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Guida settoriale · 2026

Sicurezza Industria Cartotecnica e Packaging 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza sul lavoro nell'industria cartotecnica, degli imballaggi e del packaging: DVR, rischio chimico da polveri di carta e solventi, macchine da stampa e fustellatura, rischio taglio e schiacciamento, rumore, movimentazione manuale dei carichi, DPI e formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'industria cartotecnica, degli imballaggi e del packaging deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato fin dalla presenza del primo dipendente. I rischi principali includono: esposizione a polveri di carta e a solventi organici contenuti in inchiostri, adesivi e vernici (rischio chimico Titolo IX), rischio da macchine (taglierine, fustellatrici, stampatrici offset e flessografiche) con pericoli di taglio e schiacciamento, rischio rumore nei reparti di produzione (spesso superiore a 85 dB(A)), movimentazione manuale di bobine e pallet, rischio incendio per la presenza di materiali cartacei e solventi infiammabili. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.

1. Quadro normativo industria cartotecnica e packaging

La gestione della sicurezza nell'industria cartotecnica, degli imballaggi e del packaging si muove all'interno di un quadro normativo che integra la legislazione sulla sicurezza sul lavoro, la normativa sulle macchine, le disposizioni in materia di agenti chimici e cancerogeni, la disciplina del rumore occupazionale e le norme antincendio.

Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per il settore cartotecnico rivestono particolare rilevanza: il Titolo VIII Capo II (agenti fisici — rumore, in attuazione del D.Lgs. 195/2006 e della Direttiva 2003/10/CE), che disciplina la valutazione dell'esposizione al rumore in reparti con macchinari da stampa e fustellatura; il Titolo IX (agenti chimici pericolosi e cancerogeni), che si applica all'esposizione a polveri di carta, solventi organici in inchiostri e adesivi, e — per le lavorazioni con cartone ondulato contenente fibre di legno duro — al limite vincolante di 1 mg/m³ previsto dalla Direttiva UE 2017/2398; il Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro), che richiede la conformità di taglierine, fustellatrici e stampatrici alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010), destinata a essere sostituita dal Regolamento UE 2023/1230 per le immissioni sul mercato dal 20 gennaio 2027; il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) per la movimentazione di bobine, rotoli e pallet di materiale cartaceo.

Per la prevenzione incendi, il riferimento è il D.M. 02 settembre 2021 (criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze) e il DPR 151/2011 per le attività soggette a controllo VVF: i depositi di carta, cartone e materiali cartacei con superficie superiore a determinati valori soglia rientrano tra le attività soggette. La formazione dei lavoratori segue l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 con gli aggiornamenti del 2016 e dell'Accordo SR 2025. La gestione delle sostanze chimiche (solventi, inchiostri, adesivi, vernici) è disciplinata anche dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), che impone la raccolta delle schede di sicurezza (SDS) aggiornate di tutte le sostanze e miscele utilizzate.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e supportiamo la gestione documentale integrata adattata al caso specifico: tipografia artigianale, cartotecnica industriale, produttore di imballaggi flessibili, produttore di packaging rigido e convertitore di carta e cartone hanno profili di rischio e obblighi normativi parzialmente diversi.

2. DVR: valutazione rischi specifici del settore

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento fondamentale del sistema di sicurezza aziendale. L'obbligo di redazione nasce dalla presenza di almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. In un'azienda cartotecnica o di packaging rientrano nella definizione di lavoratore: operatori di macchine (stampatori, operatori di fustellatrici, taglierine e rilegatrici), addetti alla logistica e al magazzino, addetti alla preparazione e all'incollaggio, impiegati tecnici che accedono ai reparti produttivi, lavoratori somministrati e tirocinanti.

Il DVR di un'azienda cartotecnica o di packaging deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi specifici (polveri di carta, solventi organici, rumore, macchine, taglio e schiacciamento, MMC, incendio, rischio elettrico, stress lavoro-correlato, vibrazioni ove presenti); le misure di prevenzione e protezione e i DPI necessari per ciascuna mansione; il programma delle misure di miglioramento con responsabilità e tempi; i nominativi di RSPP, RLS e medico competente. Il documento va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e dal medico competente (se nominato).

La valutazione del rischio chimico deve essere accompagnata dalla raccolta delle schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici utilizzati — inchiostri, vernici, solventi, adesivi, agenti di verniciatura UV, lubrificanti per macchine — conservate accessibili ai lavoratori ai sensi dell'art. 228 D.Lgs. 81/08 e del Regolamento REACH. Per le sostanze classificate come cancerogene (ad es. benzene in alcuni solventi, cromo esavalente in alcuni pigmenti) si applica il Titolo IX Capo II (agenti cancerogeni e mutageni) con obblighi più stringenti di valutazione, sostituzione e sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro ha l'obbligo indelegabile di redigere il DVR (art. 17 D.Lgs. 81/08). Per aziende fino a 10 dipendenti, il titolare può assumere direttamente il ruolo di RSPP dopo aver frequentato il corso richiesto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: 32 ore per il livello di rischio medio, 48 ore per il livello alto (la cartotecnica con solventi infiammabili e macchinari complessi può rientrare nel livello alto).

3. Rischio chimico: polveri di carta e solventi degli adesivi

Il rischio chimico nell'industria cartotecnica e del packaging è duplice: da un lato l'esposizione a polveri di carta e fibre cellulosiche generate dalle lavorazioni meccaniche di taglio, fustellatura e allestimento; dall'altro l'esposizione a solventi organici e sostanze chimiche presenti negli inchiostri da stampa, negli adesivi termofusibili e a base solvente, nelle vernici di finitura e nei primer. Entrambe le tipologie rientrano nella valutazione prevista dal Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232).

Per le polveri di carta, i valori limite di esposizione professionale (VLEP) orientativi per la polvere inalabile sono di 10 mg/m³ e di 2 mg/m³ per la polvere respirabile (frazione fine). Nel caso in cui il cartone ondulato o il supporto lavorato contenga fibre di legno duro (faggio, quercia, carpino), si applica il VLEP vincolante di 1 mg/m³ previsto dalla Direttiva UE 2017/2398 per le polveri di legno duro, classificate come cancerogene naso-sinusali (IARC Gruppo 1). La determinazione della composizione del substrato cartaceo e la conseguente classificazione del rischio è un passaggio obbligato nella valutazione del rischio chimico.

Agente chimicoValore limite orientativo o vincolanteEffetti principali sulla salute
Polvere di carta (polvere respirabile)2 mg/m³ (orientativo)Irritazione vie respiratorie, rinite, bronchite
Polvere di legno duro (es. contenuta in cartone)1 mg/m³ (vincolante, Dir. UE 2017/2398)Carcinoma naso-sinusale (IARC Gruppo 1)
Toluene (solvente inchiostri/adesivi)50 ppm / 192 mg/m³ (VLEP, All. XXXVIII D.Lgs. 81/08)Tossicità SNC, danno epatico cronico, riproduttivo
Acetato di etile (solvente)400 ppm / 1.468 mg/m³ (VLEP, All. XXXVIII)Irritazione mucose, effetti narcotici ad alte concentrazioni
IPA (idrocarburi policiclici aromatici, in alcuni inchiostri)Cancerogeni Gruppo 1 IARC — minimizzazione obbligatoriaCancerogenicità (cute, polmone)

Le misure di prevenzione prioritarie per il rischio chimico sono: sostituzione dei solventi più pericolosi con solventi a minore tossicità o con sistemi di stampa a base acqua o UV; aspirazione localizzata sui punti di emissione (testine di stampa, vasche di adesivo, stazioni di essiccazione a solvente); ventilazione generale del reparto con ricambi d'aria adeguati; sistemi chiusi per lo stoccaggio e la distribuzione dei solventi; raccolta differenziata e smaltimento conforme dei rifiuti chimici (contenitori di solvente, stracci e materiali contaminati). I DPI (semimaschere con filtri A2P2, guanti in nitrile Cat. III conformi UNI EN 374) vanno forniti come misura complementare. Supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico, inclusa la valutazione del rischio chimico e la raccolta delle SDS aggiornate.

4. Rischio macchine: taglierine, fustellatrici, stampatrici

Le attrezzature di lavoro nell'industria cartotecnica e del packaging rientrano nella definizione di macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e devono recare la marcatura CE, essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità e dal manuale d'uso in italiano. Il Regolamento UE 2023/1230 — applicabile alle nuove immissioni sul mercato dal 20 gennaio 2027 — introduce requisiti aggiornati per la sicurezza intrinseca e per la documentazione tecnica.

I principali rischi per tipologia di macchina sono:

Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con documentazione CE, pianificazione e registrazione delle manutenzioni periodiche secondo le indicazioni del costruttore. Le macchine con anomalie o con ripari danneggiati vanno messe fuori servizio con cartellino visibile fino alla riparazione. Le istruzioni operative scritte (procedure di lavoro sicuro) per le operazioni critiche — cambio lama nelle taglierine, pulizia delle fustellatrici, cambio cliché nelle stampatrici — devono essere affisse in prossimità delle macchine e oggetto di formazione specifica.

5. Rischio rumore nei reparti di produzione

Il rumore rappresenta uno dei principali rischi fisici nell'industria cartotecnica e del packaging. I reparti di produzione con stampatrici, taglierine e fustellatrici presentano livelli sonori che frequentemente superano gli 85 dB(A), con picchi durante i cicli di fustellatura che possono raggiungere i 95-100 dB(A). La valutazione del rischio rumore è disciplinata dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198) e dal D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195, con riferimento tecnico alla norma UNI EN ISO 9612:2011 per la misurazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro.

La norma ISO 9612 prevede tre strategie di misurazione: basata sulla mansione (misurazioni durante le attività tipiche del lavoratore, più precisamente rappresentativa), basata sul lavoro (misurazione per periodi di tempo completi durante l'intera giornata lavorativa) e basata sulla giornata intera (campionamento continuo della giornata). Il risultato è il livello di esposizione sonora giornaliera LEX,8h o settimanale LEX,w, confrontato con i valori di azione e limite definiti dall'art. 189 D.Lgs. 81/08.

SogliaLEX,8h / PpeakObblighi del datore di lavoro
Valore inferiore di azione80 dB(A) / 112 PaFormazione e informazione, DPI disponibili su richiesta, sorveglianza sanitaria su richiesta lavoratore
Valore superiore di azione85 dB(A) / 140 PaDPI obbligatori, segnalazione e delimitazione zone rumorose, misure tecniche di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A) / 200 PaNon deve essere superato (tenuto conto dell'attenuazione dei DPI). Intervento immediato obbligatorio se superato

Le misure tecniche di riduzione del rumore alla fonte comprendono: installazione di pannelli fonoassorbenti e cabine insonorizzate intorno alle macchine più rumorose (fustellatrici, taglierine ad alta velocità); manutenzione regolare dei macchinari (lubrificazione, sostituzione di cuscinetti e componenti usurati che aumentano il rumore in esercizio); isolamento delle fondazioni delle macchine con supporti antivibranti; separazione fisica dei reparti più rumorosi (fustellatura) da quelli con esposizione più bassa (uffici tecnici, pre-stampa). Le misure organizzative comprendono la rotazione dei lavoratori tra postazioni con diversi livelli di esposizione e la limitazione del tempo di permanenza nelle zone più rumorose.

Quando le misure tecniche e organizzative non consentono di scendere sotto i valori di azione, il datore di lavoro è obbligato a fornire otoprotettori individuali (inserti auricolari o cuffie conformi UNI EN 352) con SNR adeguato al livello di rumore presente e ad attivare la sorveglianza sanitaria periodica dell'udito (audiometria) a cura del medico competente. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.

6. Movimentazione manuale dei carichi (MMC)

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Nell'industria cartotecnica e del packaging i carichi rilevanti includono: bobine di carta e cartone (peso da 50 a diverse centinaia di kg, movimentate con carrelli o carroponti), rotoli di film plastico per packaging flessibile, risme e pallet di fogli stampati, casse di prodotto finito, contenitori di inchiostri e solventi, matrici e cliché metallici per stampa flessografica.

La valutazione va effettuata con il metodo NIOSH per le operazioni di sollevamento e abbassamento (calcolando l'Indice di Sollevamento IS per ogni tipologia di operazione), con il metodo SNOOK & CIRIELLO per il traino e la spinta, e con i metodi OCRA o RULA per il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori (frequente nelle operazioni di alimentazione manuale delle macchine e nell'allestimento degli imballaggi). Un IS superiore a 1 indica condizioni di rischio che richiedono misure di intervento; un IS superiore a 3 indica rischio elevato.

Le misure di prevenzione comprendono: attrezzature meccaniche per il carico e lo scarico delle bobine (traslatori a ventosa, bilancini, carri bobine motorizzati, carroponti con attacco bobina); transpallet elettrici per il movimentazione dei pallet nel magazzino e nel reparto di allestimento; tavoli a quota regolabile per le operazioni di allestimento manuale che permettono di lavorare in posizione ergonomica; rotazione delle mansioni tra operazioni di sollevamento e attività sedentarie; formazione degli addetti sulla corretta tecnica di movimentazione e sull'uso degli ausili meccanici. La sorveglianza sanitaria con il medico competente è obbligatoria quando la valutazione supera i valori di azione.

7. Antincendio: classificazione e DM 02/09/2021

L'industria cartotecnica e del packaging presenta un profilo di rischio incendio rilevante per la contestuale presenza di grandi quantità di materiale cartaceo altamente combustibile, solventi organici infiammabili in reparti di stampa e verniciatura, polvere di carta accumulata nei reparti di taglio e fustellatura (potenzialmente esplosiva in concentrazioni elevate) e impianti elettrici a servizio di macchinari pesanti.

La classificazione del livello di rischio ai sensi del D.M. 02/09/2021 dipende dalle caratteristiche specifiche dell'attività. Le aziende cartotecniche con stoccaggio di carta e cartone superiori a soglie definite (depositi con superficie superiore a 1.000 m², o depositi con altezza di stoccaggio superiore a 5 m) rientrano nelle attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/2011 (Allegato I, punti 43 e 44 — depositi di carta, cellulose e affini) e richiedono la SCIA antincendio. I reparti di stampa con utilizzo di solventi infiammabili rientrano nelle attività a rischio alto (livello 3 del D.M. 02/09/2021) con formazione antincendio degli addetti di 16 ore.

Le misure antincendio minime per un'azienda cartotecnica includono: dotazione di estintori portatili e carrellati di tipo adeguato (CO₂ per aree elettriche, polvere ABC o schiuma per depositi di carta) con manutenzione semestrale ai sensi della UNI 9994-1; impianto di rilevazione incendi e/o sprinkler nei magazzini e reparti di produzione ad alto carico d'incendio; piano di emergenza con procedure di evacuazione e planimetria aggiornata; compartimentazione antincendio tra i reparti di produzione e i depositi di materie prime e prodotto finito; gestione sicura dei solventi infiammabili con stoccaggio in armadi antincendio omologati e in quantità limitate nel reparto di produzione. La pulizia periodica degli aspiratori di polvere di carta previene accumuli che potrebbero dar luogo a esplosioni di polvere.

Deve essere adattato al caso specifico con la consulenza di un esperto antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.

8. Formazione obbligatoria: ore per livello di rischio

Le aziende cartotecniche, produttrici di imballaggi e di packaging rientrano nella classificazione di attività a rischio medio o alto ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, a seconda delle lavorazioni svolte e dei codici ATECO di riferimento (17.21 — fabbricazione di carta e cartone ondulato; 17.22 — fabbricazione di articoli per uso domestico e igienico sanitario; 17.23 — fabbricazione di articoli di cartoleria; 17.24 — fabbricazione di carta da parati; 17.29 — fabbricazione di altri articoli di carta e cartone; 18.1x — stampa e attività connesse).

Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 12 ore per il rischio medio (4 ore generale + 8 ore specifica) o di 16 ore per il rischio alto (4 ore generale + 12 ore specifica). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. La formazione specifica deve trattare i rischi del settore: rischio da macchine (taglierine, fustellatrici, stampatrici), rischio chimico (polveri di carta, solventi), rischio rumore, movimentazione manuale dei carichi, DPI, procedure di emergenza e antincendio. Per i reparti di stampa con solventi infiammabili la formazione antincendio è di 16 ore (livello 3, D.M. 02/09/2021).

I preposti (responsabili di reparto, capi turno) seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore. Il datore di lavoro RSPP per rischio alto frequenta il corso da 48 ore con aggiornamento quinquennale. Supportiamo la gestione documentale e formativa adattata alla composizione della forza lavoro e alle lavorazioni specifiche della tua azienda.

9. Sorveglianza sanitaria: medico competente e protocollo

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti. In un'azienda cartotecnica o di packaging i principali trigger per la nomina obbligatoria del medico competente sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite preventive e periodiche ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio di idoneità con limitazioni (es. "non può lavorare in ambienti con LEX,8h superiore a 80 dB(A) senza otoprotettori") va recepito nell'organizzazione del lavoro e nell'assegnazione delle mansioni.

10. DPI specifici per il settore cartotecnico

I dispositivi di protezione individuale per i lavoratori dell'industria cartotecnica e del packaging sono selezionati sulla base della valutazione del rischio per ogni singola mansione e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE con categoria di rischio). Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare i DPI idonei, adeguati e ben funzionanti, formare i lavoratori al loro corretto utilizzo, mantenerli e sostituirli periodicamente (artt. 75-79 D.Lgs. 81/08).

I principali DPI per le mansioni del settore sono:

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale firmato, accompagnati da formazione sull'uso corretto e sulla manutenzione, e sostituiti secondo le indicazioni del fabbricante e in caso di usura o danneggiamento. Supportiamo la gestione documentale della consegna DPI adattata alle mansioni specifiche della tua azienda.

11. Sanzioni D.Lgs. 81/08 nel settore cartotecnica e packaging

Le aziende cartotecniche e di packaging sono soggette a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza: ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza sul lavoro; INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro; VVF per la prevenzione incendi; ARPA e organi ambientali per la gestione dei rifiuti chimici (solventi esausti, inchiostri scaduti, imballaggi contaminati).

Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 (artt. 55-60) sono:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 emesse dall'ASL/PSAL per le violazioni D.Lgs. 81/08 sospendono il procedimento penale: il datore di lavoro ottempera entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell'ammenda. L'inadempienza riattiva il procedimento penale. In caso di infortuni gravi o mortali — non infrequenti nel settore cartotecnico per gli incidenti da taglierine, fustellatrici e macchine da stampa — si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p.

Checklist adempimenti industria cartotecnica e packaging

  • DVR redatto e aggiornato (art. 28 D.Lgs. 81/08), firmato da datore di lavoro e RSPP
  • RSPP nominato (titolare o professionista esterno con corso 32h o 48h secondo il livello di rischio)
  • Valutazione del rischio rumore con misurazione fonometrica (UNI EN ISO 9612) documentata
  • Valutazione del rischio chimico: raccolta SDS aggiornate per inchiostri, solventi, adesivi e vernici
  • Piano di emergenza ed evacuazione affisso con planimetria aggiornata
  • Formazione lavoratori completata: 12h (rischio medio) o 16h (rischio alto) secondo il codice ATECO
  • Formazione antincendio livello 2 (8h) o livello 3 (16h) per reparti con solventi infiammabili
  • Formazione primo soccorso Gruppo A o B (12-16h, D.M. 388/2003) per almeno un addetto per turno
  • Sorveglianza sanitaria attivata: medico competente nominato per esposizioni a rumore, solventi, polveri legno
  • Zone con rumore > 85 dB(A) segnalate e delimitate; otoprotettori forniti e documentati
  • Registro delle attrezzature (taglierine, fustellatrici, stampatrici) con documentazione CE e manutenzioni
  • Ripari e dispositivi di sicurezza delle macchine verificati e funzionanti; verifiche registrate
  • DPI consegnati con verbale firmato per ogni lavoratore e per ogni mansione a rischio
  • Stoccaggio solventi infiammabili in armadi antincendio omologati; quantità limitate in reparto
  • Registro infortuni tenuto e aggiornato (inclusi accidenti senza giorni di assenza)

FAQ — Sicurezza cartotecnica, imballaggi e packagingFAQ

Un'azienda di packaging con 5 dipendenti deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Non esiste alcuna soglia dimensionale che escluda l'obbligo: un'azienda di packaging con cinque dipendenti — anche part-time, stagionali o a tempo determinato — deve disporre del DVR firmato dal datore di lavoro e dall'RSPP. Nel DVR di un'azienda di packaging o cartotecnica vanno obbligatoriamente valutati tutti i rischi specifici del contesto: esposizione a polveri di carta (rischio chimico Titolo IX D.Lgs. 81/08), esposizione a solventi organici contenuti negli adesivi, inchiostri e vernici (Titolo IX, rischio chimico con VLE definiti dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII), rischio da macchine (taglierine, fustellatrici, rilegatrici, fustellatrici rotative, stampatrici offset e flessografiche), rischio taglio e schiacciamento, rischio rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 195/2006), movimentazione manuale di bobine, rotoli e pallet, rischio elettrico, rischio incendio per la presenza di sostanze infiammabili (solventi, inchiostri). Per aziende fino a 10 dipendenti, il titolare può svolgere direttamente il ruolo di RSPP previa frequenza del corso di 32 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per il livello di rischio medio o alto a seconda delle lavorazioni svolte. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative, in caso di infortuni o a seguito di ispezioni che evidenzino carenze. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.
Le polveri di carta sono considerate agenti chimici pericolosi?
Sì. Le polveri di carta rientrano nella definizione di polveri inalabili soggette a valutazione ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232) sugli agenti chimici pericolosi. La polvere di carta è composta principalmente da fibre di cellulosa con granulometria variabile; nelle lavorazioni di taglio, fustellatura e allestimento si genera una notevole quantità di polvere fine che può depositarsi nelle vie respiratorie superiori e inferiori. Dal punto di vista dei valori limite di esposizione professionale (VLEP), il valore di riferimento per la polvere di legno e carta (polvere di legno duro e tenero) è indicato nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08. Per le polveri di legno duro (faggio, quercia) — presenti anche in alcune lavorazioni cartotecniche che coinvolgono imballaggi in cartone ondulato con componenti lignocellulosici — il limite è di 1 mg/m³ (VLEP vincolante, Direttiva UE 2017/2398), classificato come cancerogeno naso-sinusale (Gruppo 1 IARC). Per le polveri di legno tenero e carta pura il VLEP orientativo è di 2 mg/m³ per la polvere respirabile. La valutazione deve essere effettuata con campionamenti ambientali e personali in condizioni rappresentative. Qualora la valutazione strumentale mostri il superamento dei livelli di azione, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche di contenimento (sistemi di aspirazione localizzata sulle taglierine e fustellatrici, ventilazione generale del reparto, raccolta pneumatica degli sfridi), fornire DPI respiratori adeguati (maschere FFP2 per polveri di carta, FFP3 per polveri di legno duro con caratteristiche cancerogene) e attivare la sorveglianza sanitaria con il medico competente (visita preventiva e periodica con attenzione alle patologie respiratorie e naso-sinusali). Deve essere adattato al caso specifico sulla base della misurazione effettuata.
Come si valuta il rischio rumore nelle tipografie e aziende cartotecniche?
Il rischio rumore nelle tipografie, cartotecniche e aziende di packaging è valutato ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 (attuazione della Direttiva 2003/10/CE), con riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 9612:2011 (metodi di misurazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro). I livelli di esposizione sonora giornaliera (LEX,8h) e settimanale (LEX,w) devono essere determinati tramite misurazioni fonometriche eseguite da un tecnico della prevenzione in condizioni rappresentative. I macchinari tipicamente presenti nelle cartotecniche e tipografie generano livelli di rumore significativi: stampatrici offset a foglio e rotativa (75-90 dB(A) secondo tipo e stato di manutenzione), rilegatrici e cucitrici (80-95 dB(A)), taglierine guillotine ad alta velocità (85-95 dB(A) durante il ciclo di taglio), fustellatrici piane e rotative (85-100 dB(A)), piegatrici e allestitori automatici (80-92 dB(A)), calandre e linee di laminazione (80-90 dB(A)). I valori limite e di azione previsti dal D.Lgs. 81/08 (art. 189) sono: valore inferiore di azione LEX,8h = 80 dB(A) (formazione e sorveglianza volontaria, DPI disponibili); valore superiore di azione LEX,8h = 85 dB(A) (obbligo DPI, segnalazione e delimitazione zone, misure di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria); valore limite di esposizione LEX,8h = 87 dB(A) (non deve essere superato, tenuto conto dell'attenuazione dei DPI). Per i reparti di produzione cartotecnica è frequente il superamento del valore superiore di azione, con obbligo di sorveglianza sanitaria periodica dell'udito (audiometria). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.
Quali DPI sono obbligatori per chi lavora con taglierine e fustellatrici?
I DPI obbligatori per gli operatori di taglierine, fustellatrici e attrezzature similari nell'industria cartotecnica e del packaging sono definiti sulla base della valutazione del rischio meccanico (taglio, schiacciamento, impigliamento), del rischio chimico (polveri, solventi, inchiostri) e del rischio rumore specifici delle singole postazioni. Devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE con categoria di rischio) e selezionati sulla base dell'analisi del rischio. Per la protezione dalle mani da rischio taglio e abrasione: guanti anti-taglio Cat. II conformi UNI EN 388 con livello di resistenza al taglio adeguato (livello C o D della scala ISODEA per le taglierine a lama continua); guanti Cat. III conformi UNI EN 388 per il contatto con bordi vivi e lamiere in acciaio. Per le fustellatrici e le presse ad alta pressione, la valutazione dei ripari fissi e interbloccati è prioritaria rispetto all'uso dei DPI: i ripari devono impedire l'accesso alla zona pericolosa durante il ciclo di lavoro, rendendo non necessario l'uso di guanti nelle fasi di ciclo automatico. Per la protezione delle vie respiratorie dalla polvere di carta e dai vapori di solvente: maschere filtranti FFP2 per polveri di carta (per esposizioni moderate); semimaschere con filtri combinati A2P2 conformi UNI EN 140 + UNI EN 141 per chi è esposto a vapori di solventi organici (toluene, xilene, acetato di etile, MEK) negli ambienti di stampa e incollaggio. La scelta del filtro specifico dipende dalla natura e dalla concentrazione dei solventi presenti, determinata dalla valutazione del rischio chimico. Per la protezione dell'udito: otoprotettori (inserti auricolari o cuffie) conformi UNI EN 352 con SNR adeguato al livello di rumore presente, da fornire obbligatoriamente quando il LEX,8h supera 85 dB(A). Per la protezione dei piedi: calzature antinfortunistiche S1 o S2 SRC conformi UNI EN ISO 20345, con puntale e lamina anti-perforazione, nelle aree con movimentazione di pallet e rotoli di carta. Tutti i DPI vanno consegnati con verbale firmato, accompagnati da formazione sull'uso corretto e manutenzione, e sostituiti secondo le indicazioni del fabbricante.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55-60, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX, X, Allegati XXXVII e XXXVIII)
  • D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 — Attuazione della Direttiva 2003/10/CE sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione (D.Lgs. 81/08)
  • Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento disposizioni formazione sicurezza sul lavoro
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
  • DPR 1° agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio — Sicurezza delle macchine (recepita con D.Lgs. 17/2010)
  • Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio — Sicurezza delle macchine (applicabile alle immissioni sul mercato dal 20 gennaio 2027)
  • Direttiva UE 2017/2398 — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro (polveri di legno duro, limite 1 mg/m³)
  • Regolamento CE n. 1907/2006 — REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI): requisiti e marcatura CE
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica — Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro
  • UNI EN 388:2016+A1:2018 — Guanti di protezione contro rischi meccanici (taglio, abrasione, strappo, perforazione)
  • UNI EN ISO 20345:2022 — Dispositivi di protezione individuale — Calzature di sicurezza
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio chimico e da agenti cancerogeni nel settore della stampa e cartotecnica
  • INAIL — Schede di rischio: esposizione a solventi organici in tipografia e industria cartotecnica

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle lavorazioni svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio da rumore e da agenti chimici, protocollo sanitario e formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e supportiamo la gestione documentale.

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