Le imprese multiservizi e di facility management operano in contesti estremamente variabili e sono soggette a obblighi di sicurezza complessi: un DVR aziendale che copra i rischi trasversali (rischio chimico, MMC, rischio biologico in ambienti sanitari, rischio stradale), procedure operative specifiche per tipologia di sito, e una gestione rigorosa dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 per i contratti di appalto (DUVRI, verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, costi delle misure di sicurezza da interferenze). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica organizzazione.
1. Cos'è il settore multiservizi e quali imprese rientrano
Il settore multiservizi comprende le imprese che erogano, singolarmente o in combinazione, una serie di servizi di supporto alle organizzazioni committenti: pulizie e sanificazione degli ambienti, portierato e reception, manutenzione degli impianti e degli edifici, facchinaggio e logistica interna, vigilanza non armata, giardinaggio e cura del verde, ristorazione aziendale, servizi di accoglienza. Il CCNL Multiservizidisciplina i rapporti di lavoro in questo comparto, che conta centinaia di migliaia di lavoratori in Italia.
I codici ATECO prevalenti nel settore multiservizi sono: 81.10.0 (servizi integrati di gestione degli edifici), 81.21.0 (pulizia generale di edifici), 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici e impianti industriali), 81.29.10 (servizi di disinfestazione e derattizzazione), 80.10.0 (servizi di vigilanza privata), 81.30.0 (cura e manutenzione del paesaggio). La caratteristica comune di tutte queste imprese è che i loro lavoratori operano prevalentemente nelle sedi e negli impianti del committente, non in propri locali, il che crea specifiche problematiche di sicurezza connesse all'interfaccia con le attività del committente.
La variabilità dei contesti operativi è il principale elemento di complessità della sicurezza nel settore multiservizi: lo stesso lavoratore può trovarsi a operare in un ufficio, in un ospedale, in un impianto industriale o in un centro commerciale nel corso della stessa settimana, ognuno con rischi specifici e con un DUVRI diverso. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica struttura organizzativa.
2. Normativa: D.Lgs. 81/08, art. 26 (appalti), CCNL Multiservizi
Il quadro normativo di riferimento per la sicurezza nelle imprese multiservizi si articola su tre livelli principali:
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza) si applica integralmente alle imprese multiservizi come datori di lavoro: obbligo di DVR (art. 28), nomina del RSPP (art. 31), sorveglianza sanitaria (art. 41), formazione (art. 37), consegna DPI (art. 77), gestione delle emergenze (art. 43). Le disposizioni titolari più rilevanti sono il Titolo IX (rischio chimico, per i prodotti di pulizia), il Titolo X (rischio biologico, per le pulizie in ambienti sanitari), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) e il Capo II del Titolo III (uso di attrezzature di lavoro).
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08è la norma più critica per il settore multiservizi: disciplina gli obblighi del committente e dell'appaltatore in caso di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione eseguiti all'interno dell'azienda committente o nella sua unità produttiva. Impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (acquisendo DURC, iscrizione CCIAA, dichiarazione sul DVR), di fornire informazioni sui rischi specifici del sito e di redigere il DUVRI (con le eccezioni di legge). Impone all'appaltatore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare le proprie attività con quelle del committente e degli altri appaltatori.
Il CCNL Multiservizi (nella versione vigente) integra gli obblighi di sicurezza con disposizioni specifiche sul lavoro in appalto, sulla formazione minima garantita e sulla tutela dei lavoratori in caso di cambio di appalto (clausola sociale). Alcune disposizioni del CCNL sulle condizioni di lavoro sicuro si sovrappongono con quelle del D.Lgs. 81/08 e devono essere rispettate cumulativamente.
3. DVR per imprese multiservizi: rischi trasversali a diversi contesti di lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'impresa multiservizi ha caratteristiche specifiche che lo distinguono dal DVR di un'impresa monoprodotto: deve coprire rischi molto eterogenei e deve essere strutturato in modo da poter essere integrato con i DUVRI dei diversi committenti.
La struttura tipica del DVR di un'impresa multiservizi prevede:
- Sezione aziendale trasversale: rischi comuni a tutte le mansioni e a tutti i siti (rischio chimico da prodotti di pulizia; movimentazione manuale dei carichi; rischio da utilizzo di macchinari per la pulizia; rischio stradale per gli spostamenti; stress lavoro-correlato da turnistica, reperibilità, rapporto con il pubblico; rischio microclima negli ambienti di lavoro del committente).
- Sezioni per mansione: profili di rischio specifici per ciascuna mansione presente (addetto alle pulizie, portiere/receptionist, manutentore elettrico, manutentore idraulico, addetto al verde, facchino). Ciascun profilo di rischio serve come base per la formazione specifica e per il protocollo sanitario.
- Procedure operative per tipologia di sito: procedure di sicurezza specifiche per le principali tipologie di committente (uffici e uffici aperti al pubblico; ambienti sanitari — ospedali, ambulatori, RSA; industrie; grande distribuzione e centri commerciali; scuole e università; esercizi di ristorazione). Le procedure recepiscono e integrano le indicazioni dei DUVRI.
- Registro dei DUVRI: elenco aggiornato dei DUVRI ricevuti dai committenti, con indicazione della data di ricevimento, del sito di riferimento e delle misure specifiche da attuare.
Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, conservato nella sede aziendale e nelle sedi operative principali, aggiornato almeno annualmente e a ogni variazione significativa (nuova commessa in un sito con rischi diversi, nuove sostanze chimiche, nuove attrezzature, infortuni o near-miss rilevanti).
4. Art. 26 e DUVRI: obblighi committente e appaltatore multiservizi
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 è la norma cardine per la gestione della sicurezza nei contratti di appalto multiservizi. Definisce una serie di obblighi sia per il committente che per l'appaltatore, che devono essere adempiuti prima dell'inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata del contratto.
Obblighi del committente (art. 26 commi 1 e 3):
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale: il committente deve acquisire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il certificato di iscrizione alla CCIAA, l'autocertificazione del DVR, l'elenco delle attrezzature utilizzate e gli attestati di formazione del personale impiegato nell'appalto. Non è sufficiente una dichiarazione generica.
- Informativa sui rischi specifici del sito: il committente deve fornire all'appaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'appaltatore andrà a operare (sostanze pericolose presenti, impianti a rischio, procedure di emergenza del sito).
- Redazione del DUVRI: elaborare il DUVRI che individui le interferenze tra le attività dell'appaltatore e le proprie attività ordinarie e tra i diversi appaltatori presenti nel sito, con la stima dei costi delle misure di sicurezza da interferenze (non assoggettabili a ribasso d'asta).
Obblighi dell'appaltatore multiservizi (art. 26 comma 2):
- Cooperare con il committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi presenti nel sito.
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi con il committente e con gli altri eventuali appaltatori presenti nel sito.
- Informare il committente dei rischi specifici introdotti dall'attività dell'appaltatore stesso nel sito.
- Trasferire ai propri lavoratori le informazioni contenute nel DUVRI del committente e verificare che siano rispettate le misure di sicurezza specifiche del sito.
La circolare Min. Lavoro n. 5/2013 ha chiarito che i costi per la sicurezza da interferenze devono essere quantificati nel contratto di appalto e che il committente risponde in solido con l'appaltatore per gli infortuni del personale dell'appaltatore derivanti da inadempimento degli obblighi di coordinamento.
5. Rischio chimico: prodotti per la pulizia (detergenti, disinfettanti, decalcificanti)
Gli addetti alle pulizie nelle imprese multiservizi utilizzano quotidianamente prodotti chimici classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008). Il rischio chimico deve essere valutato e gestito ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232).
Le principali categorie di prodotti chimici in uso nel settore multiservizi e i rischi connessi:
| Categoria di prodotto | Principio attivo tipico | Pericolo principale | DPI minimi |
|---|---|---|---|
| Disinfettanti a base di cloro (candeggina) | Ipoclorito di sodio 3-8% | Irritante (H315, H319), tossico se miscelato con acidi (sviluppo Cl₂) | Guanti nitrile, occhiali, ventilazione |
| Detergenti acidi (decalcificanti) | Acido citrico, acido fosforico, acido solforico (concentrati) | Corrosivo (H314), irritante, non miscelabile con ipoclorito | Guanti nitrile resistenti agli acidi, occhiali, ventilazione |
| Sgrassatori e detergenti alcalini | Idrossido di sodio/potassio (concentrati), tensioattivi | Corrosivo (H314) nei prodotti concentrati; irritante nei prodotti diluiti | Guanti, occhiali per i prodotti concentrati |
| Disinfettanti alcolici | Etanolo, isopropanolo al 60-80% | Infiammabile (H225), irritante per le vie respiratorie | Guanti, ventilazione, lontano da fonti di calore |
| Detergenti enzimatici | Proteasi, lipasi, amilasi | Sensibilizzante per le vie respiratorie (H334) in alcuni preparati | Mascherina se in polvere, guanti |
| Prodotti per la rimozione di macchie e incrostazioni industriali | Solventi, acidi forti | Tossico per inalazione o contatto (H301, H311, H331) | Semimaschera con filtri, guanti resistenti ai solventi, occhiali |
La valutazione del rischio chimico deve basarsi sulle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti utilizzati. Le SDS devono essere in italiano, aggiornate alla versione più recente e accessibili ai lavoratori nel luogo di utilizzo. La valutazione deve stimare il livello di esposizione in funzione delle quantità, dei tempi, della ventilazione degli ambienti e dell'efficacia dei DPI. Un elemento critico nel settore multiservizi è la non miscelazione di prodotti incompatibili: la miscelazione di candeggina con acidi (quali i detergenti anticalcare) genera cloro gas, che è tossico anche a basse concentrazioni. Questa informazione deve essere esplicitamente inclusa nella formazione degli addetti alle pulizie.
6. Rischio biologico: addetti alle pulizie in ambienti sanitari e alimentari
Il rischio biologico per gli addetti alle pulizie delle imprese multiservizi varia significativamente in funzione del sito in cui si opera. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) disciplina la protezione dei lavoratori dagli agenti biologici; la valutazione deve essere specifica per mansione e per tipologia di ambiente.
I principali contesti di rischio biologico per il personale multiservizi sono:
- Ambienti sanitari (ospedali, ambulatori, RSA, case di cura): esposizione ad agenti biologici del gruppo 2 e 3 (Staphylococcus aureus MRSA, Clostridioides difficile, Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2 e altri virus respiratori, HBV, HCV, HIV tramite ferite con taglienti contaminati). I DPI obbligatori sono: guanti monouso in nitrile per tutte le operazioni, mascherina chirurgica o FFP2 nei reparti con pazienti infettivi, tuta o camice impermeabile nelle aree ad alto rischio; è fondamentale la vaccinazione per l'epatite B.
- Ambienti alimentari (cucine, mense, impianti di produzione alimentare): esposizione a microrganismi di interesse alimentare (Salmonella, Listeria, Campylobacter) durante le operazioni di pulizia e sanificazione. Le procedure operative devono rispettare i principi HACCP del committente; il personale multiservizi deve essere formato sulle procedure di igiene alimentare specifiche del sito.
- Ambienti con accumulo di rifiuti organici: pulizia di locali di raccolta rifiuti, bidoni, compattatori; esposizione a endotossine batteriche, funghi, muffe. DPI: mascherina FFP2 o FFP3, guanti resistenti.
- Piscine e strutture sportive: esposizione a funghi (Trichophyton, responsabile della tinea pedis) e a batteri (Pseudomonas) nelle operazioni di pulizia dei pavimenti e degli spogliatoi bagnati.
7. Movimentazione carichi: aspirapolvere professionale, carrelli attrezzatura
La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è un rischio significativo per gli addetti alle pulizie nelle imprese multiservizi. Il personale movimenta quotidianamente aspirapolvere professionali (peso 8-20 kg), carrelli multiservizi con dotazione attrezzatura (peso a pieno carico 30-60 kg), secchi e contenitori di prodotti chimici, rotoli di carta igienica e prodotti di consumo in grandi quantità.
Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIII definiscono i criteri di valutazione della MMC. I rischi specifici per gli addetti alle pulizie includono:
- Sollevamento e trasporto di carichi: movimentazione di aspirapolvere, casse di prodotti, fusti di disinfettanti (spesso collocati in depositi al piano terra o in magazzini non sempre ergonomici). Valutazione con metodo NIOSH.
- Spinta e trazione di carrelli: i carrelli multiservizi a pieno carico richiedono forze di avvio e mantenimento del moto che devono essere valutate con la norma ISO 11228-2. I pavimenti irregolari o con soglie aumentano significativamente le forze richieste.
- Posture incongrue: pulizia di superfici basse (pavimenti, sottoservizi), pulizia di superfici alte (sopra le porte, lampadari, scaffalature), pulizia in spazi ristretti (bagni piccoli, sotto i mobili). La valutazione ergonomica deve considerare le posture scorrette oltre ai carichi.
Le misure di prevenzione comprendono: utilizzo di attrezzi con manico ergonomico di lunghezza regolabile (scope, mocio, lavavetri) per evitare la flessione del busto; carrelli con ruote di grande diametro e freni di sicurezza; aspirapolvere con imbracatura a spalla per ridurre lo sforzo di trasporto; limitazione del peso dei carichi individuali e lavoro in coppia per i carichi pesanti; formazione specifica sulle tecniche di movimentazione sicura.
8. Lavori in quota: pulizia vetrate, impianti, facciate
La pulizia di vetrate, lucernari, facciate e impianti in quota è una delle attività a maggiore rischio nelle imprese multiservizi. Qualsiasi attività svolta a più di 2 metri con rischio di caduta è un lavoro in quota ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 81/08.
Le principali attrezzature utilizzate e i requisiti di sicurezza associati:
- Scale portatili (EN 131): consentite per lavori brevi e leggeri a limitata altezza; devono essere conformi EN 131, certificate per il carico massimo, appoggiate con inclinazione corretta (1:4), stabilizzate alla base, vincolate in cima se possibile. Il lavoratore non deve superare il terz'ultimo piolo e non deve lavorare con entrambe le mani libere.
- Trabattelli (EN 1004): piattaforme di lavoro su ruote per altezze medie; il montaggio deve seguire le istruzioni del produttore, le ruote devono essere bloccate durante il lavoro, il piano di lavoro deve avere parapetti su tutti i lati. Non possono essere spostati con persone a bordo.
- Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): per altezze significative; gli operatori devono essere formati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; obbligatorio l'uso di imbragatura anticaduta agganciata al punto di ancoraggio della PLE.
- Sistemi di accesso su fune (rope access): per facciate di grandi edifici; gli operatori devono avere certificazione specifica (IRATA o equivalente); il piano di sicurezza deve prevedere la procedura di recupero in caso di emergenza.
Per ogni attività in quota il DVR deve indicare la soluzione tecnica scelta, i DPI richiesti (imbragatura EN 361, elmetto EN 397 o EN 12492, cordino EN 355 o dispositivo retrattile EN 360) e le procedure di emergenza. Il preposto deve verificare preventivamente le condizioni meteorologiche e strutturali.
9. Rischio stradale: spostamenti tra siti di lavoro
Il rischio stradale è uno dei rischi prioritari nelle imprese multiservizi, in quanto il personale si sposta frequentemente tra diversi siti di lavoro nell'arco della giornata o della settimana, utilizzando veicoli aziendali o propri.
Il DVR deve contenere una sezione dedicata alla valutazione del rischio stradale, che comprenda:
- Analisi degli spostamenti: mappatura delle tipologie di spostamento (auto aziendale, auto propria in missione, furgone per il trasporto attrezzature, mezzi pubblici), delle distanze, delle fasce orarie e della frequenza.
- Misure organizzative: pianificazione dei giri di servizio con orari realistici che non richiedano eccesso di velocità; politica aziendale sull'uso del cellulare alla guida (vietato, con sistemi vivavoce non considerati sufficienti in molti contesti); limitazione degli spostamenti nelle ore di traffico intenso o notturne; sistema di reperibilità che non obblighi a spostamenti urgenti in condizioni di stanchezza.
- Misure tecniche sui veicoli: manutenzione programmata dei veicoli aziendali (freni, pneumatici, luci); dotazione del kit di primo soccorso e del triangolo di emergenza; sistemi di assistenza alla guida (ADAS) sui veicoli di nuova acquisizione.
- Formazione alla guida sicura: corsi di guida sicura o difensiva per il personale che utilizza veicoli aziendali; formazione sull'uso corretto dei veicoli per il trasporto di attrezzature (carico corretto del furgone, fissaggio dei carichi).
10. Appalto a cascata: controllo dell'intera filiera di subappalto
Le imprese multiservizi ricorrono frequentemente al subappalto di specifici servizi o di commesse in aree geografiche non presidiate direttamente. La gestione sicura del subappalto è sia un obbligo normativo sia un rischio reputazionale e di responsabilità solidale per la capogruppo.
Gli obblighi dell'appaltatore principale nei confronti del subappaltatore ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e delle norme sul subappalto sono:
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore (DURC, iscrizione CCIAA, DVR, attestati di formazione del personale che opererà nel sito).
- Trasferire al subappaltatore tutte le informazioni sui rischi specifici del sito e le disposizioni contenute nel DUVRI del committente.
- Verificare che il subappaltatore applichi le stesse misure di sicurezza previste per il proprio personale, incluse formazione, DPI e sorveglianza sanitaria.
- Coordinare l'attività del subappaltatore con quella del committente e degli altri appaltatori presenti nel sito.
In caso di infortuni del personale del subappaltatore, la capogruppo che ha affidato il servizio può essere coinvolta in procedimenti penali e civili se non ha adempiuto agli obblighi di verifica e coordinamento. La documentazione del controllo della filiera di subappalto (contratti, DURC del subappaltatore, attestati di formazione) deve essere conservata per almeno 4 anni e deve essere disponibile in caso di ispezione INL.
11. Antincendio
La gestione antincendio nelle imprese multiservizi ha una duplice dimensione: da un lato gli obblighi propri dell'impresa multiservizi come datore di lavoro (per i propri uffici e depositi), dall'altro gli obblighi connessi all'operare all'interno dei siti del committente.
- Formazione antincendio del personale: gli addetti antincendio dell'impresa multiservizi devono frequentare i corsi previsti dal D.M. 02/09/2021, di livello adeguato al rischio della propria sede (tipicamente livello 1 — 4 ore per rischio basso, o livello 2 — 8 ore per rischio medio). Per i lavoratori che operano nei siti del committente, la formazione antincendio deve essere coordinata con le procedure di emergenza del sito committente.
- Conoscenza delle procedure di emergenza del sito: il personale multiservizi che opera nei siti del committente deve essere informato sulle procedure di emergenza e di evacuazione del sito, sui percorsi di esodo, sui punti di raccolta e sulle modalità di segnalazione dell'emergenza. Questa formazione specifica per sito deve essere documentata.
- Gestione sicura dei prodotti infiammabili: i prodotti per la pulizia classificati come infiammabili (disinfettanti alcolici, solventi) devono essere stoccati in armadi ignifughi o in locali separati con adeguata ventilazione, lontano da fonti di calore e di ignizione.
12. Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria per gli addetti alle pulizie delle imprese multiservizi per i rischi tipicamente presenti nella loro attività. Il protocollo sanitario deve essere elaborato dal medico competente sulla base del DVR.
I principali rischi che richiedono sorveglianza sanitaria nel settore multiservizi:
- Rischio chimico: visita medica preventiva e periodica (biennale o annuale in funzione del livello di rischio) per i lavoratori esposti a prodotti chimici non a rischio basso; esami specifici in funzione dei principi attivi (funzionalità respiratoria per i sensitizzanti, funzionalità epatica in caso di esposizione a solventi).
- Rischio biologico in ambienti sanitari: visita medica preventiva e periodica annuale; valutazione delle vaccinazioni raccomandate (epatite B per tutti gli addetti alle pulizie in ambienti sanitari; influenza annuale consigliata); valutazione dell'idoneità degli immunodepressi.
- Movimentazione manuale dei carichi: visita medica con valutazione rachidea per i lavoratori che effettuano MMC significativa; frequenza tipicamente biennale.
- Lavori in quota: visita medica con valutazione della funzionalità cardiovascolare e dell'equilibrio per i lavoratori addetti alle pulizie in quota.
Checklist adempimenti sicurezza per imprese multiservizi e facility management
- DVR aziendale redatto con sezioni specifiche per: rischio chimico, MMC, rischio biologico (ambienti sanitari), rischio stradale, lavori in quota
- Procedure operative specifiche per tipologia di sito (uffici, ospedali, industrie, GDO) integrate con i DUVRI dei committenti
- Registro aggiornato delle SDS di tutti i prodotti chimici in uso, accessibile nei siti di utilizzo
- Raccolta e gestione dei DUVRI ricevuti dai committenti con trasferimento delle informazioni ai lavoratori
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori (DURC, DVR, attestati di formazione)
- Nomina medico competente con protocollo sanitario specifico per mansione (chimico, biologico, MMC, quota)
- Formazione SSL rischio medio/alto (12-16 ore) per tutti i lavoratori con aggiornamento quinquennale
- Formazione specifica per rischio chimico (non miscelazione prodotti), rischio biologico in ambienti sanitari
- Formazione per lavori in quota (PLE, trabattelli) con attestati aggiornati per il personale addetto
- Verbale consegna DPI per ciascun lavoratore: guanti, occhiali, mascherine, imbragature (dove applicabile)
13. Formazione e DPI
La formazione e la dotazione di DPI nelle imprese multiservizi deve essere strutturata per mansione e per tipologia di sito, in modo da essere pertinente ai rischi reali di ciascun lavoratore.
Formazione:
- Formazione SSL base: il settore multiservizi rientra tipicamente nella classificazione di rischio medio o alto (12 o 16 ore ex Accordo Stato-Regioni 2011) in funzione delle attività e dei siti. Per i lavoratori addetti alle pulizie in ambienti sanitari o industriali si raccomanda la classificazione a rischio alto. Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
- Formazione specifica per rischio chimico: contenuti obbligatori: classificazione e pericoli dei prodotti chimici (frasi H, pittogrammi CLP), lettura della SDS, regole di non miscelazione, DPI per ciascuna categoria di prodotto, procedure in caso di contatto accidentale o inalazione.
- Formazione per rischio biologico in ambienti sanitari: agenti biologici presenti, modalità di trasmissione, procedure di pulizia e disinfezione specifiche per reparto, gestione dei rifiuti sanitari, DPI specifici, comportamento in caso di ferità con tagliente contaminato (protocollo post-esposizione).
- Formazione antincendio: livello adeguato al rischio del sito; incluse le procedure di emergenza specifiche per sito, da aggiornare ad ogni cambio di commessa.
DPI per mansione:
| Mansione / attività | DPI obbligatori | Norma |
|---|---|---|
| Pulizie generali (uffici, esercizi) | Guanti nitrile monouso + calzature antiscivolo | EN 374, EN ISO 20345 |
| Pulizie in ambienti sanitari | Guanti nitrile + mascherina chirurgica o FFP2 + occhiali (dove indicato) + camice impermeabile | EN 374, EN 149, EN 166, EN 13795 |
| Utilizzo prodotti chimici corrosivi/acidi | Guanti resistenti agli acidi + occhiali a tenuta + grembiule impermeabile | EN 374 cat. III, EN 166, EN 14605 |
| Lavori in quota (trabattelli, PLE) | Imbragatura anticaduta integrale + cordino con assorbitore + elmetto con sottogola | EN 361, EN 355, EN 397 |
| Spostamenti con veicolo aziendale | Cintura di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilità (lavori stradali) | EN ISO 20471 |
14. Sanzioni
Le imprese multiservizi sono soggette a ispezioni da parte dell'INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro), dello SPISAL/PSALe dell'ASL, che possono riguardare sia la sicurezza sul lavoro sia la regolarità dei contratti di appalto.
| Violazione | Riferimento normativo | Sanzione indicativa |
|---|---|---|
| Mancata redazione del DVR | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 € |
| Mancata redazione del DUVRI (committente) | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Ammenda da 2.500 a 6.400 € |
| Mancata verifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore | Art. 26 + Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Ammenda da 2.500 a 6.400 € |
| Mancata formazione lavoratori | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore |
| Mancata sorveglianza sanitaria | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto fino a 1 mese o ammenda 1.200-5.200 € |
| Mancata consegna DPI | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 € |
| Mancata valutazione rischio chimico | Art. 55 D.Lgs. 81/08 | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 € |
| Lavori in quota senza misure di protezione | Art. 55 + Art. 105 D.Lgs. 81/08 | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €; sospensione dell'attività |
La sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08) può essere disposta dall'INL in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con effetti immediati sulla continuità delle commesse. Il D.Lgs. 758/1994 prevede il meccanismo delle prescrizioni con possibilità di regolarizzazione entro un termine stabilito dall'organo di vigilanza e pagamento ridotto dell'ammenda (un quarto).
FAQ — Sicurezza imprese multiservizi e facility managementFAQ
Cos'è il DUVRI e chi è obbligato a redigerlo nel contratto di appalto multiservizi?
Quale DVR serve per un'impresa multiservizi che opera in più sedi e contesti diversi?
Quali prodotti per la pulizia richiedono schede dati di sicurezza (SDS) e come vanno gestite?
Gli addetti alle pulizie negli ospedali hanno obblighi specifici di rischio biologico?
Come si gestisce la sicurezza per la pulizia di vetrate e facciate in quota?
Quali sono le sanzioni per un'impresa multiservizi che non ha redatto il DVR o non rispetta il DUVRI?
Il rischio stradale da spostamenti tra siti deve essere valutato nel DVR di un'impresa multiservizi?
16. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (in particolare artt. 26, 28, 229, 267, 271)
- Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione
- CCNL Multiservizi — Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (vigente)
- Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
- Regolamento UE 453/2010 e Regolamento UE 2020/878 — Schede Dati di Sicurezza (SDS)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Formazione per l'utilizzo di attrezzature da lavoro (PLE, gru, carrelli elevatori)
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 — Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (attuazione Dir. 92/58/CEE)
- Circolare Min. Lavoro n. 5/2013 — Chiarimenti sull'art. 26 D.Lgs. 81/08 (DUVRI e verifica idoneità tecnico-professionale)
- Linee guida INAIL — La valutazione del rischio da interferenza nei contratti di appalto (edizioni aggiornate)
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un'impresa multiservizi dipendono dalla struttura organizzativa, dalle attività svolte, dai siti in cui si opera, dai contratti di appalto e dalla normativa vigente. DVR, DUVRI, procedure operative e programmi di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e a supportare la gestione documentale.
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