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Regolamento REACH (CE 1907/2006)

Il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è il principale strumento normativo europeo per la gestione sicura delle sostanze chimiche. Ecco come impatta sulla sicurezza sul lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals — è il regolamento europeo che impone a produttori e importatori di sostanze chimiche di registrarle presso l'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche), valutarne i pericoli e ottenere autorizzazione per le sostanze più pericolose. Per le aziende utilizzatrici ("utilizzatori a valle"), il REACH si interseca con gli obblighi di sicurezza del D.Lgs. 81/08 attraverso le Schede di Sicurezza (SDS) estese, che contengono informazioni sui pericoli e sulle misure di protezione da adottare nel DVR.

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Cos'è il Regolamento REACH

Il Reg. CE 1907/2006 (REACH) è entrato in vigore il 1° giugno 2007 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri UE. Il suo obiettivo è garantire un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze chimiche, promuovendo al contempo la competitività dell'industria chimica europea. REACH si basa sul principio che siano le aziende — e non le autorità pubbliche — a dover dimostrare la sicurezza delle sostanze che producono o importano.

Obblighi di registrazione

I produttori e importatori di sostanze chimiche in quantità superiori a 1 tonnellata/anno devono registrarle presso l'ECHA (European Chemicals Agency), fornendo un dossier tecnico con informazioni sui pericoli intrinseci della sostanza, sui suoi utilizzi e sulle misure di gestione del rischio. Per le sostanze prodotte o importate in quantità superiori a 10 ton/anno è richiesta anche una Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA) e un Rapporto sulla Sicurezza Chimica (CSR).

Sostanze SVHC e procedura di autorizzazione

Le sostanze che destano elevatissima preoccupazione (SVHC — Substances of Very High Concern) — cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR categoria 1 e 2), persistenti bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) — vengono inserite nella Candidate List ECHA e, successivamente, nell'Allegato XIV REACH. Per utilizzare queste sostanze oltre la data limite, le aziende devono ottenere una specifica autorizzazione dalla Commissione Europea, dimostrando che non esistono alternative adeguate.

Impatto sulla sicurezza sul lavoro: le SDS estese

Il REACH impone ai fornitori di sostanze e miscele pericolose di trasmettere all'utilizzatore una Scheda di Sicurezza (SDS) ai sensi del Reg. CE 453/2010 (ora aggiornato dal Reg. UE 2020/878). La SDS contiene 16 sezioni standard, tra cui: identificazione del pericolo (sezione 2), composizione/informazioni sugli ingredienti (sezione 3), misure di primo soccorso (sezione 4), misure antincendio (sezione 5), esposizione/EPI (sezione 8). Quando la sostanza rientra nel campo REACH e ha Scenari di Esposizione (ES) documentati nel CSR, la SDS è "estesa" (eSDS) e comprende allegati con scenari di esposizione specifici per ogni utilizzo. Il datore di lavoro deve verificare che l'uso effettivo rientri in uno degli scenari approvati e adottare le misure di gestione del rischio ivi indicate.

REACH e DVR: intersezioni pratiche

Per le aziende utilizzatrici di sostanze chimiche (praticamente tutte le aziende), il REACH non impone obblighi diretti di registrazione, ma impatta significativamente sul DVR attraverso: (1) obbligo di raccogliere le SDS aggiornate per tutte le sostanze pericolose utilizzate; (2) verifica che gli utilizzi aziendali rientrino negli scenari di esposizione della eSDS (o comunicazione all'ECHA se l'uso non è coperto); (3) adozione delle misure di gestione del rischio indicate nelle SDS/eSDS; (4) inventario delle sostanze SVHC presenti in articoli (soglia 0,1% p/p per gli articoli — obbligo di comunicazione a ECHA e ai clienti). Le SDS devono essere accessibili in stabilimento e aggiornate ogni volta che emergono nuove informazioni sui pericoli.

REACH e CLP: il collegamento

Il REACH è strettamente collegato al Regolamento CE 1272/2008 (CLP — Classification, Labelling and Packaging), che disciplina la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e miscele chimiche sulla base del sistema GHS. La classificazione CLP di una sostanza determina i pericoli indicati nella SDS e le frasi di rischio (H-phrase) e precauzione (P-phrase) presenti sull'etichetta. Le informazioni di classificazione CLP sono a base degli obblighi di valutazione del rischio chimico nel DVR ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

Il Regolamento REACH si applica a tutte le aziende che usano sostanze chimiche?
Il REACH distingue tra produttori/importatori (obblighi di registrazione) e utilizzatori a valle (obblighi informativi e di gestione del rischio). Un'azienda che acquista da un fornitore europeo sostanze già registrate non ha obblighi di registrazione, ma deve: raccogliere le SDS aggiornate, verificare che i propri utilizzi siano coperti dagli scenari di esposizione, adottare le misure di gestione del rischio indicate. Solo se importa direttamente da Paesi extra-UE sostanze non registrate in quantità >1 ton/anno assume il ruolo di importatore con obblighi di registrazione.
Cosa sono le sostanze SVHC e come impattano sulla mia azienda?
Le sostanze SVHC (di elevata preoccupazione) compaiono nella Candidate List ECHA aggiornata periodicamente. Se la tua azienda produce o importa articoli che contengono SVHC in concentrazione >0,1% p/p, hai l'obbligo di comunicarlo all'ECHA entro 6 mesi dall'inserimento in lista e di informare i clienti professionali che ne facciano richiesta. Le SVHC incluse nell'Allegato XIV REACH (Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) richiedono autorizzazione specifica per continuare ad essere usate dopo la 'sunset date'. Esempi comuni: cromo esavalente (cromatura), benzene, ftalati.
Come si collega la SDS REACH agli obblighi del D.Lgs. 81/08?
La Scheda di Sicurezza (SDS) fornita ai sensi del REACH (Reg. UE 2020/878) è lo strumento operativo per il DVR: il datore di lavoro utilizza le informazioni delle sezioni 2 (pericoli), 8 (controllo esposizione/EPI), 11 (informazioni tossicologiche) per valutare il rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 e individuare le misure di prevenzione e i DPI. Le SDS devono essere conservate e rese accessibili ai lavoratori esposti (art. 227 D.Lgs. 81/08). In caso di SDS estesa con scenari di esposizione, il datore deve verificare che l'uso aziendale rientri negli scenari approvati.

Fonti normative

  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP — classificazione prodotti chimici)
  • Regolamento UE 2020/878 (SDS — schede di sicurezza)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX artt. 221-232 (agenti chimici)
  • ECHA — European Chemicals Agency (echa.europa.eu)

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