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Piano di Emergenza Esterno (PEE)

Definizione, obblighi normativi e contenuto del Piano di Emergenza Esterno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (SEVESO): chi lo redige, le zone di pianificazione e le misure protettive per la popolazione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Piano di Emergenza Esterno (PEE) è il documento predisposto dalla Prefettura (UTG — Ufficio Territoriale del Governo) per gestire le conseguenze di un incidente rilevante che si propaghino al di fuori del perimetro di uno stabilimento SEVESO, ovvero di un impianto industriale in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie fissate dal D.Lgs. 17 luglio 2015 n. 105. Il PEE definisce le zone di pianificazione territoriale, le misure di protezione per la popolazione e le procedure di allertamento e coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti.

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Riferimento normativo

Il Piano di Emergenza Esterno trova la propria base giuridica negli artt. 21 e seguenti del D.Lgs. 17 luglio 2015 n. 105, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III). La norma distingue gli stabilimenti di soglia superiore (art. 8) da quelli di soglia inferiore (art. 7) e stabilisce che il PEE sia obbligatorio per tutti gli stabilimenti di soglia superiore. Il quadro è completato dalla Delibera ANPA del 1998 sulle zone di pianificazione e dal D.M. 20 ottobre 1998 del Ministero dell’Interno (VVF), che definisce i criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale.

Chi lo redige e contenuto minimo

Il Prefetto è responsabile della redazione e dell’aggiornamento del PEE, in coordinamento con: Comune e Regione interessati, Vigili del Fuoco (VVF), Azienda Sanitaria Locale (ASL) e servizio 118, gestore dello stabilimento SEVESO, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), Protezione Civile. Il gestore dello stabilimento fornisce le informazioni tecniche indispensabili alla redazione del piano, tra cui le schede di sicurezza delle sostanze pericolose presenti, le analisi di rischio e i possibili scenari incidentali.

Il PEE deve contenere almeno: le zone di pianificazione con la loro estensione geografica; le tipologie di scenari incidentali considerati (rilascio di sostanze tossiche, incendio, esplosione); le misure protettive per la popolazione (rifugio al chiuso, evacuazione, iodoprofilassi ove applicabile); le procedure di allertamento della popolazione e degli enti di soccorso; l’elenco dei soggetti istituzionali coinvolti e le rispettive responsabilità; il piano di comunicazione all’esterno in caso di emergenza.

Zone di pianificazione

La Delibera ANPA 1998 individua due zone principali di pianificazione territoriale intorno allo stabilimento SEVESO:

  • Prima zona (zona di sicuro impatto): è l’area più prossima allo stabilimento nella quale gli effetti dell’incidente rilevante possono comportare danni letali o gravissimi per le persone. In questa zona le misure protettive prevalenti sono l’evacuazione immediata e il divieto di accesso.
  • Seconda zona (zona di danno): è l’area nella quale gli effetti dell’incidente possono causare danni reversibili o irreversibili alle persone, con minore probabilità di effetti letali. In questa zona le misure protettive comprendono il rifugio al chiuso, la sigillatura di porte e finestre, la cessazione dell’attività lavorativa e l’eventuale evacuazione differita.

Differenze tra PEE e Piano di Emergenza Interno (PEI)

Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è redatto dal gestore dello stabilimento e riguarda esclusivamente le misure da adottare all’interno del perimetro produttivo per limitare le conseguenze di un incidente rilevante, proteggere le persone presenti nel sito e contenere l’incidente prima che si propaghi all’esterno. Il PEE riguarda invece il territorio circostante e le popolazioni residenti fuori dallo stabilimento: i due piani sono complementari e devono essere coordinati tra loro, poiché l’attivazione del PEE presuppone in genere che l’incidente non sia stato contenuto con il solo PEI. Non tutti gli stabilimenti SEVESO sono obbligati ad avere il PEI: tale obbligo riguarda solo gli stabilimenti di soglia superiore (art. 20 D.Lgs. 105/2015); per quelli di soglia inferiore il gestore deve comunque adottare misure equivalenti.

Aggiornamento e revisione

Il PEE deve essere riesaminato e aggiornato almeno ogni tre anni, oppure dopo un incidente rilevante che ne evidenzi l’inadeguatezza, a seguito di modifiche significative dello stabilimento o delle sostanze pericolose presenti, o di cambiamenti nell’assetto territoriale circostante (nuovi insediamenti abitativi, infrastrutture critiche). L’aggiornamento avviene con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali firmatari del piano.

Voci correlate e approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Come si attiva il Piano di Emergenza Esterno?
Il PEE viene attivato dal Prefetto su segnalazione del gestore dello stabilimento o dei Vigili del Fuoco, quando l’incidente rilevante in atto o potenziale supera i limiti del Piano di Emergenza Interno e può avere conseguenze sul territorio circostante. Il gestore ha l’obbligo di notificare immediatamente l’incidente alle autorità competenti (Prefettura, VVF, ARPA, ASL). Una volta attivato, il PEE coordina le azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e dispone le misure di protezione per la popolazione nelle zone di pianificazione.
Tutte le aziende SEVESO devono avere anche il Piano di Emergenza Interno?
No. Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è obbligatorio solo per gli stabilimenti di soglia superiore ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 105/2015, vale a dire quelli in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità uguali o superiori alle soglie della colonna 3 dell’Allegato I. Gli stabilimenti di soglia inferiore (colonna 2) non sono formalmente obbligati al PEI, ma devono comunque adottare misure organizzative e operative idonee a gestire le emergenze interne, che spesso confluiscono in documenti equivalenti.

Fonti normative

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