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Radiazioni Ionizzanti

Definizione, classificazione dei lavoratori esposti, valori limite di dose, sorveglianza medica radiologica ed esperto di radioprotezione previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni elettromagnetiche (raggi X, raggi gamma) o corpuscolate (particelle alfa, beta, neutroni) dotate di energia sufficiente a ionizzare la materia, cioè a estrarre elettroni dagli atomi o dalle molecole dei tessuti biologici. L'ambito di applicazione della normativa di radioprotezione riguarda tutte le pratiche che comportano un rischio derivante da radiazioni ionizzanti, incluse le attività in campo medico (radiologia diagnostica, radioterapia, medicina nucleare), industriale (radiografia industriale, misura di livello con sorgenti radioattive) e di ricerca. Il quadro normativo italiano è disciplinato dal D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom.

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D.Lgs. 101/2020 — Recepimento Direttiva Euratom 2013/59

Il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 230/1995 (e successive modificazioni), recependo la Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il decreto si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio da radiazioni ionizzanti, disciplinando:

  • Autorizzazioni e notifiche: le pratiche sono soggette a un sistema di autorizzazione preventiva (nulla osta) o di semplice notifica all'autorità competente, in funzione del livello di rischio radiologico.
  • Ottimizzazione (principio ALARA): l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti deve essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile (As Low As Reasonably Achievable), tenendo conto dei fattori economici e sociali.
  • Giustificazione delle pratiche: ogni nuova pratica che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere giustificata dal punto di vista del beneficio che apporta rispetto al danno che può causare.
  • Limiti di dose: fissazione dei valori limite di dose efficace e di dose equivalente per i lavoratori esposti (categorie A e B) e per i lavoratori non classificati e i membri del pubblico.

Classificazione dei lavoratori esposti (categoria A e B)

L'art. 54 D.Lgs. 101/2020 classifica i lavoratori esposti in due categorie in base al livello di esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti:

  • Lavoratori di categoria A: lavoratori per i quali sussiste la possibilità che la dose efficace superi i 6 mSv/anno (millisievert per anno) oppure che la dose equivalente superi i 3/10 dei limiti di dose equivalente per il cristallino, la pelle o le estremità. Sono soggetti a sorveglianza medica radiologica periodica condotta da un medico autorizzato e al monitoraggio individuale sistematico dell'esposizione mediante dosimetria personale.
  • Lavoratori di categoria B: lavoratori per i quali non vi è la possibilità di superare i limiti di dose previsti per la categoria A, ma che sono comunque esposti a radiazioni ionizzanti. Sono soggetti a sorveglianza medica radiologica e a monitoraggio dosimetrico, con modalità meno intensive rispetto alla categoria A.

La classificazione è effettuata dall'esperto di radioprotezione (RP) sulla base della valutazione radiologica del posto di lavoro, e comunicata per iscritto al datore di lavoro.

Valori limite di dose

Il D.Lgs. 101/2020 fissa i seguenti valori limite di dose per i lavoratori esposti:

  • Dose efficace: limite di 20 mSv/anno calcolato come media su cinque anni consecutivi (100 mSv in cinque anni), con il vincolo che la dose efficace non superi i 50 mSv in alcun anno singolo.
  • Dose equivalente al cristallino: limite di 20 mSv/anno (abbassato rispetto ai 150 mSv/anno della direttiva precedente), calcolato anch'esso come media su cinque anni.
  • Dose equivalente alla pelle: limite di 500 mSv/anno.
  • Dose equivalente alle mani, agli avambracci, ai piedi e alle caviglie: limite di 500 mSv/anno.
  • Lavoratori non classificati e popolazione: il limite di dose efficace per i lavoratori non classificati e per i membri del pubblico è di 1 mSv/anno.

Per le lavoratrici in stato di gravidanza, non appena dichiarata la gravidanza, la dose al feto deve essere mantenuta al di sotto di 1 mSv per il restante periodo della gravidanza stessa.

Sorveglianza medica radiologica — medico autorizzato

I lavoratori classificati in categoria A sono soggetti a sorveglianza medica radiologicaeffettuata da un medico autorizzato, vale a dire un medico in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. 101/2020. La sorveglianza medica radiologica comprende:

  • Visita preventiva: effettuata prima che il lavoratore sia adibito ad attività con esposizione a radiazioni ionizzanti, per accertare l'assenza di controindicazioni.
  • Visite periodiche: almeno una volta all'anno per i lavoratori di categoria A.
  • Visita dopo esposizione anomala (incidente radiologico): il medico autorizzato viene informato di eventuali superamenti dei limiti di dose e valuta la situazione del lavoratore.

Il medico autorizzato istituisce e aggiorna la cartella sanitaria radiologica per ogni lavoratore di categoria A, che deve essere conservata per almeno trent'anni dopo la cessazione dell'esposizione (o settant'anni dalla nascita del lavoratore se questo periodo è più lungo).

Esperto di radioprotezione (RP)

L'esperto di radioprotezione (RP) è la figura tecnica incaricata dal datore di lavoro per la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti. I suoi compiti principali ai sensi del D.Lgs. 101/2020 sono:

  • Classificazione dei luoghi di lavoro (zone controllate, zone sorvegliate, zona libera) e dei lavoratori (categoria A, categoria B, non classificati).
  • Definizione e attuazione delle misure di radioprotezione (schermature, procedure operative, DPI).
  • Pianificazione e gestione del monitoraggio dosimetrico individuale (dosimetri personali) e ambientale.
  • Redazione della valutazione radiologica e collaborazione alla stesura del documento di valutazione dei rischi.
  • Informazione e formazione dei lavoratori sulle norme di radioprotezione e sui rischi connessi all'esposizione a radiazioni ionizzanti.
  • Gestione delle situazioni di emergenza radiologica e notifica degli incidenti alle autorità competenti.

L'esperto di radioprotezione deve essere in possesso di un riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e rientrare in una delle categorie (RP1, RP2, RP3) in base all'ambito di attività.

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Domande frequentiFAQ

Chi nomina l'esperto di radioprotezione?
L'esperto di radioprotezione (RP) è nominato dal datore di lavoro per tutte le pratiche che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti e che richiedono sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020. La nomina avviene mediante atto scritto e l'esperto può essere un dipendente dell'azienda o un professionista esterno. Deve essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ISIN nella categoria (RP1, RP2 o RP3) appropriata per il tipo di sorgenti e di pratiche in uso nell'azienda.
Quali sono i limiti di dose per i lavoratori di categoria A?
Per i lavoratori classificati in categoria A, il D.Lgs. 101/2020 fissa i seguenti limiti: dose efficace di 20 mSv/anno come media su cinque anni consecutivi (con il vincolo di non superare 50 mSv in alcun singolo anno); dose equivalente al cristallino di 20 mSv/anno (media quinquennale); dose equivalente alla pelle e alle estremità di 500 mSv/anno. Il superamento di questi limiti obbliga il datore di lavoro e il medico autorizzato ad adottare misure immediate di riduzione dell'esposizione e a notificare l'evento all'autorità competente (ISIN e ASL).
I lavoratori esposti a Rx devono fare visite periodiche?
Sì. I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in categoria A devono effettuare visite mediche periodiche almeno una volta all'anno presso un medico autorizzato ai sensi del D.Lgs. 101/2020. I lavoratori di categoria B sono anch'essi soggetti a sorveglianza medica radiologica, con periodicità stabilita dal medico autorizzato in base alla valutazione del rischio. La cartella sanitaria radiologica deve essere conservata per almeno trent'anni dalla cessazione dell'esposizione.

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