Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215) ha introdotto l'obbligo di nomina scritta del preposto per tutte le aziende (art. 19 D.Lgs. 81/08) e la formazione specifica aggiuntivacon aggiornamento biennale obbligatorio. Il preposto ha l'obbligo di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e imminentee di segnalare le non conformità al datore di lavoro e all'RSPP.
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Chi è il preposto
L'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il prepostocome la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativae garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nella prassi aziendale il preposto corrisponde a figure come il capocantiere, il capoturno, il caposquadra, il capoufficio o qualsiasi soggetto che abbia, anche di fatto, un ruolo di supervisione di altri lavoratori nell'esecuzione di attività. La figura del preposto è distinta dal datore di lavoro e dal dirigente, cui compete una responsabilità più ampia sull'organizzazione complessiva della sicurezza.
Gli obblighi specifici del preposto sono elencati all'art. 19 D.Lgs. 81/08 e comprendono:
- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
- verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro le non conformità delle attrezzature e dei DPI;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08.
Obblighi post D.L. 146/2021
Il D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, ha profondamente innovato il ruolo del preposto introducendo due obblighi fondamentali:
- Nomina scritta obbligatoria (art. 18, comma 3-bis D.Lgs. 81/08)— il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'attuazione delle misure di cui all'art. 19. La nomina deve essere formalizzata per iscritto e non può più basarsi esclusivamente su prassi consolidate o attribuzioni di fatto non documentate. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire le modalità della nomina.
- Obbligo di interrompere l'attività (art. 19, comma 1, lett. f-bis D.Lgs. 81/08) — in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il preposto deve interrompere temporaneamente l'attivitàe segnalare la situazione al datore di lavoro e all'RSPP. L'attività non può riprendere finché le condizioni di sicurezza non siano ripristinate. In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile il preposto può allontanare i lavoratori dal luogo di lavoro senza necessità di autorizzazione preventiva.
Il D.L. 146/2021 ha anche inasprito le sanzioni a carico del datore di lavoro che non provvede alla nomina scritta del preposto o che non ne garantisce la formazione obbligatoria.
Formazione specifica biennale
La riforma del 2021 ha introdotto un percorso formativo specifico e aggiuntivo per i preposti, con aggiornamento obbligatorio ogni due anni. Le caratteristiche del percorso formativo sono definite dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (come aggiornato) e dalle successive linee guida ministeriali:
- Formazione iniziale specifica per preposti— modulo aggiuntivo rispetto alla formazione base per lavoratori, con una durata minima di 8 ore (in base all'Accordo Stato-Regioni), che deve comprendere contenuti su: ruolo, funzioni e responsabilità del preposto; tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi di lavoro; individuazione e valutazione dei rischi; procedure di sicurezza in relazione alle attività dell'impresa; modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza delle misure di prevenzione e protezione.
- Aggiornamento biennale obbligatorio (art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/08 post riforma)— la formazione del preposto deve essere aggiornata con cadenza biennale (in precedenza quinquennale), con contenuti relativi all'evoluzione normativa, alle casistiche infortunistiche di settore e all'aggiornamento delle procedure operative.
- Priorità alla formazione in presenza — il D.L. 146/2021 ha stabilito che la formazione dei preposti deve avvenire prioritariamente con modalità in presenza, limitando la formazione a distanza (e-learning) ai soli moduli teorici e non alle esercitazioni pratiche.
Il datore di lavoro non può delegare al preposto compiti per i quali questi non abbia ricevuto la formazione specifica obbligatoria. La mancata formazione del preposto è sanzionata sia a carico del datore di lavoro sia, in caso di infortunio, può influire sulla valutazione delle responsabilità penali e civili.
Il preposto di fatto
Prima del D.L. 146/2021 era frequente la figura del preposto di fatto: un lavoratore che esercitava concretamente funzioni di supervisione e controllo su altri colleghi senza un'investitura formale scritta. La giurisprudenza penale aveva già riconosciuto la responsabilità del preposto di fatto per gli obblighi di cui all'art. 19 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dall'esistenza di un atto formale di nomina.
Con la riforma del 2021 il legislatore ha rafforzato l'obbligo di nomina scritta, ma non ha eliminato la rilevanza del preposto di fatto ai fini della responsabilità penale:
- Responsabilità del preposto di fatto— chi esercita di fatto funzioni di supervisione e controllo rimane responsabile degli obblighi previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/08, anche in assenza di nomina formale (Cass. Pen., Sez. IV, orientamento consolidato).
- Responsabilità aggiuntiva del datore di lavoro— il datore che non formalizza la nomina di un soggetto che di fatto svolge funzioni di preposto risponde dell'omissione della nomina scritta (art. 18, comma 3-bis) e della mancata formazione obbligatoria.
- Raccomandazione operativa — è fondamentale che le aziende mappino le funzioni di supervisione effettivamente esercitate nella propria organizzazione e procedano alla nomina scritta di tutti i soggetti che svolgono, anche solo in via informale, il ruolo di preposto.
La corretta identificazione e nomina dei preposti, abbinata alla formazione biennale obbligatoria, è uno degli adempimenti prioritari che le aziende devono verificare alla luce della riforma introdotta dal D.L. 146/2021.
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Domande frequentiFAQ
Ogni quanto deve essere rinnovata la formazione del preposto dopo il D.L. 146/2021?
Un lavoratore che coordina informalmente altri colleghi è considerato preposto di fatto?
Quali sanzioni sono previste per il datore di lavoro che non nomina il preposto?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 2, comma 1, lett. e) (definizione di preposto)
- D.Lgs. 81/08 — art. 19 (obblighi del preposto, come modificato dal D.L. 146/2021)
- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con L. 17 dicembre 2021 n. 215 (riforma nomina e formazione preposto)
- D.Lgs. 81/08 — art. 37, comma 7 (formazione e aggiornamento del preposto)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione per lavoratori, dirigenti e preposti
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