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Patologia Professionale — Denuncia INAIL

Definizione di malattia professionale, obbligo di denuncia all'INAIL da parte del medico e del datore di lavoro, e ruolo del medico competente nella prevenzione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La patologia professionale (o malattia professionale) è una malattia causata dall'esercizio dell'attività lavorativa, determinata da un'esposizione prolungata nel tempo a fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro — agenti chimici, fisici, biologici o ergonomici. Si distingue dall'infortunio sul lavoro per la sua insorgenza graduale e multifattoriale, anziché essere conseguenza di un evento traumatico violento e improvviso. È tutelata dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 81/08.

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Malattie professionali tabellate e non tabellate

Il sistema italiano distingue due categorie di malattie professionali, con regimi probatori differenti:

  • Malattie tabellate: elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Tabella n. 1 per l'industria e Tabella n. 2 per l'agricoltura), aggiornate con D.M. 09/04/2008. Per queste malattie vige la presunzione legale di origine professionale: se il lavoratore ha svolto la lavorazione indicata in tabella e ha contratto la malattia corrispondente entro il periodo massimo di indennizzabilità, l'origine professionale si presume fino a prova contraria da parte dell'INAIL.
  • Malattie non tabellate: non compaiono nelle tabelle ma possono comunque essere riconosciute di origine professionale. In questo caso, la prova del nesso causale tra attività lavorativa e patologia è a carico del lavoratore, che deve dimostrare l'esposizione al rischio e la correlazione scientifica con la malattia. La Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) ha sancito l'indennizzabilità anche di queste patologie.

Il D.M. 09/04/2008 ha introdotto nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, ampliando significativamente l'elenco delle patologie tabellate e includendo patologie osteoarticolari e muscolo-tendinee da sovraccarico biomeccanico.

Obbligo di denuncia del medico

L'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 pone in capo a qualunque medico — non solo al medico competente aziendale — l'obbligo di denunciare all'Ispettorato del Lavoro (oggi competenza dell'ASL/ATS territorialmente competente) ogni caso di malattia professionale che riscontri nella propria attività. Specificamente:

  • La denuncia deve essere effettuata entro tre giorni dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico.
  • L'obbligo si applica anche in caso di semplice sospetto di malattia professionale, senza attendere la certezza diagnostica.
  • La denuncia deve contenere i dati identificativi del lavoratore, la diagnosi o il sospetto diagnostico, la lavorazione svolta e il nominativo del datore di lavoro.
  • L'obbligo ricade su qualsiasi medico che presti la propria opera professionale: medico di medicina generale, specialista, medico di pronto soccorso, medico competente aziendale.

Denuncia del datore di lavoro all'INAIL

Parallelamente all'obbligo del medico, l'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 impone al datore di lavoro l'obbligo di denunciare all'INAIL le malattie professionali contratte dai propri dipendenti:

  • La denuncia deve essere presentata entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico che attesta la malattia professionale.
  • La denuncia va effettuata tramite il portale telematico INAIL, allegando il certificato medico del primo intervento e la documentazione relativa all'esposizione professionale.
  • Il datore di lavoro è tenuto a conservare copia della denuncia e della documentazione trasmessa.
  • L'art. 56 del D.P.R. 1124/1965 estende l'obbligo di denuncia anche ai casi di sospetta malattia professionale segnalati dal medico competente o dal lavoratore stesso.

Il ruolo del medico competente nella prevenzione

Il medico competente aziendale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08, svolge un ruolo centrale nella prevenzione delle patologie professionali:

  • Collabora con il datore di lavoro e con l'RSPP alla valutazione dei rischi che possono causare malattie professionali, contribuendo alla redazione del DVR.
  • Effettua la sorveglianza sanitaria periodica sui lavoratori esposti a rischi specifici, intercettando precocemente le alterazioni della salute riferibili all'attività lavorativa.
  • In presenza di patologia professionale accertata o sospettata, ha l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 1124/1965 e deve segnalarlo al datore di lavoro per l'adozione di misure correttive.
  • Trasmette all'INAIL i dati sanitari anonimi e aggregati tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08.

Prescrizioni penali per omessa denuncia

L'omessa denuncia della malattia professionale è sanzionata penalmente:

  • Il medico che omette la denuncia obbligatoria ex art. 139 D.P.R. 1124/1965 è punito con l'ammenda prevista dalla normativa vigente.
  • Il datore di lavoro che non trasmette la denuncia all'INAIL nei termini previsti dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 è soggetto a sanzione penale (arresto o ammenda), oltre al rischio di rivalsa dell'INAIL per le prestazioni erogate senza denuncia tempestiva.
  • Le sanzioni si applicano indipendentemente dalla gravità della patologia e anche in caso di semplice sospetto diagnostico non ancora confermato.

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Domande frequentiFAQ

Quale medico deve denunciare la malattia professionale all'INAIL?
L'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 1124/1965 ricade su qualunque medico che, nell'esercizio della propria attività professionale, riscontri o sospetti un caso di malattia professionale. Non è quindi limitato al medico competente aziendale: anche il medico di medicina generale, il medico specialista o il medico di pronto soccorso sono obbligati a effettuare la denuncia all'ASL/ATS competente entro tre giorni dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico.
Qual è il termine per denunciare una malattia professionale al datore di lavoro?
Il lavoratore è tenuto a dare notizia della malattia professionale al datore di lavoro non appena ne è a conoscenza. Il datore di lavoro, ricevuto il certificato medico attestante la malattia professionale, deve a sua volta denunciare il caso all'INAIL entro cinque giorni dalla ricezione del certificato, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 1124/1965. Il mancato rispetto del termine comporta sanzioni penali e rischio di rivalsa da parte dell'INAIL.
Il lavoratore può denunciare autonomamente la propria malattia professionale?
Sì. Il lavoratore ha facoltà di presentare direttamente all'INAIL la denuncia di malattia professionale, allegando il certificato medico che attesta la patologia e la sua possibile origine professionale. Questa possibilità è particolarmente importante quando il datore di lavoro non abbia adempiuto al proprio obbligo di denuncia nei termini previsti. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza del proprio patronato o di un consulente del lavoro per la presentazione della denuncia.

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