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Guida completa · 2026

Sicurezza aziende multiservizi e facility management 2026: Guida Completa

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un'impresa multiservizi o di facility management: DVR, DUVRI, obblighi art. 26 D.Lgs. 81/08, rischi chimici e biologici, lavori in quota, rischio stradale, subappalto e sanzioni. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le imprese multiservizi e di facility management operano in contesti estremamente variabili e sono soggette a obblighi di sicurezza complessi: un DVR aziendale che copra i rischi trasversali (rischio chimico, MMC, rischio biologico in ambienti sanitari, rischio stradale), procedure operative specifiche per tipologia di sito, e una gestione rigorosa dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 per i contratti di appalto (DUVRI, verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, costi delle misure di sicurezza da interferenze). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica organizzazione.

1. Cos'è il settore multiservizi e quali imprese rientrano

Il settore multiservizi comprende le imprese che erogano, singolarmente o in combinazione, una serie di servizi di supporto alle organizzazioni committenti: pulizie e sanificazione degli ambienti, portierato e reception, manutenzione degli impianti e degli edifici, facchinaggio e logistica interna, vigilanza non armata, giardinaggio e cura del verde, ristorazione aziendale, servizi di accoglienza. Il CCNL Multiservizidisciplina i rapporti di lavoro in questo comparto, che conta centinaia di migliaia di lavoratori in Italia.

I codici ATECO prevalenti nel settore multiservizi sono: 81.10.0 (servizi integrati di gestione degli edifici), 81.21.0 (pulizia generale di edifici), 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici e impianti industriali), 81.29.10 (servizi di disinfestazione e derattizzazione), 80.10.0 (servizi di vigilanza privata), 81.30.0 (cura e manutenzione del paesaggio). La caratteristica comune di tutte queste imprese è che i loro lavoratori operano prevalentemente nelle sedi e negli impianti del committente, non in propri locali, il che crea specifiche problematiche di sicurezza connesse all'interfaccia con le attività del committente.

La variabilità dei contesti operativi è il principale elemento di complessità della sicurezza nel settore multiservizi: lo stesso lavoratore può trovarsi a operare in un ufficio, in un ospedale, in un impianto industriale o in un centro commerciale nel corso della stessa settimana, ognuno con rischi specifici e con un DUVRI diverso. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica struttura organizzativa.

2. Normativa: D.Lgs. 81/08, art. 26 (appalti), CCNL Multiservizi

Il quadro normativo di riferimento per la sicurezza nelle imprese multiservizi si articola su tre livelli principali:

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza) si applica integralmente alle imprese multiservizi come datori di lavoro: obbligo di DVR (art. 28), nomina del RSPP (art. 31), sorveglianza sanitaria (art. 41), formazione (art. 37), consegna DPI (art. 77), gestione delle emergenze (art. 43). Le disposizioni titolari più rilevanti sono il Titolo IX (rischio chimico, per i prodotti di pulizia), il Titolo X (rischio biologico, per le pulizie in ambienti sanitari), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) e il Capo II del Titolo III (uso di attrezzature di lavoro).

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08è la norma più critica per il settore multiservizi: disciplina gli obblighi del committente e dell'appaltatore in caso di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione eseguiti all'interno dell'azienda committente o nella sua unità produttiva. Impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (acquisendo DURC, iscrizione CCIAA, dichiarazione sul DVR), di fornire informazioni sui rischi specifici del sito e di redigere il DUVRI (con le eccezioni di legge). Impone all'appaltatore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare le proprie attività con quelle del committente e degli altri appaltatori.

Il CCNL Multiservizi (nella versione vigente) integra gli obblighi di sicurezza con disposizioni specifiche sul lavoro in appalto, sulla formazione minima garantita e sulla tutela dei lavoratori in caso di cambio di appalto (clausola sociale). Alcune disposizioni del CCNL sulle condizioni di lavoro sicuro si sovrappongono con quelle del D.Lgs. 81/08 e devono essere rispettate cumulativamente.

3. DVR per imprese multiservizi: rischi trasversali a diversi contesti di lavoro

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'impresa multiservizi ha caratteristiche specifiche che lo distinguono dal DVR di un'impresa monoprodotto: deve coprire rischi molto eterogenei e deve essere strutturato in modo da poter essere integrato con i DUVRI dei diversi committenti.

La struttura tipica del DVR di un'impresa multiservizi prevede:

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, conservato nella sede aziendale e nelle sedi operative principali, aggiornato almeno annualmente e a ogni variazione significativa (nuova commessa in un sito con rischi diversi, nuove sostanze chimiche, nuove attrezzature, infortuni o near-miss rilevanti).

4. Art. 26 e DUVRI: obblighi committente e appaltatore multiservizi

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 è la norma cardine per la gestione della sicurezza nei contratti di appalto multiservizi. Definisce una serie di obblighi sia per il committente che per l'appaltatore, che devono essere adempiuti prima dell'inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata del contratto.

Obblighi del committente (art. 26 commi 1 e 3):

Obblighi dell'appaltatore multiservizi (art. 26 comma 2):

La circolare Min. Lavoro n. 5/2013 ha chiarito che i costi per la sicurezza da interferenze devono essere quantificati nel contratto di appalto e che il committente risponde in solido con l'appaltatore per gli infortuni del personale dell'appaltatore derivanti da inadempimento degli obblighi di coordinamento.

5. Rischio chimico: prodotti per la pulizia (detergenti, disinfettanti, decalcificanti)

Gli addetti alle pulizie nelle imprese multiservizi utilizzano quotidianamente prodotti chimici classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008). Il rischio chimico deve essere valutato e gestito ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232).

Le principali categorie di prodotti chimici in uso nel settore multiservizi e i rischi connessi:

Categoria di prodottoPrincipio attivo tipicoPericolo principaleDPI minimi
Disinfettanti a base di cloro (candeggina)Ipoclorito di sodio 3-8%Irritante (H315, H319), tossico se miscelato con acidi (sviluppo Cl₂)Guanti nitrile, occhiali, ventilazione
Detergenti acidi (decalcificanti)Acido citrico, acido fosforico, acido solforico (concentrati)Corrosivo (H314), irritante, non miscelabile con ipocloritoGuanti nitrile resistenti agli acidi, occhiali, ventilazione
Sgrassatori e detergenti alcaliniIdrossido di sodio/potassio (concentrati), tensioattiviCorrosivo (H314) nei prodotti concentrati; irritante nei prodotti diluitiGuanti, occhiali per i prodotti concentrati
Disinfettanti alcoliciEtanolo, isopropanolo al 60-80%Infiammabile (H225), irritante per le vie respiratorieGuanti, ventilazione, lontano da fonti di calore
Detergenti enzimaticiProteasi, lipasi, amilasiSensibilizzante per le vie respiratorie (H334) in alcuni preparatiMascherina se in polvere, guanti
Prodotti per la rimozione di macchie e incrostazioni industrialiSolventi, acidi fortiTossico per inalazione o contatto (H301, H311, H331)Semimaschera con filtri, guanti resistenti ai solventi, occhiali

La valutazione del rischio chimico deve basarsi sulle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti utilizzati. Le SDS devono essere in italiano, aggiornate alla versione più recente e accessibili ai lavoratori nel luogo di utilizzo. La valutazione deve stimare il livello di esposizione in funzione delle quantità, dei tempi, della ventilazione degli ambienti e dell'efficacia dei DPI. Un elemento critico nel settore multiservizi è la non miscelazione di prodotti incompatibili: la miscelazione di candeggina con acidi (quali i detergenti anticalcare) genera cloro gas, che è tossico anche a basse concentrazioni. Questa informazione deve essere esplicitamente inclusa nella formazione degli addetti alle pulizie.

6. Rischio biologico: addetti alle pulizie in ambienti sanitari e alimentari

Il rischio biologico per gli addetti alle pulizie delle imprese multiservizi varia significativamente in funzione del sito in cui si opera. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) disciplina la protezione dei lavoratori dagli agenti biologici; la valutazione deve essere specifica per mansione e per tipologia di ambiente.

I principali contesti di rischio biologico per il personale multiservizi sono:

7. Movimentazione carichi: aspirapolvere professionale, carrelli attrezzatura

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è un rischio significativo per gli addetti alle pulizie nelle imprese multiservizi. Il personale movimenta quotidianamente aspirapolvere professionali (peso 8-20 kg), carrelli multiservizi con dotazione attrezzatura (peso a pieno carico 30-60 kg), secchi e contenitori di prodotti chimici, rotoli di carta igienica e prodotti di consumo in grandi quantità.

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIII definiscono i criteri di valutazione della MMC. I rischi specifici per gli addetti alle pulizie includono:

Le misure di prevenzione comprendono: utilizzo di attrezzi con manico ergonomico di lunghezza regolabile (scope, mocio, lavavetri) per evitare la flessione del busto; carrelli con ruote di grande diametro e freni di sicurezza; aspirapolvere con imbracatura a spalla per ridurre lo sforzo di trasporto; limitazione del peso dei carichi individuali e lavoro in coppia per i carichi pesanti; formazione specifica sulle tecniche di movimentazione sicura.

8. Lavori in quota: pulizia vetrate, impianti, facciate

La pulizia di vetrate, lucernari, facciate e impianti in quota è una delle attività a maggiore rischio nelle imprese multiservizi. Qualsiasi attività svolta a più di 2 metri con rischio di caduta è un lavoro in quota ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 81/08.

Le principali attrezzature utilizzate e i requisiti di sicurezza associati:

Per ogni attività in quota il DVR deve indicare la soluzione tecnica scelta, i DPI richiesti (imbragatura EN 361, elmetto EN 397 o EN 12492, cordino EN 355 o dispositivo retrattile EN 360) e le procedure di emergenza. Il preposto deve verificare preventivamente le condizioni meteorologiche e strutturali.

9. Rischio stradale: spostamenti tra siti di lavoro

Il rischio stradale è uno dei rischi prioritari nelle imprese multiservizi, in quanto il personale si sposta frequentemente tra diversi siti di lavoro nell'arco della giornata o della settimana, utilizzando veicoli aziendali o propri.

Il DVR deve contenere una sezione dedicata alla valutazione del rischio stradale, che comprenda:

10. Appalto a cascata: controllo dell'intera filiera di subappalto

Le imprese multiservizi ricorrono frequentemente al subappalto di specifici servizi o di commesse in aree geografiche non presidiate direttamente. La gestione sicura del subappalto è sia un obbligo normativo sia un rischio reputazionale e di responsabilità solidale per la capogruppo.

Gli obblighi dell'appaltatore principale nei confronti del subappaltatore ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e delle norme sul subappalto sono:

In caso di infortuni del personale del subappaltatore, la capogruppo che ha affidato il servizio può essere coinvolta in procedimenti penali e civili se non ha adempiuto agli obblighi di verifica e coordinamento. La documentazione del controllo della filiera di subappalto (contratti, DURC del subappaltatore, attestati di formazione) deve essere conservata per almeno 4 anni e deve essere disponibile in caso di ispezione INL.

11. Antincendio

La gestione antincendio nelle imprese multiservizi ha una duplice dimensione: da un lato gli obblighi propri dell'impresa multiservizi come datore di lavoro (per i propri uffici e depositi), dall'altro gli obblighi connessi all'operare all'interno dei siti del committente.

12. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria per gli addetti alle pulizie delle imprese multiservizi per i rischi tipicamente presenti nella loro attività. Il protocollo sanitario deve essere elaborato dal medico competente sulla base del DVR.

I principali rischi che richiedono sorveglianza sanitaria nel settore multiservizi:

Checklist adempimenti sicurezza per imprese multiservizi e facility management

  • DVR aziendale redatto con sezioni specifiche per: rischio chimico, MMC, rischio biologico (ambienti sanitari), rischio stradale, lavori in quota
  • Procedure operative specifiche per tipologia di sito (uffici, ospedali, industrie, GDO) integrate con i DUVRI dei committenti
  • Registro aggiornato delle SDS di tutti i prodotti chimici in uso, accessibile nei siti di utilizzo
  • Raccolta e gestione dei DUVRI ricevuti dai committenti con trasferimento delle informazioni ai lavoratori
  • Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori (DURC, DVR, attestati di formazione)
  • Nomina medico competente con protocollo sanitario specifico per mansione (chimico, biologico, MMC, quota)
  • Formazione SSL rischio medio/alto (12-16 ore) per tutti i lavoratori con aggiornamento quinquennale
  • Formazione specifica per rischio chimico (non miscelazione prodotti), rischio biologico in ambienti sanitari
  • Formazione per lavori in quota (PLE, trabattelli) con attestati aggiornati per il personale addetto
  • Verbale consegna DPI per ciascun lavoratore: guanti, occhiali, mascherine, imbragature (dove applicabile)

13. Formazione e DPI

La formazione e la dotazione di DPI nelle imprese multiservizi deve essere strutturata per mansione e per tipologia di sito, in modo da essere pertinente ai rischi reali di ciascun lavoratore.

Formazione:

DPI per mansione:

Mansione / attivitàDPI obbligatoriNorma
Pulizie generali (uffici, esercizi)Guanti nitrile monouso + calzature antiscivoloEN 374, EN ISO 20345
Pulizie in ambienti sanitariGuanti nitrile + mascherina chirurgica o FFP2 + occhiali (dove indicato) + camice impermeabileEN 374, EN 149, EN 166, EN 13795
Utilizzo prodotti chimici corrosivi/acidiGuanti resistenti agli acidi + occhiali a tenuta + grembiule impermeabileEN 374 cat. III, EN 166, EN 14605
Lavori in quota (trabattelli, PLE)Imbragatura anticaduta integrale + cordino con assorbitore + elmetto con sottogolaEN 361, EN 355, EN 397
Spostamenti con veicolo aziendaleCintura di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilità (lavori stradali)EN ISO 20471

14. Sanzioni

Le imprese multiservizi sono soggette a ispezioni da parte dell'INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro), dello SPISAL/PSALe dell'ASL, che possono riguardare sia la sicurezza sul lavoro sia la regolarità dei contratti di appalto.

ViolazioneRiferimento normativoSanzione indicativa
Mancata redazione del DVRArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Mancata redazione del DUVRI (committente)Art. 55 D.Lgs. 81/08Ammenda da 2.500 a 6.400 €
Mancata verifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatoreArt. 26 + Art. 55 D.Lgs. 81/08Ammenda da 2.500 a 6.400 €
Mancata formazione lavoratoriArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata sorveglianza sanitariaArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 1 mese o ammenda 1.200-5.200 €
Mancata consegna DPIArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 €
Mancata valutazione rischio chimicoArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Lavori in quota senza misure di protezioneArt. 55 + Art. 105 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €; sospensione dell'attività

La sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08) può essere disposta dall'INL in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con effetti immediati sulla continuità delle commesse. Il D.Lgs. 758/1994 prevede il meccanismo delle prescrizioni con possibilità di regolarizzazione entro un termine stabilito dall'organo di vigilanza e pagamento ridotto dell'ammenda (un quarto).

FAQ — Sicurezza imprese multiservizi e facility managementFAQ

Cos'è il DUVRI e chi è obbligato a redigerlo nel contratto di appalto multiservizi?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è il documento previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, che deve essere redatto dal committente (datore di lavoro appaltante) ogni volta che affida lavori o servizi a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva. In un contratto multiservizi (pulizie, portierato, manutenzione, giardinaggio, reception, facchinaggio), il committente è tenuto a redigere il DUVRI per le interferenze tra le attività dell'appaltatore multiservizi e le proprie attività ordinarie, e tra i diversi appaltatori che operano contemporaneamente nello stesso sito. Il DUVRI non è obbligatorio per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempreché non comportino rischi gravi (cancerogeni, biologici elevati, incendio e esplosione). L'appaltatore multiservizi deve collaborare alla redazione del DUVRI fornendo al committente le informazioni sui rischi specifici della propria attività; a sua volta, deve trasferire al proprio personale le informazioni contenute nel DUVRI. Il costo delle misure di sicurezza da interferenze deve essere indicato nel contratto e non può essere assoggettato a ribasso d'asta. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica organizzazione.
Quale DVR serve per un'impresa multiservizi che opera in più sedi e contesti diversi?
Un'impresa multiservizi che opera contemporaneamente in uffici, ospedali, scuole, centri commerciali e siti industriali non può avere un unico DVR identico per tutti i siti: il D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi sia specifica per le attività concretamente svolte e per i contesti lavorativi reali. Nella pratica, un'impresa multiservizi adotta tipicamente una struttura documentale su due livelli: un DVR aziendale che copre i rischi trasversali a tutte le attività (rischio chimico da prodotti per la pulizia, MMC, rischio stradale per gli spostamenti, stress lavoro-correlato) e procedure operative specifiche per sito o per tipologia di ambiente (procedure per le pulizie in ambienti sanitari, procedure per le pulizie in quota, procedure per il portierato). Le procedure specifiche per sito vengono elaborate in coordinamento con il committente e recepiscono le indicazioni del DUVRI. Questo approccio modulare è conforme all'art. 28 D.Lgs. 81/08 e consente di gestire la variabilità dei contesti operativi senza dovere redigere un DVR completo per ciascun sito. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica struttura organizzativa.
Quali prodotti per la pulizia richiedono schede dati di sicurezza (SDS) e come vanno gestite?
Tutti i prodotti per la pulizia classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) devono essere accompagnati dalla Scheda Dati di Sicurezza (SDS) in formato aggiornato (16 sezioni, conformi al Regolamento UE 453/2010 e all'aggiornamento Reg. UE 2020/878). Le SDS devono essere in lingua italiana, facilmente accessibili ai lavoratori nei luoghi di utilizzo e note al responsabile della sicurezza. I prodotti per la pulizia più frequentemente presenti nelle imprese multiservizi che richiedono SDS sono: disinfettanti a base di ipoclorito di sodio (candeggina) classificati come irritanti (H315, H319) o tossici per gli organismi acquatici; detergenti acidi per la decalcificazione (classificati con H290, H314); prodotti per la rimozione di grasso e incrostazioni con solventi (H225, H302, H319); disinfettanti a base di alcol (infiammabili: H225, H226); decapanti e sgrassatori industriali con frasi H di pericolosità significative. La valutazione del rischio chimico deve essere basata sulle SDS e deve stimare l'esposizione effettiva in funzione dei quantitativi utilizzati, dei tempi di esposizione, della ventilazione dell'ambiente e dell'uso dei DPI. Un registro chimico aggiornato con le SDS di tutti i prodotti utilizzati è obbligatorio e deve essere disponibile in azienda e nei siti di utilizzo.
Gli addetti alle pulizie negli ospedali hanno obblighi specifici di rischio biologico?
Sì. Gli addetti alle pulizie negli ambienti sanitari (ospedali, ambulatori, RSA, case di cura) sono esposti al rischio biologico in modo significativo e devono essere tutelati ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286). Le principali esposizioni biologiche in ambito sanitario sono: contatto con sangue e liquidi biologici durante la pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, reparti di degenza; esposizione ad agenti patogeni aerodispersi in reparti con pazienti infettivi (TBC, COVID-19, influenza, Clostridioides difficile); rischio da ferite con aghi e strumenti taglienti abbandonati (contaminazione da HBV, HCV, HIV). La valutazione del rischio biologico deve essere specifica per reparto e per mansione; il DVR dell'impresa multiservizi deve coordinarsi con il Documento di Valutazione dei Rischi del committente ospedaliero. I DPI obbligatori per gli addetti alle pulizie in ambito sanitario comprendono: guanti monouso (nitrile o lattice) per tutte le operazioni di pulizia; mascherina FFP2 o FFP3 nei reparti con pazienti infettivi; tuta protettiva o camice impermeabile nelle aree ad alto rischio; occhiali di protezione nelle operazioni con rischio di schizzi di liquidi biologici. La formazione specifica sul rischio biologico in ambito sanitario e la vaccinazione raccomandata (epatite B) sono misure di prevenzione fondamentali per questo personale.
Come si gestisce la sicurezza per la pulizia di vetrate e facciate in quota?
La pulizia di vetrate esterne, facciate e superfici in quota è un lavoro in quota ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 81/08 (attività svolta a più di 2 metri con rischio di caduta) e richiede misure di protezione specifiche e documentate. Il DVR dell'impresa multiservizi deve contenere una valutazione specifica del rischio per i lavori in quota; il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere redatto per ciascun cantiere o sito con lavori significativi in quota. Le soluzioni tecniche per la pulizia in quota si distinguono in base all'altezza e alle caratteristiche della struttura: scale portatili certificate EN 131 per altezze limitate (fino a 3-4 metri con le prescritte precauzioni); trabattelli (ponteggi su ruote) per lavori su superfici verticali a media altezza; piattaforme di lavoro elevabili (PLE) su gomma o su cingoli per altezze significative — richiedono operatori formati ai sensi della norma UNI EN 280 e dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; sistemi di accesso e posizionamento mediante fune (rope access) conforme EN 358 e EN 12841 per facciate di grandi edifici — richiedono operatori specializzati con certificazione specifica (IRATA o equivalente). Per ciascuna soluzione tecnica il DVR deve documentare i rischi residui, i DPI richiesti (imbragatura, elmetto, cordino) e le procedure di emergenza in caso di blocco in quota.
Quali sono le sanzioni per un'impresa multiservizi che non ha redatto il DVR o non rispetta il DUVRI?
Le sanzioni per le violazioni della sicurezza nelle imprese multiservizi si articolano su due livelli: le sanzioni a carico dell'appaltatore multiservizi per le violazioni proprie del D.Lgs. 81/08, e le sanzioni a carico del committente per le violazioni dell'art. 26. Per l'appaltatore multiservizi: mancata redazione del DVR — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro (art. 55 D.Lgs. 81/08); mancata formazione dei lavoratori — arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore; mancata consegna DPI — arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro; mancata sorveglianza sanitaria — arresto fino a un mese o ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Per il committente che non ha redatto il DUVRI o non ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (art. 26 commi 1 e 3): ammenda da 2.500 a 6.400 euro. L'omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (DURC, iscrizione CCIAA, DVR, attestati di formazione) può configurare una responsabilità solidale del committente in caso di infortuni del personale dell'appaltatore. In caso di infortuni mortali si applicano le fattispecie penali degli artt. 589-590 c.p. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica organizzazione.
Il rischio stradale da spostamenti tra siti deve essere valutato nel DVR di un'impresa multiservizi?
Sì. Il rischio da spostamenti tra siti di lavoro è un rischio lavorativo che deve essere valutato nel DVR di qualsiasi impresa i cui lavoratori si spostino con veicoli aziendali o propri nel corso dell'attività lavorativa. Per un'impresa multiservizi con squadre che si spostano quotidianamente tra più sedi, il rischio stradale è uno dei rischi principali per frequenza (infortuni in itinere e in missione). La valutazione del rischio stradale nel DVR deve includere: analisi degli spostamenti (frequenza, distanze, orari, tipologia di strade percorse, tipologia di veicoli); misure organizzative (pianificazione dei percorsi, orari che evitino i picchi di traffico, limitazione degli spostamenti nelle ore notturne, politica aziendale sull'uso del telefono alla guida); misure tecniche (dotazione e manutenzione dei veicoli, kit di pronto soccorso a bordo, dispositivi di localizzazione per i veicoli aziendali); formazione alla guida sicura; procedure in caso di incidente. L'art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/08 prevede esplicitamente che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli connessi all'attività di guida. Il rischio stradale deve essere valutato anche per gli spostamenti in bicicletta o con mezzi pubblici se fanno parte dell'attività lavorativa ordinaria.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (in particolare artt. 26, 28, 229, 267, 271)
  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione
  • CCNL Multiservizi — Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (vigente)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Regolamento UE 453/2010 e Regolamento UE 2020/878 — Schede Dati di Sicurezza (SDS)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Formazione per l'utilizzo di attrezzature da lavoro (PLE, gru, carrelli elevatori)
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 — Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (attuazione Dir. 92/58/CEE)
  • Circolare Min. Lavoro n. 5/2013 — Chiarimenti sull'art. 26 D.Lgs. 81/08 (DUVRI e verifica idoneità tecnico-professionale)
  • Linee guida INAIL — La valutazione del rischio da interferenza nei contratti di appalto (edizioni aggiornate)

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un'impresa multiservizi dipendono dalla struttura organizzativa, dalle attività svolte, dai siti in cui si opera, dai contratti di appalto e dalla normativa vigente. DVR, DUVRI, procedure operative e programmi di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e a supportare la gestione documentale.

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