Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida settoriale · 2026

Sicurezza sul Lavoro nelle Cooperative Agricole e Ortofrutticole: Guida 2026

Guida operativa alla sicurezza sul lavoro in cooperativa agricola e ortofrutticola: DVR con valutazione di macchine agricole, fitosanitari, spazi confinati, rischio biologico e stress termico; obblighi per soci-lavoratori, lavoratori stagionali e formazione specifica.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una cooperativa agricola o ortofrutticola deve applicare il D.Lgs. 81/08 a soci-lavoratori e dipendenti, con un DVR che copra i rischi specifici del settore: macchine agricole (trattori, irroratrici, sollevatori telescopici), prodotti fitosanitari (con valutazione chimica e patentino per gli operatori), spazi confinati (silos, vasche di fermentazione, celle frigorifere), rischio ergonomico e MMC nella raccolta e nella cernita, rischio biologico (polveri organiche, funghi, endotossine), stress termico nel lavoro estivo all'aperto. I lavoratori stagionali richiedono formazione immediata all'assunzione, anche in lingua straniera.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 in agricoltura, D.Lgs. 99/04 e norme speciali per cooperative

Il settore agricolo è uno dei comparti produttivi con il tasso di infortuni gravi e mortali più elevato in Italia. Capovolgendo un pregiudizio diffuso, l'agricoltura non è esente dagli obblighi del D.Lgs. 81/08: il Testo Unico si applica a tutte le imprese e cooperative che impiegano lavoratori, incluse quelle che operano su terreni agricoli, in serre, in magazzini di stoccaggio e in impianti di lavorazione ortofrutticola.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza) costituisce la fonte principale e si applica integralmente alle cooperative agricole. L'Allegato IV disciplina i requisiti minimi dei luoghi di lavoro (anche in campo aperto), l'Allegato V le attrezzature di lavoro, l'Allegato VI i requisiti dei DPI. Il Titolo III riguarda le attrezzature di lavoro — e quindi i trattori e tutte le macchine agricole — e richiama la normativa sulle macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010). Il Titolo IX regolamenta gli agenti chimici, tra cui rientrano i prodotti fitosanitari. Il Titolo X disciplina gli agenti biologici, rilevanti per le polveri organiche e le lavorazioni di materiale vegetale.

Il D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 ha recepito la direttiva comunitaria in materia di agricoltura sostenibile e ha introdotto norme specifiche per il settore primario, integrandosi con la disciplina della sicurezza sul lavoro. Sul fronte dei fitosanitari, il quadro normativo si articola tra il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 (attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi), il relativo Piano di Azione Nazionale (PAN), e il Regolamento CE 1107/2009 sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Per le cooperative che svolgono anche attività di trasformazione e confezionamento ortofrutticolo si applicano inoltre le norme sull'igiene degli alimenti (Regolamento CE 852/2004, HACCP) e le disposizioni specifiche per i locali di lavorazione e le celle frigorifere. Infine, le attività in spazi confinati (silos per cereali, vasche di fermentazione, fosse biologiche) sono regolate dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, che introduce un regime di qualificazione specifica per le imprese e i lavoratori che operano in tali ambienti.

2. I soci-lavoratori delle cooperative agricole: status giuridico e obblighi SSL

La figura del socio-lavoratore di cooperativa agricola presenta una peculiarità giuridica che merita attenzione. Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142, il socio-lavoratore instaura con la cooperativa un rapporto associativo (mutualistico) e un ulteriore rapporto di lavoro, che può essere di natura subordinata, di lavoro autonomo o in altra forma. Sul piano della sicurezza sul lavoro, questa distinzione non rileva: il D.Lgs. 81/08 all'art. 2 comma 1 lett. a) include espressamente il socio lavoratore di cooperativa tra i soggetti tutelati come lavoratori.

Questo significa che la cooperativa agricola, in qualità di datore di lavoro, deve applicare nei confronti di ogni socio che svolga attività lavorativa tutte le misure previste:

La cooperativa agricola con più di 15 soci-lavoratori e/o dipendenti deve obbligatoriamente convocare la riunione periodica annuale ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08, alla quale partecipano datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente. Per le cooperative con meno di 15 lavoratori la riunione non è obbligatoria ma è consigliata come momento di aggiornamento collettivo sulla situazione della sicurezza aziendale.

Un aspetto critico riguarda le cooperative che si avvalgono di lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per le campagne di raccolta. Questi lavoratori — spesso di nazionalità straniera — rientrano pienamente nel D.Lgs. 81/08 e devono ricevere formazione, DPI e sorveglianza sanitaria esattamente come i lavoratori stabili. La brevità del rapporto lavorativo non riduce gli obblighi: semmai li rende ancora più urgenti, perché il lavoratore stagionale non conosce il contesto lavorativo specifico.

3. Macchine agricole: trattori, mietitrebbie, irroratrici, sollevatori telescopici

Le macchine agricole sono responsabili di una quota rilevante degli infortuni mortali in agricoltura. Il ribaltamento del trattore, il coinvolgimento nelle parti in movimento delle macchine operatrici, lo schiacciamento sotto le benne dei sollevatori telescopici sono eventi ancora frequenti. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo III) e la Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) definiscono i requisiti essenziali di sicurezza e gli obblighi del datore di lavoro.

Ogni macchina agricola immessa sul mercato dopo il 1° gennaio 1995 deve essere dotata di: marcatura CE, dichiarazione di conformità del costruttore e manuale di istruzioni in italiano. Le macchine più vecchie senza marcatura CE devono essere adeguate ai requisiti minimi dell'Allegato V D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve verificare questo aspetto prima di mettere le macchine a disposizione dei lavoratori.

I rischi specifici principali per categoria di macchina sono:

Il datore di lavoro deve tenere un registro delle attrezzature con le schede tecniche, la documentazione CE, la pianificazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e la registrazione degli interventi effettuati. Le verifiche periodiche obbligatorie (per le macchine soggette — es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili) devono essere documentate con i verbali rilasciati dagli organismi abilitati.

4. Rischio fitosanitari: pesticidi, diserbanti, fungicidi (D.Lgs. 150/2012, Reg. CE 1107/2009)

L'esposizione professionale ai prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, erbicidi, acaricidi, rodenticidi) è uno dei rischi più rilevanti e regolamentati nel settore agricolo. I fitosanitari sono classificati come agenti chimici pericolosi ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e la loro valutazione rientra nel Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232).

Il D.Lgs. 150/2012 (attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi) introduce obblighi specifici per gli utilizzatori professionali:

Sul piano della sicurezza sul lavoro, il datore deve raccogliere le Schede di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti fitosanitari utilizzati, valutare il rischio chimico per mansione (chi prepara la miscela, chi guida l'irroratrice, chi entra nel campo dopo il trattamento e nei tempi di rientro), definire i DPI adeguati a ciascuna fase, formare gli operatori sulle procedure di manipolazione sicura e sui rischi dell'esposizione acuta e cronica. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli operatori esposti.

Categoria fitosanitarioPrincipi attivi tipiciRischi principaliAccertamenti sanitari
Organofosforici e carbammati (insetticidi)Clorpirifos, dimetoato, malationInibizione colinesterasi, intossicazione acuta, effetti neurologici croniciColinesterasi eritrocitaria e plasmatica
Piretroidi sintetici (insetticidi)Deltametrina, cipermetrina, lambda-cialotrinaIrritazione cutanea e mucose, neurotossicità ad alte dosiEsame dermatologico, spirometria
Fungicidi triazoliciTebuconazolo, propiconazolo, epossiconazoloTossicità riproduttiva (alcuni), irritazione vie respiratorieFunzionalita epatica, esame urine
Erbicidi (glifosate, dicamba)Glifosate, dicamba, MCPAIrritazione cutanea e oculare, effetti cronici in discussione scientificaEsame urine, funzionalita renale
Fumiganti (per stoccaggio)Fosfina (fosfuro di alluminio/magnesio), cloropicrinaAltamente tossici per inalazione, rischio letale in spazi chiusiSpirometria, emocromocitometrico, esame neurologico

Le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia riportano le istruzioni d'uso, i DPI minimi obbligatori, i tempi di carenza (intervallo tra ultimo trattamento e raccolta) e i tempi di rientro (intervallo tra trattamento e accesso alla coltura). Il rispetto dei tempi di rientro è fondamentale per la tutela dei raccoglitori e dei lavoratori che entrano in campo dopo i trattamenti.

5. Spazi confinati in agricoltura: silos, vasche di fermentazione, fosse biologiche, celle frigorifere

Gli spazi confinati in agricoltura rappresentano uno degli scenari di infortuni gravi più frequenti e sottovalutati. Silos per cereali e semi oleosi, vasche di fermentazione del vino e del succo di frutta, fosse biologiche per la raccolta dei liquami, pozzetti di raccolta delle acque, celle frigorifere, tunnel di coltivazione sotterranei: tutti questi ambienti possono diventare letali nel giro di pochi secondi per chi vi accede senza le precauzioni adeguate.

Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 disciplina il lavoro in spazi sospetti di inquinamento o spazi confinati e introduce un regime di qualificazione obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che eseguono questo tipo di lavori. I requisiti principali prevedono:

I rischi principali dei diversi tipi di spazi confinati agricoli:

La procedura di emergenza per gli spazi confinati deve essere disponibile e affissa in prossimità degli accessi. Deve includere: numero di emergenza 118, procedura di allerta dei soccorsi, divieto assoluto di accedere allo spazio senza strumentazione di rilevazione e sistemi di recupero, modalità di recupero del lavoratore in difficolta dall'esterno (senza entrare nel confinato), punto di raccolta e defibrillatore.

6. Rischio ergonomico e MMC: raccolta manuale, cernita ortofrutta, lavorazioni in linea

Le lavorazioni agricole e ortofrutticole comportano una delle più alte esposizioni a rischio ergonomico e da movimentazione manuale dei carichi tra tutti i settori produttivi. Il Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) disciplina la MMC e richiede una valutazione con metodi standardizzati.

Le attività a maggiore rischio ergonomico nelle cooperative agricole e ortofrutticole sono:

I metodi di valutazione da utilizzare nel DVR sono: NIOSH per le attività di sollevamento e abbassamento (raccolta con cassette, carico su nastro), Snook-Cirielloper traino e spinta di carrelli e transpallet, OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori nelle linee di cernita, MAPO per le operazioni di assistenza manuale alle persone (non tipica del settore agricolo ma rilevante nelle strutture con ospiti). Per le posture incongrue prolungate si usa il metodo OWAS o la checklist REBA.

Le misure di prevenzione comprendono: meccanizzazione delle operazioni più gravose (cavalletti regolabili in altezza per la cernita, carrelli semoventi per la raccolta), rotazione delle mansioni e pause programmate, organizzazione del lavoro con limitazione dei carichi unitari, formazione sulle tecniche di sollevamento corretto, sorveglianza sanitaria del rachide e degli arti superiori tramite medico competente.

7. Lavoro stagionale: obblighi di formazione, sorveglianza sanitaria e assunzione rapida

Le cooperative agricole e ortofrutticole si avvalgono in modo massiccio di lavoratori stagionali durante le campagne di raccolta. Questa categoria di lavoratori è statisticamente la più esposta agli infortuni: la scarsa familiarità con il contesto lavorativo, la pressione a lavorare velocemente, la mancanza di formazione adeguata e la difficolta di comunicazione (molti lavoratori stagionali sono stranieri) sono fattori di rischio cumulativi.

Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori stagionali non differiscono da quelli previsti per i lavoratori stabili. In particolare:

Le cooperative che ricorrono a lavoratori stagionali provenienti da agenzie di lavoro interinale o da appalti di servizi devono coordinarsi con il fornitore del lavoro per la gestione della sicurezza. In caso di appalto di attività (es. appalto della raccolta a una ditta esterna), si applicano gli obblighi di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 (DUVRI, se non già coperto dal contratto e dall'art. 26 c. 3-bis per contratti certificati).

8. Rischio biologico: funghi, batteri, polveri organiche (farmer's lung), endotossine

Il rischio biologico in agricoltura non si limita al contatto con animali: le polveri organiche generate dalle lavorazioni agricole (trebbiatura, essiccazione, movimentazione di cereali e foraggi) contengono una miscela di allergeni, funghi, batteri, endotossine batteriche e micotossine che possono causare patologie respiratorie gravi e croniche.

La Polmonite dell'agricoltore (Farmer's lung) è la forma più conosciuta di alveolite allergica estrinseca professionale. È causata dalla sensibilizzazione ai funghi termofili (Saccharopolyspora rectivirgula, Thermoactinomyces vulgaris) che si sviluppano nei fieni e nei cereali stoccati in condizioni umide. L'esposizione cronica e ripetuta porta alla fibrosi polmonare progressiva e all'insufficienza respiratoria. I sintomi acuti compaiono 4-8 ore dopo l'esposizione: febbre, brividi, tosse secca, dispnea.

Le endotossine batteriche (componenti della parete delle Gram-negative) sono presenti nelle polveri di cereali, ortofrutta, fieno e materiale vegetale in decomposizione. L'inalazione cronica di endotossine causa sindromi da tossicosi organica da polveri (ODTS — Organic Dust Toxic Syndrome), bronchiti croniche e, in alcuni studi, incremento del rischio di BPCO.

Le micotossine (aflatossine, ocratossine, fumonisine, deossinivalenolo) prodotte da muffe che colonizzano i cereali e le arachidi stoccati in condizioni non ottimali sono pericolose principalmente per il consumatore finale, ma comportano anche un rischio per i lavoratori che manipolano i prodotti contaminati (esposizione cutanea e inalatoria).

Le misure di prevenzione comprendono: stoccaggio dei cereali e dei foraggi in condizioni di umidita controllata (umidita del prodotto al di sotto del 14% per cereali), ventilazione adeguata dei silos e dei magazzini, uso di DPI respiratori (FFP2 o FFP3 per le lavorazioni con alte concentrazioni di polveri), rotazione delle mansioni, sorveglianza sanitaria con spirometria e valutazione immunologica per i lavoratori esposti.

Il tetano, causato dal Clostridium tetani presente nel suolo, è un rischio biologico specifico del settore agricolo per le ferite da taglio e da punta con attrezzi e spine. Tutti i lavoratori agricoli dovrebbero avere la vaccinazione antitetanica aggiornata: il medico competente deve verificare lo stato vaccinale all'atto della visita preventiva.

9. Stress termico: lavoro all'aperto in estate, protezione dal caldo, idratazione

Il colpo di calore (heat stroke) e l'esaurimento da calore (heat exhaustion) sono rischi reali e crescenti per i lavoratori agricoli che operano all'aperto nei mesi estivi. Il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di calore più frequenti, intense e prolungate, aumentando il periodo di esposizione a rischio.

Il stress termico si valuta con l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), che combina temperatura dell'aria, umidita relativa, velocita del vento e irraggiamento solare. Per lavoro fisico pesante (raccolta a mano, carico) le soglie di azione WBGT raccomandate sono inferiori a quelle per lavoro sedentario: sopra certi valori è necessario introdurre pause obbligatorie, ridurre il carico di lavoro o sospendere l'attività nelle ore più calde.

Le misure di prevenzione e protezione comprendono:

In caso di allerta meteo per ondate di calore emessa dalla Protezione Civile, il datore di lavoro deve valutare la sospensione o la limitazione delle attività all'aperto, dandone comunicazione preventiva ai lavoratori. La mancanza di misure contro il rischio termico in presenza di temperature elevate documentate costituisce un inadempimento agli obblighi di sicurezza.

10. DPI per il settore agricolo: guanti, maschere filtranti, cuffie antirumore, stivali

La scelta dei DPI per il settore agricolo richiede attenzione particolare perché le mansioni presentano rischi multipli e spesso combinati. I DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e recare la marcatura CE con la categoria di rischio (I, II o III).

Mansione / RischioDPI specificiNorma di riferimento
Operatore irroratrice / distribuzione fitosanitariGuanti chimici Cat. III impermeabili, tuta monouso (Tipo 4/5 per liquidi e polveri), maschera con filtro ABEK2P3, occhiali a tenuta, stivali in PVCGuanti UNI EN 374; tuta UNI EN 14605; maschera UNI EN 136; occhiali UNI EN 166
Conduttore trattore / macchine agricoleCalzature antinfortunistiche S3 SRC, cuffie antirumore (se cabina aperta o rumore elevato), guanti meccanici per manutenzioneCalzature UNI EN ISO 20345; cuffie UNI EN 352; guanti UNI EN 388
Raccolta manuale ortofruttaGuanti da lavoro Cat. I/II (protezione meccanica e termica), calzature antiscivolo, copricapo per protezione solareGuanti UNI EN 388; calzature S1 SRC
Lavorazione linea cernita / confezionamentoGuanti antitaglio per operazioni con lame (Cat. III), calzature S1 con puntale, cuffie antirumore se livello rumore supera 80 dB(A)Guanti UNI EN 388 Livello C antitaglio; cuffie UNI EN 352
Lavoro in silos e spazi confinatiAutorespiratore o maschera con aria addotta, imbracatura di sicurezza Cat. III con punto di attacco dorsale, casco, tuta, stivaliAutorespiratore UNI EN 137; imbracatura UNI EN 361; casco UNI EN 397
Esposizione a polveri organiche (trebbiatura, movimentazione cereali)Semimaschera filtrante FFP2 o FFP3 (a seconda della concentrazione), occhiali di protezione se presenti irritanti oculariSemimaschere UNI EN 149; occhiali UNI EN 166

Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore, accompagnati da formazione sull'uso corretto, la manutenzione e la sostituzione. I DPI monouso vanno smaltiti correttamente dopo ogni utilizzo (la tuta potenzialmente contaminata da fitosanitari va smaltita come rifiuto speciale). I DPI riutilizzabili vanno puliti, sanificati e conservati in luoghi separati dagli indumenti personali, lontano da fonti di contaminazione.

11. HACCP nelle cooperative con lavorazione ortofrutticola

Le cooperative che non si limitano alla commercializzazione del prodotto fresco ma svolgono attività di lavaggio, cernita, taglio, confezionamento, pastorizzazione o trasformazione degli ortofrutticoli sono soggette alle norme sull'igiene degli alimenti: il Regolamento CE 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari) e il Regolamento CE 853/2004 (Igiene dei prodotti di origine animale, per le cooperative con attività anche zootecniche o di trasformazione lattiero-casearia).

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) richiede:

Il sistema HACCP si interseca con la sicurezza sul lavoro: la gestione degli agenti detergenti e sanificanti (prodotti chimici utilizzati nel lavaggio degli impianti e delle celle) richiede la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08, la raccolta delle SDS, la dotazione dei DPI appropriati e la formazione degli addetti. Le ispezioni ASL/SIAN verificano sia la conformita HACCP sia il rispetto delle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione e delle attrezzature; le ispezioni ASL/PSAL verificano invece la sicurezza sul lavoro degli operatori presenti negli stessi locali: i due profili di controllo si sovrappongono e una carenza in uno impatta frequentemente sull'altro.

12. Formazione: Accordo Stato-Regioni, monte ore per rischio alto, fitosanitari

Le cooperative agricole e ortofrutticole rientrano nei codici ATECO del settore primario (01.xx) e delle industrie alimentari (10.xx per la lavorazione), classificati come settori a rischio alto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il monte ore di formazione obbligatoria per i lavoratori è quindi:

Per la formazione specifica relativa all'uso dei prodotti fitosanitari si sovrappone l'obbligo del corso per il Patentino fitosanitario ai sensi del D.Lgs. 150/2012, che ha durata e contenuti definiti dalle Regioni (tipicamente 20-25 ore per il primo rilascio, con esame teorico-pratico). Il percorso di formazione per la sicurezza generale non sostituisce il Patentino, e viceversa: entrambi sono obbligatori per gli operatori che impiegano fitosanitari.

Per il lavoro in spazi confinati il D.P.R. 177/2011 richiede una formazione e un addestramento specifici (non genericamente la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08): i lavoratori devono ricevere formazione teorica sui rischi degli spazi confinati e addestramento pratico sull'uso della strumentazione di rilevazione dei gas, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, delle imbracature e dei sistemi di recupero.

Per i lavoratori stranieri la formazione deve essere erogata in lingua comprensibile. Molte Regioni mettono a disposizione materiali formativi multilingue (arabo, rumeno, punjabi, hindi, bengalese, albanese). In mancanza di materiali specifici, l'uso di immagini e dimostrazioni pratiche è essenziale per garantire la reale comprensione dei contenuti.

Il preposto (capo-campo, responsabile di linea, capo-squadra) deve frequentare il percorso aggiuntivo previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025 (modulo aggiornamento preposti), con contenuti specifici sull'obbligo di intervento e segnalazione in caso di situazioni pericolose e sulla gestione operativa della sicurezza in campo.

13. Sorveglianza sanitaria: medico competente e accertamenti per fitosanitari e biologico

La sorveglianza sanitaria nelle cooperative agricole è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 per tutte le mansioni che comportano esposizione a rischi che superano i valori di azione. Nel settore agricolo i trigger principali sono:

Per i lavoratori stagionali che iniziano un nuovo rapporto di lavoro, la visita medica preventiva deve essere effettuata prima dell'avvio della mansione esposta. Per le campagne di raccolta con assunzioni numerose e ravvicinate, il datore deve organizzarsi per anticipare le visite mediche, contattando il medico competente con largo anticipo rispetto all'inizio della campagna. Una prassi efficiente prevede la creazione di un protocollo di accesso rapido alle visite preventive, con il medico competente disponibile nei giorni immediatamente precedenti l'avvio della campagna.

Il medico competente esprime il giudizio di idoneita alla mansione specifica e comunica le eventuali limitazioni (es. "idoneo con limitazione: non adibire a distribuzione di fitosanitari di classe tossica elevata" oppure "idoneo con prescrizione: uso obbligatorio di cuffie per esposizioni superiori a 2 ore consecutive"). Il datore di lavoro deve recepire il giudizio nell'organizzazione del lavoro e documentare le misure adottate.

14. Sanzioni per violazioni nel settore agricolo

Le violazioni degli obblighi di sicurezza nel settore agricolo sono sanzionate dal D.Lgs. 81/08 con le stesse norme applicabili agli altri settori produttivi, con alcune specificita legate alla natura delle violazioni tipiche del comparto. Gli organi di vigilanza principali sono:

Le principali sanzioni applicabili:

Per le violazioni sanabili, il D.Lgs. 758/94 prevede la procedura della prescrizione obbligatoria: l'organo di vigilanza prescrive al datore di eliminare la violazione entro un termine congruo; al completamento della regolarizzazione e al pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda, il procedimento penale si estingue. L'inadempienza alla prescrizione riattiva il procedimento.

Nel settore agricolo assumono rilevanza specifica le norme contro il caporalato(Legge 199/2016): chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata mediante intermediazione illecita rischia la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore coinvolto. La legge prevede il sequestro preventivo dell'azienda e l'applicazione ai datori di lavoro che si avvalgono di lavoratori vittime di caporalato.

Checklist documentale per cooperative agricole e ortofrutticole

  • DVR aggiornato con tutti i rischi specifici (macchine, fitosanitari, biologico, ergonomico, termico, spazi confinati)
  • Registro trattamenti fitosanitari e SDS aggiornate di tutti i prodotti fitosanitari in uso
  • Attestati di abilitazione (Patentino fitosanitario) in corso di validita per tutti gli operatori che impiegano fitosanitari
  • Sorveglianza sanitaria attiva per lavoratori esposti a fitosanitari, biologico, MMC e rumore con giudizi di idoneita in corso
  • Piano di emergenza e procedure operative per lavori in spazi confinati (silos, vasche, celle CA) ai sensi del D.P.R. 177/2011
  • Attestati di formazione per tutti i lavoratori stagionali, anche in lingua straniera, rilasciati prima o all'avvio dell'attivita
  • Registro delle attrezzature agricole con documentazione CE, libretti e pianificazione manutenzioni
  • Verbali di consegna DPI firmati da ogni lavoratore, con documentazione taglia e tipo consegnato

FAQ — Sicurezza cooperative agricole e ortofrutticoleFAQ

I soci-lavoratori di una cooperativa agricola sono equiparati ai dipendenti per il D.Lgs. 81/08?
Sì. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, all'art. 2 comma 1 lett. a), include espressamente tra i lavoratori tutelati il "socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso". Questa equiparazione è rafforzata dall'art. 1 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, che disciplina il rapporto mutualistico dei soci-lavoratori di cooperativa. In pratica la cooperativa agricola, in qualità di datore di lavoro, deve applicare tutte le misure previste dal D.Lgs. 81/08 anche nei confronti dei soci: redazione del DVR che consideri i rischi della loro attività, nomina di RSPP e RLS, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria ove dovuta, dotazione dei DPI. Non rileva la forma giuridica del rapporto (apporto mutualistico o contratto di lavoro subordinato ulteriore): dal momento in cui il socio svolge attività lavorativa, scattano tutti gli obblighi di sicurezza in capo alla cooperativa.
Quali documenti SSL servono per l'impiego di fitosanitari?
Per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari (pesticidi, diserbanti, fungicidi, insetticidi) il quadro documentale richiesto è articolato. Innanzitutto il DVR deve contenere la valutazione specifica del rischio chimico e biologico connesso ai prodotti fitosanitari ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 150/2012. Devono essere presenti le Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate di tutti i prodotti utilizzati, accessibili agli operatori nei luoghi di impiego. Il registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 150/2012 e del Piano di Azione Nazionale (PAN), deve riportare per ogni trattamento: data, coltura trattata, prodotto, dose impiegata, superficie trattata, operatore. Ogni lavoratore che utilizza o supervisiona l'uso di prodotti fitosanitari deve essere titolare del Patentino fitosanitario (Certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso), rilasciato dalle Regioni dopo apposito corso e superamento dell'esame. Il protocollo sanitario del medico competente deve prevedere accertamenti specifici per l'esposizione a fitosanitari (colinesterasi eritrocitaria per gli organofosforici, esame delle urine, spirometria). Infine vanno documentate le misure di prevenzione collettiva (areazione, sistemi chiusi di preparazione della miscela) e i DPI consegnati agli operatori.
Come si valuta il rischio per i lavoratori stagionali assunti per la raccolta?
I lavoratori stagionali assunti per la raccolta — vendemmia, raccolta olive, pomodori, ortofrutta — sono lavoratori a tutti gli effetti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e godono delle stesse tutele dei lavoratori a tempo indeterminato. La valutazione del rischio deve coprire tutti i rischi cui sono esposti: rischio ergonomico e MMC (raccolta in postura china, trasporto delle cassette e dei contenitori), stress termico (lavoro all'aperto nelle ore più calde nei mesi estivi), rischio biologico (contatto con terra, materiale vegetale, allergeni), rischio chimico (eventuale esposizione a residui di fitosanitari sulle colture), rischio da macchine e attrezzature (scale per la raccolta delle olive, ceste, transpallet), rischio di caduta (raccolta su scale o su macchine raccoglitrici). Il datore deve erogare la formazione obbligatoria prima dell'avvio dell'attività o il prima possibile (per il rischio specifico, almeno una formazione di primo contatto con indicazione dei rischi principali e delle procedure di sicurezza). Per i lavoratori stranieri la formazione deve essere fornita in una lingua comprensibile. La sorveglianza sanitaria preventiva è obbligatoria se i rischi rilevati (MMC, fitosanitari, biologico) superano i valori di azione.
Il DVR di una cooperativa agricola deve coprire tutti i fondi agricoli associati?
Il DVR deve riflettere la realtà operativa concreta della cooperativa. Se la cooperativa esercita direttamente attività lavorativa su fondi agricoli associati (con propri lavoratori dipendenti o soci-lavoratori), tali luoghi di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e devono essere coperti dalla valutazione dei rischi. Questo significa che il DVR deve includere la descrizione dei luoghi di lavoro (tipologia dei terreni, colture, strutture presenti), le macchine e le attrezzature impiegate su ciascun fondo, i rischi specifici delle lavorazioni effettuate (fitosanitari, MMC per la raccolta, rischi legati alle macchine agricole, spazi confinati come silos o vasche). Laddove i fondi presentino caratteristiche omogenee per tipologia di coltura e di rischio, il DVR può valutare per tipologie, evitando la ripetizione per ogni singolo appezzamento. Se invece la cooperativa funge esclusivamente da intermediaria commerciale e il lavoro sui fondi è svolto da soggetti autonomi, la cooperativa non è datrice di lavoro su quei fondi. La distinzione va verificata caso per caso con il consulente.
Quali sono i rischi specifici dei silos per cereali?
I silos per cereali, le vasche di fermentazione del vino e le fosse biologiche sono classificati come spazi confinati ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 e comportano rischi gravi e spesso letali. Il rischio principale nei silos per cereali è l'asfissia da atmosfera povera di ossigeno: i cereali in stoccaggio consumano ossigeno attraverso processi di respirazione biologica e possono ospitare muffe e batteri che sviluppano CO2 e altri gas. In aggiunta si possono formare gas tossici (H2S da fermentazione di granaglie umide, CO da processi incompleti). Il pericolo di intrappolamento fisico è rilevante: il grano può formare ponti di cereale che collassano improvvisamente sommergendo l'operatore. La polvere di cereali in concentrazione può essere esplosiva (ATEX). Gli obblighi specifici per il lavoro in spazi confinati (D.P.R. 177/2011) prevedono: valutazione dei rischi specifica, procedure operative scritte, formazione e addestramento specifici per gli operatori, presenza di un preposto esterno di sorveglianza, misurazione preventiva dei gas prima dell'ingresso con strumentazione idonea (rilevatore multigas per O2, CO, H2S, CH4), sistemi di ancoraggio e recupero, coordinamento con i soccorsi. Il lavoro solitario nei silos è assolutamente vietato.

15. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 28, 36-37, 41, 55, Titoli VI, IX, X)
  • D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 — Disposizioni in materia di agricoltura, attuazione della direttiva 2003/99/CE
  • D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 — Attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi
  • Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (D.Lgs. 81/08)
  • D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Regolamento qualificazione imprese e lavoratori autonomi in spazi confinati
  • Legge 3 aprile 2001 n. 142 — Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
  • Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) — D.M. 22 gennaio 2014
  • D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 — Attuazione della direttiva 2010/32/UE — prevenzione delle ferite da taglio nel settore ospedaliero (per analogia con le lame nelle lavorazioni agricole)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose
  • D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 — HACCP (ora integrato nel Reg. CE 852/2004)
  • Regolamento CE 852/2004 — Igiene dei prodotti alimentari
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 13/2012 — Indicazioni operative sull'applicazione del D.P.R. 177/2011 (spazi confinati)

Disclaimer. Questa guida ha finalita informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura della cooperativa, dalle attivita svolte, dalle colture coltivate, dai prodotti fitosanitari impiegati e dalla normativa vigente al momento. DVR, protocollo sanitario, registro dei trattamenti e procedure per gli spazi confinati devono essere adattati al contesto concreto da professionisti qualificati.

Vuoi adeguare la sicurezza nella tua cooperativa agricola?

Supportiamo cooperative agricole e ortofrutticole nella gestione documentale, nella valutazione del rischio fitosanitari, nella formazione dei lavoratori stagionali e nella predisposizione delle procedure per gli spazi confinati.