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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Armerie, Negozi di Armi e Poligoni di Tiro 2026

Guida agli obblighi del D.Lgs. 81/08 per armerie, negozi di armi e poligoni di tiro: rischio rumore da sparo, esposizione a piombo e fumi, DPI udito, ventilazione, stoccaggio munizioni, DVR e sorveglianza sanitaria. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Armerie, negozi di armi e poligoni di tiro — sia indoor sia outdoor — devono gestire rischi specifici non comuni ad altri contesti lavorativi: l'esposizione a impulsi acustici di elevata intensità da sparo (fino a 165 dB(C) di picco), l'inalazione e ingestione di piombo e fumi da sparo, il rischio incendio ed esplosione legato allo stoccaggio di munizioni e cariche di lancio. Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente: il DVR deve coprire rumore (Titolo VIII), agenti chimici (Titolo IX), incendio e movimentazione carichi; il personale va formato con percorso specifico; la sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria per gli esposti a rumore e a piombo.

1. Quadro normativo applicabile ad armerie, negozi di armi e poligoni di tiro

Le armerie, i negozi specializzati nella vendita di armi e munizioni e i poligoni di tiro — siano essi gestiti da enti sportivi, associazioni di tiro a segno (UITS/TSN), società private o enti pubblici — sono soggetti a un doppio livello di regolamentazione: la normativa di pubblica sicurezza sulle armi e la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualunque attività lavorativa in cui siano presenti dipendenti o lavoratori equiparati.

Le disposizioni più rilevanti per questo settore sono: il Titolo VIII (agenti fisici), Capo II, relativo al rischio da esposizione al rumore; il Titolo IX, Capo I, relativo al rischio da agenti chimici pericolosi (piombo inorganico e relativi composti nei fumi da sparo); il Titolo IV e le norme antincendio per lo stoccaggio di munizioni; il Titolo VI(movimentazione manuale dei carichi) per la gestione di casse di munizioni e armi. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi presenti, senza eccezioni per settore o dimensione aziendale.

Sul fronte della normativa di pubblica sicurezza, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, R.D. 773/1931 e successive modifiche) e il D.Lgs. 204/2010regolano l'autorizzazione alla vendita, al deposito e al trasporto di armi e munizioni, stabilendo requisiti strutturali per i locali, quantitativi massimi detenibili e obblighi di registro. Il rispetto di queste norme non sostituisce gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, ma interagisce con essi: il locale deposito munizioni deve soddisfare sia i requisiti TULPS sia quelli antincendio del D.M. 2 settembre 2021 e del Codice di prevenzione incendi. I poligoni di tiro sono inoltre soggetti alle norme tecniche federali (UITS — Unione Italiana Tiro a Segno) e, per i poligoni di tiro a volo, alle specifiche della FITAV.

L'intersezione tra normativa di settore e normativa sulla sicurezza sul lavoro rende questi ambienti particolarmente complessi da gestire: ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività specifica e supportiamo la gestione documentale integrata tra i due ambiti.

2. DVR per armerie e poligoni di tiro: contenuti specifici obbligatori

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'armeria o di un poligono di tiro presenta contenuti che si discostano significativamente da quelli di un normale esercizio commerciale. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, con particolare attenzione ai rischi specifici dell'attività concretamente svolta. Per questo settore, le sezioni obbligatorie del DVR includono:

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e, previo suo coinvolgimento, dall'RLS; deve riportare data certa di elaborazione e deve essere aggiornato ogni volta che cambino le condizioni di lavoro, le attrezzature, le mansioni o il personale in modo significativo. Il datore di lavoro titolare di un'armeria con dipendenti non può svolgere le funzioni di RSPP in autonomia se l'attività è classificata a rischio medio-alto: deve avvalersi di un RSPP esterno o seguire il corso abilitante previsto dall'Accordo Stato-Regioni.

3. Rischio rumore: impulsi acustici da sparo — valutazione e obblighi Titolo VIII

Il rumore da arma da fuoco è una delle forme di esposizione acustica più aggressive in ambito lavorativo. A differenza del rumore continuo tipico di stabilimenti industriali, gli spari producono impulsi acustici di brevissima durata (millisecondi) ma di elevatissima intensità di picco. Le misurazioni in campo documentano livelli di picco di pressione sonora compresi tra 155 dB(C) e 168 dB(C) per pistole calibro 9 mm sparate in un poligono indoor, e tra 162 dB(C) e 172 dB(C) per fucili di grande calibro. Il valore limite di esposizioneper il livello di picco fissato dall'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 è 140 dB(C): ogni singolo colpo supera abbondantemente questo valore.

Il calcolo del LEX,8h(livello di esposizione giornaliero al rumore normalizzato alle 8 ore) richiede la misurazione o stima del numero di impulsi prodotti in una giornata lavorativa tipo. Per un istruttore di tiro presente in linea durante le sessioni dei tirocinanti, l'esposizione giornaliera raggiunge e supera il valore superiore di azione (85 dB(A)) dopo un numero relativamente limitato di colpi. In un poligono di tiro sportivo attivo, il personale di sorveglianza e gli istruttori superano sistematicamente anche il valore limite di 87 dB(A) se non utilizzano idonei DPI udito.

La valutazione strumentale del rischio rumore deve essere eseguita da tecnico competente con fonometro integratore-mediatore di classe 1 e analizzatore di spettro, secondo la norma UNI EN ISO 9612. La strategia di misurazione deve considerare la variabilità delle sessioni (tipo di arma, numero di colpi, posizione dell'istruttore rispetto alla linea di tiro). I risultati devono confluire nel DVR e orientare la scelta dei DPI udito: l'attenuazione richiesta per ricondurre l'esposizione al di sotto del valore superiore di azione richiede tipicamente cuffie con SNR ≥ 28-32 dB o, in alternativa, la combinazione di tappi inseriti sotto le cuffie (double protection) per le esposizioni più intense.

Ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08, quando il LEX,8h supera l'80 dB(A) o il ppeak supera il 112 Pa (135 dB(C)):

Quando il LEX,8h supera l'85 dB(A) o il ppeak supera i 140 Pa (137 dB(C)):

Per i poligoni outdoor i livelli sono in genere inferiori rispetto a quelli indoor grazie alla propagazione libera del suono, ma possono comunque superare i valori di azione per gli istruttori posizionati in prossimità della linea di tiro. Anche il personale addetto alla vendita in armeria, che occasionalmente prova le armi in un locale di collaudo interno, è esposto e deve essere considerato nella valutazione.

4. Rischio chimico: piombo, fumi e polveri da sparo (Titolo IX D.Lgs. 81/08)

Il piomboè l'agente chimico di maggiore rilevanza sanitaria nei poligoni di tiro e nelle armerie dotate di locali di collaudo. L'esposizione avviene principalmente attraverso:

Il piombo inorganico è classificato come agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08. Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) per il piombo inorganico come aerosol è pari a 0,1 mg/m³(media ponderata sulle 8 ore, Allegato XL D.Lgs. 81/08). Le misurazioni in poligoni di tiro indoor non adeguatamente ventilati mostrano concentrazioni di piombo nell'aria che possono raggiungere 0,5-2 mg/m³ durante sessioni intensive, ampiamente superiori al limite. Il piombo è inoltre classificato come sostanza tossica per la riproduzione (categoria Rep. 1A, H360) ai sensi del Reg. CLP 1272/2008 e del Regolamento REACH (Allegato XVII — Restrizione n. 63).

La valutazione dell'esposizione a piombo richiede campionamento personale dell'aria nelle zone di respirazione del personale durante sessioni tipo, analisi in laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 con ICP-MS o spettrofotometria di assorbimento atomico. I risultati devono essere confrontati con il VLEP e con i valori di sorveglianza biologica: la piombemia (concentrazione di piombo nel sangue intero) è il parametro di riferimento per il monitoraggio biologico degli esposti, con il valore di riferimento biologico (BEI) di 70 µg/100 ml di sangue intero per i lavoratori esposti (secondo le indicazioni INAIL e del precedente D.Lgs. 277/1991). Valori di piombemia superiori a 40 µg/100 ml nei lavoratori devono orientare verso una revisione immediata delle misure di prevenzione e dei DPI adottati.

Il Reg. REACH prevede inoltre specifiche restrizioni per l'immissione sul mercato di munizioni contenenti piombo per l'uso nelle aree umide (proposta di restrizione già adottata) e considera ulteriori restrizioni per i poligoni di tiro. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività in base alla tipologia di munizioni utilizzate e alla configurazione del poligono, e supportiamo la gestione documentale della valutazione del rischio chimico.

5. Stoccaggio di munizioni e artifici pirotecnici: rischio incendio ed esplosione

Lo stoccaggio di munizioni e cariche di lancio in armerie e poligoni di tiro è soggetto a un doppio regime: le prescrizioni di pubblica sicurezza del TULPS (R.D. 773/1931 e regolamento di esecuzione R.D. 635/1940) relative alle autorizzazioni di polizia e ai quantitativi massimi detenibili, e gli obblighi di sicurezza sul lavoro in materia di prevenzione incendi e protezione dai rischi di esplosione previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 2 settembre 2021 (Codice di prevenzione incendi, per le attività soggette).

Le munizioni per armi comuni da sparo (calibri convenzionali per pistola, fucile e carabina) contengono polvere da sparo (propellente) e un primer. La polvere da sparo è classificata come esplosivo secondario ai fini TULPS; il primer contiene esplosivo primario (stifnato di piombo nei primer convenzionali, miscele lead-free nei primer ecologici). Entrambe le componenti sono facilmente infiammabili e reagiscono con calore, scintille o impatto meccanico.

Le misure di prevenzione per il deposito munizioni nelle armerie e nei poligoni includono:

Le armerie che detengono anche polveri sfuse per il caricamento manuale (handloading) sono soggette a norme ancora più restrittive: le polveri da sparo sfuse sono classificate come esplosivi e richiedono locali di deposito distinti, licenza specifica di pubblica sicurezza e misure antincendio rinforzate.

6. DPI in armerie e poligoni di tiro: protezione dell'udito, vie respiratorie e altri dispositivi

La selezione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il personale di armerie e poligoni di tiro deve essere adeguata ai rischi specifici identificati nella valutazione del rischio. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i DPI gratuitamente, a istruire i lavoratori al loro corretto utilizzo e a verificarne la manutenzione e sostituzione periodica.

Per la protezione dell'udito (rischio rumore da sparo), i DPI più utilizzati sono:

Per la protezione delle vie respiratorie (rischio piombo e fumi da sparo):

Per la protezione delle mani e del corpo:

I DPI devono essere corredati di scheda tecnica e di prova di conformità CE; devono essere consegnati con verbale firmato dal lavoratore; i DPI monouso (tappi, mascherine) devono essere disponibili in quantità sufficiente e sostituiti con regolarità. Il datore deve verificare periodicamente che i DPI non siano deteriorati e che il lavoratore li utilizzi correttamente durante l'attività esposta.

7. Ventilazione e misure di contenimento tecnico nei poligoni di tiro indoor

La ventilazioneè la misura di prevenzione tecnica più efficace per il controllo dell'esposizione a piombo e a gas di combustione nei poligoni di tiro indoor. Senza un impianto di ventilazione adeguato, le concentrazioni di piombo nell'aria raggiungono livelli multipli rispetto al valore limite professionale (0,1 mg/m³) durante le sessioni di tiro, rendendo i soli DPI respiratori insufficienti come unica misura di protezione.

Il principio tecnico fondamentale della ventilazione per i poligoni di tiro è il flusso d'aria laminaredalla linea di tiro verso il backstop: l'aria pulita deve essere immessa alle spalle dei tiratori (zona di respirazione) e aspirata in prossimità del backstop (dove si concentra il particolato di piombo emesso dai proiettili all'impatto). Questo schema garantisce che il flusso d'aria trasporti il particolato lontano dalla zona di respirazione degli istruttori e dei tiratori, invece di ricircolarlo nella corsia.

I parametri dimensionali di riferimento per un poligono di tiro indoor (25 o 50 m) sono:

L'efficienza dell'impianto di ventilazione deve essere verificata almeno annualmente con misurazioni di portata e di velocità dell'aria, e dopo ogni intervento di manutenzione significativo. I filtri HEPA devono essere sostituiti con frequenza definita dal produttore e smaltiti come rifiuti pericolosi contenenti piombo (codice EWC 16 03 03*). La pulizia del pavimento del poligono deve essere effettuata con aspirapolvere dotato di filtro HEPA — mai con scopa o soffiatore d'aria compressa, che risospende il particolato di piombo nell'aria. Il personale addetto alle operazioni di manutenzione e pulizia del poligono deve indossare FFP3 e guanti in nitrile.

La progettazione o la verifica dell'impianto di ventilazione deve essere affidata a un tecnico specializzato in igiene industriale; i risultati dell'analisi dell'aria durante le sessioni tipo costituiscono la base per la valutazione del rischio chimico da piombo nel DVR.

8. Sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria del personale

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutto il personale di armerie e poligoni di tiro esposto ai rischi identificati nella valutazione: rumore superiore al valore superiore di azione (LEX,8h ≥ 85 dB(A)) e rischio chimico da piombo inorganico. La sorveglianza è svolta dal medico competente, nominato dal datore di lavoro, che definisce il protocollo sanitario in base alle risultanze del DVR.

Il protocollo sanitario per il rischio rumore include l'audiometria tonale (soglia uditiva per frequenze da 500 Hz a 8000 Hz) con periodicità annuale nei due anni successivi alla prima valutazione, poi biennale se la soglia è stabile. I lavoratori con deficit uditivi già presenti o con peggioramenti della soglia uditiva devono essere valutati più frequentemente e, nei casi più gravi, il medico competente può esprimere un giudizio di non idoneità alla mansione specifica.

Il protocollo sanitario per il rischio piombo include la piombemia(dosaggio del piombo nel sangue intero) con periodicità trimestrale nella fase iniziale o dopo variazioni significative dell'esposizione, poi semestrale o annuale se i valori sono stabili e inferiori al 30% del BEI. In presenza di piombemia superiore a 40 µg/100 ml il medico competente deve rivedere le misure preventive con il datore di lavoro; valori superiori a 70 µg/100 ml (BEI) possono comportare l'allontanamento temporaneo dall'esposizione. Possono essere previsti anche esami emocromocitometrici e della funzionalità renale per la sorveglianza degli effetti cronici del piombo.

La formazionedel personale è obbligatoria ex art. 36-37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Per le armerie e i poligoni di tiro, classificabili generalmente come attività a rischio medio o alto, il percorso formativo prevede:

Tutto il percorso formativo deve essere documentato con registro delle presenze, attestato individuale e conservato nel fascicolo del lavoratore. Supportiamo la gestione documentale della formazione e il coordinamento con i docenti abilitati per i corsi specifici.

Documenti minimi per armeria o poligono di tiro — checklist sintetica

  • Autorizzazione di polizia (TULPS) per la vendita e il deposito di armi e munizioni
  • DVR con sezioni: rumore, rischio chimico piombo, incendio deposito munizioni, MMC, ergonomia, stress
  • Nomina RSPP (esterno abilitato o datore con corso abilitante per il livello di rischio)
  • Nomina RLS e verbale di consultazione in fase di elaborazione del DVR
  • Nomina medico competente e protocollo di sorveglianza sanitaria (audiometria + piombemia)
  • Valutazione strumentale del rischio rumore con fonometro di classe 1 e relazione tecnica
  • Campionamento aria personale per piombo e relazione di igiene industriale
  • Verbale consegna DPI (cuffie/tappi antirumore, mascherine FFP2/FFP3, guanti) a ciascun lavoratore
  • Attestati di manutenzione e verifica dell'impianto di ventilazione del poligono
  • Attestati formazione lavoratori (generale + specifica) + aggiornamento periodico
  • Attestati formazione antincendio addetti emergenza
  • Attestati formazione primo soccorso
  • Piano di emergenza e di evacuazione affisso in loco
  • Registro delle munizioni (carico/scarico) ai sensi del TULPS
  • Registro infortuni e registro near miss aggiornato

FAQ — Sicurezza armerie e poligoni di tiroFAQ

Un'armeria con un solo dipendente deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi scatta dalla presenza di anche un solo lavoratore subordinato, equiparato o assimilato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Nell'armeria rientrano in questa categoria: commessi, armaioli, istruttori di tiro dipendenti, addetti alla manutenzione delle armi, cassieri. Il titolare che lavora da solo senza alcun collaboratore ricade nell'art. 21 (lavoratore autonomo) e non è tenuto al DVR, ma deve comunque adottare misure di protezione per i rischi a cui è esposto. La presenza di tirocinanti, apprendisti o collaboratori coordinati va valutata nel merito rispetto alla nozione di lavoratore; è buona prassi dotarsi comunque del documento. Per i poligoni di tiro, anche associativi, la presenza di istruttori, personale di sorveglianza o collaboratori retribuiti obbliga alla redazione del DVR.
Quali DPI sono obbligatori per gli istruttori di tiro in un poligono?
Gli istruttori di tiro sono esposti a due rischi principali che richiedono DPI specifici: il rumore da sparo e l'esposizione a piombo e fumi da sparo. Per il rischio rumore, il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII impone la fornitura di protezioni individuali per l'udito quando i livelli di esposizione superano il valore inferiore di azione (LEX,8h ≥ 80 dB(A) o ppeak ≥ 112 Pa). Nei poligoni di tiro indoor il livello di picco da un singolo colpo può superare 140 dB(C), ben oltre il valore limite di 140 dB(C). I DPI udito per gli istruttori devono avere un'attenuazione sonora adeguata (tipicamente cuffie antirumore con SNR ≥ 30 dB o tappi con corde di sicurezza conformi UNI EN 352); in molte situazioni si adottano cuffie attive elettroniche che attenuano gli impulsi impulsivi e lasciano passare la voce. Per il rischio piombo è necessario l'uso di mascherine FFP2 o FFP3 durante la permanenza in poligono e, se si effettuano operazioni di pulizia dei bersagli o del backstop, guanti in nitrile e indumenti protettivi. Prima e dopo l'attività, il lavaggio accurato delle mani e del viso è misura fondamentale. L'uso di scarpe chiuse e camice o tuta da lavoro dedicate è raccomandato per evitare la contaminazione da piombo degli ambienti domestici (take-home lead).
Come si valuta l'esposizione a piombo in un poligono di tiro indoor?
La valutazione del rischio chimico da piombo nei poligoni di tiro indoor segue le disposizioni del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 (agenti chimici pericolosi). Il piombo è classificato come agente tossico con valore limite biologico (BEI) di 70 µg di piombo per 100 ml di sangue intero (ex D.Lgs. 277/1991, ora recepito nei valori di riferimento INAIL e nei protocolli del medico competente). La stima dell'esposizione si basa su: campionamento dell'aria personale con pompe a batteria e filtri per metalli durante una sessione tipo di addestramento, analisi in laboratorio accreditato con spettrofotometria di assorbimento atomico (ICP-MS o AAS), confronto con il valore limite di esposizione professionale per il piombo inorganico (0,1 mg/m³ come media ponderata sulle 8 ore, secondo l'Allegato XL D.Lgs. 81/08). Il piombo negli ambienti di lavoro può essere presente come aerosol di particolato fine liberato dall'innesco e dal mantello della pallottola al momento dello sparo, come residui deposti sui bersagli e nelle trappole, come polvere sospesa durante le operazioni di pulizia. Il monitoraggio biologico — dosaggio della piombemia — è parte integrante della sorveglianza sanitaria del personale esposto, eseguito dal medico competente con periodicità definita sulla base dell'entità dell'esposizione.
Il livello di rumore da sparo al poligono supera i limiti del D.Lgs. 81/08?
In quasi tutti i casi sì, e in misura molto significativa. Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII (attuazione della Direttiva 2003/10/CE) fissa tre valori di riferimento per il rumore: il valore inferiore di azione (LEX,8h = 80 dB(A) o livello di picco ppeak = 112 Pa / 135 dB(C)), il valore superiore di azione (LEX,8h = 85 dB(A) o ppeak = 140 Pa / 137 dB(C)) e il valore limite di esposizione (LEX,8h = 87 dB(A) o ppeak = 200 Pa / 140 dB(C)). Un singolo colpo di pistola 9 mm in ambiente indoor genera livelli di picco tipicamente compresi tra 155 e 165 dB(C); un colpo di fucile può raggiungere 170 dB(C). Anche tenendo conto della discontinuità degli spari, dopo un numero relativamente basso di colpi il valore di esposizione giornaliero supera il valore superiore di azione e spesso anche il valore limite. Questo rende obbligatoria: la valutazione strumentale del rischio rumore con fonometro di classe 1 e analisi spettrale, la progettazione acustica del poligono (materiali fonoassorbenti, geometria della linea di tiro), la fornitura e il corretto utilizzo dei DPI udito con adeguata attenuazione, la sorveglianza sanitaria audiologica con audiometria tonale periodica.

10. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VI, VIII, IX Capo I, X)
  • Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08 — Valori limite di esposizione e valori di azione per il rumore
  • Allegato XL D.Lgs. 81/08 — Valori limite di esposizione professionale per agenti chimici pericolosi (piombo inorganico: 0,1 mg/m³)
  • D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici (precedente normativa piombo, ora integrata)
  • Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) — Restrizioni piombo e composti di piombo (Allegato XVII)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
  • D.P.R. 19 settembre 1997 n. 357 (e succ. mod.) — Normativa di riferimento per i poligoni di tiro a livello nazionale (licenze, requisiti strutturali)
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) — R.D. 18 giugno 1931 n. 773 — Disciplina delle armi, munizioni e attività di vendita
  • D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 — Attuazione Direttiva 2008/51/CE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • UNI EN 352 (serie) — Norme tecniche per dispositivi di protezione individuale dell'udito: cuffie, tappi, cuffie attive
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica: determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro
  • Circolare INAIL n. 23/2003 — Esposizione professionale a piombo e composti inorganici: indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili alle armerie, ai negozi di armi e ai poligoni di tiro dipendono dall'attività concretamente svolta, dai lavoratori presenti, dalla configurazione degli impianti e dalla normativa vigente; DVR, valutazione del rischio rumore e chimico e programmi di sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale.

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