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Tecnico della Prevenzione SPESAL

Definizione e spiegazione del ruolo del Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (TSPESLL) e dello SPESAL nella normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e nell'Ambiente (TSPESLL)è una figura sanitaria con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che opera all'interno dello SPESAL(Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle ASL/ATS. È l'organo di vigilanza territorialmente competente per il controllo del rispetto del D.Lgs. 81/08 nei luoghi di lavoro privati e pubblici. Può accedere ai luoghi di lavoro, impartire prescrizioni con termine, redigere notizie di reato e applicare il procedimento di oblazione previsto dal D.Lgs. 758/1994.

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Riferimento normativo

Il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e nell'Ambiente è definito dal D.M. 17 gennaio 1997 n. 58(istituzione del relativo corso di laurea triennale). I poteri ispettivi sono attribuiti dall'art. 13 del D.Lgs. 81/08, che individua gli organi di vigilanza competenti, e dal D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, che disciplina il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro mediante prescrizione e oblazione.

L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (e quindi delle strutture ASL) è riconducibile alla L. 23 dicembre 1978 n. 833, che attribuisce alle Unità Sanitarie Locali (oggi ASL/ATS/ASST a seconda della Regione) le funzioni di prevenzione collettiva e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il DPR 14 gennaio 1997 n. 522 ha in seguito definito le linee guida per la riorganizzazione dei servizi di prevenzione.

Lo SPESAL: struttura e competenze

Lo SPESAL(Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) è articolato all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL/ATS. La denominazione varia per Regione: in alcune aree si parla di SPRESAL (Lombardia: UOOML), ma la struttura e le competenze sono sostanzialmente uniformi a livello nazionale in base all'art. 13 del D.Lgs. 81/08.

Lo SPESAL coordina la vigilanza nei luoghi di lavoro, gestisce i piani di prevenzione regionali e nazionali (ad esempio il Piano Nazionale della Prevenzione), indaga gli infortuni gravi e mortali, e svolge attività di assistenza e informazione alle imprese per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/08.

Qualifica e poteri ispettivi del TSPESLL

Il Tecnico della Prevenzione riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 c.p.p., con conseguenti poteri di accertamento di reati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Nell'ambito di un'ispezione, il TSPESLL ha i seguenti poteri:

  • Accesso libero ai luoghi di lavoro— può accedere in qualsiasi momento e senza preavviso a tutti i locali aziendali, compresi quelli non accessibili al pubblico, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/08.
  • Acquisizione di documentazione — può richiedere e acquisire copia del DVR, del DUVRI, dei registri di formazione, della sorveglianza sanitaria, dei certificati di conformità degli impianti e di qualsiasi documento rilevante ai fini della verifica.
  • Campionamenti e misurazioni — può eseguire o disporre campionamenti ambientali (polveri, agenti chimici, rumore, vibrazioni) e misurazioni strumentali presso i luoghi di lavoro.
  • Impartire prescrizioni— in caso di violazioni sanabili, il TSPESLL può impartire prescrizioni scritte con un termine congruo per l'adempimento, ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
  • Disposizioni di immediata esecuzione— per pericoli gravi e imminenti, può impartire disposizioni di immediata esecuzione senza termine, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 758/1994.
  • Notizia di reato— per violazioni penalmente rilevanti non sanabili mediante prescrizione (o in caso di mancato adempimento alla prescrizione), il TSPESLL redige notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Il procedimento D.Lgs. 758/1994: prescrizione e oblazione

Il D.Lgs. 758/1994 ha introdotto un meccanismo penale-amministrativo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, che si articola nelle seguenti fasi:

  • Prescrizione— all'esito dell'ispezione, il TSPESLL emette una prescrizione scritta che obbliga il contravventore ad eliminare la violazione entro un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario (e comunque non oltre 6 mesi, prorogabile in casi eccezionali).
  • Verifica di adempimento— alla scadenza del termine, il TSPESLL effettua un sopralluogo di verifica. In caso di adempimento, comunica all'Autorità Giudiziaria l'avvenuta regolarizzazione.
  • Oblazione— il contravventore che ha adempiuto alla prescrizione può estinguere il reato contravvenzionale pagando una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la violazione. Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adempimento. In caso di pagamento, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
  • Mancato adempimento o mancata oblazione— se il contravventore non adempie alla prescrizione o non paga l'oblazione, il procedimento penale riprende il suo corso ordinario.

Distinzione tra TSPESLL/SPESAL e Ispettori del Lavoro (INL)

Spesso le imprese confondono le due figure, che hanno competenze distinte:

  • TSPESLL / SPESAL (ASL/ATS)— organo sanitario di vigilanza; competente per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), igiene industriale, ambienti confinati, agenti fisici e biologici, sorveglianza sanitaria. Competenza territoriale definita dall'ambito di distretto dell'ASL.
  • Ispettori del Lavoro (INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro) — organo amministrativo-ispettivo del Ministero del Lavoro; competente per i rapporti di lavoro (contratti, retribuzioni, orari, lavoro irregolare), previdenza e sicurezza sociale, e anche per alcuni aspetti della sicurezza sul lavoro (in concorrenza con ASL per le norme del D.Lgs. 81/08). Opera a livello provinciale.

L'art. 13 del D.Lgs. 81/08 definisce la vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza come competenza primaria delle ASL (tramite SPESAL), con funzioni concorrenti dell'INL per specifici settori (edilizia, cave e miniere, lavori in mare) e fatta salva la competenza esclusiva del Ministero delle Infrastrutture per i cantieri temporanei e mobili nei settori specificati dalla norma.

Vedi anche

Domande frequentiFAQ

Cosa fa lo SPESAL quando arriva in azienda?
Durante un'ispezione, il Tecnico della Prevenzione (TSPESLL) dello SPESAL può accedere liberamente ai locali aziendali, richiedere e acquisire tutta la documentazione di sicurezza (DVR, DUVRI, registri formazione, sorveglianza sanitaria, certificati impianti), effettuare campionamenti ambientali e misurazioni, e intervistare lavoratori e figure della prevenzione. Se riscontra violazioni sanabili, emette una prescrizione con termine per la regolarizzazione. Per violazioni non sanabili o in caso di pericolo grave e imminente, può impartire disposizioni di immediata esecuzione e redigere notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.
Qual è la differenza tra INL (Ispettorato del Lavoro) e ASL/SPESAL?
L'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha competenza principalmente sui rapporti di lavoro (contratti, retribuzioni, lavoro irregolare) e su alcune norme di sicurezza in settori specifici (edilizia, cave, lavori in mare). Lo SPESAL delle ASL/ATS è invece l'organo sanitario competente per la vigilanza generale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. In caso di infortunio grave o malattia professionale, l'indagine è normalmente condotta dallo SPESAL con eventuale coordinamento con la Procura della Repubblica; l'INL può intervenire in parallelo per i profili di regolarità del rapporto di lavoro.

Fonti normative

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