Il registro di sorveglianza sanitaria è lo strumento gestionale che il medico competenteutilizza per pianificare e documentare le attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08. Contiene l'elenco dei lavoratori soggetti a sorveglianza con mansione e profilo di rischio, le date delle visite effettuate e programmate, e gli esiti dei giudizi di idoneità. Non va confuso con la cartella sanitaria e di rischio individuale, che è un documento riservato del singolo lavoratore.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Definizione e funzione del registro di sorveglianza sanitaria
Il registro di sorveglianza sanitaria è lo strumento che il medico competente (MC) utilizza per tracciare e programmare le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. La sua funzione è essenzialmente gestionale e organizzativa: consente al MC di pianificare le visite preventive (da effettuarsi prima di adibire il lavoratore alla mansione), le visite periodiche (con cadenza definita dal protocollo sanitario), le visite a richiesta del lavoratore e le revisioni dei giudizi di idoneità.
È importante non confonderlo con la cartella sanitaria e di rischiodel singolo lavoratore, anch'essa prevista dall'art. 25 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08: quest'ultima è un documento individuale e riservatoche raccoglie l'anamnesi, gli esami clinici e strumentali, i dati relativi all'esposizione ai rischi e i giudizi di idoneità relativi al singolo lavoratore. Il registro è invece uno strumento aggregatoche permette di avere una visione d'insieme dell'intera popolazione aziendale soggetta a sorveglianza sanitaria.
Base normativa e differenza con la cartella sanitaria e di rischio
Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/08, in particolare:
- Art. 25 — Obblighi del medico competente: il MC redige e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale.
- Art. 25 co. 1 lett. d): il MC trasmette le informazioni sui risultati della sorveglianza sanitaria al datore di lavoro, al RSPP e all'RLS, garantendo l'anonimizzazione dei dati individuali. Il registro di sorveglianza sanitaria costituisce lo strumento che supporta questa comunicazione in forma aggregata.
- Art. 53 e Allegato III D.Lgs. 81/08: definiscono i requisiti minimi delle cartelle sanitarie e di rischio, tra cui le informazioni obbligatorie da inserire e le modalità di custodia.
La differenza sostanziale tra i due strumenti è la seguente:
- Cartella sanitaria e di rischio: documento individuale e riservato, redatto per ogni singolo lavoratore, contenente dati sanitari sensibili. Accesso limitato al MC, al lavoratore stesso e, per le sole informazioni attinenti allo svolgimento delle mansioni, al datore di lavoro nella misura strettamente necessaria.
- Registro di sorveglianza sanitaria: strumento gestionale aggregato del MC, che riepiloga lo stato della sorveglianza sanitaria dell'intera azienda o unità produttiva. Permette la pianificazione delle attività e la trasmissione di dati in forma anonima al datore di lavoro e agli RLS.
Dati tipicamente contenuti nel registro di sorveglianza sanitaria
Sebbene il D.Lgs. 81/08 non prescriva un formato standardizzato per il registro (a differenza della cartella sanitaria disciplinata dall'Allegato III), nella prassi il registro di sorveglianza sanitaria contiene tipicamente le seguenti informazioni:
- Elenco nominativo dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con indicazione della mansione svolta e del profilo di rischio associato (es. esposizione a rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali).
- Data dell'ultima visita preventiva o periodica effettuata per ciascun lavoratore, con indicazione della tipologia (preventiva, periodica, a richiesta, in occasione di cambio mansione, alla ripresa dopo assenza prolungata).
- Data della prossima visita programmata, in base alla periodicità definita dal protocollo sanitario (semestrale, annuale, biennale, ecc.).
- Esito del giudizio di idoneità: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti), non idoneo temporaneo, non idoneo permanente alla mansione specifica.
- Note del MC: eventuali indicazioni su accertamenti approfonditi richiesti, variazioni del protocollo sanitario, invii a specialisti o misure di sorveglianza sanitaria straordinaria.
- Piano delle visiteper l'anno in corso o per il periodo di riferimento, con calendario programmato delle attività del MC in azienda.
Conservazione e diritti di accesso
Le regole di conservazione riguardano principalmente la cartella sanitaria e di rischio, alla quale il registro di sorveglianza sanitaria è strettamente connesso:
- La cartella sanitaria e di rischio è conservata dal medico competente per almeno 10 annidalla cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore cui si riferisce (art. 25 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08).
- Per i lavoratori esposti a cancerogeni o mutageni, il termine di conservazione è esteso a 40 annidalla cessazione dell'esposizione, ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08.
- Il datore di lavoro ha diritto di accedere alle informazioni anonimizzate e aggregate relative alla sorveglianza sanitaria, utili per la valutazione dei rischi e per la riunione periodica di sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/08).
- Il singolo lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria e di richiederne copia al MC (art. 25 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08). Questo diritto è personale e non trasferibile.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al lavoratore la propria cartella sanitaria e di rischio.
- In caso di cessazione dell'attività del medico competente, i documenti sanitari sono trasmessi al datore di lavoro per la successiva custodia e per il passaggio di consegne al nuovo MC.
- In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il datore di lavoro è tenuto a consegnare le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL per la conservazione centralizzata.
Obbligo di aggiornamento del registro
Il registro di sorveglianza sanitaria deve essere mantenuto costantemente aggiornato. In particolare, il MC è tenuto ad aggiornarlo:
- All'assunzione di un nuovo lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, con inserimento dei dati anagrafici, della mansione e del profilo di rischio e programmazione della visita preventiva.
- In caso di cambio di mansione che comporti una variazione del profilo di rischio, con aggiornamento del protocollo sanitario applicabile e programmazione della nuova visita preventiva.
- A ogni visita medica effettuata: aggiornamento della data dell'ultima visita, dell'esito del giudizio di idoneità e della data della prossima visita programmata.
- In caso di modifica del protocollo sanitario aziendale (ad esempio a seguito di aggiornamento del DVR, di variazione delle sostanze utilizzate, di introduzione di nuove lavorazioni), con ridefinizione della periodicità delle visite per le categorie interessate.
- Al termine di ciascuna annualità, con riepilogo delle attività di sorveglianza sanitaria svolte, dei giudizi espressi e delle eventuali criticità emerse, da comunicare al datore di lavoro e agli RLS.
Trasmissione degli esiti al datore di lavoro e agli RLS
Ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. m) D.Lgs. 81/08, il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Il registro di sorveglianza sanitaria costituisce la base documentale per questa collaborazione.
In occasione della riunione periodica di sicurezza(art. 35 D.Lgs. 81/08), che deve essere convocata almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 dipendenti, il MC presenta una relazione sulla sorveglianza sanitaria effettuata nell'anno precedente. I dati presentati devono essere aggregati e anonimi, in modo da tutelare la privacy dei singoli lavoratori. Vengono tipicamente comunicati:
- Il numero di visite effettuate nell'anno (preventive, periodiche, a richiesta).
- La distribuzione dei giudizi di idoneità (idonei, idonei con prescrizioni, non idonei).
- L'eventuale riscontro di patologie correlate all'attività lavorativa.
- Le proposte di aggiornamento del protocollo sanitario per l'anno successivo.
- Le indicazioni su misure preventive collettive o di miglioramento delle condizioni di lavoro, emerse dalla sorveglianza sanitaria.
L'RLS ha diritto di ricevere queste informazioni aggregate e di chiedere chiarimenti al MC in merito all'andamento della sorveglianza sanitaria nell'azienda.
Approfondisci
Domande frequentiFAQ
Chi deve tenere il registro di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro o il medico competente?
Per quanti anni devono essere conservate le cartelle sanitarie?
Il lavoratore può vedere la propria cartella sanitaria?
Cosa succede in caso di cessazione del rapporto con il medico competente?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 art. 25 — obblighi del medico competente
- D.Lgs. 81/08 Allegato III — requisiti cartella sanitaria e di rischio
- D.Lgs. 81/08 art. 243 — registro esposti a cancerogeni/mutageni
- D.Lgs. 81/08 art. 35 — riunione periodica di sicurezza
- D.Lgs. 81/08 art. 41 — sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 81/08 art. 53 — documentazione tecnico amministrativa
- D.Lgs. 81/08 art. 25 co. 1 lett. m) — collaborazione MC alla valutazione rischi
Ti serve un preventivo per registro di Sorveglianza Sanitaria?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.