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Piano di Emergenza Interno (PEI)

Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è il documento aziendale che descrive le procedure operative da adottare in caso di emergenza nei luoghi di lavoro. Obbligatorio ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08 e disciplinato dal DM 02/09/2021, definisce ruoli, vie di esodo, punti di raccolta e modalità di coordinamento della squadra di emergenza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Piano di Emergenza Interno (PEI), detto anche Piano di Emergenza ed Evacuazione, è il documento aziendale che stabilisce le procedure da attuare in caso di emergenza nei luoghi di lavoro (incendio, esplosione, emergenza sanitaria, sisma). Obbligatorio ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08, identifica la squadra di emergenza, le vie di esodo, i punti di raccolta esterni e i recapiti dei soccorsi, garantendo un'evacuazione ordinata e la tutela dell'incolumità dei lavoratori e di chiunque si trovi nei locali aziendali.

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Definizione e base normativa

Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è il documento che descrive le procedure da seguire in caso di emergenza nei luoghi di lavoro. Le principali basi normative sono:

  • Art. 43 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81— misure di emergenza: il datore di lavoro è tenuto a organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, nonché a designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso.
  • Allegato IV punto 1.10 D.Lgs. 81/08 — requisiti delle vie di uscita, porte e percorsi di esodo che devono essere indicati nel PEI con planimetrie aggiornate.
  • D.M. 2 settembre 2021— Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro: disciplina i criteri per la gestione delle emergenze, abrogando la circolare MI.SA. 1122 del 1° marzo 2002 del Ministero dell'Interno.
  • Art. 18 lett. b) D.Lgs. 81/08— obbligo del datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza.

Quando è obbligatorio e chi deve redigerlo

Il PEI è obbligatorio per il datore di lavoroai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08. Il DM 02/09/2021 stabilisce che il Piano di Emergenza deve essere redatto per le attività soggette alla normativa antincendio. In particolare:

  • Nei luoghi di lavoro con più di 10 dipendenti o con specifiche caratteristiche di rischio, il PEI deve essere documentato e affisso in modo visibile nei luoghi di lavoro.
  • La redazione è responsabilità del datore di lavoro, che può avvalersi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)e, nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, dell'ingegnere antincendio abilitato.
  • Il documento deve essere condiviso con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e portato a conoscenza di tutti i lavoratori tramite informazione e formazione.

Contenuti obbligatori del PEI

Il Piano di Emergenza Interno deve comprendere almeno i seguenti elementi:

  • Planimetrie aggiornate con lay-out degli ambienti, vie di esodo, uscite di sicurezza, punti di raccolta esterni, posizione di estintori, idranti e manichette, quadri elettrici, valvole di intercettazione gas e pulsanti di allarme.
  • Procedure di emergenza per tipo di evento: incendio, esplosione, emergenza sanitaria (malore, infortunio), emergenza da sostanze chimiche, evento sismico. Ogni procedura indica le azioni da compiere, la sequenza operativa e i responsabili.
  • Nominativi e recapiti della squadra di emergenza: addetti antincendio e addetti al primo soccorso nominati ai sensi degli artt. 45-46 D.Lgs. 81/08, con indicazione dei turni di lavoro e delle sostituzioni.
  • Segnali e mezzi di comunicazione dell'allarme: sirena, altoparlante, impianto di diffusione sonora, telefono interno o segnale luminoso, con indicazione di come attivare l'allarme e delle istruzioni da dare ai presenti.
  • Punti di raccolta esterni e modalità di verifica delle presenze (lista presenti, sistema di rilevazione automatica degli accessi, registro visitatori).
  • Recapiti di emergenza: Vigili del Fuoco 115, SUEM/118, Carabinieri 112, gestore della rete gas, gestore della rete elettrica, referente aziendale per la gestione delle emergenze.
  • Procedure post-emergenza: modalità di rientro in azienda dopo l'emergenza, comunicazione agli enti competenti, gestione della documentazione relativa all'evento.

La squadra di emergenza e le sue funzioni

Il DM 02/09/2021 e il D.M. 388/2003 disciplinano la composizione e la formazione della squadra di emergenza aziendale, che comprende:

  • Addetti antincendio(DM 02/09/2021): la formazione varia in funzione del livello di rischio dell'attività:
    • Rischio basso: corso di 4 ore con prova pratica.
    • Rischio medio: corso di 8 ore con prova pratica.
    • Rischio elevato: corso di 16 ore con prova pratica e attestato rilasciato previo esame davanti alla Commissione dei Vigili del Fuoco.
  • Addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003):
    • Gruppo A (aziende ad alto rischio, con 5 o più dipendenti): corso di 16 ore + aggiornamento triennale di 6 ore.
    • Gruppo B e C (aziende a rischio medio-basso): corso di 12 ore + aggiornamento triennale di 4 ore.
  • Coordinatore dell'emergenza: la figura incaricata di gestire l'intera procedura di emergenza, coordina la squadra, contatta i soccorsi esterni e verifica la presenza di tutti i lavoratori ai punti di raccolta.

La nomina di ogni componente della squadra deve essere formalizzata per iscritto tramite lettera di nominaai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08. Le figure devono essere presenti in numero adeguato per ogni turno lavorativo, comprese le situazioni di assenza per ferie, malattia o missione.

Esercitazioni periodiche di evacuazione

L'art. 43 co. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a organizzare le necessarie relazioni con i servizi pubblici di emergenza. Le esercitazioni di evacuazione:

  • Sono previste almeno una volta l'anno nelle attività con più di 10 lavoratori presenti e nelle attività a rischio elevato, indipendentemente dal numero di dipendenti.
  • Devono essere verbalizzate: il verbale deve indicare data, ora, numero di partecipanti, tempo impiegato per l'evacuazione completa, criticità riscontrate (intasamenti, difficoltà di comunicazione, uscite ostruite) e misure correttive adottate.
  • Il verbale di esercitazione deve essere conservato e reso disponibile in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (ASL/SPSAL, Vigili del Fuoco, ITL).
  • L'esercitazione deve coinvolgere tutti i lavoratori presenti e, ove applicabile, ospiti e visitatori abituali, per garantire la piena efficacia della procedura.

Aggiornamento del PEI

Il PEI non è un documento statico: deve essere aggiornato tempestivamente a ogni variazione significativa. Il DM 02/09/2021 impone la revisione del piano a seguito di:

  • Cambio del lay-out aziendale (spostamento macchinari, modifica degli spazi, nuove partizioni).
  • Variazione delle mansioni o sostituzione del personale della squadra di emergenza.
  • Modifica dei numeri di telefono interni o dei recapiti di emergenza.
  • Modifica degli impianti (nuovo impianto gas, variazione del quadro elettrico) o delle vie di esodo.
  • Esito critico di un'esercitazione che abbia evidenziato carenze strutturali o procedurali.
  • Variazioni nell'attività produttiva che comportino nuovi rischi o la modifica del profilo di rischio complessivo.

Ogni revisione deve essere datata e tracciata (registro delle revisioni) e comunicata a tutti i lavoratori interessati, con nuova formazione ove necessario.

Differenza tra PEI, PAI e PEE

Nel panorama normativo italiano esistono tre distinti strumenti di pianificazione delle emergenze che è importante non confondere:

  • PEI — Piano di Emergenza Interno: documento aziendale che riguarda tutte le tipologie di emergenza(incendio, esplosione, emergenza sanitaria, sisma, emergenza chimica). È il documento operativo principale previsto dall'art. 43 D.Lgs. 81/08, obbligatorio per la grande maggioranza delle aziende.
  • PAI — Piano di Azione in caso di Incendio: strumento specifico per la gestione dell'emergenza incendio, previsto e disciplinato dal DM 02/09/2021. È parte integrante del PEI nelle attività soggette alla normativa antincendio e ne rappresenta il capitolo dedicato al rischio incendio.
  • PEE — Piano di Emergenza Esterno: predisposto dalla Prefettura con il coordinamento della Regione e degli enti locali per le attività a rischio di incidente rilevante (stabilimenti Seveso) ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105(Direttiva Seveso III). Riguarda la gestione dell'emergenza al di fuori del perimetro aziendale e coinvolge la popolazione e le autorità pubbliche.

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Domande frequentiFAQ

Quante esercitazioni di evacuazione sono obbligatorie?
L'art. 43 D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di organizzare le misure di emergenza, e la prassi consolidata — confermata dal DM 02/09/2021 e dalle indicazioni dei Vigili del Fuoco — impone almeno un'esercitazione di evacuazione all'anno nelle attività con più di 10 lavoratori presenti. Per le attività ad alto rischio (rischio elevato ai sensi del DM 02/09/2021) o per quelle con presenza di pubblico, può essere richiesta una frequenza maggiore. Ogni esercitazione deve essere verbalizzata e il verbale conservato.
Chi firma e approva il Piano di Emergenza Interno?
Il PEI è redatto e approvato dal datore di lavoro, che ne è il responsabile ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08. Nella pratica, la redazione tecnica è solitamente affidata all'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), interno o esterno. Il documento deve essere condiviso con il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e, nelle attività soggette al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco, deve rispettare i contenuti previsti dal DM 02/09/2021.
Cosa succede se durante un'ispezione il PEI risulta mancante o non aggiornato?
L'assenza del Piano di Emergenza Interno o la sua obsolescenza può comportare sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro ai sensi degli artt. 43 e 55 D.Lgs. 81/08. Le sanzioni per violazione dell'art. 43 (misure di emergenza) prevedono arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Oltre alla sanzione, l'organo di vigilanza può emettere una disposizione o una prescrizione con obbligo di adeguamento entro un termine prefissato.
Il PEI deve essere affisso nei luoghi di lavoro?
Sì. Nei luoghi di lavoro con più di 10 dipendenti o nelle attività con specifiche caratteristiche di rischio, il PEI — o almeno le sue parti operative principali (planimetrie con vie di esodo, numeri di emergenza, procedura di allarme ed evacuazione) — deve essere affisso in modo visibile e accessibile a tutti i lavoratori. Le planimetrie dei piani di esodo sono generalmente esposte in corrispondenza delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza, come indicato dall'Allegato IV D.Lgs. 81/08.

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