La patologia professionale (o malattia professionale) è una malattia causata dall'esercizio dell'attività lavorativa, determinata da un'esposizione prolungata nel tempo a fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro — agenti chimici, fisici, biologici o ergonomici. Si distingue dall'infortunio sul lavoro per la sua insorgenza graduale e multifattoriale, anziché essere conseguenza di un evento traumatico violento e improvviso. È tutelata dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 81/08.
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Malattie professionali tabellate e non tabellate
Il sistema italiano distingue due categorie di malattie professionali, con regimi probatori differenti:
- Malattie tabellate: elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Tabella n. 1 per l'industria e Tabella n. 2 per l'agricoltura), aggiornate con D.M. 09/04/2008. Per queste malattie vige la presunzione legale di origine professionale: se il lavoratore ha svolto la lavorazione indicata in tabella e ha contratto la malattia corrispondente entro il periodo massimo di indennizzabilità, l'origine professionale si presume fino a prova contraria da parte dell'INAIL.
- Malattie non tabellate: non compaiono nelle tabelle ma possono comunque essere riconosciute di origine professionale. In questo caso, la prova del nesso causale tra attività lavorativa e patologia è a carico del lavoratore, che deve dimostrare l'esposizione al rischio e la correlazione scientifica con la malattia. La Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) ha sancito l'indennizzabilità anche di queste patologie.
Il D.M. 09/04/2008 ha introdotto nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, ampliando significativamente l'elenco delle patologie tabellate e includendo patologie osteoarticolari e muscolo-tendinee da sovraccarico biomeccanico.
Obbligo di denuncia del medico
L'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 pone in capo a qualunque medico — non solo al medico competente aziendale — l'obbligo di denunciare all'Ispettorato del Lavoro (oggi competenza dell'ASL/ATS territorialmente competente) ogni caso di malattia professionale che riscontri nella propria attività. Specificamente:
- La denuncia deve essere effettuata entro tre giorni dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico.
- L'obbligo si applica anche in caso di semplice sospetto di malattia professionale, senza attendere la certezza diagnostica.
- La denuncia deve contenere i dati identificativi del lavoratore, la diagnosi o il sospetto diagnostico, la lavorazione svolta e il nominativo del datore di lavoro.
- L'obbligo ricade su qualsiasi medico che presti la propria opera professionale: medico di medicina generale, specialista, medico di pronto soccorso, medico competente aziendale.
Denuncia del datore di lavoro all'INAIL
Parallelamente all'obbligo del medico, l'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 impone al datore di lavoro l'obbligo di denunciare all'INAIL le malattie professionali contratte dai propri dipendenti:
- La denuncia deve essere presentata entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico che attesta la malattia professionale.
- La denuncia va effettuata tramite il portale telematico INAIL, allegando il certificato medico del primo intervento e la documentazione relativa all'esposizione professionale.
- Il datore di lavoro è tenuto a conservare copia della denuncia e della documentazione trasmessa.
- L'art. 56 del D.P.R. 1124/1965 estende l'obbligo di denuncia anche ai casi di sospetta malattia professionale segnalati dal medico competente o dal lavoratore stesso.
Il ruolo del medico competente nella prevenzione
Il medico competente aziendale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08, svolge un ruolo centrale nella prevenzione delle patologie professionali:
- Collabora con il datore di lavoro e con l'RSPP alla valutazione dei rischi che possono causare malattie professionali, contribuendo alla redazione del DVR.
- Effettua la sorveglianza sanitaria periodica sui lavoratori esposti a rischi specifici, intercettando precocemente le alterazioni della salute riferibili all'attività lavorativa.
- In presenza di patologia professionale accertata o sospettata, ha l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 1124/1965 e deve segnalarlo al datore di lavoro per l'adozione di misure correttive.
- Trasmette all'INAIL i dati sanitari anonimi e aggregati tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08.
Prescrizioni penali per omessa denuncia
L'omessa denuncia della malattia professionale è sanzionata penalmente:
- Il medico che omette la denuncia obbligatoria ex art. 139 D.P.R. 1124/1965 è punito con l'ammenda prevista dalla normativa vigente.
- Il datore di lavoro che non trasmette la denuncia all'INAIL nei termini previsti dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 è soggetto a sanzione penale (arresto o ammenda), oltre al rischio di rivalsa dell'INAIL per le prestazioni erogate senza denuncia tempestiva.
- Le sanzioni si applicano indipendentemente dalla gravità della patologia e anche in caso di semplice sospetto diagnostico non ancora confermato.
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Domande frequentiFAQ
Quale medico deve denunciare la malattia professionale all'INAIL?
Qual è il termine per denunciare una malattia professionale al datore di lavoro?
Il lavoratore può denunciare autonomamente la propria malattia professionale?
Fonti normative
- D.P.R. 1124/1965 art. 53 — Denuncia del datore di lavoro all'INAIL
- D.P.R. 1124/1965 art. 56 — Segnalazione di sospetta malattia professionale
- D.P.R. 1124/1965 art. 139 — Obbligo di denuncia del medico
- D.Lgs. 81/08 art. 25 — Obblighi del medico competente
- D.M. 09/04/2008 — Nuove tabelle delle malattie professionali
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