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Registro degli Esposti a Cancerogeni e Mutageni

Registro obbligatorio ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08 in cui sono annotati i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni di categoria 1A o 1B (Reg. CE 1272/2008). Va conservato per 40 anni e trasmesso all'INAIL.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il registro degli esposti a cancerogeni e mutageniè il documento obbligatorio previsto dall'art. 243 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) in cui il datore di lavoro annota i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni classificati nelle categorie 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008). Il registro deve essere istituito, aggiornato e conservato per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione.

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Riferimento normativo

La disciplina del registro degli esposti è contenuta nel Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08, dedicato alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni:

  • Art. 243 D.Lgs. 81/08: impone al datore di lavoro di istituire e aggiornare il registro degli esposti, di conservarlo per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione e di trasmetterlo all'INAIL e all'organo di vigilanza.
  • Art. 244 D.Lgs. 81/08: disciplina la trasmissione dei dati all'INAIL per il Registro Nazionale degli Esposti (RENAM).
  • Reg. CE 1272/2008 (CLP): definisce le categorie di pericolo per la cancerogenicità e la mutagenicità sulle cellule germinali, distinguendo:
    • Categoria 1A: cancerogeni/mutageni certi per l'uomo.
    • Categoria 1B: cancerogeni/mutageni probabili per l'uomo.
    • Categoria 2: sostanze sospette (non soggette all'obbligo del registro).

Contenuto del registro

Il registro degli esposti deve contenere, per ciascun lavoratore interessato:

  • Dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale.
  • Mansione svolta: descrizione delle attività lavorative che determinano l'esposizione all'agente cancerogeno o mutageno.
  • Agente cancerogeno o mutageno: denominazione, numero CAS e classificazione CLP dell'agente a cui il lavoratore è esposto.
  • Livello e tipo di esposizione: ove tecnicamente misurabile, la concentrazione media ponderata nel tempo (TWA) o il valore di picco, con riferimento ai valori limite di esposizione professionale (VLEP) stabiliti dall'Allegato XLIII al D.Lgs. 81/08.
  • Periodo di esposizione: date di inizio e fine esposizione, o indicazione che l'esposizione è in corso.

Conservazione e trasmissione

L'art. 243 D.Lgs. 81/08 prevede termini e procedure specifiche per la conservazione e la trasmissione del registro:

  • Conservazione 40 anni: il registro deve essere conservato per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione di ciascun lavoratore. Questo termine lungo si giustifica con la lunga latenza di molte patologie tumorali correlate all'esposizione a cancerogeni professionali (es. mesotelioma da amianto: latenza media 30-40 anni).
  • Trasmissione all'INAIL: il datore di lavoro trasmette il registro all'INAIL (che gestisce il Registro Nazionale degli Esposti ai Cancerogeni e ai Mutageni — RENAM) e all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/SPRESAL) con periodicità annuale o su richiesta.
  • Chiusura dell'azienda: in caso di cessazione dell'attività, il registro deve essere consegnato all'INAIL, che ne garantisce la conservazione per il periodo residuo.
  • Cessazione del rapporto di lavoro: il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro ha diritto a ricevere copia della parte del registro che lo riguarda. La stessa copia è trasmessa al medico competente e, su richiesta, all'organo di vigilanza.

Rapporto con la sorveglianza sanitaria

I lavoratori iscritti nel registro degli esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente (art. 242 D.Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria deve proseguire anche dopo la cessazione dell'esposizione, per il periodo stabilito dal medico competente in base alla natura e al livello dell'esposizione pregressa. I risultati della sorveglianza sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal medico competente.

Sanzioni

La mancata istituzione o tenuta del registro degli esposti è punita, ai sensi dell'art. 262 D.Lgs. 81/08, con:

  • Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 europer il datore di lavoro che non istituisce, non aggiorna o non conserva il registro.
  • Ulteriori sanzioni per la mancata trasmissione all'INAIL o all'organo di vigilanza.

In presenza di gravi violazioni, l'organo di vigilanza può disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.

Esempi di agenti soggetti all'obbligo

Tra gli agenti cancerogeni e mutageni di categoria 1A e 1B per i quali l'esposizione professionale determina l'obbligo di registro si segnalano:

  • polveri di legno duro (categorie: cancerogeno 1A per le cavità nasali);
  • benzene e suoi derivati;
  • cromo esavalente e suoi composti;
  • formaldeide (classificata 1A dal Reg. EU 2023/...);
  • silice cristallina respirabile (nelle attività con esposizione significativa);
  • oli minerali usati nelle lavorazioni meccaniche.

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Domande frequentiFAQ

Tutte le aziende che utilizzano sostanze chimiche devono tenere il registro degli esposti?
No. L'obbligo riguarda solo le aziende in cui i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni classificati nelle categorie 1A o 1B ai sensi del Reg. CE 1272/2008. L'utilizzo di sostanze pericolose di altra natura (es. irritanti, nocivi) non fa scattare l'obbligo del registro degli esposti, sebbene richieda comunque una valutazione del rischio chimico e, in certi casi, la sorveglianza sanitaria.
Cosa si intende per "cessazione dell'esposizione" ai fini dei 40 anni di conservazione?
La cessazione dell'esposizione si verifica quando il lavoratore smette definitivamente di svolgere attività che lo pongono a contatto con l'agente cancerogeno o mutageno: può coincidere con il cambio di mansione, il trasferimento a un altro reparto, la cessazione del rapporto di lavoro o la pensione. Il termine di 40 anni decorre da questa data, indipendentemente da quando il lavoratore ha iniziato l'esposizione.
Il lavoratore ha diritto a consultare il proprio registro?
Sì. Il lavoratore ha diritto a ricevere, su richiesta, le informazioni contenute nel registro che lo riguardano. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto a riceverne copia. Anche il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) possono accedere al registro nell'ambito delle proprie funzioni.

Fonti normative

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