Una stazione di carburante (distributore di benzina, diesel, GPL, metano, HVO o con colonnine elettriche) deve gestire un sistema di sicurezza che integra il D.Lgs. 81/08 (DVR con tutti i rischi specifici), il DM 31/07/1934 (prescrizioni tecniche per gli impianti di distribuzione oli minerali), le norme ATEX (Titolo XI D.Lgs. 81/08, classificazione zone 0-1-2 intorno agli erogatori), la normativa antincendio (DPR 151/2011 cat. 49, CPI, formazione alto rischio DM 02/09/2021) e — se applicabile — il D.Lgs. 105/2015 Seveso III. Il benzene presente nella benzina impone sorveglianza sanitaria e registro degli esposti a cancerogeni; il rischio rapina deve essere valutato nel DVR con misure organizzative specifiche.
1. Quadro normativo stazioni di carburante: D.Lgs. 81/08, DM 31/07/1934 e normativa di settore
La sicurezza sul lavoro nelle stazioni di distribuzione carburanti è disciplinata da un insieme normativo stratificato che sovrappone la legislazione generale sulla salute e sicurezza, le norme tecniche di settore storicamente consolidate e la normativa europea direttamente applicabile. La comprensione dell'intero quadro è il primo passo per impostare correttamente il sistema di sicurezza.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) costituisce la cornice generale applicabile a qualsiasi impresa con almeno un lavoratore, inclusi i gestori di stazioni di carburante. Obbliga il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi (art. 28), alla redazione del DVR, alla nomina delle figure della sicurezza (RSPP, medico competente, addetti emergenza), alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria dove prescritta. Il Titolo XI (artt. 288-298) regolamenta specificamente la protezione contro le atmosfere esplosive (ATEX), rendendo obbligatoria la classificazione delle zone e il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni.
Il DM 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione e l'impiego degli oli minerali) è la norma storica di settore che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione stradale di carburanti: distanze di sicurezza, caratteristiche dei serbatoi interrati, sistemi di sfiato, colonnine di erogazione, aree di rifornimento e misure di prevenzione incendi. Nonostante l'anzianità, rimane in vigore come norma tecnica di settore e deve essere applicata in coordinamento con i requisiti più recenti.
Il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Direttiva Seveso III) si applica agli impianti in cui le quantità di carburanti stoccate superano determinate soglie. Per la grande maggioranza dei distributori stradali le quantità restano al di sotto delle soglie Seveso; tuttavia il datore è sempre tenuto a verificare la propria posizione rispetto a tali soglie.
Il DM 29 novembre 2002 disciplina specificamente la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, introducendo requisiti tecnici aggiuntivi rispetto al DM 1934 per questo carburante gassoso. Il DPR 1 agosto 2011 n. 151 regolamenta le procedure di prevenzione incendi: gli impianti di distribuzione carburanti rientrano nella categoria 49 dell'allegato I e sono soggetti all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Completano il quadro: le norme armonizzate ATEX per la classificazione delle zone esplosive (CEI EN 60079-10-1), le prescrizioni sui sistemi di recupero dei vapori di carburante (Fase I e Fase II), e — per le nuove stazioni multifuel con colonnine di ricarica elettrica — la normativa sugli impianti elettrici in luoghi ordinari (CEI 64-8) e le specifiche IEC per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.
2. DVR per stazioni di carburante: rischi specifici e struttura
Il Documento di Valutazione dei Rischi di una stazione di carburante presenta una complessità normativa superiore alla media delle attività commerciali, per la coesistenza di rischi fisici gravi (incendio, esplosione) con rischi chimici (benzene cancerogeno), rischi di natura violenta (rapina), rischi ergonomici e psicosociali.
I soggetti obbligati alla redazione del DVR sono tutti i gestori di stazioni di carburante che abbiano almeno un lavoratore subordinato o equiparato: l'addetto alla cassa, l'operatore alle piste, il socio lavoratore, il familiare coadiuvante con attività continuativa. Il gestore individuale senza dipendenti ricade nell'art. 21 D.Lgs. 81/08 con obblighi semplificati.
La tabella seguente riepiloga i rischi specifici che il DVR di una stazione di carburante deve obbligatoriamente valutare:
| Rischio | Fonti e sorgenti principali | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Incendio ed esplosione | Benzina, diesel, GPL, metano nelle aree di erogazione e nei serbatoi interrati | DM 31/07/1934, DPR 151/2011, Titolo XI D.Lgs. 81/08 |
| Rischio ATEX (atmosfere esplosive) | Zone 0-1-2 intorno alle colonnine, sfiati dei serbatoi, pozzetti di raccolta | Artt. 288-298 D.Lgs. 81/08, CEI EN 60079-10-1, DM 22/11/2017 |
| Rischio chimico: benzene e idrocarburi | Vapori di benzina durante il rifornimento e le operazioni sugli erogatori | Titolo IX Capo I-II D.Lgs. 81/08 (artt. 216-265), IARC Gruppo 1 |
| Scivolamento e caduta | Pavimentazione delle piste bagnata o contaminata da carburante o lubrificanti | Art. 64 D.Lgs. 81/08, norme tecniche pavimentazioni scivolose |
| Rischio rapina (violenza da terzi) | Presenza di contante e gestione cassa; orari notturni con poco personale | Art. 28 D.Lgs. 81/08 (valutazione di tutti i rischi) |
| Rischio ergonomico: cassieri VDT | Prolungata postura seduta, uso monitor, operazioni di cassa ripetitive | Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179), D.Lgs. 81/08 art. 28 |
| Movimentazione manuale bidoni lubrificanti | Fusti e bidoni da 20-25 kg, scaffalature nel punto vendita | Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171), ISO 11228 |
| Stress lavoro-correlato | Lavoro a contatto con il pubblico, orari continuati, turni notturni, gestione delle emergenze | Art. 28 D.Lgs. 81/08, Accordo europeo sullo stress 2004 |
| Rischio elettrico (colonnine EV) | Alta tensione nei sistemi di ricarica per veicoli elettrici | Titolo III D.Lgs. 81/08, CEI 64-8, IEC 61851 |
| Rischio GPL e metano | Gas infiammabili a pressione elevata, rilevatori fissi, rischio di accumulo in locali chiusi | DM 29/11/2002, Titolo XI D.Lgs. 81/08 |
Il DVR deve indicare per ciascun rischio le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure operative, i DPI forniti, i percorsi formativi previsti e il programma di miglioramento con scadenze. Per le stazioni multifuel (benzina + GPL + metano + elettrico) la valutazione deve tenere conto dell'interazione tra i diversi rischi presenti contemporaneamente nello stesso spazio fisico.
3. Rischio ATEX: classificazione zone esplosive nelle stazioni di carburante
Le stazioni di carburante sono tra i luoghi di lavoro per eccellenza interessati dalla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX — ATmosphères EXplosibles): la benzina e il diesel hanno basse temperature di infiammabilità (benzina: da -40 a -20 °C; diesel: circa 55-66 °C) e i loro vapori si mescolano facilmente con l'aria in concentrazioni comprese nell'intervallo di infiammabilità. Il GPL e il metano sono gas che per loro natura formano miscele esplosive se rilasciati in ambienti scarsamente ventilati.
Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (artt. 288-298), che recepisce la Direttiva 1999/92/CE, impone al datore di lavoro la classificazione delle zone ATEX e la redazione del Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE). Le zone si distinguono in:
- Zona 0: l'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di gas, vapori o nebbia è presente in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente. Si tratta tipicamente dell'interno dei serbatoi interrati, delle tubazioni di adduzione, dell'interno delle colonnine nelle sezioni contenenti liquido e delle vasche di raccolta interni.
- Zona 1: l'atmosfera esplosiva può formarsi occasionalmente in condizioni normali di esercizio. Include le aree immediatamente circostanti le bocchette di erogazione (raggio orientativo di 1 metro), le aperture di sfiato dei serbatoi, i pozzetti delle colonnine, le bocche di carico durante le operazioni di scarico dalle autobotti di rifornimento.
- Zona 2: l'atmosfera esplosiva non si forma in condizioni normali di esercizio oppure, se si forma, è di breve durata. Si estende tipicamente nella fascia compresa tra 1 e 4 metri dagli erogatori (in funzione della geometria e della ventilazione), e nell'area circostante le bocche di sfiato.
In tutte le zone ATEX classificate è obbligatorio:
- Installare esclusivamente apparecchiature elettriche certificate ATEX con la categoria di protezione corrispondente (1G per zona 0, 2G per zona 1, 3G per zona 2), marcate Ex con il numero dell'organismo notificato;
- Effettuare la messa a terra elettrostatica delle colonnine, dei serbatoi e dei veicoli-cisterna durante le operazioni di scarico carburante, per prevenire scariche elettrostatiche;
- Vietare nelle zone classificate: fumare, usare fiamme libere, portare strumenti che generano scintille, tenere acceso il motore del veicolo durante il rifornimento, utilizzare telefoni cellulari non certificati ATEX;
- Effettuare le verifiche periodiche degli impianti elettrici nelle zone ATEX con la cadenza prescritta dalla norma CEI 60079-17 (ispezione dettagliata ogni 3 anni, ispezione a vista con cadenza definita dal responsabile della sicurezza).
Il DPCE deve essere conservato nel fascicolo della sicurezza, aggiornato a ogni modifica degli impianti e reso disponibile ai lavoratori e agli organi di vigilanza.
Scariche elettrostatiche: prevenzione dell'innesco
Le scariche elettrostatiche sono uno dei rischi di innesco più sottovalutati: il carburante che scorre in tubazioni, flussimetri e pistole di erogazione accumula per attrito cariche che, se non smaltite a terra, possono produrre una scintilla in zona classificata. Le misure previste dalla normativa ATEX e dalla norma UNI EN 60079-32-1 comprendono: impianto di terra e bonding di tutte le masse metalliche (serbatoi, tubazioni, colonnine, pensilina) con verifiche periodiche da organismo abilitato; messa a terra dell'autocisternaprima e durante lo scarico nei serbatoi interrati, con sistemi di interblocco che bloccano l'erogazione se il cavo di terra non è collegato; DPI antistatici (calzature ESD, indumenti in cotone o tessuto antistatico certificato UNI EN 1149); procedure specifiche per il rifornimento in tanica, vietando contenitori non approvati che possono accumulare cariche.
4. Rischio incendio: carburanti infiammabili, sistemi di rilevamento e piano di emergenza
Il rischio incendio nelle stazioni di carburante è classificato come elevato per la presenza continuativa di grandi quantità di liquidi altamente infiammabili (benzina, diesel, HVO) e di gas infiammabili (GPL, metano), per l'afflusso continuo di veicoli alimentati a combustione interna e per la natura dell'attività che non consente di eliminare le sorgenti di accensione dall'intera area operativa.
Le principali misure di prevenzione e protezione antincendio che il DVR deve identificare e che devono essere operative nell'impianto sono:
- Sistemi di rilevazione automatica degli incendi: rilevatori di fumo nei locali tecnici e nel punto vendita, rilevatori di fiamma nelle aree piste, centralina di allarme con segnalazione acustica e visiva; per gli impianti con GPL e metano, rilevatori fissi di gas collegati all'automatismo di chiusura dell'erogazione.
- Impianti fissi di spegnimento: nelle stazioni di carburante di medie e grandi dimensioni possono essere presenti impianti a schiuma fisica a bassa espansione (AFFF) o a polvere per la protezione delle aree di rifornimento; i VVF valutano la necessità di impianti fissi nell'ambito del procedimento per il rilascio del CPI.
- Estintori portatili: del tipo e della capacità idonei per fuochi di classe B (liquidi infiammabili) e C (gas combustibili), dislocati in prossimità delle colonnine, del punto vendita e delle aree tecniche, con manutenzione periodica conforme alla UNI 9994-1.
- Piano di emergenza ed evacuazione: documento che descrive le azioni da compiere in caso di incendio, le vie di esodo, i punti di raccolta, i compiti degli addetti all'emergenza, le modalità di allertamento dei VVF (115) e i contatti di emergenza; deve essere affisso nei locali e comunicato ai lavoratori con esercitazioni periodiche.
Le stazioni di carburante sono soggette all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del DPR 151/2011 (categoria 49 — impianti di distribuzione di gas combustibili e carburanti), con sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la verifica della conformità ai requisiti di prevenzione incendi. Il rinnovo del CPI avviene con la periodicità stabilita dalla normativa.
5. Rischio chimico: benzene e vapori di carburante nelle stazioni di distribuzione
Il rischio chimico nelle stazioni di carburante è principalmente legato all'esposizione ai vapori di benzina, che contengono una miscela complessa di idrocarburi tra cui il benzene, classificato dall'IARC (International Agency for Research on Cancer) come agente cancerogeno di Gruppo 1 (cancerogeno certo per l'uomo) per la leucemia mieloide acuta e altre neoplasie ematologiche. Il contenuto massimo di benzene nella benzina commercializzata in Italia è limitato all'1% in volume dalla normativa europea, ma anche a tali concentrazioni l'esposizione professionale prolungata richiede attenzione.
I valori limite di esposizione professionale (OEL) per il benzene sono particolarmente bassi:
- OEL 8h (D.Lgs. 81/08 — allegato XXXVIII): 0,05 ppm (0,16 mg/m³) come valore limite di esposizione professionale per 8 ore; questo valore è tra i più restrittivi nell'UE e riflette la classificazione come cancerogeno.
- STEL (Short-Term Exposure Limit): 1 ppm come limite a breve termine (15 minuti) secondo le raccomandazioni SCOEL; da verificare con i valori vigenti al momento della valutazione.
Le principali misure di prevenzione e riduzione dell'esposizione al benzene nelle stazioni di carburante sono:
- Sistemi di recupero vapori Fase I: obbligatori per le stazioni con capacità di stoccaggio superiore a determinati valori; catturano i vapori durante le operazioni di scarico del carburante dalle autobotti nei serbatoi interrati, riducendo le emissioni in atmosfera e l'esposizione degli addetti.
- Sistemi di recupero vapori Fase II: obbligatori per le stazioni con erogato annuo superiore a 500 m³ (benzina); catturano i vapori che si liberano durante il rifornimento del serbatoio del veicolo, riducendo l'esposizione degli addetti presenti nelle vicinanze delle colonnine.
- Monitoraggio ambientale: misurazione periodica della concentrazione di benzene nell'aria nelle aree di lavoro (nelle vicinanze degli erogatori, nelle aree self-service), con campionatore personale o fisso; i risultati vanno documentati nel DVR e comunicati al medico competente.
- Monitoraggio biologico: dosaggio urinario dei metaboliti del benzene (acido t,t-muconico e S-fenilmercapturico) come parte della sorveglianza sanitaria per gli esposti.
- DPI vie respiratorie: mascherine filtranti FFP2 o semimaschere con filtro A (per vapori organici) da indossare nelle situazioni di esposizione acuta superiore alla norma (es. malfunzionamento del sistema di recupero vapori, pulizia delle colonnine).
Oltre al benzene, i vapori di carburante contengono numerosi altri idrocarburi (toluene, xileni, idrocarburi C5-C12) che contribuiscono al rischio chimico complessivo. La valutazione del rischio chimico deve considerare l'effetto combinato di tutte le sostanze presenti nella miscela.
6. Rischio ergonomico: cassieri con VDT, addetti self-service e movimentazione bidoni
Il rischio ergonomico nelle stazioni di carburante si manifesta in tre categorie di mansioni con caratteristiche molto diverse: il cassiere del punto vendita, l'addetto alle piste in modalità assistita e l'operatore che movimenta le merci nel punto vendita (lubrificanti, accessori).
Cassieri e addetti alla cassa (VDT): gli addetti al punto vendita di una stazione di carburante operano spesso per l'intera durata del turno in posizione seduta o semistatica davanti a monitor e casse automatiche. Questa mansione rientra nel regime del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (lavoratori addetti ai videoterminali) se l'impiego del VDT supera le 20 ore settimanali. Gli obblighi includono: postazione di lavoro conforme ai requisiti dell'allegato XXXIV (monitor regolabile, sedia ergonomica, piano di lavoro a giusta altezza, illuminazione adeguata senza riflessi sul monitor); pausa di 15 minuti ogni 2 ore di uso continuativo del VDT; sorveglianza sanitaria con visita oculistica periodica (a richiesta del lavoratore o su indicazione del medico competente).
Addetti alle piste in modalità assistita: nelle stazioni con servizio assistito il personale opera in aree esterne esposte alle condizioni atmosferiche (caldo, freddo, pioggia), con postura variabile durante le operazioni di rifornimento (raccordo pistola, apertura tappo carburante, pulizia vetri). Il rischio principale è lo scivolamento su pavimentazione bagnata o contaminata da carburante; sono importanti le calzature antinfortunistiche con suola antiscivolamento (classificazione SRC) e la pavimentazione delle piste in materiale con adeguato coefficiente di attrito.
Movimentazione manuale dei bidoni di lubrificante: i fusti di olio motore da 20-25 kg e le taniche da 5-10 litri che vengono rifornite negli scaffali del punto vendita o nella rimessa rappresentano un rischio per la colonna vertebrale se movimentati in modo scorretto. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e le norme ISO 11228 prescrivono la valutazione con metodi riconosciuti (NIOSH, MAPO) e l'adozione di misure preventive: uso di carrelli o transpallet per i fusti da 25 kg, scaffali a giusta altezza, addestramento alla corretta tecnica di sollevamento, limitazione del peso massimo movimentabile manualmente.
Legionella nei servizi igienici e negli impianti idrici
Le stazioni di servizio con servizi igienici aperti al pubblico e al personale — e in particolare quelle con docce (aree di sosta, camion-stop, autolavaggi) — sono soggette alla valutazione del rischio Legionella secondo le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (2015) e il D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18. Il rischio è legato a punti di ristagno e temperature favorevoli alla proliferazione del batterio (25-45°C). Misure minime: acqua calda sanitaria a ≥60°C nei boiler e ≥50°C ai punti di erogazione (o trattamenti alternativi certificati), pulizia e disinfezione periodica di rompigetto e soffioni, spurgo dei punti di ristagno e registrazione degli interventi; per le strutture con docce va predisposto il Piano di Controllo con analisi batteriologiche periodiche.
7. Rischio rapina: procedure di sicurezza e tutela del personale
Le stazioni di carburante e di servizio sono storicamente tra le attività commerciali con la più elevata esposizione al rischio di rapina a mano armata, per la combinazione di fattori che le rendono obiettivi appetibili: presenza di contante, gestione di casse fisiche, ubicazione in aree isolate o sulla rete stradale extraurbana, orari continuati spesso anche notturni e presenza di personale ridotto nelle ore di minore affluenza.
Il rischio rapina deve essere valutato nel DVR come rischio di natura violenta che può causare lesioni fisiche e danni psicologici ai lavoratori (art. 28 D.Lgs. 81/08: valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli di natura psico- sociale e violenta). La mancata valutazione di questo rischio è una delle carenze più contestate dall'INL nelle ispezioni alle attività commerciali ad alto rischio rapina.
Le principali misure di prevenzione e protezione da descrivere nel DVR sono:
- Cassaforte temporizzata: installazione di una cassaforte con meccanismo di ritardo nell'apertura (time-delay safe, tipicamente 5-10 minuti), con segnalazione visibile all'esterno che il cassiere non può aprire immediatamente la cassaforte; questa misura riduce il valore percepito del colpo e quindi il rischio per i lavoratori.
- Fondo cassa ridotto: procedura operativa per mantenere nel cassetto della cassa solo il denaro strettamente necessario per il cambio, con versamenti frequenti in cassaforte; documentata con procedura scritta.
- Videosorveglianza: sistema di telecamere attive nelle aree di cassa, nelle piste e negli accessi, con registrazione conservata per il periodo prescritto dalla normativa privacy; la presenza delle telecamere deve essere segnalata con apposita cartellonistica.
- Allarme antirapina (panic button): pulsante silenzioso facilmente raggiungibile dall'addetto alla cassa senza alzarsi, collegato a un istituto di vigilanza privata o direttamente alle forze dell'ordine.
- Procedure operative anti-rapina: istruzioni scritte per il personale su cosa fare durante una rapina (non opporre resistenza, non inseguire il rapinatore, attivare l'allarme solo dopo che il rapinatore ha lasciato i locali, non toccare le prove, contattare le forze dell'ordine e il datore di lavoro); le istruzioni vanno affisse nella cassa e illustrate durante la formazione.
- Presidio doppio nelle fasce orarie a rischio: nelle ore notturne e nelle fasce di minor affluenza con rischio elevato, prevedere la presenza di almeno due persone o attivare il servizio di vigilanza esterna.
Ai lavoratori che abbiano subito una rapina il datore deve garantire, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il supporto psicologico post-traumatico: l'esposizione a eventi violenti può causare disturbi post-traumatici da stress (PTSD) che costituiscono infortuni sul lavoro a tutti gli effetti.
8. DPI per addetti alle stazioni di carburante
| Mansione | DPI obbligatori tipici | Note |
|---|---|---|
| Addetto piste benzina/diesel (servizio assistito) | Calzature S1P SRC (puntale antischiacciamento, suola antiscivolamento), guanti resistenti agli idrocarburi (nitrile), abbigliamento ad alta visibilità EN 20471 in aree di transito veicoli | Giubbotto alta visibilità obbligatorio se l'addetto opera su piste con transito veicoli; calzature antistatiche (ESD) nelle zone ATEX classificate |
| Addetto erogazione GPL e metano | Guanti criogenici o in nitrile resistenti al freddo e agli idrocarburi, calzature antistatiche ESD, occhiali di protezione, abbigliamento in fibra naturale antistatica | Nelle zone ATEX GPL: vietati telefoni non certificati ATEX, accendini, sigarette; abbigliamento sintetico vietato per rischio accumulo cariche elettrostatiche |
| Operatore durante scarico autobotte carburante | Guanti in nitrile o neoprene resistenti agli idrocarburi, occhiali a mascherina chiusa, calzature antistatiche ESD, abbigliamento antistatico; eventuale semimaschera con filtro A per vapori organici se sistema recupero vapori non attivo | Operazione ad alto rischio ATEX e chimico: rispettare procedura operativa scritta; messa a terra del veicolo-cisterna obbligatoria prima della connessione |
| Cassiere/addetto punto vendita (VDT) | Calzature antinfortunistiche S1 SRC; sedia ergonomica con regolazione lombare; monitor regolabile; poggiapiedi se necessario | Postazione VDT conforme allegato XXXIV D.Lgs. 81/08; pausa obbligatoria 15 min ogni 2h di uso VDT continuativo; sorveglianza sanitaria oculistica |
| Addetto movimentazione merce (lubrificanti, accessori) | Calzature S3 (puntale, lamina antiperforazione, suola SRC), guanti meccanici antiurto, fascia lombare (misura complementare) per fusti > 15 kg | Fusti di olio da 20-25 kg: usare carrello porta-fusti o transpallet per movimenti superiori a 1-2 unita; formazione tecnica di sollevamento documentata |
| Addetto manutenzione impianto e colonnine | Calzature S3 ESD (antistatiche), guanti isolanti per lavori su impianti elettrici, occhiali, elmetto se rischio caduta materiali, DPI specifici ATEX per interventi nelle zone classificate | Lavori in zone ATEX: solo personale qualificato con attrezzatura certificata ATEX; per lavori elettrici: PES o PAV ai sensi della norma CEI 11-27; autorizzazione al lavoro scritta |
Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale firmato, accompagnati da istruzioni d'uso e da formazione specifica ai sensi degli artt. 77-79 D.Lgs. 81/08. I DPI di categoria III (protezione da rischi gravi come agenti chimici cancerogeni, pericoli di esplosione, caduta dall'alto) richiedono marcatura CE con codice organismo notificato e periodicità di sostituzione definita. Il datore mantiene un registro di consegna, sostituzione e dismissione dei DPI.
9. Prevenzione incendi: CPI dei Vigili del Fuoco e formazione alto rischio
Le stazioni di distribuzione di carburanti sono soggette all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n. 151. L'impianto rientra nella categoria 49 dell'allegato I al DPR 151/2011 (impianti per l'erogazione di carburanti liquidi e gassosi, compreso il rifornimento di G.P.L. in contenitori fissi). La procedura prevede la presentazione di una SCIA antincendio (con relazione tecnica firmata da un professionista antincendio) e il sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la verifica della conformità ai requisiti tecnici. Il CPI ha validità quinquennale e va rinnovato con nuova SCIA e relativo sopralluogo.
I requisiti tecnici di prevenzione incendi che l'impianto deve soddisfare per ottenere il CPI includono:
- Distanze di sicurezza prescritte dal DM 31/07/1934 tra le colonnine, i serbatoi e i confini dell'area;
- Serbatoi interrati con protezione contro la corrosione e sistema di rilevamento delle perdite;
- Sistema di intercettazione di emergenza dell'erogazione carburante (valvola di fondo o interruttore di emergenza generale);
- Sistemi di rilevazione fumi o fiamma nei locali tecnici e nelle aree coperte;
- Estintori del tipo e della capacità prescritti, adeguatamente distribuiti;
- Segnaletica antincendio e di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08 allegato XXV;
- Piano di emergenza affisso e comunicato ai lavoratori.
La formazione antincendio per gli addetti delle stazioni di carburante è arischio elevato ai sensi del DM 2 settembre 2021. Il corso prevede:
- Modulo teorico (10 ore): principi della combustione e dell'incendio, classificazione dei fuochi (A, B, C, D, F), agenti estinguenti e loro modalità di utilizzo, sistemi di prevenzione e protezione, procedure di evacuazione, comunicazione dell'emergenza.
- Modulo pratico (6 ore): uso pratico degli estintori su fuochi reali (in area attrezzata esterna), prova di utilizzo degli impianti di spegnimento fissi, esercitazione di evacuazione.
- Attestato: valido 3 anni; rinnovo con corso di aggiornamento di 8 ore.
Gli addetti antincendio devono essere in numero sufficiente a garantire la copertura di tutti i turni operativi; il DVR indica il numero minimo sulla base della dimensione dell'impianto, del numero di lavoratori presenti per turno e della valutazione del rischio incendio.
10. GPL, metano, HVO e idrogeno: rischi aggiuntivi e misure specifiche
Le moderne stazioni di carburante sono spesso impianti multifuel che affiancano ai tradizionali distributori di benzina e diesel erogatori di GPL, metano CNG (o LNG per i mezzi pesanti), HVO (olio vegetale idrotrattato) e stazioni di ricarica elettrica. Ogni carburante presenta caratteristiche di rischio specifiche che devono essere valutate nel DVR in aggiunta ai rischi comuni.
GPL (Gas di Petrolio Liquefatto — propano/butano):
- Il GPL è più pesante dell'aria e tende ad accumularsi nelle zone basse, nei pozzetti, nelle fosse e nei locali interrati. Una perdita non rilevata in un locale chiuso può formare rapidamente una miscela esplosiva.
- Il DM 29 novembre 2002 prescrive l'installazione di rilevatori fissi di gas(a testa di analisi) nei pozzetti delle colonnine GPL, nei locali tecnici e nelle zone basse, con allarme acustico e visivo e automatismo di chiusura della valvola di intercettazione dell'erogazione al raggiungimento del 20% del LEL (Limite Inferiore di Esplosività).
- Divieti categorici nell'area GPL: motori accesi durante il rifornimento, fumo, uso di fiamme libere, accesso di veicoli non in rifornimento nell'area GPL durante le operazioni di consegna.
- La classificazione ATEX nell'area GPL richiede attenzione particolare ai volumi di Zona 1 e 2 nella direzione dei locali bassi, tenendo conto della densità del gas superiore all'aria.
Metano CNG (Gas Naturale Compresso):
- Il metano è più leggero dell'aria e in caso di perdita tende a dissiparsi verso l'alto se lo spazio è ben ventilato; tuttavia si accumula nei soffitti e nelle tettoie delle aree coperte.
- Gli impianti CNG operano ad alta pressione (fino a 250 bar nei serbatoi di stoccaggio); le giunzioni e le raccorderie devono essere controllate periodicamente per l'assenza di perdite.
- I rilevatori fissi di gas per metano devono essere installati in prossimità dei soffitti e delle tettoie nelle aree coperte dove avviene il rifornimento CNG.
HVO (Olio Vegetale Idrotrattato — Hydrotreated Vegetable Oil):
- L'HVO è un biocarburante con proprietà fisico-chimiche simili al diesel tradizionale (punto di infiammabilità superiore a 55 °C): le misure di prevenzione sono sostanzialmente equivalenti a quelle del diesel; le zone ATEX sono analoghe.
Idrogeno (H2) — carburante emergente:
- L'idrogeno ha un campo di infiammabilità molto ampio (4-75% vol. in aria), una bassa energia minima di accensione e un'alta velocità di fiamma: è il carburante gassoso con il profilo di rischio incendio/esplosione più elevato. Le stazioni di rifornimento H2 richiedono una classificazione ATEX specifica, sistemi di rilevamento altamente sensibili e misure di confinamento degli impianti.
11. Colonnine elettriche: il nuovo rischio elettrico nelle stazioni multifuel
L'introduzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) nelle stazioni di carburante tradizionali aggiunge una nuova categoria di rischio: il rischio elettrico da alta tensione. Le stazioni di ricarica rapida (DC Fast Charging) operano a tensioni fino a 1.000 V DC con correnti elevate; le stazioni di ricarica ultrarapida (HPC — High Power Charging) possono erogare potenze fino a 350 kW o oltre.
Le principali misure di sicurezza elettrica per le colonnine EV nelle stazioni di carburante sono:
- Grado di protezione IP adeguato: le colonnine esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione IP54 o superiore (IEC 60529) per resistere a polvere e acqua in tutte le condizioni operative.
- Protezione differenziale: ogni punto di ricarica deve essere protetto da dispositivi a corrente differenziale residua (RCD di tipo B per la corrente continua DC) per la protezione delle persone in caso di dispersione verso terra.
- Procedure di emergenza per incendio di batterie: i veicoli elettrici in ricarica possono — in rari casi — andare incontro a thermal runaway (fuga termica) con incendio delle celle al litio, che richiede grandi quantità di acqua e tempi lunghi per lo spegnimento; il piano di emergenza deve prevedere questa eventualità, con il numero di emergenza VVF (115) e la procedura di isolamento elettrico dell'impianto.
- Personale qualificato per manutenzione elettrica: gli interventi sulle colonnine di ricarica in alta tensione richiedono personale con qualifica PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita) ai sensi della norma CEI 11-27, con autorizzazione scritta al lavoro e utilizzo di DPI isolanti certificati per la tensione di esercizio.
- Segnaletica di sicurezza elettrica: cartelli di pericolo elettrico, indicazione della tensione massima presente, divieto di aprire le colonnine senza autorizzazione.
Le colonnine di ricarica EV non rientrano nelle zone ATEX classificate per i carburanti liquidi se posizionate a distanza di sicurezza dagli erogatori di benzina e GPL; tuttavia il DVR deve valutare la compatibilità della collocazione delle colonnine EV con la classificazione ATEX esistente nell'impianto, in modo da evitare l'installazione di attrezzature non adeguate nelle zone classificate.
12. Sorveglianza sanitaria: benzene cancerogeno e registro degli esposti
La sorveglianza sanitaria nelle stazioni di carburante è obbligatoria in tutte le situazioni in cui la valutazione dei rischi individua esposizioni che la legge prescrive di monitorare con controllo medico periodico. Il caso più rilevante e specifico per il settore è l'esposizione al benzene, cancerogeno di Gruppo 1 IARC.
L'art. 243 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo II) prescrive la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, incluso il benzene, a prescindere dal livello di esposizione: non esiste una soglia al di sotto della quale la sorveglianza non sia dovuta, in quanto si tratta di un cancerogeno per il quale non è stata dimostrata una dose sicura.
Il medico competente nominato dalla stazione di carburante effettua:
- Visita preventiva: prima dell'adibizione alla mansione con esposizione a benzene (addetto alle piste benzina, operatore durante lo scarico delle autobotti); valuta lo stato di salute di base con emocromo completo (conta cellule ematiche) e anamnesi mirata.
- Visita periodica: con cadenza almeno annuale per gli esposti a cancerogeni (art. 242 co. 2 D.Lgs. 81/08); comprende: emocromo completo con formula leucocitaria, determinazione urinaria dei metaboliti del benzene (acido trans,trans-muconico — t,t-MA; S-fenilmercapturico — S-PMA) come indicatori biologici di esposizione, esame obiettivo mirato.
- Giudizio di idoneità alla mansione specifica: comunicato al datore di lavoro e al lavoratore; in caso di idoneità parziale con prescrizioni (es. riduzione del tempo di esposizione diretta alle piste benzina) il datore deve adeguare l'organizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il Registro degli Esposti ad agenti cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08), con i dati relativi a ogni lavoratore esposto (tipo di esposizione, livello, durata). Il registro va conservato per40 anni dalla cessazione dell'esposizione e trasmesso all'INAIL e all'ASL competente in caso di cessazione dell'attività o su richiesta delle autorità.
Ulteriori fattispecie che attivano la sorveglianza sanitaria nelle stazioni di carburante sono:
- Movimentazione manuale carichi:sorveglianza obbligatoria se la valutazione evidenzia un rischio non trascurabile (Indice di Sollevamento NIOSH > 1); visita mirata al rachide lombare.
- Utilizzo VDT: sorveglianza con esame visivo per gli addetti alla cassa che utilizzano il monitor per 20 o più ore settimanali.
- Rischio stress lavoro-correlato: il medico competente contribuisce alla valutazione del rischio stress e monitora l'impatto sulla salute dei lavoratori nei casi di elevata esposizione (turnazione notturna, episodi di rapina pregressi).
13. Sanzioni e controlli: INL, VVF, ARPA e organi di vigilanza
Le stazioni di carburante sono sottoposte ai controlli di diversi organi di vigilanza con competenze specifiche e distinte. Le sanzioni derivanti da questi controlli si cumulano in quanto riferite a quadri normativi diversi.
| Organo di vigilanza | Ambito di competenza | Sanzioni tipiche |
|---|---|---|
| Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) / ASL-SPRESAL | D.Lgs. 81/08: DVR, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria, ATEX, nomina RSPP e medico competente | DVR mancante: arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €; omessa nomina RSPP: ammenda fino a 5.200 €; mancanza registro esposti cancerogeni: ammenda; prescrizione ex D.Lgs. 758/94 con regolarizzazione a 1/4 sanzione |
| Vigili del Fuoco (VVF) | DPR 151/2011: CPI, requisiti tecnici antincendio, piano di emergenza, formazione antincendio | Assenza CPI o scaduto: sanzione amministrativa e ordine di sospensione dell'attività; mancanza degli estintori prescritti o non revisionati: ammenda; mancata formazione antincendio alto rischio: sanzione |
| ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale) | D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente): contaminazione suolo/falda da perdite serbatoi, emissioni vapori, recupero vapori Fase I e II | Mancata comunicazione di perdita da serbatoio: sanzione penale ex art. 257 D.Lgs. 152/2006; omessa messa in sicurezza del sito: bonifiche a spese del gestore e sanzioni |
| INAIL | Monitoraggio infortuni sul lavoro; verifica del Registro Esposti a cancerogeni in caso di malattia professionale | In caso di infortunio grave: accertamento della posizione assicurativa; mancata denuncia di infortunio: sanzione amministrativa |
| MIT — Ministero Infrastrutture e Trasporti (Motorizzazione) | Verifica requisiti tecnici degli impianti di distribuzione; misuratori fiscali omologati | Irregolarita nei misuratori fiscali delle colonnine: sanzioni e sospensione dell'erogazione; impianto senza autorizzazione: chiusura |
| Comune e Regione | Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione; rispetto del Piano regolatore e delle norme urbanistiche | Esercizio senza autorizzazione: sospensione attivita; modifiche all'impianto senza comunicazione: sanzione amministrativa |
In caso di infortunio grave o mortale sul lavoro si aprono profili penali a carico del datore di lavoro (artt. 589-590 c.p. — omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche) e di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. 123 Consulenza supporta la verifica e la gestione documentale per affrontare i controlli degli organi di vigilanza con tutta la documentazione in ordine.
Checklist adempimenti minimi per una stazione di carburante — 2026
- DVR redatto e firmato con valutazione di tutti i rischi specifici (incendio, ATEX, benzene, rapina, ergonomia, VDT, MMC)
- Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) con mappa delle zone ATEX classificate
- CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) VVF in corso di validita per impianto categoria 49 DPR 151/2011
- Nomina RSPP, RLS, medico competente, addetti antincendio (corso alto rischio 16h DM 02/09/2021), addetti primo soccorso
- Formazione lavoratori: rischio alto ATECO distribuzione carburanti (Accordo S-R 2011/2025), aggiornamento quinquennale
- Rilevatori fissi di gas GPL/metano funzionanti, testati e con registro delle verifiche periodiche
- Estintori del tipo idoneo (polvere ABC, CO2), revisionati secondo UNI 9994-1, con registro manutenzione
- Impianti ATEX verificati da tecnico qualificato con periodicita CEI 60079-17 (ogni 3 anni ispezione dettagliata)
- Messa a terra elettrostatica delle colonnine verificata e funzionante
- Sistema di recupero vapori Fase I e Fase II (se obbligatorio per volume erogato) installato e funzionante
- Registro degli Esposti a cancerogeni (benzene) istituito e aggiornato; sorveglianza sanitaria periodica attiva
- Monitoraggio biologico metaboliti benzene (t,t-MA, S-PMA) nei lavoratori esposti
- Cassaforte temporizzata installata, panic button attivo e collegato alla vigilanza; procedure anti-rapina scritte e comunicate al personale
- Videosorveglianza funzionante con registrazione conservata nei tempi previsti dalla normativa privacy
- Piano di emergenza ed evacuazione affisso; esercitazione antincendio annuale documentata
- DPI forniti con verbali di consegna firmati (calzature antistatiche, guanti idrocarburi, occhiali, abbigliamento antistatico)
- Postazione VDT cassieri conforme allegato XXXIV D.Lgs. 81/08; sorveglianza oculistica attivata se uso VDT > 20h/settimana
- Colonnine EV (se presenti): protezione differenziale RCD tipo B, piano di emergenza thermal runaway, manutenzione da personale PES/PAV
FAQ — Sicurezza stazioni carburante e distributori 2026FAQ
Un distributore di carburante con uno o due dipendenti ha l'obbligo di redigere il DVR?
Quali zone ATEX vanno classificate intorno alle colonnine di benzina e diesel in un distributore?
Il benzene nelle stazioni di servizio obbliga alla sorveglianza sanitaria del medico competente?
Quali estintori sono obbligatori in una stazione di carburante e con quale frequenza vanno revisionati?
Una stazione di carburante stradale è soggetta alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015)?
Quali DPI sono obbligatori per gli addetti al rifornimento di GPL e metano in una stazione di servizio?
La formazione antincendio per il personale di un distributore di benzina rientra nel rischio alto, medio o basso?
Quali misure di sicurezza devono essere adottate in una stazione di servizio per ridurre il rischio rapina a danno dei lavoratori?
16. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 29, 36-37, 74-79 DPI, Titolo IX agenti chimici e cancerogeni, Titolo XI ATEX artt. 288-298)
- DM 31 luglio 1934 — Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione e l'impiego degli oli minerali: prescrizioni tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali
- D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 — Attuazione della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
- DM 29 novembre 2002 — Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi e degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione
- Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori) — Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, integrata nel Titolo XI D.Lgs. 81/08
- DM 22 novembre 2017 — Aggiornamento della lista delle norme armonizzate in materia ATEX ai sensi della Direttiva 2014/34/UE
- DM 2 settembre 2021 — Criteri per la qualificazione dei docenti e per l'erogazione della formazione degli addetti al servizio antincendio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 81/08
- DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (CPI), allegato I categoria 49: impianti di distribuzione di carburanti
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti: classificazione settori ATECO e monte ore (rischio alto per impianti distribuzione carburanti, ATECO 47.30)
- IARC Monographs Volume 120 (2018) — Benzene: classificazione come agente cancerogeno di Gruppo 1 (cancerogeno certo per l'uomo)
- CEI EN 60079-10-1 — Atmosfere esplosive — Classificazione dei luoghi con presenza di gas infiammabili: norma tecnica di riferimento per la classificazione delle zone ATEX nelle stazioni di carburante
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo IX Capo II (artt. 236-265): protezione dei lavoratori dalle esposizioni a agenti cancerogeni e mutageni, incluso il benzene; registro degli esposti, monitoraggio biologico
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di impianto, dai carburanti erogati, dai volumi stoccati, dal numero di lavoratori e dalla normativa vigente alla data di applicazione. DVR, classificazione ATEX, sorveglianza sanitaria, CPI e formazione devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati. Per impostare o aggiornare il sistema di sicurezza della tua stazione di carburante siamo a disposizione per una verifica degli obblighi applicabili.
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