Una modifica di macchina costituisce una nuova messa in servizioai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17) quando altera in modo sostanziale le caratteristiche della macchina originale — in particolare le sue prestazioni, la destinazione d'uso o il livello di sicurezza — tanto da renderla equiparabile, sotto il profilo del rischio, a una macchina nuova. In tali casi, il soggetto che ha effettuato la modifica (o il datore di lavoro che la utilizza sapendo della modifica) assume le responsabilità del fabbricante, con l'obbligo di effettuare una nuova valutazione di conformità, predisporre il fascicolo tecnico aggiornato ed emettere una nuova dichiarazione CE di conformità. Gli artt. 70-72 del D.Lgs. 81/08 impongono obblighi specifici al datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro modificate.
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Riferimento normativo
Il quadro normativo di riferimento è composto da:
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio— disciplina la progettazione, la costruzione e la commercializzazione delle macchine nell'Unione Europea. Stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) contenuti nell'allegato I.
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17— recepisce la Direttiva 2006/42/CE nell'ordinamento italiano. Definisce i concetti di macchina, fabbricante, messa in servizio e i relativi obblighi.
- D.Lgs. 81/08 — artt. 70-72: obblighi del datore di lavoro riguardanti la scelta, l'installazione, l'uso, la manutenzione e la messa a disposizione delle attrezzature di lavoro ai lavoratori.
- Regolamento UE 2023/1230— nuovo Regolamento Macchine che sostituirà la Direttiva 2006/42/CE a partire dal 20 gennaio 2027; introduce il concetto esplicito di "modifica sostanziale" delle macchine già in uso e chiarisce le responsabilità dei soggetti che effettuano tali modifiche.
Quando una modifica costituisce "nuova messa in servizio"
Non esiste una soglia numerica univoca che definisca quando una modifica è "sostanziale". La valutazione è caso per caso, sulla base delle indicazioni della Guida all'applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE (Commissione Europea, 2ª edizione 2010, aggiornamento 2019) e del futuro Regolamento 2023/1230. I criteri orientativi per qualificare una modifica come "sostanziale" (e quindi nuova messa in servizio) includono:
- Modifica della destinazione d'uso: utilizzo della macchina per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante originale; introduzione di usi ragionevolmente prevedibili non contemplati nella valutazione del rischio originale.
- Aumento delle prestazioni oltre i limiti di progetto: incremento della velocità, della potenza, della pressione o di altri parametri funzionali al di là dei valori per i quali la macchina originale era stata progettata e valutata.
- Modifica del sistema di sicurezza: rimozione, sostituzione o bypass di ripari, dispositivi di sicurezza, sistemi di controllo o circuiti di sicurezza previsti dal progetto originale.
- Sostituzione di componenti critici con componenti non equivalenti: utilizzo di parti di ricambio con caratteristiche diverse da quelle originali, che alterino il comportamento funzionale o le proprietà di sicurezza della macchina.
- Modifica del sistema di controllo: aggiornamenti del software o del firmware della macchina che alterano la logica di sicurezza o introducono nuove funzioni operative non previste dalla valutazione del rischio originale.
Al contrario, non costituiscono nuova messa in servizio:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria con componenti equivalenti;
- la sostituzione di parti usurate con ricambi identici o equivalenti certificati dal fabbricante;
- le regolazioni operative (es. cambio velocità entro i parametri di progetto) e le variazioni di processo che non modificano la macchina stessa.
Obblighi in caso di modifica sostanziale
Chi effettua una modifica sostanziale (il datore di lavoro o un terzo) assume le responsabilità del fabbricante e deve:
- Effettuare una nuova valutazione del rischio: analisi completa dei rischi introdotti dalla modifica, secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I della Direttiva 2006/42/CE, con approccio iterativo (eliminazione del rischio alla fonte, protezione, informazione).
- Aggiornare il fascicolo tecnico: il fascicolo tecnico costruttivo (allegato VII della Direttiva) deve essere aggiornato per includere la descrizione della modifica, i disegni tecnici aggiornati, i calcoli e la nuova valutazione del rischio.
- Emettere una nuova dichiarazione CE di conformità: il soggetto responsabile della modifica emette una nuova dichiarazione CE di conformità (allegato II, sez. A della Direttiva), assumendo la responsabilità della conformità della macchina modificata ai RESS. La targa CE originale deve essere aggiornata o sostituita.
- Aggiornare le istruzioni per l'uso: le istruzioni per l'uso devono essere aggiornate per riflettere la modifica e le nuove modalità operative sicure.
Responsabilità del datore di lavoro (artt. 70-72 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro che utilizza una macchina modificata ha specifici obblighi ai sensi del D.Lgs. 81/08:
- Art. 70 — le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto applicabili (quindi, per le macchine, alla Direttiva 2006/42/CE e al D.Lgs. 17/2010).
- Art. 71— il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le attrezzature siano installate, utilizzate e manutenute conformemente alle istruzioni per l'uso; a verificare che i lavoratori ricevano formazione e addestramento adeguati; ad effettuare verifiche periodiche per le attrezzature soggette a tale obbligo.
- Art. 72 — chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve attestarne la conformità normativa al momento della cessione; analogamente, chi utilizza attrezzature non conformi si espone a responsabilità penali e civili.
Il datore di lavoro che utilizza una macchina modificata senza che sia stata correttamente valutata e certificata risponde in solido con il soggetto che ha effettuato la modifica in caso di infortuni derivanti dalla macchina stessa.
Modifiche sostanziali vs. manutenzione: casi pratici
- Caso 1 — Aggiunta di un nuovo utensile non previsto dal fabbricante: configura modifica sostanziale → nuova valutazione di conformità obbligatoria.
- Caso 2 — Sostituzione di un motore con uno di potenza superiore ai limiti di progetto: configura modifica sostanziale → nuova valutazione obbligatoria.
- Caso 3 — Sostituzione di un riparo fisso rotto con un riparo identico: manutenzione ordinaria → nessun obbligo di nuova certificazione.
- Caso 4 — Aggiornamento del PLC con software che modifica la logica di sicurezza: modifica sostanziale → nuova valutazione obbligatoria.
- Caso 5 — Verniciatura e rifacimento estetico esterno: non costituisce modifica → nessun obbligo di nuova certificazione.
Il Regolamento Macchine 2023/1230: novità sulla modifica sostanziale
Il Regolamento UE 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, introduce per la prima volta in modo esplicito il concetto di "modifica sostanziale"e le relative responsabilità. In particolare, stabilisce che chi effettua una modifica sostanziale su una macchina già immessa sul mercato diventa "fabbricante" ai fini del Regolamento ed è soggetto a tutti gli obblighi previsti per i fabbricanti di macchine nuove. Il Regolamento fornisce anche criteri più precisi per distinguere le modifiche sostanziali da quelle non sostanziali, riducendo le zone grigie interpretative presenti nella Direttiva 2006/42/CE.
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Domande frequentiFAQ
Chi è responsabile se una macchina modificata causa un infortunio?
Una macchina modificata deve ricevere una nuova marcatura CE?
È possibile eseguire modifiche sostanziali su macchine ante-direttiva (pre-1996)?
Il datore di lavoro può effettuare autonomamente la valutazione di conformità dopo una modifica?
Fonti normative
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE
- D.Lgs. 81/08 — artt. 70-72 (attrezzature di lavoro: obblighi del datore di lavoro)
- Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai macchinari
- Guida all'applicazione della Direttiva 2006/42/CE (Commissione Europea, 2ª ed. aggiornata)
- INAIL — Macchine modificate: obblighi di marcatura CE e responsabilità del datore di lavoro
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