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Valutazione dell'Esposizione al Rumore

Definizione, metodo di misurazione e obblighi normativi della valutazione dell'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II e la norma UNI EN ISO 9612:2011.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La valutazione dell'esposizione al rumoreè il processo di misurazione e calcolo dei livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori durante l'attività lavorativa. Disciplinata dal D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo II (artt. 190–198), ha l'obiettivo di determinare le grandezze LEX,8h (livello di esposizione giornaliero in dB(A)) e Lpc(pressione di picco in dB(C)) e confrontarle con i valori d'azione inferiori (80 dB(A)), superiori (85 dB(A)) e il valore limite di esposizione (87 dB(A)).

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Riferimento normativo

Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VIII “Agenti fisici”, Capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” (articoli 190–198). Il decreto recepisce la Direttiva europea 2003/10/CE e stabilisce i seguenti valori di riferimento:

  • Valori d'azione inferiori: LEX,8h = 80 dB(A) e Lpc = 135 dB(C)
  • Valori d'azione superiori: LEX,8h = 85 dB(A) e Lpc = 137 dB(C)
  • Valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e Lpc= 140 dB(C) (calcolati tenendo conto dell'attenuazione fornita dai DPI)

Il metodo tecnico per l'esecuzione delle misurazioni è definito dalla norma UNI EN ISO 9612:2011“Acustica — Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro — Metodo tecnico ingegneristico”. La norma descrive le tre strategie di campionamento e i criteri di incertezza di misura. Complementare è la serie UNI EN ISO 11690, che fornisce linee guida per la progettazione di luoghi di lavoro silenziosi e per le misure di prevenzione tecnica.

L'art. 190 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio rumore nell'ambito del processo generale di valutazione dei rischi, documentandone i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come si misura l'esposizione al rumore

Le misurazioni devono essere eseguite con strumentazione conforme agli standard metrologici:

  • Fonometro integratore-mediatore di classe 1 o 2 (secondo IEC 61672), dotato di filtri di ponderazione A e C, per la misura stazionaria del livello equivalente continuo LAeq.
  • Dosimetro(secondo IEC 61252), indossato dal lavoratore durante l'intera giornata lavorativa o in specifiche fasi, particolarmente utile per mansioni con mobilità elevata o esposizione variabile nel tempo.

Le grandezze fondamentali misurate sono:

  • LEX,8h in dB(A) — livello di esposizione personale al rumore normalizzato alla giornata lavorativa di 8 ore, calcolato a partire dai livelli equivalenti delle singole attività e dalle relative durate di esposizione.
  • Lpc in dB(C)— livello di pressione sonora di picco ponderata C, rilevante per l'esposizione a impulsi di breve durata ad alta intensità (es. colpi, esplosioni, attrezzature pneumatiche).

La norma UNI EN ISO 9612:2011 prevede tre strategie di campionamento:

  • Task-based (per attività) — si misurano separatamente i livelli sonori di ciascuna attività svolta durante la giornata; il LEX,8h si calcola combinando i contributi di ogni attività ponderati per la rispettiva durata.
  • Job-based (per mansione)— si selezionano mansioni rappresentative e si misura l'esposizione di un campione statisticamente significativo di lavoratori che svolgono la medesima mansione.
  • Full-day (giornata intera)— misura continuativa sull'intera giornata lavorativa tramite dosimetro; è la strategia più diretta ma richiede la gestione dell'incertezza legata alla variabilità inter-giornaliera.

In ogni caso la norma richiede la stima e la dichiarazione dell'incertezza di misura estesa (tipicamente U = 1–4 dB), che deve essere riportata nel rapporto di misura e considerata nella valutazione del rischio.

Obblighi in funzione del livello di esposizione

Gli obblighi a carico del datore di lavoro variano in base al risultato della valutazione:

  • Sotto 80 dB(A) e Lpc < 135 dB(C) — nessuna misura specifica obbligatoria; la valutazione deve comunque essere documentata nel DVR e aggiornata periodicamente.
  • Tra 80 e 85 dB(A) — valore d'azione inferiore superato:obbligo di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore, sulle misure adottate e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale udito (DPI-U); i DPI-U devono essere messi a disposizione su richiesta del lavoratore.
  • Tra 85 e 87 dB(A) — valore d'azione superiore superato:i DPI-U diventano obbligatori e il loro utilizzo da parte dei lavoratori è prescritto; deve essere istituita la sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne ravvisi l'opportunità; il datore di lavoro è tenuto a elaborare e attuare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione.
  • Oltre 87 dB(A) — valore limite di esposizione superato:il superamento è vietato; il datore di lavoro deve adottare immediatamente misure tecniche e organizzative per ricondurre l'esposizione al di sotto del limite; la sorveglianza sanitaria è obbligatoria; i lavoratori devono essere informati del superamento e dei provvedimenti adottati.

In tutti i casi in cui il rischio è significativo, il datore di lavoro deve delimitare e segnalare con apposita segnaletica le aree in cui LEX,8hsupera i valori d'azione superiori, limitando l'accesso a chi non sia autorizzato e adeguatamente protetto.

Chi può effettuare la valutazione e aggiornamento

La valutazione dell'esposizione al rumore è svolta dal datore di lavoro, che può avvalersi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente (ove nominato) o di un tecnico della prevenzione qualificatocon specifica competenza in acustica occupazionale. Le misurazioni devono essere eseguite da personale formato sull'uso degli strumenti e sulle metodologie previste dalla norma UNI EN ISO 9612:2011.

L'art. 190, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione deve essere aggiornata:

  • ogni quattro anni se i livelli non superano i valori d'azione superiori;
  • ogni due anni se i livelli superano i valori d'azione superiori;
  • immediatamente in caso di modifica significativa del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro, delle attrezzature o delle sorgenti di rumore che possa influire sull'esposizione.

I risultati della valutazione — compreso il rapporto di misura con i valori di LEX,8h, Lpc, l'incertezza di misura e la descrizione delle attività e degli strumenti utilizzati — devono essere conservati nel DVR e resi disponibili agli organi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Vedi anche

Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra L​EX,8h e Lpc?
L​EX,8h (livello di esposizione giornaliero, espresso in dB(A)) rappresenta il livello medio di energia sonora a cui un lavoratore è esposto nel corso di una giornata lavorativa di 8 ore, calcolato con ponderazione A che rispecchia la sensibilità dell’orecchio umano. Lpc (livello di picco, in dB(C)) misura invece il valore massimo istantaneo della pressione sonora con ponderazione C, ed è rilevante per esposizioni a impulsi brevi e intensi (colpi, esplosioni, pistole sparachiodi). Le due grandezze sono complementari: un lavoratore può avere un L​EX,8h contenuto ma subire picchi elevati, con rischi diversi per l’udito. Entrambe vanno confrontate con i rispettivi valori d’azione e limite previsti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/08.
Quando scatta la sorveglianza sanitaria per il rischio rumore?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando l’esposizione supera i valori d’azione superiori (L​EX,8h > 85 dB(A) o Lpc > 137 dB(C)), ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 81/08. Tra i valori d’azione inferiori e superiori (80–85 dB(A)) può essere attivata su richiesta del lavoratore o su indicazione del medico competente. La sorveglianza comprende la visita medica preventiva e periodica con audiometria tonale, finalizzata a valutare l’udito e identificare precocemente segni di ipoacusia professionale.
Cosa deve fare il datore di lavoro se un lavoratore supera 87 dB(A)?
Il superamento del valore limite di 87 dB(A) — calcolato al netto dell’attenuazione dei DPI — è vietato dalla legge (art. 190, comma 1, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro deve: (1) adottare immediatamente misure tecniche (es. insonorizzazione delle macchine, cabine fonoassorbenti, rotazione delle mansioni) e/o organizzative per ricondurre l’esposizione sotto il limite; (2) attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria; (3) informare i lavoratori del superamento e delle misure adottate; (4) verificare l’idoneità e il corretto utilizzo dei DPI-U e valutarne il reale potere attenuante con metodo fonometrico individuale o con le tabelle di attenuazione del costruttore.
Con quale frequenza deve essere aggiornata la valutazione del rischio rumore?
Il D.Lgs. 81/08 (art. 190, comma 5) prevede che la valutazione sia aggiornata ogni quattro anni se i livelli sono sotto i valori d’azione superiori (85 dB(A)), ogni due anni se li superano. L’aggiornamento è inoltre obbligatorio ogni volta che intervengono modifiche significative che possono influenzare l’esposizione: sostituzione o aggiunta di macchine, cambio di layout produttivo, variazioni nei turni o nell’organizzazione del lavoro. In ogni caso l’aggiornamento va documentato nel DVR con nuove misurazioni o, qualora le modifiche siano trascurabili, con una motivazione tecnica documentata.

Fonti normative

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