Il piano di emergenza esterna (PEE) riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti al D.Lgs. 105/2015 (direttiva Seveso III). Lo predispone il Prefetto, d’intesa con Regione ed enti locali e sulla base delle informazioni fornite dal gestore, per proteggere popolazione e ambiente all’esterno dello stabilimento: zone di impatto, allertamento, comportamenti da tenere, viabilità, soccorsi. Va riesaminato, sperimentato e se necessario aggiornato a intervalli non superiori a tre anni (art. 21). Non va confuso con il piano di emergenza aziendale che ogni datore di lavoro deve avere.
Tre piani diversi
- Piano di emergenza ed evacuazione aziendale: obbligo di ogni datore di lavoro (art. 43 D.Lgs. 81/2008 e DM 2 settembre 2021), riguarda i lavoratori e le persone presenti.
- Piano di emergenza interna (PEI): predisposto dal gestore degli stabilimenti di soglia superiore, consultando il personale (art. 20 D.Lgs. 105/2015).
- Piano di emergenza esterna (PEE): predisposto dal Prefetto per l’area esterna allo stabilimento.
Cosa contiene il PEE
- Scenari incidentali e zone di danno (incendio, esplosione, rilascio tossico).
- Sistemi di allarme e procedure di comunicazione tra gestore, Vigili del fuoco, Prefettura, Comuni e servizi sanitari.
- Misure di protezione della popolazione: rifugio al chiuso, evacuazione, chiusura di strade.
- Informazioni alla popolazione sui comportamenti da adottare.
Cosa riguarda le aziende vicine
Un’azienda che si trova nell’area di un PEE deve considerarne gli scenari nella propria valutazione dei rischi e nel proprio piano di emergenza: segnale di allarme, rifugio al chiuso, eventuale chiusura di prese d’aria, istruzioni ai lavoratori. Le informazioni sugli stabilimenti e sui comportamenti da tenere sono pubblicate dai Comuni e dalle Prefetture interessati.
Fonti normative
Voci collegate
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