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Guida settoriale · 2026

Sicurezza Costruzioni Metalliche: Guida Completa 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza sul lavoro in una carpenteria metallica o in un'azienda di costruzioni in acciaio: DVR, lavoro in quota, fumi di saldatura cancerogeni, rumore oltre 85 dB, ATEX verniciatura, formazione 16 ore rischio alto, sorveglianza sanitaria e verifiche periodiche delle attrezzature.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'azienda di costruzioni metalliche (ATECO 25.11, 25.12, 25.61-25.62) deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR che include sezioni specifiche per i rischi caratteristici del settore: lavoro in quota e cadute dall'alto (artt. 107-113), fumi di saldatura con componenti cancerogeni come cromo VI e manganese (Titolo IX Capo II), rumore superiore a 85 dB (Titolo VIII), vibrazioni da smerigliatrici e attrezzi manuali, rischio meccanico da presse e cesoie, ATEX per reparti di verniciatura con solventi, e fatica muscolo-scheletrica da movimentazione di lamiere e profilati. La formazione è di 16 ore (rischio alto), la sorveglianza sanitaria comprende audiometria e spirometria, e le attrezzature di sollevamento (gru, carroponti, carrelli elevatori) sono soggette a verifiche periodiche obbligatorie ai sensi dell'Allegato VII D.Lgs. 81/08.

1. Quadro normativo per le costruzioni metalliche

Le aziende di costruzioni metalliche — carpenteria metallica, fabbricazione di strutture in acciaio, assemblaggio di travi e capriate, trattamenti superficiali e verniciatura industriale — operano in un contesto normativo articolato che ruota attorno al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e ai suoi numerosi allegati tecnici. Il settore è classificato a rischio alto per la compresenza di molteplici fattori di rischio gravi: lavoro in quota, agenti cancerogeni nei fumi di saldatura, esposizione a rumore elevato, macchine pericolose, potenziali atmosfere esplosive nei reparti di verniciatura.

I principali riferimenti normativi specifici del settore sono: gli artt. 107-113 del D.Lgs. 81/08 per il lavoro in quota; il Titolo IX Capo I (artt. 221-232) per il rischio chimico e il Capo II (artt. 233-245) per gli agenti cancerogeni e mutageni (cromo VI, nichel); il Titolo VIII per gli agenti fisici (Capo II rumore, Capo III vibrazioni); il Titolo XI (artt. 287-297) per le atmosfere esplosive ATEX nei reparti di verniciatura; il Titolo III (artt. 69-87) per attrezzature di lavoro e DPI; l'Allegato VII per le verifiche periodiche obbligatorie di gru, carroponti e carrelli elevatori.

A livello europeo, la Direttiva UE 2017/2398 ha stabilito un VLEP vincolante per il cromo VI di 0,010 mg/m³ (recepito in Italia con aggiornamento dell'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08). Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze si applica il D.M. 02/09/2021 e il DPR 151/2011; per la verniciatura con solventi infiammabili la norma CEI EN 60079-10-1 disciplina la classificazione delle zone ATEX. La formazione dei lavoratori segue l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e l'Accordo SR 22/02/2012 per le macchine da cantiere e di sollevamento, con gli aggiornamenti dell'Accordo SR 2025.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale integrata adattata al caso specifico: una carpenteria metallica con saldatura su inox ha obblighi normativi significativamente più complessi di una che lavora solo acciaio al carbonio senza rivestimenti, e la presenza o meno di un reparto di verniciatura con solventi infiammabili modifica radicalmente il profilo ATEX.

2. DVR: contenuti obbligatori per la carpenteria metallica

Il Documento di Valutazione dei Rischi di una carpenteria metallica o di un'azienda di costruzioni in acciaio è un documento strutturato e articolato, significativamente più complesso di quello di molti altri settori produttivi, data la molteplicità e la gravità dei rischi presenti. L'obbligo nasce dalla presenza di almeno un lavoratore (art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08) ed è indelegabile dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08).

Il DVR di una carpenteria metallica deve contenere sezioni specifiche per:

Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche significative al ciclo produttivo, all'organizzazione del lavoro, alle macchine presenti o a seguito di infortuni o near-miss. In un settore dinamico come le costruzioni metalliche — dove l'introduzione di nuovi materiali (es. transizione a nuove leghe o rivestimenti), nuove tecnologie di saldatura (es. saldatura laser) o nuovi prodotti vernicianti può modificare sostanzialmente il profilo di rischio — l'aggiornamento periodico è particolarmente importante.

3. Lavoro in quota: obblighi artt. 107-113 D.Lgs. 81/08

Il lavoro in quota — definito come attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08) — è uno dei rischi prioritari nelle costruzioni metalliche. Si verifica nelle operazioni di: assemblaggio e saldatura di strutture metalliche su cavalletti o ponteggi, montaggio di carpenterie in quota (capriate, coperture, passerelle), manutenzione di impianti sopraelevati, ispezione di prodotti finiti (travi, colonne, travature reticolari).

Il datore di lavoro deve (artt. 108-113 D.Lgs. 81/08):

I DPI anticaduta obbligatori per il lavoro in quota nelle costruzioni metalliche comprendono: imbracatura per il corpo intera conforme EN 361, cordino con assorbitore di energia conforme EN 354/355 (lunghezza massima tale da garantire lo spazio libero di caduta), dispositivo anticaduta su fune o rotaia conformi EN 353-1/353-2. I lavoratori che utilizzano sistemi anticaduta devono ricevere formazione specifica con esercitazione pratica. Deve essere adattato al caso specifico del layout dello stabilimento.

4. Fumi di saldatura: rischio chimico cancerogeno (cromo VI, manganese)

I fumi di saldatura sono stati classificati dall'IARC nel Gruppo 1(cancerogeno certo per l'uomo) nel 2018, con un'associazione causale dimostrata con il tumore al polmone. La composizione del fume varia in funzione del processo e dei materiali, ma include sempre una miscela di ossidi metallici in particelle ultrafini (< 1 µm) in grado di penetrare negli alveoli polmonari.

Materiale saldatoComponenti principali del fumeClassificazione IARC / CLPVLEP (Allegato XXXVIII)
Acciaio al carbonioOssidi di ferro (Fe), manganese (Mn)Fume totale: Gruppo 1. Mn: neuroto ssicoFe: 5 mg/m³; Mn: 0,2 mg/m³
Acciaio inossidabileCromo VI (Cr VI), nichel (Ni), FeCr VI: Gruppo 1 (cancerogeno); Ni: Gruppo 1Cr VI: 0,010 mg/m³; Ni: 0,1 mg/m³
Acciaio zincatoOssido di zinco (ZnO)Causa febbre da fumi di metalli (Metal Fume Fever)ZnO: 4 mg/m³ (inalabile)
Verniciature con primerPiombo (Pb), Cr VI (primer anticorrosivi)Pb: Gruppo 2A; Cr VI: Gruppo 1Pb: 0,05 mg/m³ (D.Lgs. 81/08 art. 233)

Le misure di prevenzione prioritarie — in ordine gerarchico ai sensi dell'art. 224 D.Lgs. 81/08 — sono: sostituzione del processo (preferire saldatura TIG a bassa emissione di fume rispetto a MIG/MAG per i lavori su inox, ove tecnicamente possibile); aspiratori localizzati al punto di emissione (braccio snodato a bocca aperta posizionato entro 15-20 cm dal bagno di saldatura, con portata minima di 500-600 m³/h); ventilazione generale del reparto come misura di completamento; DPI respiratori (maschere filtranti FFP3 o PAPR con filtro P3 per saldatura su inox) come ultima misura quando le tecniche non garantiscono l'abbattimento sotto i VLEP. Per la saldatura su acciaio inossidabile è obbligatorio il registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08) con conservazione per 40 anni.

5. Rischio rumore: valutazione e misure oltre 85 dB

Il rischio rumore nelle carpenterie metalliche è tra i più elevati nel panorama industriale italiano. Le principali fonti di rumore sono: smerigliatrici angolari (90-100 dB), cesoie e presse (95-105 dB), martelli pneumatici e scalpellatori (100-110 dB), raddrizzatrici di lamiere, saldatura a filo continuo MIG/MAG (85-90 dB), plasma e taglio ossigeno (105-115 dB), sistemi di movimentazione (carrelli elevatori, carroponti, nastri trasportatori). In molte stazioni di lavoro il livello di pressione sonora equivalente su 8 ore (LEX,8h) supera gli 87 dB, valore limite di esposizione ai sensi dell'art. 189 D.Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio rumore è obbligatoria ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 181-198) e deve essere effettuata con misurazioni strumentali secondo la norma UNI 9432, con fonometro o dosimetro omologato classe 1 o 2 IEC 60651. La periodicità delle misurazioni è almeno quinquennale (o in caso di modifiche significative al ciclo produttivo). I valori di riferimento sono: valore inferiore di azione 80 dB(A) / 135 dB(C) — informazione e formazione, DPI disponibili su richiesta; valore superiore di azione 85 dB(A) / 137 dB(C) — DPI forniti e uso obbligatorio, sorveglianza sanitaria, segnaletica; valore limite di esposizione 87 dB(A) / 140 dB(C) — non deve essere superato (tenendo conto dell'attenuazione dei DPI).

Le misure di prevenzione comprendono: riduzione tecnica del rumore alla fonte (macchine a bassa emissione, insonorizzazione di presse e cesoie, isolamento vibrazionale dei supporti delle macchine, cabine fonoassorbenti per le postazioni di lavoro più rumorose); misure organizzative (rotazione delle mansioni tra postazioni rumorose e silenziose, limitazione del tempo di esposizione giornaliero alle fonti di rumore elevato); DPI per la protezione dell'udito conformi EN 352 (inserti auricolari monouso con SNR adeguato, cuffie antirumore) forniti e il cui uso è reso obbligatorio nelle aree segnalate con LEX,8h superiore a 85 dB(A). Deve essere adattato al caso specifico del layout e del ciclo produttivo.

6. Vibrazioni meccaniche: HAV da smerigliatrici e attrezzi manuali

Il rischio da vibrazioni meccaniche nelle costruzioni metalliche riguarda principalmente le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV — Hand-Arm Vibration) durante l'utilizzo di smerigliatrici angolari, mole a disco, martelli scalpellatori, avvitatori a impulso e altri utensili portatili a motore. In misura minore, per i conducenti di carrelli elevatori, carroponti con cabina e mezzi di movimentazione, si considera il rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV — Whole Body Vibration), valutato ai sensi dell'art. 202 D.Lgs. 81/08.

I valori limite per le HAV sono: valore d'azione giornaliero A(8) = 2,5 m/s² — obbligo di sorveglianza sanitaria, formazione, DPI; valore limite giornaliero A(8) = 5 m/s² — da non superare. Le smerigliatrici angolari tipicamente emettono valori di vibrazione di 4-10 m/s² per la mano dominante: anche con utilizzo di 2 ore per turno il valore A(8) può superare il livello d'azione. La valutazione si effettua con i dati del costruttore (dichiarazione di vibrazione nella documentazione tecnica, norma EN ISO 8662), integrati con misurazioni in sito ove necessario.

Le misure di prevenzione comprendono: sostituzione degli utensili con modelli a bassa emissione di vibrazioni (utensili con smorzatori di vibrazione integrati, verificando le dichiarazioni del costruttore); rotazione delle mansioni per limitare il tempo di esposizione continuativa agli utensili vibranti; manutenzione degli utensili in buono stato (dischi consumati e mandrini allentati aumentano la vibrazione); DPI antivibranti (guanti antivibranti conformi EN ISO 10819, con attenzione al fatto che l'attenuazione dichiarata in laboratorio può non corrispondere a quella reale nelle condizioni di utilizzo); sorveglianza sanitaria con medico competente (valutazione vascolare periferica — test Allena, test al freddo — e neurologica degli arti superiori).

7. Rischio meccanico: presse, cesoie e macchine utensili

Le macchine presenti in una carpenteria metallica costituiscono una delle principali fonti di rischio per infortuni gravi. Tutte devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010, destinata a essere sostituita dal Regolamento UE 2023/1230 per le immissioni sul mercato dal 20 gennaio 2027), con marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d'uso in italiano.

Le macchine e i rischi specifici più rilevanti nelle costruzioni metalliche sono:

Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle macchine, pianificare e documentare le manutenzioni periodiche, mettere fuori servizio con cartellino visibile le macchine che presentano anomalie, e garantire che solo lavoratori formati e autorizzati operino su ciascuna macchina. Deve essere adattato al caso specifico del parco macchine aziendale.

8. ATEX: verniciatura con solventi e zone a rischio esplosione

I reparti di verniciatura delle carpenterie metalliche utilizzano frequentemente vernici e primer a base solvente contenenti prodotti infiammabili (xilene, toluene, acetato di etile, nafta solvente, MEK) con punto di infiammabilità inferiore a 60°C. In condizioni di utilizzo normale — spruzzatura, stesura a pennello, immersione — questi solventi evaporano e, raggiunta la concentrazione del LEL (Lower Explosive Limit) nell'aria, formano un'atmosfera esplosiva. L'obbligo di classificazione ATEX (Titolo XI D.Lgs. 81/08) scatta ogni volta che si opera con tali sostanze in quantità superiori a soglie trascurabili.

Le zone ATEX in un reparto di verniciatura sono tipicamente: Zona 0 all'interno delle cabine di verniciatura a spruzzo in esercizio e delle vasche di immersione; Zona 1 nelle immediate vicinanze delle bocche di apertura delle cabine durante le operazioni, nell'area di stoccaggio delle vernici aperte, nei locali di essiccazione non ventilati; Zona 2 nelle aree adiacenti alle zone 1, nei corridoi di accesso ai locali verniciatura. Queste zone devono essere tracciate su planimetria e riportate nel Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) allegato al DVR.

Le misure obbligatorie nelle zone ATEX per la verniciatura comprendono: impianto di ventilazione forzata certificato (progettato per mantenere la concentrazione dei vapori al di sotto del 25% del LEL in condizioni normali); attrezzature elettriche ATEX certificate (ex IEC 60079-0 e relative norme di serie) per le zone interessate; messa a terra di tutte le strutture metalliche, delle cabine e dei contenitori; procedure scritte per l'accesso alle zone, il cambio colore, la pulizia; permesso di lavoro per operazioni di manutenzione nelle zone ATEX; formazione specifica degli addetti sulla prevenzione delle esplosioni; divieto assoluto di fonti di accensione nelle zone classificate. La formazione antincendio per gli addetti alla verniciatura è di livello 3 (16 ore) ai sensi del DM 02/09/2021. Deve essere adattato al caso specifico.

9. Movimentazione manuale carichi: lamiere e profilati pesanti

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII (metodo di valutazione per sollevamento e abbassamento). In una carpenteria metallica i carichi più frequenti sono: lamiere di acciaio (da pochi kg per le lamiere sottili a centinaia di kg per i formati grezzi di lamiera spessa); profilati (travi HEA, HEB, IPE, angolari, profili cavi) che tipicamente vengono movimentati in sezioni da 6 o 12 metri, con peso che può superare i 100-200 kg; carpenterie saldate semifinite da trasportare alle postazioni successive; bombole di gas per saldatura (argon, CO₂, miscele Ar/CO₂, acetilene, ossigeno — peso singolo 60-70 kg).

La valutazione deve essere effettuata con il metodo NIOSH (equazione di NIOSH — Applications Manual for NIOSH Revised Lifting Equation) per sollevamento e abbassamento, con il metodo RULA o OCRA per le attività ripetitive degli arti superiori durante le operazioni di assemblaggio. Per i carichi superiori a 25 kg (uomo) o 15 kg (donna) il metodo NIOSH quasi sempre supera i valori di azione, rendendo obbligatorie le misure tecniche di riduzione del rischio.

Le misure tecniche prioritarie nelle costruzioni metalliche per ridurre la MMC sono: carroponti e gru a ponte per la movimentazione di lamiere e profilati pesanti; ventose magnetiche e pinze idrauliche per il sollevamento di lamiere; transpallet e carri porta-bobine per i coils; traslatori a rulli motorizzati per il movimentazione longitudinale dei profilati; cavalletti regolabili in altezza per le postazioni di assemblaggio. La sorveglianza sanitaria con visita per MMC (valutazione del rachide lombare e degli arti superiori) è obbligatoria quando la valutazione NIOSH supera i valori di azione per operazioni svolte con frequenza significativa.

10. Verifiche periodiche: gru, carroponti, carrelli elevatori

L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche obbligatorie. Nelle carpenterie metalliche le più rilevanti sono: gru a torre, gru a bandiera, gru a cavalletto, carroponti (gru a ponte), paranchi elettrici e manuali, carrelli elevatori con portata superiore a 200 kg (su base annua), autogrù (gru su autocarro). Queste attrezzature devono essere sottoposte a verifica prima dell'entrata in servizio (prima verifica — INAIL o soggetto abilitato) e poi periodicamente con frequenza annuale (per carroponti e gru con portata superiore a 200 kg) o biennale (per attrezzature di sollevamento merci con portata fino a 200 kg).

Le verifiche periodiche sono effettuate dall'INAIL o da soggetti pubblici e privati iscritti nell'elenco ministeriale ex art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08, abilitati dal Ministero del Lavoro. La verifica comprende: esame documentale del libretto di immatricolazione e dei registri di controllo e manutenzione; ispezione visiva di struttura, meccanismi, sistemi di sicurezza (finecorsa, limitatori di carico, blocchi di sicurezza, freni); prove funzionali e di carico (prova a pieno carico e prova di sovraccarico in condizioni statiche e dinamiche). A seguito della verifica viene rilasciato un verbale che deve essere conservato presso l'azienda.

Oltre alle verifiche periodiche, il datore di lavoro deve organizzare i controlli ordinari (art. 71 c. 8 D.Lgs. 81/08): controllo giornaliero prima dell'uso da parte dell'operatore, controllo periodico semestrale da parte di personale qualificato (con registrazione), manutenzione programmata secondo le istruzioni del costruttore. Gli operatori di carrello elevatore devono avere la formazione specifica obbligatoria ai sensi dell'Accordo SR 22/02/2012 (teoria + pratica + esame), aggiornata ogni 5 anni. Supportiamo la gestione documentale delle verifiche e dei controlli periodici adattata al parco macchine della tua carpenteria.

11. Antincendio: livello 2 produzione, livello 3 verniciatura

Il rischio incendio nelle costruzioni metalliche dipende fortemente dal ciclo produttivo e dalla presenza o meno di un reparto di verniciatura con solventi infiammabili. Per le aree di produzione (assemblaggio, saldatura, taglio al plasma o con fiamma) la classificazione ai sensi del D.M. 02/09/2021 è generalmente di livello 2 (rischio medio), con formazione antincendio degli addetti di 8 ore comprensiva di esercitazione pratica con estintore.

Per i reparti di verniciatura con solventi infiammabili, la classificazione sale a livello 3 (rischio elevato), con formazione antincendio degli addetti di 16 ore. Le attività soggette a controllo VVF ai sensi del DPR 151/2011 includono: locali con presenza di liquidi infiammabili in quantità superiore a specifiche soglie (punto 12 dell'Allegato I — depositi di liquidi infiammabili); impianti di verniciatura a spruzzo (punto 65 dell'Allegato I per la verniciatura industriale con utilizzo di vernici e solventi infiammabili con portata di prodotto superiore a 1 kg/h); impianti di produzione di calore (forni di essiccazione — punto 74).

Le misure antincendio minime nelle costruzioni metalliche comprendono: estintori a polvere ABC o a CO₂ in prossimità delle postazioni di saldatura e taglio (con raggio di percorrenza massimo di 30 m tra estintori), sistemi di rilevazione incendio nei magazzini di vernici e solventi, impianti di spegnimento automatici nei reparti di verniciatura con ATEX, segnaletica di divieto di fumo e di fonti di accensione nelle zone classificate, piano di emergenza con vie di esodo sgombre e segnalate, esercitazioni di evacuazione almeno annuali. La manutenzione degli estintori è semestrale (UNI 9994-1). Deve essere adattato al caso specifico con la consulenza di un esperto antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.

12. Formazione obbligatoria: 16 ore rischio alto

Le aziende di costruzioni metalliche (ATECO 25.11, 25.12, 25.61, 25.62) sono classificate come attività a rischio alto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 16 ore totali: 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica sui rischi del settore. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

I percorsi formativi obbligatori per i lavoratori di una carpenteria metallica sono:

Il datore di lavoro RSPP per rischio alto frequenta il corso da 48 ore con aggiornamento quinquennale di 14 ore (Accordo SR 21/12/2011). Complessivamente, un saldatore o montatore in carpenteria metallica pienamente formato accumula tra le 52 e le 60 ore di formazione obbligatoria tra D.Lgs. 81/08, antincendio, primo soccorso e formazione sulle attrezzature.

13. Sorveglianza sanitaria: audiometria, spirometria, visite

La sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41 D.Lgs. 81/08) nelle costruzioni metalliche è attivata da molteplici fattori di rischio, ciascuno dei quali richiede un protocollo sanitario specifico definito dal medico competente. I principali trigger sono:

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneo, idoneo con limitazioni o prescrizioni (es. "non adatto a lavori in quota", "non può utilizzare smerigliatrici per più di 2 ore consecutive"), non idoneo temporaneamente o permanentemente. Il giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni va recepito nell'organizzazione del lavoro. I dati sanitari degli esposti ad agenti cancerogeni (registro degli esposti Cr VI, Ni) sono conservati per 40 anni.

14. DPI specifici per carpenteria metallica

I DPI obbligatori nelle costruzioni metalliche sono definiti dalla valutazione del rischio e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE con categoria). I DPI principali per mansione sono:

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore, accompagnati da formazione sull'uso corretto, manutenzione e sostituzione, e vanno registrati in un registro DPI aziendale. La sostituzione periodica deve avvenire secondo le indicazioni del costruttore (per i DPI con scadenza di utilizzo) o quando il DPI mostra segni di deterioramento o usura. Deve essere adattato al caso specifico delle mansioni presenti e dei rischi valutati.

15. Sanzioni D.Lgs. 81/08

Le aziende di costruzioni metalliche sono soggette a ispezioni da parte dell'ASL/PSAL (prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), dei VVF (prevenzione incendi) e, per le verifiche sulle attrezzature, dell'INAIL e dei soggetti abilitati. Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 (artt. 55-60) sono:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 emesse dall'ASL/PSAL sospendono il procedimento penale: il datore di lavoro ottempera entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell'ammenda. L'inadempienza riattiva il procedimento penale. In caso di infortuni gravi o mortali — frequenti nel settore delle costruzioni metalliche per cadute dall'alto e infortuni da macchine — si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p. (omicidio e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni).

Checklist adempimenti costruzioni metalliche

  • DVR redatto e aggiornato (art. 28 D.Lgs. 81/08) con sezioni specifiche per lavoro in quota, fumi saldatura, rumore, ATEX
  • RSPP nominato (titolare con corso 48h rischio alto, o professionista esterno)
  • Valutazione del rischio da fumi di saldatura con misurazione strumentale (Cr VI per inox)
  • Registro degli esposti ad agenti cancerogeni istituito e aggiornato (art. 243 D.Lgs. 81/08)
  • Valutazione del rischio rumore con campionamento strumentale per mansione (UNI 9432)
  • Valutazione del rischio vibrazioni HAV per smerigliatrici e attrezzi manuali
  • Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) per reparto verniciatura con solventi ATEX
  • Piano di sicurezza per il lavoro in quota con piano di salvataggio scritto
  • Verifiche periodiche INAIL/soggetti abilitati documentate per gru, carroponti, carrelli elevatori
  • Libretto delle attrezzature di sollevamento tenuto aggiornato con registri controlli periodici
  • Formazione lavoratori completata: 16h (4h generale + 12h specifica rischio alto)
  • Formazione antincendio: livello 2 (8h) produzione, livello 3 (16h) verniciatura
  • Primo soccorso Gruppo A completato (16h, D.M. 388/2003)
  • Formazione operatori carrelli elevatori, gru e PLE (Accordo SR 22/02/2012)
  • Sorveglianza sanitaria attivata: audiometria, spirometria, valutazione idoneità lavoro in quota
  • DPI consegnati e documentati per mansione (verbale firmato, guanti anti-taglio Cat. III, imbracature EN 361, schermi saldatura, maschere FFP3)
  • Piano di emergenza affisso con planimetria aggiornata e vie di esodo segnalate
  • Registro infortuni e near-miss tenuto aggiornato

FAQ — Sicurezza costruzioni metallicheFAQ

Un'azienda di carpenteria metallica deve valutare il rischio da fumi di saldatura nel DVR?
Sì. La valutazione del rischio da fumi di saldatura è obbligatoria ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232) ogni volta che nell'azienda si svolgono operazioni di saldatura — sia a filo continuo (MIG/MAG), sia con elettrodo (MMA), sia TIG, sia ossiacetileniche — che comportano l'emissione di fumi metallici. Il fume di saldatura è classificato dall'IARC nel Gruppo 1 (cancerogeno certo per l'uomo) dalla revisione del 2018, e i suoi componenti più pericolosi variano in funzione dei materiali saldati. Per la saldatura su acciaio al carbonio i componenti principali del fume sono ossidi di manganese e ossidi di ferro. La saldatura su acciaio inossidabile emette cromo esavalente (Cr VI) e composti di nichel, entrambi classificati come cancerogeni certi (IARC Gruppo 1). La saldatura su acciai zincati o verniciati libera ossido di zinco (causa di febbre da fumi di metalli) e, nel caso di verniciature con primer a base di piombo (ancora presenti su strutture di revisione/manutenzione), vapori di composti del piombo. Per ciascuna di queste sostanze il DVR deve riportare la valutazione quantitativa o semiquantitativa dell'esposizione, confrontata con i Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e con i valori limite dell'OEL-D (occupational exposure limits europei). Il DVR di una carpenteria metallica deve pertanto contenere una sezione apposita dedicata al rischio chimico da fumi di saldatura, con l'indicazione: dei tipi di processo di saldatura, dei materiali base e degli elettrodi/fili utilizzati, del numero di saldatori coinvolti e della durata delle operazioni, delle misure tecniche di prevenzione adottate (aspiratori localizzati, ventilazione forzata del reparto, cabine di saldatura), dei DPI respiratori forniti con classificazione del filtro, e della periodicità della sorveglianza sanitaria. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale del rischio chimico da saldatura, adattata al caso specifico dell'impianto produttivo.
Come si gestisce la sicurezza per i lavori in quota in una carpenteria metallica?
Il lavoro in quota — definito dall'art. 107 D.Lgs. 81/08 come qualsiasi attività lavorativa svolta ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile — è uno dei rischi principali nelle costruzioni metalliche. Si verifica durante: l'assemblaggio di strutture in acciaio in quota, la saldatura e il montaggio di travi e capriate, i controlli sul prodotto finito prima dell'installazione in cantiere, la manutenzione di impianti e attrezzature sopraelevate (carroponti, grù a ponte). Le cadute dall'alto rappresentano la prima causa di infortuni mortali nel settore metalmeccanico. Gli obblighi normativi sono disciplinati dagli artt. 107-113 D.Lgs. 81/08 (Capo II — Protezione dei posti di lavoro in quota). Il datore di lavoro deve: valutare il rischio di caduta nel DVR con analisi specifica per ogni postazione in quota; privilegiare i sistemi di protezione collettiva (ponteggi fissi, trabattelli, piattaforme di lavoro elevabili — PLE) rispetto ai sistemi di protezione individuale (imbracature anticaduta); adottare misure tecniche per le aperture nel pavimento e per i bordi liberi (parapetti con tavola fermapiede ai sensi dell'art. 128 e Allegato XVIII D.Lgs. 81/08); vietare l'uso di scale a pioli per lavori continuativi in quota (solo accesso e uscita). I lavoratori che operano in quota devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per l'idoneità al lavoro in quota (valutazione vestibolare e cardiovascolare). Per i lavori in quota con sistemi di arresto caduta (imbracature, sistemi a dissipatore di energia, linee di vita), il datore di lavoro deve: selezionare i DPI anticaduta conformi alla norma EN 361 (imbracature) e EN 354/355 (cordini e dissipatori); garantire un piano di salvataggio in caso di caduta con sospensione nel vuoto (trauma da sospensione); formare i lavoratori sull'uso dei DPI anticaduta con esercitazione pratica; ispezionare periodicamente i DPI e verificare i punti di ancoraggio. Per i lavori con PLE (piattaforme elevatrici) è obbligatoria la formazione specifica dell'operatore ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (macchine da cantiere — PLE). Deve essere adattato al caso specifico del layout dello stabilimento e delle attività svolte.
Quando scatta l'obbligo di classificazione ATEX per un reparto di verniciatura?
L'obbligo di classificazione ATEX (ATmospheres EXplosibles) per un reparto di verniciatura scatta ai sensi del Titolo XI D.Lgs. 81/08 (artt. 287-297) e del D.Lgs. 81/08 Allegato XLIX, ogni volta che nel reparto si utilizzano vernici, primer, diluenti o solventi con caratteristiche di infiammabilità (liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 60°C — categoria 1, 2 o 3 ai sensi del Regolamento CLP). La quasi totalità dei solventi utilizzati in verniciatura industriale (xilene, toluene, acetato di etile, MEK, nafta solvente, alcool isopropilico) rientra nelle categorie di liquidi infiammabili e in determinate concentrazioni forma atmosfere potenzialmente esplosive con l'aria. La classificazione delle zone ATEX è effettuata dal datore di lavoro — normalmente con il supporto di un tecnico competente — sulla base della norma CEI EN 60079-10-1 per i gas/vapori infiammabili. Le zone sono classificate come: Zona 0 (atmosfera esplosiva presente in modo continuo o per lunghi periodi — tipicamente l'interno di vasche di verniciatura o serbatoi di solvente); Zona 1 (atmosfera esplosiva presente occasionalmente in condizioni normali di funzionamento — cabina di verniciatura a spruzzo durante le operazioni, area di apertura dei contenitori di vernice); Zona 2 (atmosfera esplosiva non prevista in condizioni normali, ma possibile per breve durata — aree adiacenti alla Zona 1, zone di stoccaggio vernici). Questa classificazione deve essere riportata in un documento scritto (Documento di Protezione contro le Esplosioni — DPCE) che fa parte del DVR. Nel reparto di verniciatura classificato ATEX le misure obbligatorie includono: utilizzo di attrezzature elettriche certificate ATEX (marcatura Ex) per le zone interessate (motori, luci, ventilatori, quadri elettrici); messa a terra delle strutture metalliche e dei contenitori per evitare scariche elettrostatiche durante le operazioni di travaso e spruzzatura; sistemi di ventilazione forzata (minimo 8-10 ricambi/ora in cabina di verniciatura) progettati per mantenere la concentrazione dei vapori ben al di sotto del 25% del LEL (Lower Explosive Limit); divieto assoluto di fonti di innesco (fiamme libere, scintille, superfici calde) nelle zone ATEX; formazione specifica degli addetti sul rischio ATEX. Per la verniciatura la formazione antincendio è di livello 3 (16 ore, DM 02/09/2021). Deve essere adattato al caso specifico dei solventi utilizzati e del layout dello stabilimento.
Quante ore di formazione devono fare i lavoratori di una carpenteria metallica?
Le aziende di costruzioni metalliche (codici ATECO 25.11 — fabbricazione di strutture metalliche, 25.12 — fabbricazione di porte e finestre in metallo, 25.61-25.62 — trattamenti e rivestimenti dei metalli) rientrano nella classificazione di attività a rischio alto ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell'Accordo Stato-Regioni 2025. Per il settore metalmeccanico con presenza di rischi gravi (lavoro in quota, saldatura, macchine utensili pericolose, rumore superiore a 85 dB, rischio chimico cancerogeno) il monte ore di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 è di 16 ore totali: 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica sui rischi del settore (lavoro in quota e cadute dall'alto, fumi di saldatura, rischio rumore e vibrazioni, rischio meccanico da macchine, rischio incendio, gestione delle emergenze, uso dei DPI). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I percorsi formativi obbligatori per i lavoratori di una carpenteria metallica comprendono: - Formazione generale e specifica D.Lgs. 81/08: 16 ore (4h generale + 12h specifica rischio alto), Accordo SR 21/12/2011 aggiornato dall'Accordo SR 2025. - Formazione antincendio: livello 2 (8 ore, DM 02/09/2021) per la produzione; livello 3 (16 ore) per gli addetti al reparto di verniciatura. - Primo soccorso Gruppo A: 16 ore (D.M. 388/2003) per le aziende con rischio infortuni elevato o con almeno 3 lavoratori nei settori ad alto rischio come il metalmeccanico. - Formazione per l'uso di attrezzature specifiche: formazione per l'operatore di carrello elevatore (8 ore teoria + 4 ore pratica, Accordo SR 22/02/2012); formazione per l'uso di PLE (piattaforme elevabili — 10 ore con prova pratica); formazione per operatore di gru (Accordo SR 22/02/2012). I preposti (capofficina, responsabile di reparto) frequentano un percorso aggiuntivo di 8 ore sulla funzione di preposto ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 (obbligo introdotto dalla L. 215/2021 — cd. Decreto Fiscale). Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP per rischio alto frequenta il corso da 48 ore con aggiornamento quinquennale di 14 ore. Complessivamente, un saldatore o montatore di strutture metalliche pienamente formato all'avvio accumula tra le 44 e le 54 ore di formazione obbligatoria, a seconda delle attrezzature che utilizza e del ruolo ricoperto.
Quali verifiche periodiche sono obbligatorie per i carroponti in una carpenteria metallica?
I carroponti (gru a ponte) sono tra le attrezzature di sollevamento più utilizzate nelle carpenterie metalliche per la movimentazione di lamiere, profilati, carpenterie assemblate e altri materiali pesanti. Rientrano nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 tra le "Attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche" e sono soggetti a un regime di verifiche obbligatorie articolato in due livelli. La prima verifica (messa in servizio) è effettuata dall'INAIL o da un soggetto abilitato dal Ministero del Lavoro prima dell'entrata in esercizio di un carroponte nuovo o trasferito in un nuovo impianto. Accerta la conformità dell'attrezzatura ai requisiti tecnici previsti e la corretta installazione. Le verifiche periodiche successive sono effettuate: dall'INAIL o da soggetti abilitati (iscritti nell'elenco ministeriale ex art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08) con periodicità annuale per i carroponti destinati al sollevamento di persone o con portata superiore a 200 kg; con periodicità biennale per i carroponti con portata inferiore a 200 kg destinati al solo sollevamento merci. La verifica periodica comprende: esame documentale (libretto di immatricolazione, registro di controllo, verbali di manutenzione), esame visivo e funzionale (controllo dei meccanismi di sollevamento, traslazione, finecorsa, freni, gancio, funi/catene, sistemi di blocco di sicurezza), prove di carico in condizioni statiche e dinamiche. Oltre alle verifiche periodiche di competenza dell'INAIL/soggetti abilitati, il datore di lavoro è tenuto agli interventi di controllo ordinario ai sensi dell'art. 71 c. 8 D.Lgs. 81/08: controllo giornaliero prima dell'uso da parte dell'operatore (verifica visiva di funi, gancio, freni, comandi, aree di movimento), manutenzione programmata secondo le istruzioni del costruttore (lubrificazione, verifica tensione funi, controllo ruote di traslazione, verifica isolamento elettrico), controllo trimestrale o semestrale da parte di tecnico qualificato con registrazione su apposito registro. Tutte le verifiche e i controlli vanno registrati nel libretto dell'attrezzatura conservato presso la sede aziendale. Il mancato rispetto di questi obblighi configura la violazione dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 con le relative sanzioni penali e amministrative. Supportiamo la gestione documentale delle verifiche periodiche adattata al parco macchine della tua azienda.
Il cromo VI nei fumi di saldatura su acciaio inox è davvero cancerogeno?
Sì. Il cromo esavalente (Cr VI) è classificato dall'IARC (International Agency for Research on Cancer) come cancerogeno certo per l'uomo (Gruppo 1) sulla base di evidenze epidemiologiche solide che associano l'esposizione professionale a composti del Cr VI con un aumento significativo dell'incidenza di tumore al polmone e al seno nasale. L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha inserito il cromo VI nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC — Substances of Very High Concern) ai sensi del Regolamento REACH. Il D.Lgs. 81/08 all'Allegato XLII lo classifica come agente cancerogeno soggetto alle disposizioni speciali del Titolo IX Capo II (artt. 233-245). Durante la saldatura di acciai inossidabili (che contengono cromo in concentrazioni del 10-30%), il calore del processo (superiore a 1400°C nell'area di fusione) ossida il cromo metallico producendo composti di Cr VI nel fume di saldatura. Le concentrazioni di Cr VI nel fume variano in funzione del processo: la saldatura MIG/MAG tende a produrre concentrazioni maggiori rispetto alla saldatura TIG, che — essendo un processo a bassa emissione di scintille — produce fumi meno abbondanti ma comunque presenti. Il VLEP (Valore Limite di Esposizione Professionale) per il Cr VI ai sensi della Direttiva UE 2017/2398 (recepita in Italia) è stato abbassato a 0,010 mg/m³ (come Cr) come valore limite vincolante, con un valore di transizione di 0,025 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025: si tratta di un valore estremamente basso che in assenza di aspirazione localizzata viene facilmente superato durante le operazioni di saldatura su inox. Le misure di prevenzione prioritarie per la saldatura su acciaio inossidabile sono: aspiratore localizzato al punto di emissione con portata minima di 600 m³/h (preferibilmente aspiratore a braccio snodato posizionato entro 15 cm dal bagno di saldatura, aspirazione su entrambi i lati per saldatura automatica), cabina di saldatura con ventilazione forzata dedicata, monitoraggio biologico e ambientale dell'esposizione a Cr VI con campionamenti periodici (almeno annuali per i saldatori su inox), sorveglianza sanitaria con medico competente e spirometria periodica. I saldatori su acciaio inossidabile devono essere inclusi nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08), e i dati di esposizione vanno conservati per 40 anni. Deve essere adattato al caso specifico dei materiali saldati e del layout dello stabilimento.
Quali DPI sono obbligatori per un saldatore in carpenteria metallica?
I DPI obbligatori per i saldatori in una carpenteria metallica sono definiti sulla base della valutazione del rischio (art. 28 e artt. 77-79 D.Lgs. 81/08) e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 con marcatura CE e classificazione per categoria di rischio. La selezione dei DPI è vincolata alla tipologia di saldatura (MIG/MAG, MMA, TIG, ossiacetileniche) e ai materiali saldati (acciaio al carbonio, inossidabile, zincato, alluminio). Per la protezione delle vie respiratorie — il rischio prioritario per i saldatori — i DPI dipendono dall'esposizione misurata: maschere filtranti FFP3 con filtro combinato P3 (per la polvere del fume) e filtro per vapori organici/inorganici (per gli eventuali vapori di solventi da primer o da rivestimenti superficiali), quando la misura strumentale mostra esposizioni moderate; semimaschera o maschera intera con filtro P3 combinato (classe 3 ai sensi EN 136/140) per esposizioni più elevate o saldatura su inox (Cr VI, Ni); respiratori ad alimentazione d'aria compressa (PAPR — Powered Air Purifying Respirator) o autorespiratori per situazioni di esposizione elevata o in spazi confinati. Per la saldatura su acciaio inossidabile — dato il VLEP estremamente basso per Cr VI (0,010 mg/m³) — la mascherina FFP3 ha un Fattore di Protezione Nominale (FPN) di 20 che potrebbe non essere sufficiente se le concentrazioni sono molto elevate: in questi casi va valutata la PAPR con filtro appropriato. Per la protezione degli occhi e del viso: schermo per saldatura con filtro di densità appropriata (DIN EN 169: densità minima 9 per saldatura MIG/MAG su acciaio, densità 10-12 per saldature ad alta intensità, densità 5-6 per ossiacetileniche a bassa portata), oppure maschera automatica con filtro a oscuramento automatico (ADF — Auto Darkening Filter) certificata EN 379. Per la protezione delle mani: guanti per saldatore Cat. III conformi EN 12477 tipo A (massima protezione meccanica e termica, per saldatura ad arco con elevate temperature) o tipo B (per saldatura TIG con necessità di maggiore destrezza). Per la protezione dei piedi: calzature antinfortunistiche S3 conformi EN ISO 20345 con puntale in acciaio, lamina antiperforazione e suola resistente agli idrocarburi. Per la protezione dell'udito (nei reparti dove il livello di rumore supera 85 dB): inserti auricolari monouso EN 352-2 con SNR adeguato, compatibili con lo schermo di saldatura. Per la protezione del corpo: grembiule ignifugo e tuta da saldatore in fibre resistenti al calore (EN ISO 11611), ghette e guanciette per saldatura su testa. Tutti i DPI vanno consegnati con verbale firmato e sostituiti alla scadenza indicata dal costruttore.

17. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55-60, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX, X, XI; Allegati IV, VII, XXXVIII, XLII, XLVI, XLIX)
  • D.Lgs. 81/08 artt. 107-113 — Protezione dei posti di lavoro in quota e cadute dall'alto
  • D.Lgs. 81/08 artt. 187-198 — Agenti fisici: rumore (Titolo VIII Capo II)
  • D.Lgs. 81/08 artt. 199-205 — Agenti fisici: vibrazioni meccaniche (Titolo VIII Capo III)
  • D.Lgs. 81/08 artt. 221-232 — Agenti chimici pericolosi (Titolo IX Capo I)
  • D.Lgs. 81/08 artt. 233-245 — Agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II)
  • D.Lgs. 81/08 artt. 287-297 — Atmosfere esplosive — ATEX (Titolo XI)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
  • DPR 1° agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Formazione operatori macchine: carrelli elevatori, gru, PLE e altre attrezzature
  • Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento disposizioni formazione sicurezza sul lavoro
  • L. 17 dicembre 2021 n. 215 (Decreto Fiscale convertito) — Rafforzamento degli obblighi di formazione dei preposti
  • Direttiva UE 2017/2398 — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (cromo VI, VLEP 0,010 mg/m³)
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • CEI EN 60079-10-1 — Atmosfere esplosive: classificazione delle zone per gas, vapori e nebbie infiammabili
  • UNI EN 169:2002 — Protezione individuale degli occhi: filtri per la saldatura e tecniche connesse
  • UNI EN 12477:2001+A1:2005 — Guanti di protezione per saldatori
  • UNI EN 361:2002 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: imbracature per il corpo
  • UNI EN ISO 11611:2015 — Abbigliamento protettivo per uso durante la saldatura e le tecniche connesse
  • IARC Monographs Vol. 118 (2018) — Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide — classificazione Gruppo 1 fumi di saldatura
  • INAIL — Linee guida valutazione e gestione del rischio chimico da fumi di saldatura in carpenteria metallica
  • INAIL — Circolare n. 11/2012 — Verifiche periodiche attrezzature di lavoro (Allegato VII D.Lgs. 81/08)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle attività svolte (tipologia di saldatura, materiali, presenza di verniciatura), dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio da fumi di saldatura, classificazione ATEX, sorveglianza sanitaria e verifiche periodiche devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale.

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