento; vietare l'accesso all'area attorno alle macchine durante il funzionamento.

Silos e stoccaggi: i silos verticali per cereali, mangimi e prodotti sfusi presentano rischi di caduta dall'alto dalla scala di accesso alla sommità, di soffocamento o caduta all'interno durante le operazioni di svuotamento (effetto sabbie mobili nei cereali in condizione di formazione di ponti o agglomerati), e di esplosione per atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) da polveri di cereale in sospensione. Per i silos soggetti a ATEX si applica il D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 288-297) e la Direttiva ATEX 2014/34/UE: il datore deve redigere il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), classificare le zone, scegliere le attrezzature idonee per la zona classificata.

4. Lavoratori stagionali nella raccolta bio

La raccolta manuale è una delle caratteristiche produttive più diffuse nell'agricoltura biologica di qualità: frutta, verdura, uva da vino biologico, olive, erbe aromatiche sono spesso raccolte manualmente per preservare l'integrità del prodotto e rispettare i disciplinari. I lavoratori stagionali che effettuano la raccolta sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti del D.Lgs. 81/08.

I principali rischi per i lavoratori stagionali nella raccolta sono:

Il contratto di lavoro stagionale in agricoltura va formalizzato con dichiarazione UNILAV trasmessa all'ITL prima dell'inizio dell'attività. Il DURC deve essere regolare. L'alloggio dei lavoratori stagionali, quando fornito dall'azienda, deve rispettare i requisiti igienico-sanitari minimi previsti dalla normativa edilizia e sanitaria regionale.

5. Stress termico nei lavori all'aperto

Le ondate di calore (heatwave) sono eventi sempre più frequenti in Italia in conseguenza dei cambiamenti climatici e rappresentano un rischio professionale reale per i lavoratori agricoli che svolgono attività fisica intensa all'aperto nelle ore centrali della giornata nei mesi estivi. Il D.L. 48/2023(convertito in L. 85/2023) ha introdotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione per le aziende agricole durante le ondate di calore, riconoscendo lo stress termico come rischio oggettivo.

La valutazione del rischio termico nel DVR deve considerare: il tipo di attività svolta (lavori leggeri, medi o pesanti) e la corrispondente produzione di calore metabolico; le condizioni ambientali medie nel periodo di maggiore esposizione (giugno-settembre per il Sud Italia, luglio-agosto per il Nord); la disponibilità di ombra nelle aree di lavoro; i tempi di adattamento dei lavoratori (i nuovi assunti non ancora acclimatati sono più vulnerabili). L'indice di riferimento raccomandato dall'INAIL e dall'ISPESL per la valutazione del microclima severo caldo è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), confrontato con i valori limite di riferimento della norma ISO 7243 in funzione del livello di attività metabolica.

Le misure di prevenzione da adottare comprendono:

6. Rischio biologico: animali, allergeni, zoonosi

Il rischio biologico nelle aziende agricole biologiche deriva da più fonti: il contatto con animali da reddito (negli allevamenti misti o nelle aziende con allevamento integrato), il contatto con fauna selvatica (roditori, uccelli) nelle aree di stoccaggio dei prodotti, l'esposizione ad allergeni vegetali e pollinici nelle colture estensive, il contatto con microorganismi del suolo durante le lavorazioni.

Per le aziende biologiche con allevamento, il rischio biologico riguarda le zoonosi: malattie trasmissibili dagli animali all'uomo. Le principali zoonosi di interesse per il settore agricolo italiano sono: brucellosi (Brucella melitensis da piccoli ruminanti, Brucella abortus da bovini — rischio per i lavoratori a contatto con parti e prodotti abortiti); leptospirosi (Leptospira spp. — trasmessa da bovini, suini, roditori attraverso urine contaminate e acqua); febbre Q (Coxiella burnetii — trasmessa da ovini e caprini principalmente per via aerea durante i parti); campylobatteriosi (da avicoli); criptosporidiosi (da vitelli). La valutazione del rischio biologico va effettuata ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08, classificando gli agenti biologici presenti secondo l'Allegato XLVI e definendo le misure di prevenzione (DPI, vaccinazioni raccomandate, igiene personale, procedure per la gestione di animali malati o abortiti).

Per le aziende senza allevamento, il rischio biologico principale è l'esposizione ad allergeni pollinici e vegetali durante le attività di raccolta (lavoratori allergici che possono sviluppare asma occupazionale o rinite allergica), a spore fungine nei locali di stoccaggio umidi (micotossine negli stoccaggi di cereali), e ai microorganismi del suolo durante le lavorazioni (tetano — vaccinazione raccomandata per tutti i lavoratori agricoli; tetano è classificato come gruppo 3).

7. DVR per imprese agricole biologiche (ATECO 01.xx)

Il DVR di un'azienda agricola biologica va strutturato per mansioni e per attività stagionali, dato che il profilo di rischio varia sensibilmente nel corso dell'anno. I codici ATECO della divisione 01 coprono le diverse tipologie di coltura: 01.11 (cereali, escluso riso), 01.13 (verdure), 01.21 (uva), 01.24 (olive), 01.25 (altra frutta), 01.30 (piante aromatiche e da fiore), 01.41 (allevamento bovini), 01.47 (allevamento avicoli).

La struttura tipo di un DVR per un'azienda agricola biologica di medie dimensioni comprende:

8. INAIL settore agricoltura: aliquote e classificazione

Le aziende agricole biologiche sono soggette all'assicurazione INAIL obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico INAIL) per tutti i lavoratori subordinati e assimilati (coadiuvanti familiari, soci lavoratori di cooperative agricole). Il premio assicurativo è calcolato applicando il tasso di tariffa alla retribuzione imponibile dei lavoratori.

Le Tariffe dei premi INAIL per il settore agricoltura sono stabilite dal D.M. 27 febbraio 2019 (voce di tariffa specifica per ciascuna tipologia di coltura e allevamento). I tassi agricoli sono mediamente più elevati di quelli del settore terziario, in ragione del maggiore rischio infortunistico oggettivamente documentato. Le imprese agricole che rispettino le norme di sicurezza e abbiano un buon storico infortunistico possono accedere alle oscillazioni in diminuzione del tasso previste dall'art. 24 MAT INAIL (Modulo di Autoregolazione Tariffaria): a partire dal terzo anno dall'inizio dell'attività, le aziende con un rapporto sinistri/premi favorevole ottengono una riduzione automatica del tasso fino al 15%.

Le imprese agricole che adottino modelli organizzativi e di gestione per la sicurezza certificati ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08 o che realizzino interventi straordinari di miglioramento delle condizioni di sicurezza (rilevabili attraverso il modulo OT23 che il datore compila entro il 28 febbraio di ciascun anno) possono ottenere una riduzione ulteriore del tasso INAIL fino al 28% (per le aziende con numero di dipendenti superiore a 200).

9. Sorveglianza sanitaria per esposti a fitofarmaci

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a prodotti fitosanitari nelle aziende agricole biologiche è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 quando la valutazione del rischio chimico classifichi il rischio come non basso o non irrilevante per la salute. Nella maggior parte delle aziende biologiche che utilizzano solfato di rame, piretrine e altri prodotti classicati H302/H332, la classificazione del rischio come non irrilevante è la regola per i lavoratori che effettuano direttamente i trattamenti.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria per esposti a prodotti fitosanitari comprende tipicamente:

Per le lavoratrici in gravidanza, l'esposizione a prodotti fitosanitari richiede valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico maternità): molti prodotti fitosanitari, inclusi alcuni consentiti nel biologico, hanno profili di rischio per la gravidanza (effetti embrio-fetali, teratogenicità) che rendono necessario l'allontanamento dalla mansione durante la gestazione. Il medico competente deve essere informato non appena la lavoratrice comunichi lo stato di gravidanza.

FAQ — Sicurezza nelle aziende agricole biologicheFAQ

I fitofarmaci usati nell'agricoltura biologica sono meno pericolosi di quelli convenzionali? Bisogna comunque fare la valutazione del rischio chimico?
L'agricoltura biologica consente l'utilizzo esclusivo di prodotti fitosanitari elencati nell'Allegato II del Regolamento UE 2018/848 (che ha sostituito il Reg. CE 834/2007 con piena applicazione dal 1° gennaio 2022). Questi prodotti includono sostanze di origine naturale come il solfato di rame (poltiglia bordolese), gli estratti di piretro (piretrine naturali), lo zolfo elementare, i prodotti a base di spinosad, i preparati a base di microorganismi (Bacillus thuringiensis, funghi entomopatogeni). La convinzione diffusa che questi prodotti siano "innocui" per i lavoratori è errata e potenzialmente pericolosa. Dal punto di vista della salute dei lavoratori, ciò che conta non è l'origine naturale o sintetica della sostanza, ma le sue proprietà tossicologiche. Il solfato di rame è classificato come nocivo per inalazione (H302), pericoloso per gli occhi (H318) e tossico per gli organismi acquatici; le piretrine sono allergizzanti della cute e delle vie respiratorie; lo zolfo elementare è irritante per le vie respiratorie. La valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) è obbligatoria per tutti gli agenti chimici utilizzati nell'impresa agricola biologica, indipendentemente dalla loro classificazione come "biologici". Il processo di valutazione comprende: raccolta delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti fitosanitari utilizzati, classificazione del rischio (irrilevante per la salute o basso per la sicurezza, oppure non irrilevante/non basso), adozione delle misure di prevenzione e protezione appropriate (DPI, ventilazione durante i trattamenti, intervallo di rientro in campo).
Quali sono i principali rischi da macchine agricole nell'azienda biologica e come si gestiscono?
Le aziende agricole biologiche utilizzano le stesse macchine delle aziende convenzionali: trattori, atomizzatori, erpici, seminatrici, mietitrebbie, vendemmiatrici meccaniche, trincia-sarmenti, pale caricatrici, elevatori per silos. Il rischio da macchine agricole è storicamente tra le cause più rilevanti di infortuni gravi e mortali in agricoltura. I rischi principali sono: ribaltamento del trattore (causa del maggior numero di morti in agricoltura: la mancanza di ROPS — Roll-Over Protective Structure — o di cintura di sicurezza espone l'operatore al rischio di schiacciamento); presa e trascinamento negli organi in movimento (PTO — presa di forza, albero cardanico, coclee delle seminatrici, organi taglianti); caduta dall'alto da macchine, rimorchi o strutture di stoccaggio; scivolamento dal montacarichi o dalla scala del silo; investimento da macchine in manovra. L'obbligo normativo prevede che tutte le macchine agricole siano conformi alle Direttive macchine (2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010, in fase di sostituzione con il Regolamento UE 2023/1230) con marcatura CE, documentazione tecnica e manuale di istruzione in italiano. I trattori di nuova immatricolazione devono avere ROPS omologato e cintura di sicurezza; per i trattori più vecchi il D.Lgs. 81/08 (artt. 110-111) e il D.Lgs. 214/2021 hanno introdotto obblighi di adeguamento. Gli operatori di specifiche macchine (escavatori, pale, sollevatori telescopici) devono possedere l'abilitazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Per le attrezzature di sollevamento e trasporto (elevatori a secchio per i silos, nastri elevatori) va verificata la conformità alla Direttiva Attrezzature a pressione o Ascensori, a seconda della tipologia.
Come si gestisce la sicurezza dei lavoratori stagionali nella raccolta biologica?
I lavoratori stagionali — assunti per la raccolta di frutta, verdura, olive, uva, mele, fragole e altri prodotti tipici delle aziende biologiche — sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e beneficiano della stessa tutela prevenzionistica dei lavoratori a tempo indeterminato. L'obbligo di informazione e formazione ante-assunzione (o quanto prima possibile, compatibilmente con la natura stagionale del lavoro) si applica integralmente: il lavoratore stagionale deve ricevere informazione sui rischi generali e sui rischi specifici della mansione (movimentazione manuale dei carichi da raccolta, rischio da macchine, rischio chimico da fitofarmaci, stress termico), sui DPI da utilizzare, sulle procedure di emergenza e sui numeri utili. La formazione dei lavoratori stagionali in agricoltura ha una durata minima stabilita dall'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 specifico per il settore agricoltura: 4 ore per i lavoratori con contratto stagionale di durata non superiore a 50 giorni, che coprono i rischi principali in modo semplificato. La sorveglianza sanitaria va attivata per i lavoratori stagionali esposti a fitofarmaci (visita preventiva prima dell'inizio dell'attività) e per quelli con carichi fisici intensi (raccolta di cassette pesanti). Aspetti critici nella gestione dei lavoratori stagionali sono: il contratto deve essere correttamente formalizzato con dichiarazione UNILAV prima dell'inizio dell'attività; il DURC e la regolarità contributiva INAIL devono essere mantenuti anche per i contratti brevi; la sistemazione alloggiativa (quando fornita dall'azienda) deve rispettare i requisiti igienico-sanitari minimi.
Quali misure adottare contro lo stress termico per i lavoratori agricoli biologici all'aperto?
Lo stress termico è un rischio rilevante per i lavoratori delle aziende agricole biologiche che svolgono attività all'aperto, particolarmente nel periodo estivo (giugno-settembre) e in determinate aree geografiche (Sud Italia, valli pianeggianti con scarsa ventilazione). Il rischio da calore è disciplinato dal D.Lgs. 81/08 nell'ambito della valutazione del microclima (art. 28 e Allegato IV) e dei rischi fisici. Il D.L. 19 maggio 2023 n. 48 (convertito con L. 85/2023) e le successive circolari INPS hanno introdotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione per eventi atmosferici avversi (tra cui il calore estremo) anche per le imprese agricole, quale misura di tutela economica durante le ondate di calore. La valutazione del rischio termico va effettuata con indici climatici validati (WBGT — Wet Bulb Globe Temperature, o indice UTCI) che tengono conto di temperatura dell'aria, umidità relativa, radiazione solare e velocità del vento. Le misure di prevenzione e protezione comprendono: pianificazione degli orari di lavoro nelle ore meno calde (prime ore del mattino e pomeriggio avanzato, con pausa nelle ore centrali della giornata); disponibilità di acqua fresca potabile in quantità sufficiente in prossimità dei luoghi di lavoro (almeno 0,5-1 litro/ora per lavoratore in condizioni di caldo intenso); ombra nelle aree di sosta e di pausa; indumenti chiari, traspiranti e protettivi dalla radiazione solare; formazione dei lavoratori e dei preposti sul riconoscimento dei sintomi di colpo di calore e di disidratazione e sulle procedure di intervento in caso di emergenza; nomina degli addetti al primo soccorso con formazione specifica.
Il rischio biologico nelle aziende bio con allevamento è diverso da quello delle aziende convenzionali?
Il rischio biologico nelle aziende agricole biologiche con allevamento di animali (bovini, suini, ovini, avicoli, api) è sostanzialmente analogo a quello delle aziende convenzionali: la conduzione biologica dell'allevamento riguarda le modalità di alimentazione e di gestione degli animali, non le caratteristiche degli agenti biologici presenti. Gli agenti biologici rilevanti per i lavoratori delle aziende con allevamento sono: zoonosi batteriche (Salmonella, Campylobacter, E. coli STEC — correlate agli animali da reddito; Brucella — correlata a ovini e caprini; Leptospira — correlata a bovini e suini in ambienti umidi); zoonosi virali e parassitarie (Coxiella burnetii — febbre Q, negli allevamenti di piccoli ruminanti; toxoplasmosi — pericolosa per le donne in gravidanza); allergeni animali (forfora, peli, piume, acari del foraggio); endotossine batteriche (nei locali con accumulo di deiezioni animali — porcilaie, pollai). La valutazione del rischio biologico ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08 deve identificare gli agenti biologici presenti (classificati secondo il D.Lgs. 81/08 Allegato XLVI in gruppi 1-4), valutare la probabilità e la gravità dell'esposizione per ciascuna mansione (mungitori, addetti alla pulizia delle stalle, veterinari aziendali, addetti alla macellazione) e definire le misure di prevenzione e protezione (DPI — guanti, maschere, occhiali protettivi per le operazioni a contatto diretto con gli animali; vaccinazioni raccomandate; formazione sull'igiene personale; procedure operative per la gestione delle deiezioni). Per le lavoratrici in gravidanza l'esposizione ad alcuni agenti biologici (Toxoplasma gondii, Listeria, Brucella) richiede valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e possibile modifica della mansione.
Come si calcola il premio INAIL per un'azienda agricola biologica e c'è differenza con le aziende convenzionali?
Le aziende agricole biologiche sono soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico INAIL), esattamente come le aziende agricole convenzionali. La qualifica di "azienda biologica" ai sensi del Reg. UE 2018/848 non determina una tariffa INAIL specifica o ridotta: il premio assicurativo dipende dalle voci di tariffa corrispondenti alle attività effettivamente svolte, non dalla modalità di conduzione (biologica o convenzionale). Le voci di tariffa del settore agricoltura sono contenute nel Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019 (Approvazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dell'agricoltura). Le principali voci applicabili alle aziende agricole biologiche sono: voce 0100 (coltivazione di cereali, legumi e semi oleosi), voce 0200 (floricoltura), voce 0300 (orticoltura), voce 0400 (coltura frutta), voce 1100 (allevamento bovini), voce 1200 (allevamento suini), voce 2100 (attività ausiliarie dell'agricoltura). Il premio è calcolato applicando il tasso di tariffa alla retribuzione imponibile dei lavoratori assicurati, determinata con le regole INAIL specifiche per il settore agricolo (retribuzione convenzionale per i lavoratori a tempo indeterminato; retribuzione effettiva per i lavoratori a tempo determinato). Le aziende che abbiano adottato modelli organizzativi e di gestione certificati ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08 possono accedere alle oscillazioni in diminuzione del tasso (OT23) previste dall'art. 24 MAT INAIL.

11. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titolo IV cantieri; Titolo IX rischio chimico; Titolo X rischio biologico; artt. 110-111 macchine agricole; Allegato XXXIII movimentazione manuale carichi)
  • Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio — Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici (abroga il Reg. CE 834/2007 dal 1° gennaio 2022)
  • Regolamento CE 889/2008 — Modalità di applicazione del Reg. CE 834/2007 (in vigore nella parte non abrogata dal Reg. delegato UE 2020/427)
  • D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194 — Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di prodotti fitosanitari
  • D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 — Attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Attrezzature di lavoro: abilitazione alla conduzione di macchine agricole, escavatori, gru su autocarro, piattaforme elevabili
  • D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico INAIL: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura
  • D.M. 27 febbraio 2019 — Tariffe dei premi INAIL per il settore agricoltura
  • D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 — Tutela della maternità e della paternità: obblighi specifici per lavoratrici esposte a rischio biologico
  • D.L. 4 maggio 2023 n. 48 (conv. L. 3 luglio 2023 n. 85) — Interventi CIGS per eventi atmosferici avversi incluso caldo estremo in agricoltura
  • Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (applicabile anche ai fitofarmaci bio: solfato di rame, piretrine, zolfo)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti; specifiche per il settore agricoltura

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalle colture, dagli allevamenti, dalle macchine presenti, dalla presenza di stagionali e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto.

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