Per lavoro in quota si intende qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Il Titolo IV del medesimo decreto, agli artt. 105-130, stabilisce le misure tecniche, organizzative e procedurali per la protezione dei lavoratori esposti al rischio di caduta dall'alto, imponendo al datore di lavoro la scelta prioritaria di misure di protezione collettiva rispetto ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Definizione normativa (art. 107 D.Lgs. 81/08)
L'art. 107 D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota come ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. La soglia dei 2 metri è il parametro discriminante: al di sopra di essa scattano tutti gli obblighi previsti dal Titolo IV relativi alle attrezzature, ai DPI e alla formazione.
Il datore di lavoro, nell'organizzare i lavori in quota, deve rispettare la seguente gerarchia di misure preventive:
- Eliminazione del rischio: valutare se il lavoro possa essere svolto senza accedere in quota (es. prefabbricazione a terra).
- Protezione collettiva: uso di ponteggi, parapetti, reti di protezione che impediscono la caduta per tutti i lavoratori presenti.
- Protezione individuale: ricorso ai DPI anticaduta di terza categoria solo quando la protezione collettiva non è tecnicamente praticabile o comporta rischi maggiori.
Attrezzature per lavori in quota: ponteggi, trabattelli, scale, PLE
Il Titolo IV D.Lgs. 81/08 disciplina le principali attrezzature utilizzate per i lavori in quota:
- Ponteggi fissi (metallici a tubi e giunti o prefabbricati): richiedono il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) redatto prima dell'inizio dei lavori e la presenza di un preposto durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Il Pi.M.U.S. deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.
- Trabattelli (ponti su ruote): attrezzature di lavoro mobili che devono essere conformi alla norma EN 1004 e utilizzate secondo le istruzioni del fabbricante. Non possono essere utilizzati all'esterno in condizioni di vento oltre i limiti previsti dal costruttore.
- Scale portatili: devono essere conformi alle norme EN 131. Per scale a pioli di altezza superiore a 5 metri occorre un dispositivo anticaduta scorrevole su guida. L'uso delle scale portatili come posto di lavoro è ammesso solo quando l'uso di attrezzature più sicure non è giustificato dal breve tempo di impiego e dalla bassa entità dei rischi.
- Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE): macchine semoventi o trainabili dotate di una piattaforma di lavoro che si solleva mediante braccio telescopico, articolato o verticale. L'operatore deve essere in possesso di abilitazione specifica ai sensi dell'Accordo SR 22/02/2012. È obbligatorio l'uso dei DPI anticaduta anche durante l'utilizzo della PLE.
DPI di terza categoria anticaduta: imbracature e linee vita
I DPI anticaduta rientrano nella terza categoria ai sensi del Reg. UE 2016/425, in quanto proteggono da rischi di morte o lesioni gravi e irreversibili. Sono soggetti alla marcatura CE e richiedono formazione specifica per il corretto utilizzo. I principali DPI anticaduta sono:
- Imbracature per il corpo intero (norma EN 361): distribuiscono le forze di arresto della caduta sull'intero corpo. Devono essere indossate correttamente e regolate sulla corporatura del lavoratore.
- Connettori e moschettoni (norma EN 362): collegano i componenti del sistema anticaduta. Devono essere compatibili tra loro e con le linee vita.
- Dissipatori di energia (norma EN 355): assorbono l'energia cinetica generata dalla caduta, limitando la forza di arresto sul corpo del lavoratore a un massimo di 6 kN.
- Dispositivi retrattili (norma EN 360): consentono libertà di movimento e si bloccano automaticamente in caso di caduta.
- Linee vita orizzontali e verticali (norma EN 795): sistemi di ancoraggio fissi o temporanei installati su edifici o strutture, ai quali i lavoratori agganciamo i propri DPI anticaduta.
Il datore di lavoro deve verificare la compatibilità di tutti i componenti del sistema anticaduta, la presenza di spazio libero sufficiente sotto il lavoratore per l'arresto della caduta (tirante d'aria) e la corretta manutenzione e periodicità di ispezione dei DPI.
Obblighi di formazione (D.Lgs. 81/08 + Accordo SR 22/02/2012)
L'art. 37 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori una formazione adeguata e specifica in relazione ai rischi effettivamente presenti nelle proprie mansioni. Per i lavori in quota, l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha introdotto obblighi di abilitazione specifica per l'utilizzo di alcune attrezzature:
- PLE con stabilizzatori: corso teorico-pratico della durata minima di 10 ore (aggiornamento quinquennale: 4 ore).
- PLE senza stabilizzatori: corso teorico-pratico della durata minima di 6 ore (aggiornamento quinquennale: 4 ore).
- Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi: formazione specifica prevista dall'art. 136 D.Lgs. 81/08 e Allegato XXI.
Oltre alle abilitazioni obbligatorie per le attrezzature, i lavoratori che operano in quota devono ricevere formazione specifica sull'uso dei DPI anticaduta, incluse esercitazioni pratiche sull'indossaggio delle imbracature e sull'aggancio alle linee vita.
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Domande frequentiFAQ
Da quando si considera lavoro in quota?
Quali DPI anticaduta sono obbligatori?
Che formazione serve per i lavori in quota?
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