Il Piano di Evacuazione ed Emergenza Aziendale (PEEP)è lo strumento operativo con cui il datore di lavoro organizza la risposta dell'azienda a qualsiasi situazione di pericolo grave e immediato. Si compone di due livelli integrati: il piano di emergenza, che definisce la struttura organizzativa, i ruoli, le responsabilità e le procedure da seguire nei diversi scenari incidentali, e il piano di evacuazione, che individua i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta verso cui dirigere le persone presenti. Entrambi confluiscono nel sistema di gestione delle emergenze e devono essere coerenti con la valutazione dei rischi contenuta nel DVR.
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Obbligo normativo: D.Lgs. 81/08 art. 43 e DM 2 settembre 2021
L'obbligo di predisporre il piano di emergenza ed evacuazione trova il suo fondamento principale nell'art. 43 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che impone al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Il successivo lett. b) richiede di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso e salvataggio.
Sul versante antincendio, il DM 2 settembre 2021(cosiddetto mini codice antincendio), all'Allegato I, Sezione Mdedicata alla gestione della sicurezza antincendio, disciplina in modo organico il documento di gestione dell'emergenza, specificando i contenuti minimi, le modalità di aggiornamento e i criteri per le esercitazioni periodiche. Il DM 2 settembre 2021 si applica alle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n. 151 e sostituisce progressivamente le precedenti disposizioni tecniche.
Ulteriori obblighi derivano dall'Allegato IV al D.Lgs. 81/08, che fissa i requisiti minimi dei luoghi di lavoro in materia di vie ed uscite di emergenza, illuminazione di sicurezza e segnaletica.
Contenuto minimo del piano di emergenza
Un piano di emergenza completo deve contenere almeno i seguenti elementi:
- Analisi degli scenari di rischio — identificazione delle emergenze prevedibili (incendio, esplosione, sversamento di sostanze pericolose, calamità naturali, emergenza sanitaria) sulla base della valutazione dei rischi del DVR.
- Struttura organizzativa dell'emergenza— organigramma con i ruoli chiave: coordinatore dell'emergenza, addetti antincendio, addetti al primo soccorso, addetti all'evacuazione per piano o settore.
- Procedure operative — istruzioni specifiche per ogni scenario: chi allerta i soccorsi, chi attiva il sistema di allarme, chi verifica il censimento delle persone al punto di raccolta, chi interagisce con i Vigili del Fuoco.
- Planimetrie e mappe di evacuazione — planimetrie aggiornate di ogni piano con indicazione delle vie di esodo, delle uscite di sicurezza, della posizione degli estintori, degli idranti, dei quadri elettrici, delle valvole di intercettazione gas e dei punti di raccolta.
- Modalità di allarme e comunicazione — descrizione del sistema di allarme (acustico, visivo, EVAC) e delle modalità di comunicazione interna ed esterna con i servizi di soccorso.
- Gestione delle persone con disabilità o mobilità ridotta — procedure specifiche per assistere le persone che non possono evacuare autonomamente, incluse le aree di attesa sicura (AAS) ove previste.
Squadra di emergenza: composizione e formazione
La designazione degli addetti alla squadra di emergenza è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08. I lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico salvo giustificato motivo e devono ricevere una formazione adeguata e specifica.
L'art. 37 co. 9 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione degli addetti antincendio e al primo soccorso è disciplinata rispettivamente dai decreti attuativi in materia di antincendio (ora DM 2 settembre 2021, Sezione M) e dal DM 15 luglio 2003 n. 388. Il DM 2 settembre 2021 prevede tre livelli di rischio (basso, medio, elevato) a cui corrispondono percorsi formativi di diversa durata (2 ore, 5 ore, 8 ore per la parte teorica e pratica), con aggiornamento periodico ogni cinque anni.
La composizione della squadra deve essere proporzionata alle dimensioni dell'azienda e agli scenari di rischio individuati. In turni notturni o in situazioni di bassa presenza di personale occorre garantire che almeno un addetto formato sia sempre presente.
Prove di evacuazione: frequenza, documentazione e criticità
Le prove di evacuazionesono esercitazioni pratiche che verificano l'efficacia del piano e la preparazione dei lavoratori. Il DM 2 settembre 2021, Sezione M, prevede che le prove siano effettuate con cadenza almeno annuale; per le attività a rischio elevato o di grande affollamento la frequenza può essere semestrale o superiore in base alla valutazione del rischio.
Ogni prova di evacuazione deve essere documentata in un verbale che riporti:
- data, ora di inizio e ora di fine dell'esercitazione;
- numero di persone presenti e numero di persone evacuate;
- tempo impiegato per il raggiungimento del punto di raccolta;
- criticità riscontrate (intasamento delle uscite, mancato funzionamento dell'allarme, mancata conoscenza delle vie di esodo, difficoltà nell'assistenza alle persone con disabilità);
- misure correttive adottate o programmate.
Le criticità emerse durante la prova devono essere analizzate e risolte prima della prova successiva. Il verbale è parte integrante della documentazione del sistema di gestione della sicurezza e può essere richiesto dall'organo di vigilanza.
Segnaletica di sicurezza e planimetrie
La segnaletica di sicurezza è disciplinata dal Titolo V del D.Lgs. 81/08(artt. 161-166) e dall'Allegato XXV, che recepisce la direttiva 92/58/CEE. I cartelli devono indicare le vie di esodo, le uscite di emergenza, la posizione degli estintori e dei presidi antincendio, le zone di divieto e di pericolo.
Dal punto di vista tecnico, i pittogrammi e i colori dei segnali di sicurezza devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 7010:2020, che armonizza a livello internazionale i simboli grafici di sicurezza. L'adozione della norma garantisce l'immediata riconoscibilità dei segnali da parte di lavoratori di diverse nazionalità.
Le planimetrie affisse nei luoghi di lavoro devono essere:
- aggiornate a ogni modifica del layout aziendale o delle vie di esodo;
- posizionate in luoghi visibili e illuminati, preferibilmente in corrispondenza delle uscite di piano;
- redatte in scala e con la indicazione del punto "voi siete qui" per agevolare l'orientamento;
- integrate con le informazioni sulle procedure di emergenza (numero di emergenza interno, punto di raccolta).
Approfondimenti e risorse correlate
Domande frequentiFAQ
Tutte le aziende devono avere il piano di evacuazione?
Qual è la frequenza minima delle prove di evacuazione?
Chi firma il piano di emergenza aziendale?
Quali sanzioni sono previste per il mancato aggiornamento del piano di emergenza?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — artt. 18, 43 (obblighi del datore di lavoro e gestione emergenze)
- DM 2 settembre 2021 — Allegato I, Sezione M (gestione della sicurezza antincendio)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Allegato IV (requisiti luoghi di lavoro, vie di esodo)
- UNI EN ISO 7010:2020 — Simboli grafici di sicurezza per segnaletica
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