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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Stazioni di Carburante e Distributori di Benzina: la Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in una stazione di distribuzione carburanti: DVR con tutti i rischi specifici, classificazione zone ATEX, benzene cancerogeno, incendio, GPL, metano, colonnine elettriche, rischio rapina, DPI, CPI, sorveglianza sanitaria e sanzioni INL-VVF-ARPA.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una stazione di carburante (distributore di benzina, diesel, GPL, metano, HVO o con colonnine elettriche) deve gestire un sistema di sicurezza che integra il D.Lgs. 81/08 (DVR con tutti i rischi specifici), il DM 31/07/1934 (prescrizioni tecniche per gli impianti di distribuzione oli minerali), le norme ATEX (Titolo XI D.Lgs. 81/08, classificazione zone 0-1-2 intorno agli erogatori), la normativa antincendio (DPR 151/2011 cat. 49, CPI, formazione alto rischio DM 02/09/2021) e — se applicabile — il D.Lgs. 105/2015 Seveso III. Il benzene presente nella benzina impone sorveglianza sanitaria e registro degli esposti a cancerogeni; il rischio rapina deve essere valutato nel DVR con misure organizzative specifiche.

1. Quadro normativo stazioni di carburante: D.Lgs. 81/08, DM 31/07/1934 e normativa di settore

La sicurezza sul lavoro nelle stazioni di distribuzione carburanti è disciplinata da un insieme normativo stratificato che sovrappone la legislazione generale sulla salute e sicurezza, le norme tecniche di settore storicamente consolidate e la normativa europea direttamente applicabile. La comprensione dell'intero quadro è il primo passo per impostare correttamente il sistema di sicurezza.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) costituisce la cornice generale applicabile a qualsiasi impresa con almeno un lavoratore, inclusi i gestori di stazioni di carburante. Obbliga il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi (art. 28), alla redazione del DVR, alla nomina delle figure della sicurezza (RSPP, medico competente, addetti emergenza), alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria dove prescritta. Il Titolo XI (artt. 288-298) regolamenta specificamente la protezione contro le atmosfere esplosive (ATEX), rendendo obbligatoria la classificazione delle zone e il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni.

Il DM 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione e l'impiego degli oli minerali) è la norma storica di settore che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione stradale di carburanti: distanze di sicurezza, caratteristiche dei serbatoi interrati, sistemi di sfiato, colonnine di erogazione, aree di rifornimento e misure di prevenzione incendi. Nonostante l'anzianità, rimane in vigore come norma tecnica di settore e deve essere applicata in coordinamento con i requisiti più recenti.

Il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Direttiva Seveso III) si applica agli impianti in cui le quantità di carburanti stoccate superano determinate soglie. Per la grande maggioranza dei distributori stradali le quantità restano al di sotto delle soglie Seveso; tuttavia il datore è sempre tenuto a verificare la propria posizione rispetto a tali soglie.

Il DM 29 novembre 2002 disciplina specificamente la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, introducendo requisiti tecnici aggiuntivi rispetto al DM 1934 per questo carburante gassoso. Il DPR 1 agosto 2011 n. 151 regolamenta le procedure di prevenzione incendi: gli impianti di distribuzione carburanti rientrano nella categoria 49 dell'allegato I e sono soggetti all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Completano il quadro: le norme armonizzate ATEX per la classificazione delle zone esplosive (CEI EN 60079-10-1), le prescrizioni sui sistemi di recupero dei vapori di carburante (Fase I e Fase II), e — per le nuove stazioni multifuel con colonnine di ricarica elettrica — la normativa sugli impianti elettrici in luoghi ordinari (CEI 64-8) e le specifiche IEC per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.

2. DVR per stazioni di carburante: rischi specifici e struttura

Il Documento di Valutazione dei Rischi di una stazione di carburante presenta una complessità normativa superiore alla media delle attività commerciali, per la coesistenza di rischi fisici gravi (incendio, esplosione) con rischi chimici (benzene cancerogeno), rischi di natura violenta (rapina), rischi ergonomici e psicosociali.

I soggetti obbligati alla redazione del DVR sono tutti i gestori di stazioni di carburante che abbiano almeno un lavoratore subordinato o equiparato: l'addetto alla cassa, l'operatore alle piste, il socio lavoratore, il familiare coadiuvante con attività continuativa. Il gestore individuale senza dipendenti ricade nell'art. 21 D.Lgs. 81/08 con obblighi semplificati.

La tabella seguente riepiloga i rischi specifici che il DVR di una stazione di carburante deve obbligatoriamente valutare:

RischioFonti e sorgenti principaliRiferimento normativo
Incendio ed esplosioneBenzina, diesel, GPL, metano nelle aree di erogazione e nei serbatoi interratiDM 31/07/1934, DPR 151/2011, Titolo XI D.Lgs. 81/08
Rischio ATEX (atmosfere esplosive)Zone 0-1-2 intorno alle colonnine, sfiati dei serbatoi, pozzetti di raccoltaArtt. 288-298 D.Lgs. 81/08, CEI EN 60079-10-1, DM 22/11/2017
Rischio chimico: benzene e idrocarburiVapori di benzina durante il rifornimento e le operazioni sugli erogatoriTitolo IX Capo I-II D.Lgs. 81/08 (artt. 216-265), IARC Gruppo 1
Scivolamento e cadutaPavimentazione delle piste bagnata o contaminata da carburante o lubrificantiArt. 64 D.Lgs. 81/08, norme tecniche pavimentazioni scivolose
Rischio rapina (violenza da terzi)Presenza di contante e gestione cassa; orari notturni con poco personaleArt. 28 D.Lgs. 81/08 (valutazione di tutti i rischi)
Rischio ergonomico: cassieri VDTProlungata postura seduta, uso monitor, operazioni di cassa ripetitiveTitolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179), D.Lgs. 81/08 art. 28
Movimentazione manuale bidoni lubrificantiFusti e bidoni da 20-25 kg, scaffalature nel punto venditaTitolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171), ISO 11228
Stress lavoro-correlatoLavoro a contatto con il pubblico, orari continuati, turni notturni, gestione delle emergenzeArt. 28 D.Lgs. 81/08, Accordo europeo sullo stress 2004
Rischio elettrico (colonnine EV)Alta tensione nei sistemi di ricarica per veicoli elettriciTitolo III D.Lgs. 81/08, CEI 64-8, IEC 61851
Rischio GPL e metanoGas infiammabili a pressione elevata, rilevatori fissi, rischio di accumulo in locali chiusiDM 29/11/2002, Titolo XI D.Lgs. 81/08

Il DVR deve indicare per ciascun rischio le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure operative, i DPI forniti, i percorsi formativi previsti e il programma di miglioramento con scadenze. Per le stazioni multifuel (benzina + GPL + metano + elettrico) la valutazione deve tenere conto dell'interazione tra i diversi rischi presenti contemporaneamente nello stesso spazio fisico.

3. Rischio ATEX: classificazione zone esplosive nelle stazioni di carburante

Le stazioni di carburante sono tra i luoghi di lavoro per eccellenza interessati dalla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX — ATmosphères EXplosibles): la benzina e il diesel hanno basse temperature di infiammabilità (benzina: da -40 a -20 °C; diesel: circa 55-66 °C) e i loro vapori si mescolano facilmente con l'aria in concentrazioni comprese nell'intervallo di infiammabilità. Il GPL e il metano sono gas che per loro natura formano miscele esplosive se rilasciati in ambienti scarsamente ventilati.

Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (artt. 288-298), che recepisce la Direttiva 1999/92/CE, impone al datore di lavoro la classificazione delle zone ATEX e la redazione del Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE). Le zone si distinguono in:

In tutte le zone ATEX classificate è obbligatorio:

Il DPCE deve essere conservato nel fascicolo della sicurezza, aggiornato a ogni modifica degli impianti e reso disponibile ai lavoratori e agli organi di vigilanza.

Scariche elettrostatiche: prevenzione dell'innesco

Le scariche elettrostatiche sono uno dei rischi di innesco più sottovalutati: il carburante che scorre in tubazioni, flussimetri e pistole di erogazione accumula per attrito cariche che, se non smaltite a terra, possono produrre una scintilla in zona classificata. Le misure previste dalla normativa ATEX e dalla norma UNI EN 60079-32-1 comprendono: impianto di terra e bonding di tutte le masse metalliche (serbatoi, tubazioni, colonnine, pensilina) con verifiche periodiche da organismo abilitato; messa a terra dell'autocisternaprima e durante lo scarico nei serbatoi interrati, con sistemi di interblocco che bloccano l'erogazione se il cavo di terra non è collegato; DPI antistatici (calzature ESD, indumenti in cotone o tessuto antistatico certificato UNI EN 1149); procedure specifiche per il rifornimento in tanica, vietando contenitori non approvati che possono accumulare cariche.

4. Rischio incendio: carburanti infiammabili, sistemi di rilevamento e piano di emergenza

Il rischio incendio nelle stazioni di carburante è classificato come elevato per la presenza continuativa di grandi quantità di liquidi altamente infiammabili (benzina, diesel, HVO) e di gas infiammabili (GPL, metano), per l'afflusso continuo di veicoli alimentati a combustione interna e per la natura dell'attività che non consente di eliminare le sorgenti di accensione dall'intera area operativa.

Le principali misure di prevenzione e protezione antincendio che il DVR deve identificare e che devono essere operative nell'impianto sono:

Le stazioni di carburante sono soggette all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del DPR 151/2011 (categoria 49 — impianti di distribuzione di gas combustibili e carburanti), con sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la verifica della conformità ai requisiti di prevenzione incendi. Il rinnovo del CPI avviene con la periodicità stabilita dalla normativa.

5. Rischio chimico: benzene e vapori di carburante nelle stazioni di distribuzione

Il rischio chimico nelle stazioni di carburante è principalmente legato all'esposizione ai vapori di benzina, che contengono una miscela complessa di idrocarburi tra cui il benzene, classificato dall'IARC (International Agency for Research on Cancer) come agente cancerogeno di Gruppo 1 (cancerogeno certo per l'uomo) per la leucemia mieloide acuta e altre neoplasie ematologiche. Il contenuto massimo di benzene nella benzina commercializzata in Italia è limitato all'1% in volume dalla normativa europea, ma anche a tali concentrazioni l'esposizione professionale prolungata richiede attenzione.

I valori limite di esposizione professionale (OEL) per il benzene sono particolarmente bassi:

Le principali misure di prevenzione e riduzione dell'esposizione al benzene nelle stazioni di carburante sono:

Oltre al benzene, i vapori di carburante contengono numerosi altri idrocarburi (toluene, xileni, idrocarburi C5-C12) che contribuiscono al rischio chimico complessivo. La valutazione del rischio chimico deve considerare l'effetto combinato di tutte le sostanze presenti nella miscela.

6. Rischio ergonomico: cassieri con VDT, addetti self-service e movimentazione bidoni

Il rischio ergonomico nelle stazioni di carburante si manifesta in tre categorie di mansioni con caratteristiche molto diverse: il cassiere del punto vendita, l'addetto alle piste in modalità assistita e l'operatore che movimenta le merci nel punto vendita (lubrificanti, accessori).

Cassieri e addetti alla cassa (VDT): gli addetti al punto vendita di una stazione di carburante operano spesso per l'intera durata del turno in posizione seduta o semistatica davanti a monitor e casse automatiche. Questa mansione rientra nel regime del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (lavoratori addetti ai videoterminali) se l'impiego del VDT supera le 20 ore settimanali. Gli obblighi includono: postazione di lavoro conforme ai requisiti dell'allegato XXXIV (monitor regolabile, sedia ergonomica, piano di lavoro a giusta altezza, illuminazione adeguata senza riflessi sul monitor); pausa di 15 minuti ogni 2 ore di uso continuativo del VDT; sorveglianza sanitaria con visita oculistica periodica (a richiesta del lavoratore o su indicazione del medico competente).

Addetti alle piste in modalità assistita: nelle stazioni con servizio assistito il personale opera in aree esterne esposte alle condizioni atmosferiche (caldo, freddo, pioggia), con postura variabile durante le operazioni di rifornimento (raccordo pistola, apertura tappo carburante, pulizia vetri). Il rischio principale è lo scivolamento su pavimentazione bagnata o contaminata da carburante; sono importanti le calzature antinfortunistiche con suola antiscivolamento (classificazione SRC) e la pavimentazione delle piste in materiale con adeguato coefficiente di attrito.

Movimentazione manuale dei bidoni di lubrificante: i fusti di olio motore da 20-25 kg e le taniche da 5-10 litri che vengono rifornite negli scaffali del punto vendita o nella rimessa rappresentano un rischio per la colonna vertebrale se movimentati in modo scorretto. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e le norme ISO 11228 prescrivono la valutazione con metodi riconosciuti (NIOSH, MAPO) e l'adozione di misure preventive: uso di carrelli o transpallet per i fusti da 25 kg, scaffali a giusta altezza, addestramento alla corretta tecnica di sollevamento, limitazione del peso massimo movimentabile manualmente.

Legionella nei servizi igienici e negli impianti idrici

Le stazioni di servizio con servizi igienici aperti al pubblico e al personale — e in particolare quelle con docce (aree di sosta, camion-stop, autolavaggi) — sono soggette alla valutazione del rischio Legionella secondo le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (2015) e il D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18. Il rischio è legato a punti di ristagno e temperature favorevoli alla proliferazione del batterio (25-45°C). Misure minime: acqua calda sanitaria a ≥60°C nei boiler e ≥50°C ai punti di erogazione (o trattamenti alternativi certificati), pulizia e disinfezione periodica di rompigetto e soffioni, spurgo dei punti di ristagno e registrazione degli interventi; per le strutture con docce va predisposto il Piano di Controllo con analisi batteriologiche periodiche.

7. Rischio rapina: procedure di sicurezza e tutela del personale

Le stazioni di carburante e di servizio sono storicamente tra le attività commerciali con la più elevata esposizione al rischio di rapina a mano armata, per la combinazione di fattori che le rendono obiettivi appetibili: presenza di contante, gestione di casse fisiche, ubicazione in aree isolate o sulla rete stradale extraurbana, orari continuati spesso anche notturni e presenza di personale ridotto nelle ore di minore affluenza.

Il rischio rapina deve essere valutato nel DVR come rischio di natura violenta che può causare lesioni fisiche e danni psicologici ai lavoratori (art. 28 D.Lgs. 81/08: valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli di natura psico- sociale e violenta). La mancata valutazione di questo rischio è una delle carenze più contestate dall'INL nelle ispezioni alle attività commerciali ad alto rischio rapina.

Le principali misure di prevenzione e protezione da descrivere nel DVR sono:

Ai lavoratori che abbiano subito una rapina il datore deve garantire, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il supporto psicologico post-traumatico: l'esposizione a eventi violenti può causare disturbi post-traumatici da stress (PTSD) che costituiscono infortuni sul lavoro a tutti gli effetti.

8. DPI per addetti alle stazioni di carburante

MansioneDPI obbligatori tipiciNote
Addetto piste benzina/diesel (servizio assistito)Calzature S1P SRC (puntale antischiacciamento, suola antiscivolamento), guanti resistenti agli idrocarburi (nitrile), abbigliamento ad alta visibilità EN 20471 in aree di transito veicoliGiubbotto alta visibilità obbligatorio se l'addetto opera su piste con transito veicoli; calzature antistatiche (ESD) nelle zone ATEX classificate
Addetto erogazione GPL e metanoGuanti criogenici o in nitrile resistenti al freddo e agli idrocarburi, calzature antistatiche ESD, occhiali di protezione, abbigliamento in fibra naturale antistaticaNelle zone ATEX GPL: vietati telefoni non certificati ATEX, accendini, sigarette; abbigliamento sintetico vietato per rischio accumulo cariche elettrostatiche
Operatore durante scarico autobotte carburanteGuanti in nitrile o neoprene resistenti agli idrocarburi, occhiali a mascherina chiusa, calzature antistatiche ESD, abbigliamento antistatico; eventuale semimaschera con filtro A per vapori organici se sistema recupero vapori non attivoOperazione ad alto rischio ATEX e chimico: rispettare procedura operativa scritta; messa a terra del veicolo-cisterna obbligatoria prima della connessione
Cassiere/addetto punto vendita (VDT)Calzature antinfortunistiche S1 SRC; sedia ergonomica con regolazione lombare; monitor regolabile; poggiapiedi se necessarioPostazione VDT conforme allegato XXXIV D.Lgs. 81/08; pausa obbligatoria 15 min ogni 2h di uso VDT continuativo; sorveglianza sanitaria oculistica
Addetto movimentazione merce (lubrificanti, accessori)Calzature S3 (puntale, lamina antiperforazione, suola SRC), guanti meccanici antiurto, fascia lombare (misura complementare) per fusti > 15 kgFusti di olio da 20-25 kg: usare carrello porta-fusti o transpallet per movimenti superiori a 1-2 unita; formazione tecnica di sollevamento documentata
Addetto manutenzione impianto e colonnineCalzature S3 ESD (antistatiche), guanti isolanti per lavori su impianti elettrici, occhiali, elmetto se rischio caduta materiali, DPI specifici ATEX per interventi nelle zone classificateLavori in zone ATEX: solo personale qualificato con attrezzatura certificata ATEX; per lavori elettrici: PES o PAV ai sensi della norma CEI 11-27; autorizzazione al lavoro scritta

Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale firmato, accompagnati da istruzioni d'uso e da formazione specifica ai sensi degli artt. 77-79 D.Lgs. 81/08. I DPI di categoria III (protezione da rischi gravi come agenti chimici cancerogeni, pericoli di esplosione, caduta dall'alto) richiedono marcatura CE con codice organismo notificato e periodicità di sostituzione definita. Il datore mantiene un registro di consegna, sostituzione e dismissione dei DPI.

9. Prevenzione incendi: CPI dei Vigili del Fuoco e formazione alto rischio

Le stazioni di distribuzione di carburanti sono soggette all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n. 151. L'impianto rientra nella categoria 49 dell'allegato I al DPR 151/2011 (impianti per l'erogazione di carburanti liquidi e gassosi, compreso il rifornimento di G.P.L. in contenitori fissi). La procedura prevede la presentazione di una SCIA antincendio (con relazione tecnica firmata da un professionista antincendio) e il sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la verifica della conformità ai requisiti tecnici. Il CPI ha validità quinquennale e va rinnovato con nuova SCIA e relativo sopralluogo.

I requisiti tecnici di prevenzione incendi che l'impianto deve soddisfare per ottenere il CPI includono:

La formazione antincendio per gli addetti delle stazioni di carburante è arischio elevato ai sensi del DM 2 settembre 2021. Il corso prevede:

Gli addetti antincendio devono essere in numero sufficiente a garantire la copertura di tutti i turni operativi; il DVR indica il numero minimo sulla base della dimensione dell'impianto, del numero di lavoratori presenti per turno e della valutazione del rischio incendio.

10. GPL, metano, HVO e idrogeno: rischi aggiuntivi e misure specifiche

Le moderne stazioni di carburante sono spesso impianti multifuel che affiancano ai tradizionali distributori di benzina e diesel erogatori di GPL, metano CNG (o LNG per i mezzi pesanti), HVO (olio vegetale idrotrattato) e stazioni di ricarica elettrica. Ogni carburante presenta caratteristiche di rischio specifiche che devono essere valutate nel DVR in aggiunta ai rischi comuni.

GPL (Gas di Petrolio Liquefatto — propano/butano):

Metano CNG (Gas Naturale Compresso):

HVO (Olio Vegetale Idrotrattato — Hydrotreated Vegetable Oil):

Idrogeno (H2) — carburante emergente:

11. Colonnine elettriche: il nuovo rischio elettrico nelle stazioni multifuel

L'introduzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) nelle stazioni di carburante tradizionali aggiunge una nuova categoria di rischio: il rischio elettrico da alta tensione. Le stazioni di ricarica rapida (DC Fast Charging) operano a tensioni fino a 1.000 V DC con correnti elevate; le stazioni di ricarica ultrarapida (HPC — High Power Charging) possono erogare potenze fino a 350 kW o oltre.

Le principali misure di sicurezza elettrica per le colonnine EV nelle stazioni di carburante sono:

Le colonnine di ricarica EV non rientrano nelle zone ATEX classificate per i carburanti liquidi se posizionate a distanza di sicurezza dagli erogatori di benzina e GPL; tuttavia il DVR deve valutare la compatibilità della collocazione delle colonnine EV con la classificazione ATEX esistente nell'impianto, in modo da evitare l'installazione di attrezzature non adeguate nelle zone classificate.

12. Sorveglianza sanitaria: benzene cancerogeno e registro degli esposti

La sorveglianza sanitaria nelle stazioni di carburante è obbligatoria in tutte le situazioni in cui la valutazione dei rischi individua esposizioni che la legge prescrive di monitorare con controllo medico periodico. Il caso più rilevante e specifico per il settore è l'esposizione al benzene, cancerogeno di Gruppo 1 IARC.

L'art. 243 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo II) prescrive la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, incluso il benzene, a prescindere dal livello di esposizione: non esiste una soglia al di sotto della quale la sorveglianza non sia dovuta, in quanto si tratta di un cancerogeno per il quale non è stata dimostrata una dose sicura.

Il medico competente nominato dalla stazione di carburante effettua:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il Registro degli Esposti ad agenti cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08), con i dati relativi a ogni lavoratore esposto (tipo di esposizione, livello, durata). Il registro va conservato per40 anni dalla cessazione dell'esposizione e trasmesso all'INAIL e all'ASL competente in caso di cessazione dell'attività o su richiesta delle autorità.

Ulteriori fattispecie che attivano la sorveglianza sanitaria nelle stazioni di carburante sono:

13. Sanzioni e controlli: INL, VVF, ARPA e organi di vigilanza

Le stazioni di carburante sono sottoposte ai controlli di diversi organi di vigilanza con competenze specifiche e distinte. Le sanzioni derivanti da questi controlli si cumulano in quanto riferite a quadri normativi diversi.

Organo di vigilanzaAmbito di competenzaSanzioni tipiche
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) / ASL-SPRESALD.Lgs. 81/08: DVR, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria, ATEX, nomina RSPP e medico competenteDVR mancante: arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €; omessa nomina RSPP: ammenda fino a 5.200 €; mancanza registro esposti cancerogeni: ammenda; prescrizione ex D.Lgs. 758/94 con regolarizzazione a 1/4 sanzione
Vigili del Fuoco (VVF)DPR 151/2011: CPI, requisiti tecnici antincendio, piano di emergenza, formazione antincendioAssenza CPI o scaduto: sanzione amministrativa e ordine di sospensione dell'attività; mancanza degli estintori prescritti o non revisionati: ammenda; mancata formazione antincendio alto rischio: sanzione
ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale)D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente): contaminazione suolo/falda da perdite serbatoi, emissioni vapori, recupero vapori Fase I e IIMancata comunicazione di perdita da serbatoio: sanzione penale ex art. 257 D.Lgs. 152/2006; omessa messa in sicurezza del sito: bonifiche a spese del gestore e sanzioni
INAILMonitoraggio infortuni sul lavoro; verifica del Registro Esposti a cancerogeni in caso di malattia professionaleIn caso di infortunio grave: accertamento della posizione assicurativa; mancata denuncia di infortunio: sanzione amministrativa
MIT — Ministero Infrastrutture e Trasporti (Motorizzazione)Verifica requisiti tecnici degli impianti di distribuzione; misuratori fiscali omologatiIrregolarita nei misuratori fiscali delle colonnine: sanzioni e sospensione dell'erogazione; impianto senza autorizzazione: chiusura
Comune e RegioneAutorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione; rispetto del Piano regolatore e delle norme urbanisticheEsercizio senza autorizzazione: sospensione attivita; modifiche all'impianto senza comunicazione: sanzione amministrativa

In caso di infortunio grave o mortale sul lavoro si aprono profili penali a carico del datore di lavoro (artt. 589-590 c.p. — omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche) e di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. 123 Consulenza supporta la verifica e la gestione documentale per affrontare i controlli degli organi di vigilanza con tutta la documentazione in ordine.

Checklist adempimenti minimi per una stazione di carburante — 2026

  • DVR redatto e firmato con valutazione di tutti i rischi specifici (incendio, ATEX, benzene, rapina, ergonomia, VDT, MMC)
  • Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) con mappa delle zone ATEX classificate
  • CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) VVF in corso di validita per impianto categoria 49 DPR 151/2011
  • Nomina RSPP, RLS, medico competente, addetti antincendio (corso alto rischio 16h DM 02/09/2021), addetti primo soccorso
  • Formazione lavoratori: rischio alto ATECO distribuzione carburanti (Accordo S-R 2011/2025), aggiornamento quinquennale
  • Rilevatori fissi di gas GPL/metano funzionanti, testati e con registro delle verifiche periodiche
  • Estintori del tipo idoneo (polvere ABC, CO2), revisionati secondo UNI 9994-1, con registro manutenzione
  • Impianti ATEX verificati da tecnico qualificato con periodicita CEI 60079-17 (ogni 3 anni ispezione dettagliata)
  • Messa a terra elettrostatica delle colonnine verificata e funzionante
  • Sistema di recupero vapori Fase I e Fase II (se obbligatorio per volume erogato) installato e funzionante
  • Registro degli Esposti a cancerogeni (benzene) istituito e aggiornato; sorveglianza sanitaria periodica attiva
  • Monitoraggio biologico metaboliti benzene (t,t-MA, S-PMA) nei lavoratori esposti
  • Cassaforte temporizzata installata, panic button attivo e collegato alla vigilanza; procedure anti-rapina scritte e comunicate al personale
  • Videosorveglianza funzionante con registrazione conservata nei tempi previsti dalla normativa privacy
  • Piano di emergenza ed evacuazione affisso; esercitazione antincendio annuale documentata
  • DPI forniti con verbali di consegna firmati (calzature antistatiche, guanti idrocarburi, occhiali, abbigliamento antistatico)
  • Postazione VDT cassieri conforme allegato XXXIV D.Lgs. 81/08; sorveglianza oculistica attivata se uso VDT > 20h/settimana
  • Colonnine EV (se presenti): protezione differenziale RCD tipo B, piano di emergenza thermal runaway, manutenzione da personale PES/PAV

FAQ — Sicurezza stazioni carburante e distributori 2026FAQ

Un distributore di carburante con uno o due dipendenti ha l'obbligo di redigere il DVR?
Sì. L'obbligo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) scatta dal primo lavoratore subordinato o equiparato, senza alcuna soglia dimensionale minima (art. 17 D.Lgs. 81/08). Un distributore di carburante che impieghi anche un solo addetto al rifornimento o alla cassa deve redigere il DVR prima che il lavoratore inizi la propria attività. Il gestore che opera fisicamente nell'impianto insieme a dipendenti è tenuto al DVR in qualità di datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che lavori egli stesso in cassa o agli erogatori. Il DVR di una stazione di carburante deve obbligatoriamente valutare i rischi specifici del settore: incendio ed esplosione (carburanti infiammabili e atmosfere potenzialmente esplosive), rischio ATEX, rischio chimico da esposizione a benzene e vapori idrocarburici, scivolamento su superfici unte o bagnate, rischio rapina, stress da lavoro correlato, ergonomia per i cassieri con videoterminale. Il titolare che opera esclusivamente in proprio, senza dipendenti, collaboratori o soci lavoratori, ricade nell'art. 21 D.Lgs. 81/08 e non è obbligato al DVR, ma deve comunque formarsi, utilizzare DPI adeguati e rispettare le norme tecniche specifiche degli impianti di distribuzione carburanti.
Quali zone ATEX vanno classificate intorno alle colonnine di benzina e diesel in un distributore?
La classificazione delle zone ATEX (Atmosfere Esplosive) in un impianto di distribuzione carburanti deve essere effettuata dal datore di lavoro ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (artt. 290-298), con il supporto di un tecnico qualificato e in conformità alle norme armonizzate CEI EN 60079-10-1 per i gas e vapor infiammabili. Intorno alle colonnine di benzina e diesel si individuano tipicamente: una Zona 0 all'interno dei serbatoi interrati e delle tubazioni di adduzione, dove la miscela esplosiva gas/aria è presente continuamente o per lunghi periodi; una Zona 1 attorno alle bocchette di erogazione, alle aperture di sfiato e ai pozzetti delle colonnine, entro un raggio di circa 1 metro, dove una miscela esplosiva può formarsi in condizioni normali di esercizio; una Zona 2 nella fascia esterna (tipicamente da 1 a 4 metri dall'erogatore a seconda della geometria), dove la presenza di atmosfera esplosiva è rara, occasionale e di breve durata. In tutte queste zone è obbligatorio installare esclusivamente apparecchiature elettriche e strumentazione certificate ATEX, con la categoria di protezione corrispondente alla zona (cat. 1G per zona 0, cat. 2G per zona 1, cat. 3G per zona 2). Il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) — parte integrante del DVR — deve riportare la mappa delle zone classificate, il tipo di attrezzatura installata, le misure organizzative e i criteri di manutenzione.
Il benzene nelle stazioni di servizio obbliga alla sorveglianza sanitaria del medico competente?
Sì. Il benzene è classificato dall'IARC come cancerogeno di Gruppo 1 (cancerogeno certo per l'uomo) ed è presente nei carburanti a base di benzina (fino al limite massimo dell'1% vol. in volume per la benzina E5/E10 ai sensi del DM 76/2005 e successive modifiche). Gli addetti che operano quotidianamente in prossimità degli erogatori di benzina sono potenzialmente esposti a vapori contenenti benzene, sebbene i sistemi di recupero vapori di Fase I e Fase II (obbligatori per le stazioni con un erogato annuo superiore a determinate soglie) riducano significativamente l'esposizione. L'art. 243 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo II — Agenti cancerogeni e mutageni) obbliga alla sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a cancerogeni, incluso il benzene. Il medico competente effettua visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione e visite periodiche con cadenza almeno annuale (o con frequenza diversa in base alla valutazione). Il monitoraggio biologico si basa sulla determinazione dei metaboliti urinari del benzene: acido trans,trans-muconico (t,t-MA) e S-fenilmercapturico (S-PMA), con i rispettivi valori limite biologici di riferimento. Il datore deve tenere il Registro degli Esposti a cancerogeni e conservarlo per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione.
Quali estintori sono obbligatori in una stazione di carburante e con quale frequenza vanno revisionati?
In una stazione di carburante gli estintori sono prescritti dalla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/2011 — allegato I, categoria 49 — impianti di distribuzione di carburanti) e devono essere del tipo e della capacità idonei ai fuochi prevedibili nell'impianto. Gli incendi di classe B (liquidi infiammabili: benzina, diesel, HVO) richiedono estintori a polvere polivalente ABC o a schiuma, posizionati in prossimità delle colonnine e dell'area di rifornimento; gli incendi di classe C (gas combustibili: GPL, metano) richiedono estintori a polvere specifica per gas, mentre nei locali elettrici e in prossimità dei quadri di controllo sono indicati estintori a CO2 (anidride carbonica). La distanza massima da percorrere per raggiungere un estintore non deve superare i 30 metri in aree ordinarie e va ridotta in considerazione del rischio elevato presente nelle stazioni di carburante. Quanto alla manutenzione, la norma UNI 9994-1 e il D.M. 7 gennaio 2005 prescrivono: controllo semestrale (verifica visiva, pressione manometrica, integrità dei sigilli e delle etichette); revisione periodica secondo le indicazioni del costruttore (solitamente ogni 3 anni per estintori a polvere e CO2); collaudo completo ogni 6 anni per estintori a polvere, ogni 6 anni per CO2. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e annotate nel registro di manutenzione.
Una stazione di carburante stradale è soggetta alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015)?
Dipende dalla quantità di carburanti infiammabili effettivamente presenti nell'impianto in qualsiasi momento. Il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie indicate nell'Allegato 1. I carburanti liquidi infiammabili (benzina, diesel, HVO, biocarburanti a base alcolica) rientrano nella voce H2 (liquidi infiammabili) o H3 (liquidi altamente infiammabili) a seconda del punto di infiammabilità. Le soglie di assoggettabilità per la benzina (categoria H2) sono: 5.000 tonnellate per la notifica obbligatoria (soglia inferiore Seveso) e 50.000 tonnellate per il Piano di Emergenza Esterno (soglia superiore Seveso). Un distributore di carburante stradale con serbatoi interrati di capacità tipica (da alcune decine a poche centinaia di metri cubi) raramente supera tali soglie; fanno eccezione i grandi depositi di carburanti, i terminal petroliferi e i centri di stoccaggio. In ogni caso il datore di lavoro deve verificare preventivamente le quantità massime stoccate rispetto alle soglie e, se le supera, adempiere agli obblighi Seveso: notifica alle autorità competenti, Rapporto di Sicurezza, Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), Piano di Emergenza Interno e — per la soglia superiore — Piano di Emergenza Esterno predisposto dalla Prefettura.
Quali DPI sono obbligatori per gli addetti al rifornimento di GPL e metano in una stazione di servizio?
Gli addetti alle operazioni di rifornimento di GPL (gas di petrolio liquefatto) e di metano CNG (gas naturale compresso) devono essere dotati di DPI specifici per i rischi associati a questi carburanti gassosi, conformemente agli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni tecniche del DM 29 novembre 2002 per gli impianti GPL. Per il GPL, che viene erogato in parte in fase liquida a bassa temperatura e che è più pesante dell'aria (e quindi si accumula nelle parti basse e nei pozzetti), i DPI raccomandati includono: guanti criogenici o in nitrile resistenti agli idrocarburi per evitare ustioni da freddo durante le perdite accidentali; occhiali di protezione chimica a tenuta stagna; calzature antinfortunistiche con suola antistatica (classe ESD) per prevenire scintille nelle zone ATEX circostanti; abbigliamento in fibra naturale non sintetica (cotone) o con trattamento antistatico, in quanto i tessuti sintetici possono generare cariche elettrostatiche. Per il metano CNG, erogato in fase gassosa ad alta pressione (fino a 200 bar per il serbatoio del veicolo), il rischio principale è la fuoriuscita violenta di gas in caso di disconnessione: i DPI includono guanti resistenti al freddo (il gas si raffredda durante l'espansione), occhiali, calzature antistatiche. Per entrambi i tipi di impianto sono categoricamente vietati nelle zone ATEX: fumare, usare fiamme libere, operare con utensili che possano generare scintille o telefoni cellulari privi di certificazione ATEX. La formazione specifica sull'uso dei DPI deve essere documentata con verbale firmato.
La formazione antincendio per il personale di un distributore di benzina rientra nel rischio alto, medio o basso?
La formazione antincendio per il personale addetto a una stazione di carburante è classificata a rischio elevato ai sensi del DM 2 settembre 2021 (che ha aggiornato i criteri del DM 10 marzo 1998). Le stazioni di distribuzione di carburanti liquidi infiammabili (benzina, diesel, HVO) e di carburanti gassosi (GPL, metano, idrogeno) rientrano a pieno titolo tra i luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato per la presenza continuativa di liquidi e gas infiammabili in quantità significative, per le zone ATEX classificate intorno alle colonnine, per i serbatoi interrati sotto pressione, per il transito costante di veicoli durante le operazioni di rifornimento e per l'assenza di compartimentazione antincendio nell'area piste. Il corso di formazione antincendio per luoghi di lavoro a rischio elevato prevede 16 ore di formazione teorica e pratica, articolate in moduli su: teoria del fuoco e della combustione, classificazione degli incendi e degli agenti estinguenti, sistemi di prevenzione incendi, impianti fissi di rilevazione e spegnimento, procedure di evacuazione e primo intervento, uso pratico degli estintori e degli impianti antincendio. Il rinnovo è previsto ogni 3 anni con un corso di aggiornamento di 8 ore. Gli addetti antincendio devono essere in numero sufficiente a garantire il presidio durante tutti i turni operativi dell'impianto.
Quali misure di sicurezza devono essere adottate in una stazione di servizio per ridurre il rischio rapina a danno dei lavoratori?
Il rischio rapina nelle stazioni di carburante e di servizio costituisce un rischio professionale reale — documentato dalle statistiche degli infortuni violenti sul lavoro — che deve essere obbligatoriamente valutato nel DVR ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, in quanto rischio che può determinare danni fisici e psicologici ai lavoratori. Le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare includono: cassaforte temporizzata (time-delay safe) con la segnalazione visibile all'esterno che il cassiere non ha accesso immediato al denaro — questa indicazione costituisce un deterrente riconosciuto dai protocolli di sicurezza; disponibilità ridotta di contante nel cassetto della cassa (fondo cassa minimo, versamenti frequenti in cassaforte); sistema di videosorveglianza con telecamere attive e visibili sia nell'area cassa sia sulle piste, con registrazione delle immagini conservata per il tempo prescritto dalla normativa privacy; pulsante di allarme silenzioso (panic button) collegato direttamente alla centrale operativa di un istituto di vigilanza o alle forze dell'ordine, facilmente raggiungibile dal cassiere senza alzarsi; procedure scritte per il personale su come comportarsi durante una rapina (non opporre resistenza fisica, non tentare di bloccare il rapinatore, attivare l'allarme solo dopo che il rapinatore ha lasciato i locali, preservare le prove); formazione specifica al personale sulla gestione delle situazioni di crisi, sul riconoscimento dei segnali precursori e sull'attivazione dei sistemi di allarme; presidio di due persone nelle fasce orarie notturne ad alto rischio; illuminazione adeguata di tutti gli spazi interni e delle aree esterne. Il datore deve garantire ai lavoratori che abbiano subito una rapina un supporto psicologico post-traumatico nell'ambito della sorveglianza sanitaria, tenuto conto del rischio stress lavoro-correlato conseguente all'evento.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 29, 36-37, 74-79 DPI, Titolo IX agenti chimici e cancerogeni, Titolo XI ATEX artt. 288-298)
  • DM 31 luglio 1934 — Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione e l'impiego degli oli minerali: prescrizioni tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali
  • D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 — Attuazione della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
  • DM 29 novembre 2002 — Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi e degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione
  • Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori) — Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, integrata nel Titolo XI D.Lgs. 81/08
  • DM 22 novembre 2017 — Aggiornamento della lista delle norme armonizzate in materia ATEX ai sensi della Direttiva 2014/34/UE
  • DM 2 settembre 2021 — Criteri per la qualificazione dei docenti e per l'erogazione della formazione degli addetti al servizio antincendio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 81/08
  • DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (CPI), allegato I categoria 49: impianti di distribuzione di carburanti
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti: classificazione settori ATECO e monte ore (rischio alto per impianti distribuzione carburanti, ATECO 47.30)
  • IARC Monographs Volume 120 (2018) — Benzene: classificazione come agente cancerogeno di Gruppo 1 (cancerogeno certo per l'uomo)
  • CEI EN 60079-10-1 — Atmosfere esplosive — Classificazione dei luoghi con presenza di gas infiammabili: norma tecnica di riferimento per la classificazione delle zone ATEX nelle stazioni di carburante
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo IX Capo II (artt. 236-265): protezione dei lavoratori dalle esposizioni a agenti cancerogeni e mutageni, incluso il benzene; registro degli esposti, monitoraggio biologico

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di impianto, dai carburanti erogati, dai volumi stoccati, dal numero di lavoratori e dalla normativa vigente alla data di applicazione. DVR, classificazione ATEX, sorveglianza sanitaria, CPI e formazione devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati. Per impostare o aggiornare il sistema di sicurezza della tua stazione di carburante siamo a disposizione per una verifica degli obblighi applicabili.

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